AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 31 maggio 2010, n. 959
INQUINAMENTO - Bonifica - Ordinanza - Competenza - Provincia - Art. 244
d.lgs. n. 152/2006. L’art. 244 del d.lgs. n. 152/2006 ha assegnato la
competenza ad adottare l’ordinanza di bonifica, finalizzata ad assicurare la
tutela ambientale, alla Provincia e non al Comune, in ragione verosimilmente dei
molteplici interessi pubblici coinvolti in episodi di inquinamento i quali
normalmente trascendono l’ambito territoriale comunale. Pres. Romeo, Est.
Corrado - Agenzia del Demanio (Avv. Stato) c. Comune di Serra D'Aiello - TAR
CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 31 maggio 2010, n. 959
INQUINAMENTO - Bonifica di un sito inquinato - Utilizzo dello strumento
dell’ordinanza contingibile e urgente - Illegittimità - Ragioni - Art. 244
d.lgs. n. 152/2006. L'esercizio del potere di ordinanza contingibile e
urgente del sindaco presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in
ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui non si potrebbe
far fronte col ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento (ex
plurimis: Cons. St., Sez. IV, 13 dicembre 1999, n. 1844). Ne deriva che
l’ordinanza continigibile e urgente non è legittimamente utilizzabile per
disporre in ordine alla bonifica di un sito inquinato, ipotesi per la quale
l’art. 244 del d.lgs. n. 152/2006 appresta una specifica e articolata procedura.
Pres. Romeo, Est. Corrado - Agenzia del Demanio (Avv. Stato) c. Comune di Serra
D'Aiello - TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 31 maggio 2010, n. 959
INQUINAMENTO - Obbligo di bonifica dei siti inquinati - Responsabile
dell’inquinamento - Disciplina - Artt. 242 e ss. d.lgs. n. 152/2006 - Principio
“chi inquina paga”. Nell'attuale sistema normativo, l'obbligo di bonifica
dei siti inquinati grava, in primo luogo, sull'effettivo responsabile
dell'inquinamento, responsabile che le Autorità amministrative hanno l'onere di
ricercare ed individuare (artt. 242 e 244 D.Lgs. 152/2006), mentre il
proprietario non responsabile dell'inquinamento o altri soggetti interessati
hanno una mera "facoltà" di effettuare interventi di bonifica (art. 245); nel
caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi
volontari, le opere di bonifica saranno realizzate dalle Amministrazioni
competenti (art. 250), salvo, a fronte delle spese da esse sostenute,
l'esistenza di un privilegio speciale immobiliare sul fondo, a tutela del
credito per la bonifica e la qualificazione degli interventi relativi come onere
reale sul fondo stesso, onere destinato pertanto a trasmettersi unitamente alla
proprietà del terreno (art. 253). Il complesso di questa disciplina, conforme al
diritto comunitario, appare ispirato al cosiddetto principio del “chi inquina
paga”, da intendersi in senso sostanzialistico e che consiste, in definitiva,
nell’imputazione dei costi ambientali al soggetto che ha causato la
compromissione ecologica illecita. Pres. Romeo, Est. Corrado - Agenzia del
Demanio (Avv. Stato) c. Comune di Serra D'Aiello - TAR CALABRIA, Catanzaro,
Sez. I - 31 maggio 2010, n. 959
INQUINAMENTO - Principio di effettività della protezione del’ambiente -
Individuazione dei responsabili dei fatti di contaminazione - Condotte attive e
omissive - Indizi gravi, precisi e concordanti. Alla luce dell’esigenza di
effettività della protezione dell’ambiente, ferma la doverosità degli
accertamenti indirizzati ad individuare con specifici elementi i responsabili
dei fatti di contaminazione, l’imputabilità dell’inquinamento può avvenire per
condotte attive ma anche per condotte omissive, prendendo in considerazione
elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi precisi e concordanti,
che inducano a ritenere verosimile, secondo l’ “id quod plerumque accidit”, che
si sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati
autori. ( cfr. T.A.R Calabria - Catanzaro 1118/2009). Pres. Romeo, Est. Corrado
- Agenzia del Demanio (Avv. Stato) c. Comune di Serra D'Aiello - TAR
CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 31 maggio 2010, n. 959
N. 00959/2010 REG.SEN.
N. 00254/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 254 del 2008, proposto da:
Agenzia del Demanio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Catanzaro, presso la quale è domiciliata per legge in Catanzaro, via G.
