AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 26 marzo 2010, n. 209
DIRITTO DEMANIALE - Concessioni di beni del demanio marittimo (estrazione di
sabbia dal fondale per usi civili) - Art. 105 d.lgs. n. 112/1998 - Competenza -
Regioni - L.r. Abruzzo nn. 141 e 42/2006 - Competenze comunali - Limiti.
L’art.. 105, II comma, lett. i), del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 attribuisce alle
Regioni la competenza al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e
“di mare territoriale” per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di
fonti di energia: la L.R. Abruzzo n.141 e n.42/2006 hanno delegato ai Comuni
solo le funzioni amministrative in materia di demanio turistico e ricreativo e
non ogni concessione di cui all’art. 105 del D.Lgs. n.112/1998, così che deve
correttamente ritenersi che il Comune sia incompetente a fronte di un’istanza
volta ad ottenere l’autorizzazione all’estrazione di sabbia dal fondo marino in
area di mare territoriale allo scopo di utilizzarla per il ripascimento costiero
e per altri usi civili. Pres. Zuballi, Est. Ranalli - E. s.p.a. (avv. Ortenzi)
c. Comune di Ortona (avv. Giancristofaro), Ministero per lo Sviluppo economico
(Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 26 marzo 2010,
n. 209
N. 00209/2010 REG.SEN.
N. 00010/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 10 del 2009 proposto da S.p.A. EUROBUILDING, con sede in
Servigliano, in persona del legale rappresentante, Umberto Antonelli,
rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Ortenzi ed elettivamente domiciliato in
Pescara, Via Venezia n.25, presso lo studio dell’avv. Elio Di Filippo;
contro
- il COMUNE di ORTONA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e
difeso dall’avv. Rocco Giancristofaro e per legge domiciliato presso la
Segreteria del Tribunale;
- il Dirigente del Settore affari generali del Comune di Ortona, non costituito
in giudizio;
- il MINISTERO per lo SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro pro-tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato dell’Aquila,
presso il cui Ufficio è per legge domiciliato;
per l'annullamento
- del provvedimento 8.10.2008 con cui il Dirigente del Settore affari generali
del Comune di Ortona ha archiviato la domanda di concessione demaniale per
estrazione sabbia dal fondo marino, inoltrata dalla società ricorrente e della
nota 4.12.2008 con cui ha ciò ribadito;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ortona e del Ministero
per lo sviluppo economico;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 25 febbraio 2010, il Cons. Luigi Ranalli ed
uditi i difensori delle parti, come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I.- La società Eurobuilndig, con atto dell’8.9.2008, ha chiesto al Comune di
Ortona la concessione demaniale marittima pluriennale per l’estrazione di sabbia
dal fondo marino in area di mare territoriale allo scopo di utilizzarla per il
ripascimento costiero e per altri usi civili: il Comune, con nota del 16.9.2008
ha comunicato l’impossibilità di accogliere la domanda, essendo la competenza
del Ministero per lo sviluppo economico e, malgrado le contestazioni della
società, con atto dell’8.10.2008 ha ciò ribadito, disponendo l’archiviazione
della domanda, ma, nel contempo ha interessato sul punto la Giunta regionale
Abruzzo, la Direzione marittima di Pescara e la Capitaneria di Porto di Ortona.
La società Eurobuilding, con atto del 24.11.2008 ha rettificato le coordinate
dell’area marittima di scavo, insistendo per il rilascio, ma il Comune, con atto
del 4.12.2008 ha confermato la sua incompetenza.
