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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 30 marzo 2010, n. 217
RIFIUTI - Procedure semplificate -Istanza di rinnovo ex art. 216, n. 5 del
d.lgs. n. 152/2006 - Provincia - Attività di controllo sulla pratica - Riscontro
di carenze documentali - Inibizione della prosecuzione dell’attività -
Legittimità. La Provincia, nell’esaminare la comunicazione di inizio di
attività, di cui all’art. 216 del d.lgs. n. 152/2006 (procedure semplificate),
deve svolgere un’attività di controllo in ordine alla completezza della pratica
e tale indagine deve essere espletata anche in sede di esame delle comunicazioni
di rinnovo di cui al successivo c. 5 dello stesso articolo; con la conseguenza
che, in caso di riscontrate carenze della istanza di rinnovo, ben può inibire la
prosecuzione dell’attività. Pres. Zuballi, Est. Eliantonio -A.F. e altro (avv.
Verna) c. Provincia di Chieti (avv.Mmanso) - TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I -
30 marzo 2010, n. 217
RIFIUTI - Attività assentite con le procedure semplificate -Deliberazione
della Giunta regionale d’Abruzzo n. 790/2007, integrata dalla del. n. 790/2007 -
Prestazione di garanzie finanziarie - Obbligo - Comunicazione di rinnovo -
Rinnovo delle garanzie - Necessità. La deliberazione della Giunta Regionale
d’Abruzzo 3 agosto 2007, n. 790, integrata con la successiva deliberazione 26
maggio 2008, n. 465 prescrive l’obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie
in sede di avvio delle attività assentite con le procedure semplificate: potendo
tale attività essere svolta solo per cinque anni (cfr. art. 216, c. 5 d.lgs. n.
152/2006), la parte interessata in sede di rinnovo deve necessariamente
“rinnovare” anche le prescritte garanzie finanziare, che sono poste a copertura
dei (rinnovati) rischi ambientali e costi di bonifica e di ripristino
ambientale. Pres. Zuballi, Est. Eliantonio -A.F. e altro (avv. Verna) c.
Provincia di Chieti (avv.Mmanso) - TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 30 marzo
2010, n. 217
N. 00217/2010 REG.SEN.
N. 00097/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 97 del 2009, proposto da:
Antonio Francesco e Raffaele Giuseppe Picciano, rappresentati e difesi dall'avv.
Delia Verna, con domicilio eletto presso Alessio Di Carlo in Pescara, via De
Amicis, 26;
contro
Provincia di Chieti, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Manso, con
domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento 11 novembre 2008, n. 79224, con il quale il Dirigente della
Macrostruttura F (Ambiente) della Provincia di Chieti ha invitato la società
ricorrente a prestare le garanzie finanziarie secondo le modalità definite dalla
deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo 3 agosto 2007, n. 790/07,
diffidandola a continuare l’attività di recupero dei rifiuti in c.da S. Elena
del Comune di Ortona; nonché degli atti presupposti e connessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Chieti;
Vista l’ordinanza collegiale 5 marzo 2009, n. 57, con la quale è stata accolta
la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2010 il dott. Michele
Eliantonio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente è stata autorizzata, secondo le “procedure semplificate”
di cui all’art. 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a svolgere l’attività di
stoccaggio dei rifiuti appartenenti al gruppo 7.1 (laterizi) in c.da S. Elena
del Comune di Ortona ed in data 21 marzo 2008 ha presentato comunicazione di
rinnovo per l’esercizio di tale attività.
Con il ricorso in esame è insorta dinanzi questo Tribunale avverso il
provvedimento 11 novembre 2008, n. 79224, con il quale è stata invitata dal
Dirigente della Macrostruttura F (Ambiente) della Provincia di Chieti a prestare
le garanzie finanziarie secondo le modalità definite con le deliberazioni della
Giunta Regionale d’Abruzzo 3 agosto 2007, n. 790, e 26 maggio 2008, n. 465, ed è
stata diffidata, nelle more, a continuare l’attività di recupero dei rifiuti.
Ha dedotto le seguenti censure:
1) Incompetenza. Eccesso di potere per presupposto erroneo, per
contraddittorietà, per illogicità manifesta, per travisamento dei fatti e per
difetto di istruttoria e di motivazione.
La Provincia era incompetente ad assumere l’atto impugnato, in quanto la
normativa vigente attribuisce alla Provincia il solo compito di procedere al
controllo ed alla verifica dei requisiti prescritti per l’applicazione delle
procedure semplificate.
2) Eccesso di potere per carenza dei presupposti.
