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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 1 marzo 2010, n. 252
RIFIUTI - Situazioni di emergenza - Ordinanze e provvedimenti commissariali -
Competenza del TAR Lazio, Roma - Art. 3, cc. 2 bis, 2 ter e 2 quater del D.L.
245/2005 - “Riproposizione del ricorso” - Meccanismo della traslatio iudici.
A tenore dell’art. 3, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater del D.L. 30 novembre 2005,
n. 245 - introdotti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, in tutte
le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5 , comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della
legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti
commissariali spetta in via esclusiva al Tribunale Amministrativo regionale del
Lazio, con sede in Roma. Deve ritenersi che, ai fini del trasferimento della
controversia nella sede competente, non possa essere utilizzato l’ordinario
meccanismo previsto per l’ipotesi di incompetenza territoriale, ostandovi il
disposto letterale della norma che parla di “riproposizione” de “il ricorso”:
appare invece conforme al principio dell’effettività e pienezza della tutela
giurisdizionale, il meccanismo della “traslatio iudici” (sent. Corte Cost. n.
77/2007). Pres. f.f. Anastasi, Est. Falferi - Comune di Paterno Calabro (avv.
Perri) c. Commisario Deleg. Emerg. Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (Avv.
Stato), Regione Calabria (avv. Marsico) e Comune di Dipignano (avv. Leporace) -
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 1 marzo 2010, n. 252
N. 00252/2010 REG.SEN.
N. 00495/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 495 del 2000, proposto da:
Comune di Paterno Calabro, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Perri, con
domicilio eletto presso Francesco Perri in Cosenza, via Panebianco, 271;
contro
Commisario Deleg. Emerg. Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata per legge in Catanzaro,
via G.Da Fiore; Regione Calabria, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo
Marsico, con domicilio eletto presso Vincenzo Marsico in Miglierina, via
Pitagora,32; Comune di Dipignano, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro
Leporace, con domicilio eletto presso Antonio Pallone in Catanzaro, via
Citriniti,5;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 882 del 17/01/2000 del Commissario delegato per l’emergenza
nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria,
avente ad oggetto “ settore rifiuti – Comune di Dipignano (CS) – autorizzazione
al conferimento dei RSU nella discarica di Paterno Calabro (CS) – revoca
parziale precdente ordinanza n. 73 dell’11/5/1998.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Commisario Deleg. Emerg. Smaltimento
Rifiuti Solidi Urbani;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Dipignano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2009 il dott. Alessio
Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso di data 20 marzo 2000 il Comune di Paterno Calabro impugnava
l’ordinanza in epigrafe meglio indicata, con la quale il Comune di Dipignano
veniva autorizzato a scaricare i suoi RSU nella discarica comunale del Comune di
Paterno Calabro.
Il Comune ricorrente censurava il provvedimento impugnato per:
eccesso di potere per illogicità – difetto di motivazione; 2. Eccesso di potere
– violazione di legge;
Si costituiva in giudizio sia il Commissario delegato per l’emergenza nel
settore dello smaltimento del rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria, sia
il Comune di Dipignano.
Fissata l’udienza del giorno 8 ottobre 2008 per la discussione della causa,
veniva dichiarata la sopravvenuta morte del procuratore giudiziale del Comune di
Dipignano e, conseguentemente, con decisione n. 439/2009 questo Tribunale
dichiarava la interruzione del giudizio.
Con atto di data 22 luglio 2009, il Comune ricorrente riassumeva la causa ed
insisteva per l’accoglimento del ricorso sulla base dei vizi già denunciati.
Si costituiva in giudizio il Commissario Delegato per l’emergenza nel settore
dello smaltimento del rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria, nonché la
Presidenza del Consiglio dei Ministrie il Ministero dell’Interno, i quali,
preliminarmente, eccepivano l’incompetenza funzionale di questo Tribunale, in
favore del TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 3, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater,
del D.L. 30 novembre 2005, n. 245, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n.
21. In subordine, insistevano per la dichiarazione di irricevibilità,
inammissibilità o infondatezza del ricorso.
All’udienza dell’11 dicembre 2009, il Collegio tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente è necessario esaminare l’eccezione di incompetenza funzionale
rilevata dagli enti convenuti.
L’eccezione è fondata e deve essere accolta.
Si deve, invero, osservare che le disposizioni di cui all’art. 3, commi 2 bis, 2
ter e 2 quater del D.L. 30 novembre 2005, n. 245 – introdotti dalla legge di
conversione 27 gennaio 2006, n. 21, dispongono, rispettivamente, che “in tutte
le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della
legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti
commissariali spetta in via esclusiva, anche per l’emanazione di misure
cautelari, al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma”. E
che: “Le questioni di cui al comma 2 bis sono rilevate d’ufficio” Davanti al
giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente
motivata ai sensi dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive
modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell’art. 23 bis della
stessa legge.”.”Le norme di cui ai commi 2 bis e 2 ter si applicano anche ai
processi in corso”. L’efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale
amministrativo regionale diverso da quello di cui al comma 2 bis permane fino
alla loro modifica o revoca da parte del tribunale Amministrativo regionale del
Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre ricorso”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 237 del 26 giugno 2007, ha dichiarato
infondate le questioni di legittimità costituzionale dei citati commi 2 bis, 2
ter e 2 quater del D.L. 30 gennaio 2005, n. 245, introdotti dalla legge 27
gennaio 2006, 21.
Pertanto, a tenore della citata normativa, deve ritenersi la incompetenza di
questo Tribunale, per essere funzionalmente competente il TAR del Lazio, sede di
Roma.
Deve ritenersi, peraltro, che, ai fini del trasferimento della controversia
nella sede competente, non possa essere utilizzato l’ordinario meccanismo
previsto per l’ipotesi di incompetenza territoriale, ostandovi il disposto
letterale della norma che parla di “riproposizione” de “il ricorso”. A tal
proposito, si osserva che, anche al fine di evitare situazioni pregiudizievoli
per ragioni di territorio e conformemente al recente orientamento espresso dalla
Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2007, devono ritenersi maggiormente
conformi al principio di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale
quelle soluzioni ermeneutiche che, secondo il meccanismo della cosiddetta
“traslatio iudicii”, consentono idi pervenire alla salvezza degli effetti
sostanziali e processuali delle domande giudiziali non correttamente instaurate
per effetto di non univoci assetti ordinamentali, di tal che deve statuirsi per
le parti l’onere di riassumere il giudizio davanti al giudice competente nel
termine massimo previsto dall’art. 50 c.p.c.
In considerazione di tutto quanto esposto, deve essere dichiarata l’incompetenza
territoriale di questo Tribunale.
In considerazione della peculiarità della questione giuridica oggetto di causa,
le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro, sezione
prima, dichiara la propria incompetenza territoriale, dovendosi ritenere
competente a conoscere del presente giudizio il Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, sede di Roma, davanti al quale le parti hanno l’onere di
riassumere il giudizio nel termine massimo previsto dall’art. 50 c.p.c.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2009
con l'intervento dei Magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente FF
Giovanni Iannini, Consigliere
Alessio Falferi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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