Da Fiore;
contro
Comune di Serra D'Aiello;
per l'annullamento dell’ordinanza sindacale di bonifica del sito in agro di
Serra d’Aiello.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2010 il dott. Anna Corrado e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Procura della Repubblica di Paola in data 22 dicembre 2007 ha comunicato a
diversi soggetti pubblici, tra cui il Dirigente Assessorato Ambiente della
Provincia di Cosenza e il Sindaco del Comune di Serra d’Aiello, che nel corso di
indagini e campionamenti di suolo in agro di Serra d’Aiello – bacino fluviale
del fiume Oliva – sx idrauilica- effettuati da tecnici dell’Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente della Calabria, per conto dell’Autorità
giudiziaria, è stato accertato il superamento del valore di concentrazione della
soglia di contaminazione (CSC) per il parametro chimico: rame.
Con ordinanza contingibile ed urgente n. 11/07 del 27 dicembre 2007 il Sindaco
del Comune di Serra d’Aiello ha ordinato all’Agenzia del demanio, ai sensi
dell’articolo 244 del decreto legislativo 152/2006, di provvedere alla bonifica
del sito in agro di Serra d’Aiello – bacino fluviale del fiume Oliva –sx
idraulica.
Detta ordinanza comunale è stata impugnata con il presente ricorso.
Dopo aver premesso alcune considerazioni in ordine alla sussistenza della
legittimazione passiva del Comune intimato nonché in ordine alla correttezza
della notifica effettuata presso la casa comunale, l’amministrazione ricorrente
ha dedotto:
-1 - incompetenza – violazione erronea e falsa interpretazione ed applicazione
dell’art. 244, 2° comma, D.Lgs. n. 152 del 2006 (recante “norme in materia
ambientale”). Violazione e falsa applicazione dell’art. 50, 4° e 5° comma e
dell’art. 54 , 2° comma, del D. Lgs. n. 267/2000; l’impugnato provvedimento
sarebbe, infatti, illegittimo, poiché emesso, ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs.
n. 152 del 2006, nell’esercizio di una potestà ascrivibile all’ente Provincia,
ma non al Sindaco. Inoltre l’ordinanza sindacale sarebbe stata emanata in
mancanza dei presupposti propri del provvedimento contingibile ed urgente.
-2 -mancata comunicazione di avvio del procedimento: art. 7 legge 241/1990 e
art. 192, comma 3 d. lgs. n. 152/2006- Violazione del contraddittorio. Mancanza
assoluta di motivazione del provvedimento. Mancanza assoluta di istruttoria.
Violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza
dell’azione amministrativa (art. 97 Cost. e art. 1 , l. 241/1990).
L’ordinanza impugnata sarebbe stata emessa in dispregio dei fondamentali
principi inerenti l’azione amministrativa, che presuppongono il rispetto della
garanzie partecipative, l’onere motivazionale, l’espletamento di idonea e
congrua istruttoria.
- 3- Violazione dell’articolo 244, d. lgs n. 152/2006. Insussistenza dei
presupposti per l’emissione dell’ordine di bonifica del sito nei confronti
dell’Agenzia del Demanio. Assenza della qualità di proprietario e gestore
dell’Agenzia fiscale ricorrente del sito da bonificare. In particolare la
ricorrente afferma che l’ordinanza impugnata fa riferimento ad un bacino
fluviale che non è né gestito né di proprietà dell’Agenzia del Demanio ricadendo
nell’ambito del demanio idrico la cui proprietà e gestione competono alla
Regione, ai sensi del d.lgs. 112/1998.
-4 Mancanza assoluta di istruttoria – violazione del principio “chi inquina
paga”. Violazione dell’art. 244, comma 2, D. Lgvo n. 152 del 2006: omesso
compimento delle opportune indagini “ volte ad identificare il responsabile
dell’evento di superamento”.
La P.A. avrebbe illegittimamente posto a carico dell’Agenzia del Demanio la
bonifica del sito individuato, senza aver previamente accertato la sussistenza o
meno delle responsabilità dell’Amministrazione per l’inquinamento del sito.
Non risulta costituita in giudizio l’intimata amministrazione comunale.
Alla pubblica udienza del 22 aprile 2010 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Preliminarmente appare opportuno richiamare il disposto dell’articolo 244 del
D.Lgs. n. 152/2006 recante norme in materia ambientale, espressamente richiamato
nell’ordinanza impugnata, a mente del quale: “Le pubbliche amministrazioni che
nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i
livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di
contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune
competenti.
La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le
opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di
superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile
della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.
L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del
sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.
Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il
proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che
risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo
sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto
dall'articolo 250” .
