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TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 2 marzo 2010, n. 260


INQUINAMENTO ACUSTICO - Art. 9 L. n. 447/95 - Potere extra ordinem - Presupposti - Urgenza di provvedere - Misure di carattere temporaneo.  Il testo dell’art. 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 contempla un potere “extra ordinem”, che si estrinseca mediante provvedimenti di contenuto atipico in presenza dei presupposti propri degli atti di tale natura. L’art. 9 medesimo fissa detti presupposti: è previsto infatti che ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, cui deve farsi fronte con misure di carattere temporaneo ( TAR Umbria, 11 novembre 2008 n. 722). La norma non ritiene quindi sufficiente l’urgenza di provvedere, richiedendo che si tratti di situazione eccezionale, che non può sussistere laddove le circostanze da cui deriva la situazione dannosa abbia carattere permanente, giacché la nozione stessa di eccezionalità richiama l’idea di imprevedibilità di una situazione. A rimarcare ciò è richiesto che le stesse misure adottate per fronteggiare la situazione eccezionale abbiano carattere di temporaneità ( TAR Lazio, sez. II, 20 gennaio 2066 n. 455; TAR Liguria, sez. II, 21 giugno 2004 n. 989; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 1 marzo 2004 n. 813; TAR Campania, Napoli, sez. I, 30 gennaio 2004 n. 1139). Pres. Est. - A. s.r.l. (avv. Ponte) c. Comune di Lamezia Terme (avv. Belvedere) - TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 2 marzo 2010, n. 260
 

 

 

 

N. 00260/2010 REG.SEN.
N. 00826/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso n. 826/2008, proposto da Ashley S.r.l., in persona dell’amministratore unico legale rappresentante sig. Rosario Mercuri, legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Cosenza, via Giannuzzi 6, presso lo studio dell’avv. Terenzio Fulvio Ponte, che lo rappresenta e difende, unitamente all’avv. Flavio Ponte;


contro


il Comune di Lamezia Terme, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Belvedere ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, via A. Perugini;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Condominio IN.TUR., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Antonello Sdanganelli ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, via De Gasperi, presso lo studio dell’avv. Augusto Servino;

per l'annullamento
dell’ordinanza n. 199 del 24 luglio 2008 del Sindaco di Lamezia Terme, con cui è stato ordinato al sig. Rosario Mercuri, nella qualità di proprietario dell’Hotel Ashley Residence “La Marinella”, lo spegnimento dell’impianto di climatizzazione a servizio dell’Hotel, con effetto dalla data di notifica dell’ordinanza, nelle more dell’esecuzione dei lavori necessari all’abbattimento dell’inquinamento acustico prodotto;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lamezia Terme;
Visto l’atto di intervento del Condominio IN.TUR.;
Vista l’ordinanza n. 668 del 22 settembre 2008, con la quale è stata accolta la domanda cautelare proposta da parte ricorrente;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 29 gennaio 2010 il Cons. Giovanni Iannini ed uditi, altresì, i difensori delle parti, come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO


Con ricorso notificato al Comune di Lamezia Terme il 29 luglio 2008, depositato in pari data nella Segreteria del Tribunale, la Ashley S.r.l. ha impugnato l’ordinanza n. 199 del 24 luglio 2008 del Sindaco di Lamezia Terme, con cui è stato ordinato al sig. Rosario Mercuri, nella qualità di proprietario dell’Hotel Ashley Residence “La Marinella”, lo spegnimento dell’impianto di climatizzazione a servizio dell’Hotel, con effetto dalla data di notifica dell’ordinanza.

A fondamento del ricorso la ricorrente ha dedotto:

1 Eccesso di potere per difetto di motivazione; violazione degli artt. 1, 3 e 21octies, l. n. 241/1990, dell’art. 9 l. n. 447/1995 e degli artt. 505 e 542 d.lgs. n. 267/2000, dell’art. 1 l. n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost.

