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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 31 maggio 2010, n. 956
DIRITTO URBANISTICO - Convenzioni urbanistiche - Natura contrattuale - Valore
vincolante - Modifiche unilaterali - Limiti - Prestazioni eccedenti gli oneri di
urbanizzazione. Le convenzioni urbanistiche stipulate tra i privati e
l'Amministrazione hanno natura contrattuale disciplinando il rapporto tra le
parti con valore vincolante e, pertanto, resta esclusa la possibilità che
l'amministrazione o il privato, che a tale regolamentazione dei reciproci
rapporti si sono assoggettati, possano legittimamente avanzare la pretesa di
modificarne unilateralmente il contenuto (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, 25
luglio 2005 , n. 784). Inoltre, in virtù della convenzione, il privato è
obbligato ad eseguire puntualmente tutte le prestazioni ivi assunte, a nulla
rilevando che queste possano eccedere originariamente o successivamente gli
oneri di urbanizzazione (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 10 gennaio 2003, n. 33).
Pres. Romeo, Est. Corrado - Comune di Filadelfia (avv. Galati) c. G.V. e altri
- TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 31 maggio 2010, n. 956
N. 00956/2010 REG.SEN.
N. 00584/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 584 del 2007, proposto da:
Comune di Filadelfia, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Galati, con
domicilio eletto presso l’avv. Maria Galati in Filadelfia, via F.Stocco 31;
contro
Giuffre' Vittoria, Fabiani Marco, Fabiani Orsola;
per l'adempimento della convenzione di lottizzazione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 22 aprile 2010 il dott. Anna Corrado e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 25 luglio 1985 il Comune di Filadelfia ha stipulato con l’avv. Saverio
Fabiani la convenzione relativa alla lottizzazione di un terreno di sua
proprietà, sito in località Prato. In forza di suddetta convenzione il
lottizzante si impegnava a cedere gratuitamente al Comune le aree necessarie per
la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate
nel piano di lottizzazione. L’art. 3 della convenzione dispone che “tali aree
cedende sono esattamente individuate nell’elaborato allegato n.4 del progetto
esistente agli atti del Comune di Filadelfia ed al quale le parti fanno
riferimento”.
Con la convenzione il lottizzante si assumeva anche l’onere delle spese di
urbanizzazione primaria per come individuate all’articolo 4 della citata
convenzione.
Gli impegni assunti con la detta convenzione non sono stati adempiuti e in
ragione di ciò il Comune ha adito il Tribunale di Lamezia Terme il quale con
sentenza 508/2006 ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell’adito giudice
ordinario in favore del giudice amministrativo.
Alla luce di tale disposto è stato quindi investito della questione questo
Tribunale Amministrativo a mezzo di ricorso proposto dal Comune il quale chiede
all’adito giudice amministrativo che venga:
- dichiarato concluso il contratto di cessione delle aree per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui alla convenzione di
lottizzazione;
- condannato il lottizzante ( nelle persone degli eredi dell’avv. Saverio
Fabiani e cioè gli intimati Giuffrè Vittoria, Fabiani Marco e Fabiani Orsola)
alla realizzazione, a proprie spese, delle opere di urbanizzazione primaria per
come indicate nella convenzione ovvero in subordine che venga autorizzato il
Comune alla esecuzione delle suddette opere gravando delle spese necessarie il
lottizzante;
- condannato il lottizzante al pagamento della quota proporzionale delle opere
di urbanizzazione secondaria;
- condannato il lottizzante al risarcimento dei danni per ritardo
nell’adempimento e/o inadempimento da determinarsi secondo equità;
- condannato il lottizzante al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Non risultano costituiti in giudizio gli intimati eredi dell’Avv. Saverio
Fabiani.
Alla pubblica udienza del 22 aprile 2010 il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
La controversia prospettata attiene alla mancata osservanza di obblighi nascenti
da una convenzione di lottizzazione stipulata nel 1985.
Preliminarmente il Collegio ritiene di confermare la giurisdizione del giudice
amministrativo relativamente alla controversia de quo. Secondo un oramai
costante indirizzo giurisprudenziale (cfr., T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I,
06 giugno 2006 , n. 273), da cui non v'è ragione di discostarsi, le liti che
riguardano gli adempimenti degli obblighi derivanti da convenzioni urbanistiche
sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 11,
comma 5, della legge n. 241 del 1990, in quanto ineriscono ad accordi che
integrano o sostituiscono le determinazioni dell'Amministrazione locale in
ordine alla gestione pubblicistica del territorio. Con la descritta plurima
domanda è stata, infatti, dedotta in giudizio una convenzione di lottizzazione
che rientra nel novero degli accordi di cui all'art. 11 della legge 7.8.1990 n.