La società Eurobuilding, con il ricorso in esame, spedito per la notificazione
l’11.12.2008 e depositato il 91.2.009, ha impugnato i provvedimenti comunali del
16.9.2008 e del 4.12.2008, deducendone l’illegittimità:
1) per violazione dell’art. 16 della legge n.241/1990, in quanto a seguito della
dichiarata incompetenza il Comune doveva trasmettere gli atti all’organo
ritenuto competente;
2) per violazione dell’art. 3 della legge n.241/1990 , in quanto l’archiviazione
e la sua conferma è stata disposta senza alcuna motivazione sull’affermata
incompetenza e sulle controdeduzioni inviate dalla società;
3) per violazione degli artt. 117 e 118 della Cost., degli artt. 3, 36 e 51 del
cod. nav., dell’art. 105 del D.Lg. n.112/1998 e della L.R. Abruzzo n.42/2006,
nonché per illogicità e carenza dei presupposti, in quanto, ai sensi di queste
disposizioni, è stato chiaramente delegato ai Comuni il rilascio di concessioni
di beni del demanio marittimo e di zona di mare territoriale per fini diversi da
quello di approvvigionamento delle fonti di energia, né la competenza del
Ministero per lo Sviluppo economico può ravvisarsi ai sensi degli artt. 32, 33 e
34 del D.Lgs. n.112/1998, perché anche l’attività di coltivazione e ricerca dei
minerali solidi è attribuita alla Regione, essendo riservate allo Stato solo le
funzioni di polizia mineraria sul mare e, quindi, solo l’attività di vigilanza e
non il rilascio delle concessioni.
Nel frattempo e successivamente:
- la Capitaneria di Porto di Ortona, con nota del 27.11.2008 ha chiarito che la
domanda non era destinata esclusivamente al ripascimento, ma essendo destinata
all’utilizzo della sabbia da prelevare ad usi civili la questione doveva essere
valutata dal Ministero per lo Sviluppo economico, cui è stata trasmessa la
documentazione, dal momento che ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112, tra le
funzioni riservate alla Stato vi è quella della polizia mineraria per le risorse
collocate in mare;
- il Servizio per il demanio marittimo della Regione Abruzzo, con nota del
24.3.2009, in adesione a quanto rappresentato dalla Capitaneria, ha ritenuto che
la domanda si configurava come concessione per attività estrattive di minerali
solidi, essendo l’utilizzo per usi civili assorbente rispetto a quella di
ripascimento, ma che era da verificare se la competenza sia stata effettivamente
trasferita dallo Stato alle Regioni;
- la Direzione generale per le risorse minerarie del Ministero per lo Sviluppo
economico, ha chiarito che per attività mineraria deve intendersi ogni attività
di estrazione di minerali solidi, liquidi e gassosi finalizzata ad usi
industriali e commerciali, mentre ogni altra attività finalizzata ad altri usi
esula dalla sua competenza;
- con nota dell’11.11.2009, la società Eurobuilding, tenuto conto di quanto
sopra evidenziato, ha reiterato la domanda, precisando che la sabbia estratta
sarebbe stata destinata esclusivamente per ripascimento e non per usi civili;
- il Servizio opere marittime della Regione Abruzzo ha precisato che la Regione
non aveva competenza in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime
per prelievi di sabbia in area di mare territoriale, nonché, in merito a quanto
dichiarato nella nota 11.11.2009 della società, la Eurobuilding non aveva alcun
incarico di lavori per il ripascimento, né era stata a tanto autorizzata dalla
Regione Abruzzo;
- con nota del 20.1.2010 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha
inviato alla società un proprio parere in merito, ove si rileva che a seguito
della legge costituzionale n.3/2001 le competenze al rilascio delle concessioni
su aree del demanio marittimo e mare territoriale vanno diversamente intese e
comportano una generalizzata prerogativa delle Regioni e, ove previsto, degli
Enti locali, restando la competenza statale solo in caso di preminente interesse
pubblico nazionale o nei casi tassativamente previsti dalla normativa in
materia.
La difesa del Comune di Ortona, con la memoria di costituzione in giudizio, ha
chiesto che il ricorso sia respinto in quanto infondato, formulando alcune
considerazioni in fatto e diritto a sostegno dell’eccepita incompetenza
comunale, cui ha replicato la difesa della società ricorrente con memoria
depositata il 12.2.2010, insistendo per l’accoglimento.