Mancherebbero i presupposti per l’adozione di ordinanza urgente e contingibile, quale dovrebbe considerarsi quella adottata dal Sindaco del Comune di Lamezia Terme.

2) Eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione degli artt. 1, 3 e 21octies, l. n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost.

Lo strumento eccezionale e straordinario della ordinanza contingibile ed urgente non si attaglierebbe alla fattispecie, in quanto la circostanza oggetto di contestazione non sarebbe affatto improvvisa e straordinariamente grave da giustificare la totale omissione di un qualunque procedimento amministrativo ordinario.

L’ordinanza sindacale non spiegherebbe in alcun modo quali dei valori standard sarebbe stato rilevato a seguito la misurazione effettuata dalla Arpacal giorno 18.07.08 dalle ore 16.30 alle ore 17.30, né da quale versante sono state effettuate le misurazioni (nord, sud, est, o ovest),né, infine, se le misurazioni siano state effettuate con le finestre chiuse o aperte ed in quali condizioni di luogo e meteorologiche.

Non sarebbe stata considerata la localizzazione dell’impianto oggetto di monitoraggio, in quanto l’Hotel Ashley è stabilito all’interno della zona di lottizzazione posta a 3 km dall’aeroporto di Lamezia Terme, denominata “La Marinella”, luogo disabitato e privo di residenti, in cui sono presenti abitazioni estive occupate solo pochi giorni l’anno e prevalentemente nel periodo estivo.

3) Violazione degli artt. 1, 3 e 7 l. n. 241/1990 e art. 97 Cost.

Vi sarebbe, comunque, violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, giacché il ricorrente non avrebbe mai ricevuto alcuna comunicazione di avvio del procedimento.

La ricorrente ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.

Si è costituito il Comune di Lamezia Terme, rilevando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Il Comune resistente, in particolare, ha rilevato che il provvedimento contemplato dall’art. 9 della legge n. 447/1995 deve ritenersi consentito allorquando da appositi accertamenti tecnici sia risultato un fenomeno di inquinamento acustico, che rappresenta una minaccia per la salute pubblica.

Nessuna carenza motivazionale sarebbe rinvenibile nel provvedimento impugnato, che sarebbe motivata per relationem mediante i verbali dell’ARPACAL dai quali risultano gli accertamenti effettuati.

Non via sarebbe stata alcuna violazione degli obblighi di comunicazione, in quanto la ricorrente era a conoscenza delle attività di misurazione ed in quanto, comunque, l’ordinanza urgente e contingibile non deve essere preceduta da comunicazione di avvio del procedimento.

Con atto notificato alle parti in causa ha spiegato intervento il Condominio IN.TUR. deducendo l’inammissibilità del ricorso, in quanto non notificato entro il termine decadenziale ad alcuno dei controinteressati, costituiti, oltre che dallo stesso Condominio, dal sig. Giudice Vincenzo, che è il soggetto nella cui abitazione sono state effettuate le rilevazioni fonometriche.

Il provvedimento adottato non sarebbe un’ordinanza urgente e contingibile, trattandosi di misura ordinaria correlata alla funzione di vigilanza e di controllo che la legge affida ai comuni.

Con ordinanza n. 668 del 22 settembre 2008 è stata accolta la domanda cautelare proposta da parte ricorrente.

Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.


DIRITTO


1. Con ordinanza n. 199 del 24 luglio 2008 il Sindaco di Lamezia Terme ha ordinato al sig. Rosario Mercuri, nella qualità di proprietario dell’Hotel Ashley Residence “La Marinella”, lo spegnimento dell’impianto di climatizzazione a servizio dell’Hotel, con effetto dalla data di notifica dell’ordinanza, precisando che l’ordinanza stessa sarebbe rimasta efficace fino all’esecuzione e messa in posa di tutte le opere tecniche necessarie all’abbattimento del rumore ed all’eliminazione dell’inquinamento acustico, con invio della documentazione sui lavori eseguiti e le relative misurazioni fonometriche comprovanti il rientro nei valori limite previsti dalla legge.

