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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR BASILICATA, Sez. I - 11 marzo 2010, n. 125
INQUINAMENTO ACUSTICO - Valori limite differenziali - Immediata applicabilità
- Mancata effettuazione della zonizzazione acustica - Irrilevanza - Ragioni -
Artt. 4 e 8 DPCM 14.11.1997. In tema di limiti pubblicistici alle emissioni
sonore trova immediata applicazione l’art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997, il quale
fissa i valori limite differenziali in 5 dB per il periodo diurno (dalle ore
6,00 fino alle ore 22,00) e in 3 dB per il periodo notturno (dalle ore 22,00
fino alle ore 6,00), in quanto: a) l’art. 8, comma 1, DPCM 14.11.1997 si limita
a prevedere che, in attesa della classificazione del territorio da parte dei
Comuni in zone, trovano applicazione i limiti del previgente art. 6, comma 1,
DPCM 1.3.1991, cioè rinvia ad una norma che disciplina soltanto i valori limite
assoluti, per cui dal contenuto letterale dell’art. 8, comma 1, DPCM 14.11.1997
si desume che i valori limite differenziali, previsti dall’art. 4, comma 1, DPCM
14.11.1997, sono immediatamente vigenti, a prescindere dalla circostanza se i
Comuni abbiano o meno effettuato le cd. zonizzazioni acustiche; b) in ogni caso,
il rinvio dell’art. 8, comma 1, DPCM 14.11.1997 risulta coerente con i principi
stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico, poiché i valori
limite assoluti hanno la finalità di tutelare dall’inquinamento acustico
l’ambiente esterno in termini assoluti, mentre i valori limite differenziali si
riferiscono al rumore percepito dall’essere umano nel suo ambiente abitativo e
perciò hanno la finalità di tutelare il diritto della salute ex art. 32 Cost.
Pres. Camozzi, Est. Mastrantuono - E. s.p.a. (avv. Bassi) c. Comune di Viggiano
(avv. Genovese), Ministero dell’Interno (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR
BASILICATA, Sez. I - 11 marzo 2010, n. 125
INQUINAMENTO ACUSTICO - Valori limite differenziali - Aree esclusivamente
industriali - Inapplicabilità. I valori limite differenziali, previsti
dall’art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997, non si applicano nelle aree
esclusivamente industriali. Pres. Camozzi, Est. Mastrantuono - E. s.p.a. (avv.
Bassi) c. Comune di Viggiano (avv. Genovese), Ministero dell’Interno (Avv.
Stato) e altro (n.c.) - TAR BASILICATA, Sez. I - 11 marzo 2010, n. 125
N. 00125/2010 REG.SEN.
N. 00058/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
Sul ricorso numero di registro generale 58 del 2008, proposto dall’ENI S.p.A.,
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv.
Nicola Bassi, in virtù di procura speciale notarile, rilasciata in data
21.1.2008, con domicilio eletto in Potenza Piazzale L. Rizzo n. 12 presso lo
studio legale dell’Avv. Edoardo Giuliani;
contro
Comune di Viggiano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall’Avv. Donatello Genovese, come da mandato a margine dell’atto di
costituzione ed in virtù della Del. G.M. n. 43 del 3.3.2008, con domicilio
eletto in Potenza Via Mazzini n. 23/A;
-l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB),
in persona del legale rappresentante p.t., non co-stituita in giudizio;
-il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresen-tato e
difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e
domiciliato ex lege presso gli Uffici della predetta Av-vocatura Distrettuale
dello Stato di Potenza;
nei confronti di
Sig.ra Alberti Rosa, non costituita in giudizio;
Sig.ra Truda Lucia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell’Ordinanza Sindaco di Viggiano ex art. 9 L. n. 447/1995 n. 156 del
10.12.2007;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Viggiano e del
Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2010 il dott. Pasquale
Mastrantuono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
-Nella Zona Industriale del Comune di Viggiano la società ricor-rente ha
installato un impianto industriale a ciclo produttivo conti-nuo, in cui dal
10.4.1996 il petrolio (estratto e proveniente, tramite apposite condotte, dalla
Val D’Agri) viene raccolto, trattato e suc-cessivamente inviato, tramite un
oleodotto, presso gli impianti di raffinazione di Taranto, denominato prima
“Centro Olio Monte Alpi” (al ricorso è stata allegata l’autorizzazione
provvisoria di 6 mesi, cioè fino al 10.10.1996, rilasciata il 10.4.1996 dalla
Sezione Idrocarburi e Geotermia di Napoli del Ministero dell’Industria, ma non è
stata allegata l’autorizzazione definitiva) e poi dal 6.8.2001 “Centro Olio Val
D’Agri” (dalla documentazione, acquista in giu-dizio, non risulta se tale nuova
denominazione sottintende anche ulteriori allacciamenti di altri pozzi e perciò
l’elaborazione di un nuovo progetto, per il quale la predetta Sezione
Idrocarburi e Geo-termia di Napoli abbia rilasciato un’altra autorizzazione);
-all’inizio del 2007 il proprietario del ristorante “La Capannina” ed i Sigg.
