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TAR ABRUZZO, L'Aquila, Sez. I - 25 maggio 2010, n. 427


FAUNA E FLORA - Danni cagionati da fauna selvatica - Domanda di reintegrazione - Diritto soggettivo - Giurisdizione dell’A.G.O. La domanda di reintegrazione della lesione del diritto di proprietà, sub specie di distruzione di piante da frutta ad opera di fauna selvatica, pur connessa alla tutela di interessi pubblicistici, qual è quello alla protezione della fauna selvatica, oramai non più res nullius ma appartenente al patrimonio pubblico in forza dell’art. 1 della legge 27.12.1977, n.968, poi art. 1 L. 157/1992, non può nondimeno che essere qualificata di diritto soggettivo, sicchè la giurisdizione appartiene all’A.G.O. Pres. Mastrocola, Est. Abbruzzese - D.L.M. (avv. Colucci) c. Ente Autonomo del Parco Nazionale D'Abruzzo (Avv. Stato) - TAR ABRUZZO L’Aquila, Sez. I - 25 maggio 2010, n. 427
 

 

 

 

N. 00427/2010 REG.SEN.
N. 00599/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo


(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 599 del 2005, proposto da:
Di Leonardo Maria, Di Leonardo Erminia e Di Leonardo Osvaldo, rappresentati e difesi dall'avv. Franco Colucci, con domicilio eletto presso avv. Giancarlo Chiodi in L'Aquila, via delle Grazie 23;

 

contro


Ente Autonomo del Parco Nazionale D'Abruzzo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Portici S. Bernardino;

per la condanna dell’Ente Parco al risarcimento dei danni cagionati da fauna selvatica protetta.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Autonomo del Parco Nazionale D'Abruzzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2010 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


I ricorrenti hanno chiesto all’Ente Parco resistente il risarcimento del danno cagionato alla loro proprietà da animali selvatici (cervi, specie protetta all’interno del Parco).

Il danno, risalente al mese di febbraio 2002, sarebbe consistito nell’avvenuta distruzione di circa 400 piante di alberi da frutto, ubicate in località Acquaro Grande e Colle della Casetta nel comune di Bisegna (AQ), nel perimetro del Parco nazionale d’Abruzzo.

Il procedimento inteso al riconoscimento concordato di un indennizzo, nonostante l’intervenuta produzione di idonee perizie di stima, non sortiva alcun esito per i ricorrenti, opponendo l’ente Parco la non indennizzabilità dei danni prodotto da ungulati, che non sarebbe prevista dalla normativa regolamentare vigente.

Da qui il ricorso, che conclude per il risarcimento dei danni provocati da cervi al frutteto di proprietà nella misura di euro 41.356.551 o in quella diversa accertanda, previa eventuale istruttoria mediante CTU e prova testimoniale.

Si costituiva l’Ente Parco che spiegava eccezione di inammissibilità del ricorso in via preliminare per difetto di giurisdizione e, in via gradata, per la non indennizzabilità, alla stregua delle disposizioni regolamentari vigenti, dei danni lamentati, dei quali, in ogni caso, i ricorrenti non fornivano prova alcuna neppure con riguardo alla pretesa responsabilità soggettiva dell’Ente.

Le parti depositavano memoria difensive.

All’esito della pubblica udienza del 12 maggio 2010, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.


DIRITTO


I ricorrente hanno proposto, nella presente sede, domanda di risarcimento del danno cagionato da fauna selvatica ricadente tra quella protetta dall’Ente Parco resistente.

Va premesso che il pregiudizio lamentato è effettivamente connesso alla tutela di interessi pubblicistici, qual è quello alla protezione della fauna selvatica, oramai non più res nullius ma appartenente al patrimonio pubblico in forza dell’art. 1 della legge 27.12.1977, n.968, poi art. 1 L. 157/1992.

Nondimeno, la posizione vantata dai ricorrenti non può che essere qualificata di diritto soggettivo, posto che è allegata appunto la lesione del diritto di proprietà, sub specie di distruzione di piante da frutta, di cui si chiede l’integrale reintegrazione, peraltro non limitata o ridotta, nel caso di specie, da alcuna disposizione normativa.

Sotto diverso profilo, l’eventuale franchigia imposta all’indennizzo ammissibile neppure muterebbe la situazione soggettiva in capo ai ricorrenti proprietari rispetto ai danni lamentati ma inciderebbe esclusivamente sulla sua misura.

La sottoposizione della fattispecie alla giurisdizione del G.A. potrebbe ipotizzarsi solo ove fosse possibile ravvisare margini di discrezionalità nel riconoscimento del ristoro/indennizzo, nella specie, come detto, non sussistenti, residuando solo la verifica, che compete all’AGO competente, circa l’effettiva sussistenza e tutelabilità del diritto vantato, che è, con tutta evidenza, questione di merito.

Peraltro, difetta nella fattispecie all’esame, alcun provvedimento di cui si contesti la legittimità e rispetto al quale, a completamento della tutela ammissibile, si proponga istanza risarcitoria a termini dell’art. 7 della legge n.1034/1971.

Le considerazioni che precedono impongono di concludere per l’inammissibilità del ricorso stante in materia la giurisdizione dell’AGO, cui la causa va rimessa secondo le modalità di cui in dispositivo.

Le spese del presente procedimento possono compensarsi in perspicua ragione della sua definizione in rito, con espressa declaratoria di irripetibilità del contributo unificato versato.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo regionale per l’Abruzzo – L’AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Dispone la traslatio iudicii all’AGO competente per territorio innanzi a cui la causa dovrà essere riassunta nel termine di sei mesi decorrente dal passaggio in giudicato delle presente sentenza.

Spese compensate.

Dichiara irripetibile il contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente
Paolo Passoni, Consigliere
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

 



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