Come risulta dal provvedimento, l’ordinanza impugnata ha fatto seguito ad altra ordinanza (n. 306 dell’1 agosto 2007), successivamente revocata con ordinanza n. 353 del 13 settembre 2007.

Nell’ordinanza n. 199/2008 vengono descritti i rilevamenti effettuati a cura dell’ARPACAL presso l’abitazione di uno dei condomini (sig. Vincenzo Giudice), dai quali è risultato che il rumore ambientale misurato durante l’attività dei compressori è di 56,2 dBA, mentre in assenza della sorgente disturbante (compressori spenti) il rumore residuo è di 45,8 dBA, con un valore differenziale di 10,4.

Viene precisato, infine, che, a conclusione delle misurazioni fonometriche, l’ARPACAL ha dichiarato non accettabile il livello sonoro prodotto dall’attività dei compressori, in quanto i valori misurati superano i valori massimi di emissione previsti dalla normativa.

2. Occorre esaminare preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati, sollevata dall’interveniente Condominio IN.TUR. I controinteressati sarebbero costituiti dallo stesso Condominio, nonché dal sig. Vincenzo Giudice, che è la persona presso il cui appartamento sono state effettuate le rilevazioni fonometriche.

L’eccezione è priva di fondamento.

Nel processo amministrativo la qualità di controinteressato in senso tecnico deve essere riconosciuta a coloro che, da un lato, siano portatori di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato, di natura eguale e contraria a quella del ricorrente (c.d. elemento sostanziale) e, dall’altro, siano nominativamente indicati nel provvedimento stesso o comunque siano agevolmente individuabili in base ad esso (c.d. elemento formale).

In proposito, va rilevato che, se deve riconoscersi in capo ai condomini un interesse alla conservazione del provvedimento impugnato, la semplice menzione nel provvedimento non fa di essi soggetti individuati o facilmente individuabili in base allo stesso ed, in particolare, in base alle statuizioni costituenti il contenuto proprio di esso.

In particolare, tale conseguenza non può derivare dal fatto che le misurazioni siano state effettuate presso l’abitazione di un determinato soggetto, la cui posizione non può venire ad essere differenziata, per ciò solo, rispetto a quella di tutti gli altri condomini.

3. Passando all’esame del merito, come premesso nell’esposizione in fatto, il primo motivo di ricorso è dedicato all’insussistenza dei presupposti per l’emissione di un’ordinanza urgente e contingibile, quale dovrebbe qualificarsi quella in questione.

In particolare, non sussisterebbero i presupposti individuati dalla giurisprudenza in relazione ai provvedimenti contemplati dagli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000, né quelli delineati dall’art. 9 della legge n. 447/1995.

Lo strumento impiegato potrebbe essere utilizzato dai sindaci non a fronte di qualsivoglia evenienza, ma solo in caso di situazioni eccezionali ed urgenti, laddove nel provvedimento oggi impugnato si legge solo ed esclusivamente di rumorosità.

Con il secondo motivo si rileva che la situazione di asserita rumorosità non è eccezionale, né urgente in quanto l’impianto di climatizzazione dell’Hotel Ashley è acceso tutto l’anno e non solo l’estate, nonché in quanto il Comune resistente solo un anno fa aveva già notificato un provvedimento del tutto simile a quello impugnato in questa sede.

La circostanza oggetto di contestazione non sarebbe improvvisa e grave, in modo da giustificare la totale omissione di un qualunque procedimento amministrativo ordinario, per giungere direttamente ed improvvisamente ad un provvedimento finale ablatorio.

L’incolumità pubblica non sarebbe affatto minacciata dai valori sommariamente ed erroneamente descritti nella ordinanza sindacale, posto che in tale accezione non può ricondursi un “valore differenziale” pari ad 10.4 dBA, a fronte di un valore massimo misurato in 56 dBA.