Giordano Rocco, Alberti Rosa e Truda Lucia (e le loro rispettive famiglie) si
lamentavano del rumore, proveniente dal suddetto Centro Olio Val D’Agri, e
chiedevano l’intervento della Polizia Municipale;
-con nota del 23.5.2007 il Comandate della Polizia Municipale chiedeva all’ARPAB
di Potenza di effettuare sopralluoghi e/o mi-surazioni dell’inquinamento
acustico;
-nel periodo 18.7.2007-17.9.2007 un Tecnico competente in Acu-stica Ambientale
ed un altro dipendente dell’ARPAB di Potenza hanno effettuato i seguenti rilievi
fonometrici, tutti eseguiti ai sen-si dell’art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e b),
DPCM 14.11.1997 e dei punti 5, 6 e 7 dell’Allegato B al DM 16.3.1998, del DPCM
1.3.1991 e della L. n. 447/1995: 1) nelle ore diurne del 18.7.2007 presso
l’abitazione della Sig.ra Alberti Rosa, con il quale veniva accertato che: a) a
finestre aperte il livello medio del rumore am-bientale era di 36,5 decibel,
cioè inferiore al limite di accettabilità, previsto dall’art. 4, comma 2, lett.
a), DPCM 14.11.1997, di 50 decibel; b) a finestre chiuse il livello medio del
rumore ambientale era di 29,5 decibel, cioè inferiore al limite di
accettabilità, previsto dall’art. 4, comma 2, lett. b), DPCM 14.11.1997, di 35
decibel; 2) nelle ore diurne dell’8.8.2007 presso l’abitazione della Sig.ra
Tru-da Lucia, con il quale veniva accertato che: a) a finestre aperte il livello
medio del rumore ambientale era di 38,5 decibel, cioè infe-riore al limite di
accettabilità, previsto dall’art. 4, comma 2, lett. a), DPCM 14.11.1997, di 50
decibel; b) a finestre chiuse il livello medio del rumore ambientale era di 29,5
decibel, cioè inferiore al limite di accettabilità, previsto dall’art. 4, comma
2, lett. b), DPCM 14.11.1997, di 35 decibel; 3) nelle ore diurne del 22.8.2007
presso l’ambiente esterno del ristorante “la Capannina”, con il quale veniva
accertato che il livello medio del rumore am-bientale era di 52 decibel, cioè
inferiore ai limiti di accettabilità di 70 (periodo diurno) e di 60 (periodo
notturno) decibel, previsti dall’art. 6, comma 1, DPCM 1.3.1991; 4) nelle ore
diurne della stessa giornata del 22.8.2007 presso l’abitazione del Sig. Giordano
Rocco, con il quale veniva accertato che: a) a finestre aperte il li-vello medio
del rumore ambientale era di 44,5 decibel, cioè infe-riore al limite di
accettabilità, previsto dall’art. 4, comma 2, lett. a), DPCM 14.11.1997, di 50
decibel; b) a finestre chiuse il livello medio del rumore ambientale era di 33
decibel, cioè inferiore al limite di accettabilità, previsto dall’art. 4, comma
2, lett. b), DPCM 14.11.1997, di 35 decibel; 5) nelle ore notturne del 24.8.2007
presso l’abitazione della Sig.ra Alberti Rosa, con il qua-le veniva accertato
che: a) a finestre aperte il livello medio del ru-more ambientale era di 42,5
decibel, cioè superiore al limite di ac-cettabilità, previsto dall’art. 4, comma
2, lett. a), DPCM 14.11.1997, di 40 decibel; b) a finestre chiuse il livello
medio del rumore ambientale era di 31,5 decibel, cioè inferiore al limite di
accettabilità, previsto dall’art. 4, comma 2, lett. b), DPCM 14.11.1997, di 25
decibel; 6) nelle ore notturne della stessa gior-nata del 24.8.2007 presso
l’abitazione della Sig.ra Truda Lucia, con il quale veniva accertato che: a) a
finestre aperte il livello me-dio del rumore ambientale era di 42,5 decibel,
cioè superiore al limite di accettabilità, previsto dall’art. 4, comma 2, lett.