II- Tanto premesso, considera il Collegio che la rinnovata domanda inoltrata
dalla società ricorrente l’11.11.2009 alla Regione Abruzzo, al Ministero dello
Sviluppo economico, al Ministero per le Infrastrutture ed i trasporti, alle
Capitanerie di Porto di Pescara e di Ortona, ai Comuni di Vaso e di Ortona
precisando che la sabbia estratta sarebbe stata destinata esclusivamente a
ripascimento e non ad usi civili, pur costituendo modifica (parziale)
dell’iniziale domanda, non possa essere intesa come acquiescenza ai
provvedimenti 16.9.2008 e 8.10.2008 con cui il Comune di Ortona ha dichiarato la
propria incompetenza in materia, archiviando la prima domanda e quella di
modifica delle coordinate: infatti, una volta proposto il ricorso
giurisdizionale, in mancanza di una esplicita sua rinuncia debitamente
notificata, l’acquiescenza ai provvedimenti impugnati deve essere
inequivocabile, ma la domanda dell’11.11.2009 non è in tal senso, dal momento
che con essa si insiste per la competenza comunale.
Nel merito si appalesano infondati i primi due motivi di impugnazione in quanto
la motivazione della ritenuta incompetenza del Comune è stata chiaramente
indicata con il riferimento alla competenza esclusiva del Ministero per lo
sviluppo economico per il rilascio delle autorizzazioni in materia mineraria ed
estrattiva in generale, mentre l’obbligo dell’invio degli atti “all’organo
competente” da parte del responsabile del procedimento, stabilito dall’art. 6, I
comma, lett.e), della legge n.241/1990, si riferisce, appunto, all’organo, cioè
alla competente struttura interna dell’Ente destinatario della domanda, non ad
altre Amministrazioni: peraltro, il Comune ha inviato le note dell’8.10.2008 e
del 4.12.2008 anche alla Giunta regionale Abruzzo, alla Direzione marittima di
Pescara ed alla Capitaneria di Porto di Ortona.
In merito al terzo motivo di gravame, il Collegio considera che l’uso
(inizialmente dichiarato, ma poi eliminato) ad “altri fini civili” della sabbia
da estrarre nel mare territoriale è stato riportato solo nell’oggetto della
domanda inoltrata dalla società ricorrente l’8.9.2088 e, incidentalmente, nel
suo contesto con l’espressione “uso terzo”.
Queste espressioni non possono affatto essere intese come dirette ad ottenere,
di fatto, l’autorizzazione amministrativa “mineraria”, essendo stato, di contro,
indicata come prioritario l’uso della sabbia estratta a fini di ripascimento,
come si deduce dalla relazione allagata alla domanda, allorché si manifesta
l’intento di ottenere la concessione per collaborare con la Regione Abruzzo
nell’attività di contrasto al fenomeno dell’erosione della costa.
La domanda doveva, quindi, essere esaminata nel suo effettivo contenuto ed è
evidente che, in tal caso, si versa nell’ipotesi dell’art. 105, II comma, lett.
i), del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 che attribuisce alle Regioni la competenza al
rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e “di mare territoriale”
per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia:
sebbene ciò escluda la competenza ministeriale, la L.R. Abruzzo n.141 e
n.42/2006 hanno, però, delegato ai Comuni solo le funzioni amministrative in
materia di demanio turistico e ricreativo e non ogni concessione di cui all’art.
105 del D.Lgs. n.112/1998 così che correttamente il Comune di Ortona ha
dichiarato la sua incompetenza in materia.
Anche il terzo motivo di gravame è infondato ed il ricorso va respinto.
Tenuto conto della particolarità della controversia, sussistono motivi per
compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di
Pescara, respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2010, con
l’intervento di:
Umberto Zuballi, Presidente
Michele Eliantonio, Consigliere
Luigi Ranalli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it