L’ordinanza sindacale non spiegherebbe in alcun modo quali dei valori standard risulterebbero infranti, né esporrebbe le condizioni in cui hanno avuto luogo le misurazioni.

Le doglianze sono fondate nei limiti qui di seguito indicati.

L’art. 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), che reca la rubrica ordinanze urgenti e contingibili, prevede che “Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell’ambiente, secondo quanto previsto dall’articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59 e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell’ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri”.

Al di là del riferimento, di cui alla rubrica dell’articolo, alle ordinanze urgenti e contingibili, il testo della norma non lascia spazi a dubbi circa il fatto che quello contemplato sia un potere “extra ordinem”, che si estrinseca mediante provvedimenti di contenuto atipico in presenza dei presupposti propri degli atti di tale natura.

I presupposti per l’emissione dell’ordinanza in questione sono fissati in maniera precisa dall’art. 9 della legge n. 447/1995, giacché, come risulta dal testo, di essa, è previsto che ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, cui deve farsi fronte, come specifica la norma, con misure di carattere temporaneo (in tema, TAR Umbria, 11 novembre 2008 n. 722).

La norma non ritiene sufficiente che sussista l’urgenza di provvedere, richiedendo che si tratti di situazione eccezionale, che non può sussistere laddove le circostanze da cui deriva la situazione dannosa abbia carattere permanente, giacché la nozione stessa di eccezionalità richiama l’idea di imprevedibilità di una situazione. A rimarcare ciò la norma, come detto, richiede che le stesse misure adottate per fronteggiare la situazione eccezionale abbiano carattere di temporaneità (in materia, tra le altre, TAR Lazio, sez. II, 20 gennaio 2066 n. 455; TAR Liguria, sez. II, 21 giugno 2004 n. 989; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 1 marzo 2004 n. 813; TAR Campania, Napoli, sez. I, 30 gennaio 2004 n. 1139).

Nel caso di specie appare da escludere che possa trattarsi di situazione eccezionale, in quanto, come rileva la ricorrente, l’impianto di condizionamento è accesso tutto l’anno e la problematica si presenta solo nel periodo estivo, allorché vengono utilizzate le case situate nel Condominio che si trova in località Marinella.

D’altra parte, assume rilievo il fatto che ordinanza di analogo contenuto era stata adottata l’anno precedente ed era stata poi revocata. Ne deriva che non appare possibile parlare di situazione eccezionale.

Fermo quanto sopra, risulta altresì, fondata la censura di difetto di motivazione, sotto il profilo della mancata indicazione dell’esistenza di un effettivo pericolo per la salute pubblica.

Si è detto che la norma di cui all’art. 9 della legge n. 447/1995 ammette l’adozione di ordinanza urgente e contingibile laddove sussista necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente.

Ne consegue che nel provvedimento deve prendersi atto della sussistenza di una tale necessità, sulla base di un supporto motivazione basato su un’adeguata istruttoria.

Nel provvedimento impugnato non sussiste, però, alcuno specifico riferimento a pericoli per la salute pubblica, ma unicamente al superamento dei valori massimi di emissione previsti dalla normativa, rilevato presso l’abitazione di uno dei condomini.

È chiaro, tuttavia, che il fatto, in sé considerato, del superamento dei valori massimi non implica necessariamente un’esigenza di tutela della salute pubblica.

Né all’uopo può soccorrere la relazione dell’ARPACAL, che si limita ad un’esposizione dei dati ed all’effettuazione di una valutazione di inaccettabilità del livello sonoro in correlazione al solo fatto del superamento dei valori massimi ammessi.

Anche sotto tale profilo il provvedimento risulta, pertanto, illegittimo.

In conclusione, il ricorso risulta fondato, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Restano assorbiti i motivi non esaminati.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Prima, accoglie il ricorso e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 29 gennaio 2010 con l'intervento dei Signori Magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente
Giovanni Iannini, Consigliere, Estensore
Anna Corrado, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 



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