a), DPCM 14.11.1997, di 40 decibel; b) a finestre chiuse il livello medio del
rumore ambientale era di 31,5 decibel, cioè inferiore al limite di
accettabilità, previsto dall’art. 4, comma 2, lett. b), DPCM 14.11.1997, di 25
decibel; 7) nelle ore diurne del 17.9.2007 presso l’ambiente esterno
dell’abitazione del Sig. Gior-dano Rocco, con il quale veniva accertato che il
livello medio del rumore ambientale era di 48,5 decibel, cioè inferiore ai
limiti di accettabilità di 70 (periodo diurno) e di 60 (periodo notturno)
de-cibel, previsti dall’art. 6, comma 1, DPCM 1.3.1991;
-gli esiti di tali rilievi fonometrici venivano riportati dall’ARPAB di Potenza
in un’apposita Relazione del 25.10.2007, con la quale veniva pure puntualizzato
che: 1) non era stato possibile determi-nare il valore limite differenziale ex
art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997, in quanto il Centro Olio Val D’Agri era un
impianto industriale a ciclo produttivo continuo; 2) nelle misurazioni ester-ne
il microfono del fonometro era stato munito di cuffia antivento; 3) l’unico
inquinamento acustico, proveniente dal Centro Olio Val D’Agri, illegittimo era
quello, rilevato nelle ore notturne presso le abitazioni delle Sig.re Alberti
Rosa e Truda Lucia, in quanto con-trastante con i limiti di accettabilità,
previsti dall’art. 4, comma 2, DPCM 14.11.1997; 4) tale illegittimo rumore
rilevato poteva esse-re ridotto con l’installazione, in direzione delle
abitazioni delle Sig.re Alberti Rosa e Truda Lucia, di barriere fonoassorbenti o
al-tri metodi tecnici equivalenti;
-tale Relazione del 25.10.2007 veniva comunicata in data 31.10.2007 dall’ARPAB
di Potenza al Sindaco del Comune resi-stente “per i provvedimenti di competenza
previsti dall’art. 9 L. n. 447/1995”;
-con Ordinanza n. 156 del 10.12.2007 (notificata alla ricorrente nella stessa
giornata del 10.12.2007) il Sindaco del Comune resi-stente, dopo aver richiamato
la predetta Relazione ARPAB del 25.10.2007, ai sensi degli artt. 9 L. n.
447/1995 e 50 D.lg.vo n. 267/2000 ordinava alla società ricorrente di “voler
provvedere, en-tro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della presente
Ordinanza, ad installare sul lato Nord e sul lato Est del Centro Olio Val D’Agri
delle barriere fonoassorbenti o altri metodi tecnici equiva-lenti oppure di
effettuare accorgimenti tecnici agli impianti, al fine di ridurre l’inquinamento
acustico”, con l’espressa avvertenza che, in caso di inerzia, si sarebbe
provveduto all’esecuzione d’ufficio a spese del contravventore ed alla denuncia
all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di cui all’art. 650 C.P.;
-tale Ordinanza Sindacale è stata impugnata con il presente ricorso (notificato
il 31.1.2008), deducendo la violazione degli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 15 L. n.
447/1995, dell’art. 6, comma 1, DPCM 1.3.1991, degli artt. 2, 3 e 4 DM
11.12.1996, degli artt. 3, 4, e 8 DPCM 14.11.1997, l’eccesso di potere per
travisamento dei pre-supposti, difetto di istruttoria, sviamento ed erroneità di
motiva-zione;
-si sono costituiti in giudizio il comune di Viggiano ed il Ministe-ro
dell’Interno, i quali hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso;
-con Ordinanza n. 75 del 5.3.2008 questo Tribunale ha accolto l’istanza di
provvedimento cautelare;
-nonostante l’accoglimento dell’istanza di provvedimento cautela-re la società
ricorrente nel 2007 provvedeva a far installare prov-visoriamente alcune
barriere fisiche passive e chiedeva l’autorizzazione ad installare in via
definitiva tali barriere fisiche passive (tale autorizzazione veniva poi
rilasciata in data 17.3.2009).
-con memoria del 22/25.1.2010 l’Avvocatura dello Stato ha chie-sto
l’estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione pas-siva del
Ministero dell’Interno.
All’udienza Pubblica del 25.2.2010 il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
In via preliminare va dichiarata la carenza di legittimazione passi-va e
conseguentemente l’estromissione dal presente giudizio del Ministero
dell’Interno, in quanto nella presente controversia il Ministero dell’Interno
non ha adottato alcun atto e/o provvedi-mento amministrativo.
Nel merito il presente ricorso risulta fondato e pertanto va accolto per i
seguenti motivi: 1) in via preliminare, va ribadito che questo Tribunale (cfr.