La società ricorrente non è tenuta a prestare le garanzie finanziarie richieste,
dal momento che tali garanzie debbono essere prestate solo in sede di avvio
dell’attività e non anche in relazione alle comunicazioni di rinnovo. In ogni
caso le garanzie finanziarie non dovevano essere corrisposte in relazione
all’impianto in questione, avente un basso impatto ambientale. La predetta
deliberazione della G.R. 790/07 non era, infine, applicabile relativamente alle
attività autorizzate con procedure semplificate.
3) Eccesso di potere per difetto di motivazione e per mancato esame delle
controdeduzioni presentate.
L’Amministrazione provinciale, prima di assumere l’atto impugnato, non ha
considerato le controdeduzioni presentate dalla ricorrente.
4) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per omessa
ponderazione degli interessi, per difetto dei presupposti, per sviamento, per
manifesta illogicità e irragionevolezza.
Non è stata effettuata una comparazione degli interessi in conflitto e non si è
considerato che, in relazione all’attività espletata, si è imposto al privato un
onere particolarmente gravoso, che nella sostanza impedisce lo svolgimento
dell’attività lavorativa.
5) Violazione degli artt. 7 e 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241.
Non è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento finalizzato alla
sospensione immeditata dell’attività.
La Provincia di Chieti si è costituita in giudizio e con memorie depositate il 5
marzo 2009 ed il 25 febbraio 2010 ha diffusamente confutato il fondamento delle
censure dedotte.
Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2010 la causa è stata trattenuta a
decisione.
DIRITTO
1. - La società ricorrente era stata autorizzata, secondo le “procedure
semplificate” di cui all’art. 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a svolgere
per cinque anni l’attività di stoccaggio dei rifiuti ed, alla scadenza di tale
termine, aveva presentato alla Provincia di Chieti, ai sensi del n. 5 del
predetto art. 216, comunicazione di rinnovo per l’esercizio di tale attività.
Con il ricorso in esame – come sopra esposto – è insorta avverso il
provvedimento, con il quale è stata invitata dal Dirigente della Macrostruttura
F (Ambiente) della Provincia di Chieti a prestare le garanzie finanziarie
secondo le modalità definite dalla deliberazione della Giunta Regionale
d’Abruzzo n. 790/07 ed è stata diffidata, nelle more, a continuare l’attività di
recupero dei rifiuti.
L’istante con i cinque motivi di gravame proposti per un verso ha contestato la
competenza della Provincia ad assumere tale atto (primo motivo), per altro verso
ha dedotto di non essere tenuta a prestare le garanzie in questione (secondo
motivo), per altro verso ancora ha lamentato la carenza di motivazione dell’atto
impugnato (terzo e quarto motivo) e la mancata comunicazione dell’avvio del
procedimento (quinto motivo).
Tali doglianze, deve subito precisarsi, sono tutte prive di pregio.
2. - Quanto alla incompetenza della Provincia va osservato che relativamente
alla tipologia dei rifiuti in questione l’attività di stoccaggio può essere
intrapresa secondo le “procedure semplificate” da ultimo disciplinate dall’art.
216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cioè decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attività “alla Provincia territorialmente
competente”.
Tale Amministrazione, come espressamente chiarito dai nn. 3 e 4 di tale
articolo, è chiamata ad accertare la sussistenza o meno dei presupposti e dei
requisiti richiesti e, nell’ipotesi negativa, deve disporre “il divieto di
inizio ovvero di prosecuzione dell’attività”.
Con riferimento a quanto espressamente disposto da tale norma, sembra evidente
al Collegio che la Provincia, nell’esaminare la predetta comunicazione di inizio
di attività, debba svolgere un’attività di controllo in ordine alla completezza
della pratica e tale indagine deve essere espletata anche in sede di esame delle
comunicazioni di rinnovo di cui al successivo n. 5 dello stesso articolo; con la
conseguenza che, in caso di riscontrate carenze della istanza di rinnovo, ben
può inibire la prosecuzione dell’attività.
Deve, pertanto, concludersi che la Provincia di Chieti era competente non solo a
verificare la completezza della comunicazione di rinnovo, ma anche ad inibire la
prosecuzione dell’attività.
3. - Con il secondo motivo, la parte istante ha dedotto di non essere tenuta a
prestare le garanzie finanziarie richieste, dal momento che tali garanzie
debbono essere prestate solo in sede di avvio dell’attività e non anche in
relazione alle comunicazioni di rinnovo. Ha, inoltre, dedotto che le garanzie
finanziarie non dovevano essere corrisposte in relazione all’impianto in
questione, avente un basso impatto ambientale, e che la deliberazione della
Giunta Regionale d’Abruzzo 3 agosto 2007, n. 790, che ha imposto e quantificato
le predette garanzie finanziarie, non era applicabile relativamente alle
attività autorizzate con procedure semplificate.