241 il cui comma 5 devolve appunto al giudice amministrativo la giurisdizione
esclusiva sulle controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione
degli accordi medesimi. Va soggiunto che il citato art. 11, comma 5, quale norma
sulla giurisdizione, è applicabile anche agli accordi (come quello in esame)
stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore. (T.A.R. Lombardia Brescia,
sez. I, 16 dicembre 2009 , n. 2593).
Non osta poi all'attribuzione della controversia in esame alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del citato art. 11, comma 5, la
congiunta proposizione anche di una richiesta di condanna al risarcimento dei
danni, trattandosi di questione attinente solo all'estensione dei poteri del
giudice amministrativo nel merito della relativa controversia (in tal senso
sentenza Cass. SS.UU. 17/01/2005 n. 732).
Infine, si presenta proponibile dinanzi al giudice amministrativo la domanda di
esecuzione specifica, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., ove sia richiesta
l'esecuzione coattiva degli obblighi derivanti da convenzione, trattandosi di
rimedio esperibile per qualsiasi tipo di obbligo di contrarre, indipendentemente
dalla fonte, legale o convenzionale, dell'obbligo stesso (T.A.R. Emilia Romagna
Parma, sez. I, 6 giugno 2006 , n. 273).
Ciò premesso, quanto al merito del ricorso, lo stesso è fondato e pertanto va
accolto.
Va ricordato, secondo consolidata giurisprudenza, che le convenzioni
urbanistiche stipulate tra i privati e l'Amministrazione hanno natura
contrattuale disciplinando il rapporto tra le parti con valore vincolante e,
pertanto, resta esclusa la possibilità che l'amministrazione o il privato, che a
tale regolamentazione dei reciproci rapporti si sono assoggettati, possano
legittimamente avanzare la pretesa di modificarne unilateralmente il contenuto
(cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, 25 luglio 2005 , n. 784). Inoltre, in virtù
della convenzione, il privato è obbligato ad eseguire puntualmente tutte le
prestazioni ivi assunte, a nulla rilevando che queste possano eccedere
originariamente o successivamente gli oneri di urbanizzazione (cfr. Consiglio
Stato, sez. V, 10 gennaio 2003, n. 33).
Sulla scorta dei richiamati argomenti, ribadisce il Collegio la fondatezza del
proposto ricorso, disponendo conseguentemente il trasferimento al patrimonio del
Comune ricorrente, ex articolo 2932 del codice civile, delle aree individuate
all’articolo 3 della convenzione, il quale rimanda all’allegato 4 del progetto
esistente agli atti del Comune di Filadelfia per l’esatta individuazione delle
aree cedende.
Dichiara inoltre l’obbligo per il lottizzante di partecipare alle spese di
urbanizzazione primaria e di pagare la quota allo stesso spettante per gli oneri
di urbanizzazione secondaria, per come definite all’articolo 4 della convenzione
citata.
Per quanto concerne, invece, il capo di domanda concernente la condanna del
lottizzante al risarcimento dei danni per ritardo nell’adempimento, da
determinarsi secondo equità, il Collegio respinge la stessa in quanto
inammissibile per genericità e non suffragata da nessun principio di prova dei
danni asseritamente sopportati.
Le spese e gli onorari di giudizio sono posti a carico della parte privata,
sebbene non costituita, e vanno liquidati nella misura di 1.500,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro,
Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie
e, per l’effetto, così provvede:
dispone, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2932 cod.civ., il trasferimento al
patrimonio dell’Amministrazione comunale della proprietà delle unità immobiliari
individuate nell’elaborato allegato n.4 del progetto esistente agli atti del
Comune di Filadelfia, giusta articolo 3 della convenzione di lottizzazione
stipulata in data 25 luglio 1985;
dichiara l’obbligo per il lottizzante (nelle persone degli eredi dell’avv.
Saverio Fabiani e cioè gli intimati Giuffrè Vittoria, Fabiani Marco e Fabiani
Orsola) di partecipare alle spese di urbanizzazione primaria e di pagare la
quota allo stesso spettante per gli oneri di urbanizzazione secondaria, per come
stabilito all’articolo 4 della convenzione citata;
dichiara la domanda relativa al risarcimento dei danni inammissibile.
Condanna la parte privata al pagamento delle spese e agli onorari di giudizio in
favore del Comune ricorrente, che liquida in € 1500,00 oltre Iva e CAP, come per
legge.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere
Anna Corrado, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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