Sent. n. 5 del 2.1.2008) aderisce all’orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR
Toscana Sez. II Sent. n. 39 del 24.1.2003; TAR Bologna Sez. II Sent. n. 634 del
23.11.1999), se-condo cui in tema di limiti pubblicistici alle emissioni sonore
tro-va immediata applicazione l’art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997, il quale fissa
i valori limite differenziali in 5 dB per il periodo diurno (dalle ore 6,00 fino
alle ore 22,00) e in 3 dB per il periodo notturno (dalle ore 22,00 fino alle ore
6,00), in quanto: a) l’art. 8, comma 1, DPCM 14.11.1997 si limita a prevedere
che, in attesa della classificazione del territorio da parte dei Comuni in zone
(ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a, L. n. 447/1995, previa adozione di
appositi criteri con Legge Regionale), trovano applicazione i limiti del
previgente art. 6, comma 1, DPCM 1.3.1991, cioè rinvia ad una norma che
disciplina soltanto i valori limite assoluti, per cui dal contenuto letterale
dell’art. 8, comma 1, DPCM 14.11.1997 si desume che i valori limite
differenziali, previsti dall’art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997, sono
immediatamente vigenti, a prescindere dalla circostanza se i Comuni abbiano o
meno effet-tuato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a, L. n. 447/1995 le cd.
zo-nizzazioni acustiche; b) in ogni caso, il rinvio dell’art. 8, comma 1, DPCM
14.11.1997 risulta coerente con i principi stabiliti dalla normativa in materia
di inquinamento acustico e dal nostro ordi-namento giuridico, poiché i valori
limite assoluti hanno la finalità di tutelare dall’inquinamento acustico
l’ambiente esterno in termi-ni assoluti, mentre i valori limite differenziali si
riferiscono al ru-more percepito dall’essere umano nel suo ambiente abitativo e
perciò hanno la finalità di tutelare il diritto della salute ex art. 32 Cost. e
rispondono a criteri di logica ed opportunità; 2) ma i pre-detti valori limite
differenziali, previsti dall’art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997, non si applicano
nella fattispecie in esame, at-tesocchè: a) il Centro Olio Val D’Agri risulta
ubicato in una zona esclusivamente industriale del Comune di Viggiano (tale
circo-stanza non è stata smentita dal Comune resistente, il quale si è li-mitato
soltanto ad affermare la vicinanza di alcune abitazione alla zona industriale di
cui è causa, ma tali abitazioni sono comunque ubicate all’esterno della predetta
zona industriale) e lo stesso art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997 statuisce
l’inapplicabilità dei sud-detti valori limite differenziali nelle aree
esclusivamente industria-li; b) nella citata Relazione del 25.10.2007 l’ARPAB di
Potenza ha riconosciuto che non era stato possibile determinare il valore limite
differenziale ex art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997, in quanto il Centro Olio Val
D’Agri era un impianto industriale a ci-clo produttivo continuo, per cui in
realtà nei rilievi fonometrici, eseguiti nelle ore notturne del 24.8.2007 presso
le abitazioni delle controinteressate Sigg.re Alberti Rosa e Truda Lucia, non è
stato accertato il valore limite differenziale ex art. 4, comma 1, DPCM
14.11.1997, ma è stato misurato soltanto il valore limite assoluto del rumore,
proveniente dal Centro Olio Val D’Agri; c) i cd. valori di accettabilità,
indicati nell’art. 4, comma 2, DPCM 14.11.1997, sono stati individuati soltanto
per escludere l’applicazione del precedente comma 1 dello stesso art. 4 DPCM
14.11.1997, rite-nendo “trascurabile” il rumore inferiore ai valori indicati
nell’art. 4, comma 2, DPCM 14.11.1997; d) ai sensi del combinato dispo-sto di
cui agli artt. 2 e 6, comma 1, DPCM 1.3.1991 per gli im-pianti industriali a
ciclo produttivo continuo, ubicati in zone e-sclusivamente industriali (come
nella specie il Centro Olio Val D’Agri), vigono soltanto i limiti di
accettabilità di 70 (periodo diurno) e di 60 (periodo notturno) decibel, mentre
sia l’art. 6, comma 2, DPCM 1.3.1991, sia il DM 11.12.1996 (cfr. art. 1)
di-sciplinano gli impianti industriali a ciclo produttivo continuo, siti in zone
non esclusivamente industriali e/o diverse da quelle esclu-sivamente
industriali.
Si considerano assorbiti gli altri motivi di impugnazione.
A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame e per l’effetto
l’annullamento dell’Ordinanza Sindacale n. 156 del 10.12.2007 e l’estromissione
dal giudizio per carenza di legittima-zione passiva del Ministero dell’Interno.
Tenuto conto che nei rilievi fonometrici, eseguiti nelle ore notturne del
24.8.2007 presso le abitazioni delle controinteressate Sigg.re Alberti Rosa e
Truda Lucia, è stato accertato i superamen-to dei valori indicati dall’art. 4,
comma 2, DPCM 14.11.1997, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti
l’integrale compensa-zione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata così decide: 1) dichiara
la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno; 2) accoglie e
per l’effetto annulla l’Ordinanza Sindacale n. 156 del 10.12.2007.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Antonio Camozzi, Presidente
Giancarlo Pennetti, Consigliere
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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