Anche tali doglianze non sono fondate.
Va, invero, in merito premesso che la predetta deliberazione della Giunta
Regionale d’Abruzzo 3 agosto 2007, n. 790, è stata integrata con la successiva
deliberazione 26 maggio 2008, n. 465, la quale al punto n. 5 del dispositivo ha
espressamente previsto che le predette garanzie devono essere fornite anche dai
titolari e/o gestori delle attività assentite con le “procedure semplificate di
cui agli artt. 214, 215 e 216” del codice dell’ambiente. Tali deliberazioni, va
ulteriormente precisato, nelle more del presente giudizio sono state da ultimo
modificate con la deliberazione 31 dicembre 2009, n. 808, che ha parzialmente
ridotto ed abbattuto l’onerosità dei parametri di riferimento per alcune
attività caratterizzate dal basso impatto ambientale o dalla particolare
tipologia dei rifiuti trattati.
Precisato tale aspetto, deve anche evidenziarsi che la parte ricorrente non ha
contestato la legittimità di tali atti deliberativi della Giunta regionale, né
ha notificato il gravame anche alla Regione Abruzzo.
Ciò posto, ritiene il Collegio che le doglianze dedotte con il secondo motivo
siano inammissibili per la parte volta a contestare la necessità di prestare le
garanzie finanziarie per le attività autorizzate con procedure semplificate,
nonché l’importo delle garanzie richieste per l’impianto in questione, avente un
basso impatto ambientale, in ragione della mancata impugnativa delle predette
deliberazioni regionali, che avevano per un verso espressamente previsto la
necessità di fornire tali garanzie anche per attività autorizzate con procedure
semplificate e per altro verso avevano determinato l’importo di tali garanzie.
La mancata impugnazione di tali atti deliberativi, che la Provincia avrebbe
dovuto necessariamente applicare, preclude, infatti, alla Sezione di esaminare
la fondatezza o meno della censura in questione.
L’ulteriore doglianza dedotta con secondo motivo, con la quale è stata
contestata la necessità di prestare le garanzie finanziarie richieste in sede di
rinnovo, appare priva di pregio.
Ritiene, infatti, il Collegio, che, dovendo tali garanzie essere prestate in
sede di avvio dell’attività in parola e potendo tale attività essere svolta solo
per cinque anni, la parte interessata in sede di rinnovo avrebbe dovuto
necessariamente “rinnovare” anche le prescritte garanzie finanziare, che sono
poste a copertura dei (rinnovati) rischi ambientali e costi di bonifica e di
ripristino ambientale.
4. - Ugualmente inammissibile appare poi il quarto motivo con il quale è stata
censurato l’atto impugnato in relazione alla mancata comparazione degli
interessi in conflitto ed al fatto che non si era considerato che, in relazione
all’attività espletata, si era imposto al privato un onere particolarmente
gravoso, che nella sostanza impediva lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Tale doglianza, infatti, così come proposta, è in realtà diretta avverso le
predette deliberazioni della Giunta regionale, che hanno imposto di presentare
ed hanno quantificato tali garanzie, che, come già chiarito, non sono state
impugnate.
5. - Con il terzo ed il quinto motivo di gravame, che possono esaminarsi
congiuntamente, la società ricorrente si è, infine, lamentata del mancato esame
delle controdeduzioni presentate e della mancata comunicazione dell’avvio del
procedimento finalizzato alla sospensione immediata dell’attività.
Va però sul punto osservato, quanto al primo aspetto, che, trattandosi di un
atto vincolato, tali controdeduzioni non avevano in realtà apportato alcun
elemento rilevante in merito alla necessità o meno di prestare tali garanzie,
quanto al secondo aspetto, che la sospensione immediata dell’attività costituiva
una diretta conseguenza della verifica con esito negativo in ordine alla
sussistenza dei presupposti richiesti, per cui tale sospensione non costituisce
l’atto finale di un diverso e distinto procedimento; di conseguenza, non era
necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, atteso che l’unico
procedimento in corso (quello relativo alla comunicazione di rinnovo) era
iniziato ad istanza di parte.
6. - Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve,
conseguentemente, essere respinto, essendo prive di pregio tutte le censure
dedotte.
Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile
alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone,
giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e
degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di
Pescara, respinge il ricorso specificato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore
Dino Nazzaro, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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