Alla luce di tale disciplina va accolta la doglianza con cui si rileva la
incompetenza del Comune di Serra d’Aiello..
La competenza ad adottare l’ordinanza finalizzata ad assicurare la tutela
ambientale è stata infatti assegnata dal legislatore alla Provincia e non al
Comune, in ragione verosimilmente dei molteplici interessi pubblici coinvolti in
episodi di inquinamento i quali normalmente trascendono l’ambito territoriale
comunale. Il Comune, quindi, per come espressamente dispone la norma richiamata,
non è competente ad emanare l’avversata ordinanza.
Nè detta ordinanza può essere ricondotta, come invece fa l’ente locale, tra le
ordinanze contingibili ed urgenti di cui all’articolo 117del D. Lgs. 112/1998 ed
all’articolo 54 del D. Lgs 267/2000, disciplinate dall’ordinamento per far
fronte ad emergenze sanitarie o di igiene pubblica ovvero per prevenire e di
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza
urbana.
L'esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente del sindaco
presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di
natura eccezionale ed imprevedibile, cui non si potrebbe far fronte col ricorso
agli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento; situazioni eccezionali di
pericolo attuale ed imminente per l’incolumità pubblica, che impongono al
sindaco di dare adeguata contezza delle ragioni che lo hanno spinto ad usare
tale strumento “extra ordinem”, la cui “ratio” non consiste tanto
nell’imprevedibilità dell’evento, quanto nell’impossibilità di utilizzare
tempestivamente i rimedi normali offerti dall’ordinamento (ex plurimis: Cons.
St., Sez. IV, 13 dicembre 1999, n. 1844). Peraltro, siffatto potere non può mai
trasmodare in una violazione del principio di legalità e va ancorato ad una
serie di principi che devono guidarne l’utilizzo, quali appunto la necessità e
l’urgenza, la durata limitata nel tempo, la motivazione, ovvero la insussistenza
di altri poteri per risolvere la questione: in sostanza, esso presuppone
un’oggettiva situazione di effettivo e concreto pericolo per l’incolumità
pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione
attiva (ex plurimis: Cons. St., Ad. Plen., 30.7.2007, n. 10; Sez. V, 28.5.2007,
n. 2109; Sez. II, 24.10.2007, n.2210).
Lo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente non appare, quindi,
legittimamente utilizzabile nella fattispecie di cui alla presente controversia,
e cioè per disporre in ordine alla bonifica di un sito inquinato. Per queste
ipotesi, infatti, l’articolo 244 appresta una articolata procedura che, in base
a quanto si evince dall’ordinanza, non appare rispettata anche per quanto
concerne lo specifico profilo della esatta individuazione del responsabile
dell’inquinamento registrato.
Infatti, nell'attuale sistema normativo, l'obbligo di bonifica dei siti
inquinati grava, in primo luogo, sull'effettivo responsabile dell'inquinamento,
responsabile che le Autorità amministrative hanno l'onere di ricercare ed
individuare (artt. 242 e 244 D.Lgs. 152/2006), mentre il proprietario non
responsabile dell'inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera
"facoltà" di effettuare interventi di bonifica (art. 245); nel caso di mancata
individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere
di bonifica saranno realizzate dalle Amministrazioni competenti (art. 250),
salvo, a fronte delle spese da esse sostenute, l'esistenza di un privilegio
speciale immobiliare sul fondo, a tutela del credito per la bonifica e la
qualificazione degli interventi relativi come onere reale sul fondo stesso,
onere destinato pertanto a trasmettersi unitamente alla proprietà del terreno
(art. 253).
Il complesso di questa disciplina, conforme al diritto comunitario, appare
ispirato al cosiddetto principio del “chi inquina paga”, da intendersi in senso
sostanzialistico e che consiste, in definitiva, nell’imputazione dei costi
ambientali al soggetto che ha causato la compromissione ecologica illecita.
Va quindi precisato, alla luce di tale esigenza di effettività della protezione
dell’ambiente, che, ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati ad
individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione,
l’imputabilità dell’inquinamento può avvenire per condotte attive ma anche per
condotte omissive, prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali
possano trarsi indizi gravi precisi e concordanti, che inducano a ritenere
verosimile, secondo l’ “id quod plerumque accidit”, che si sia verificato un
inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori. ( cfr. T.A.R
Calabria – Catanzaro 1118/2009).
Per quanto concerne la fattispecie all’attenzione di questo Collegio si osserva
che non è stato individuato dall’ente locale il soggetto responsabile
dell’inquinamento, ma la detta responsabilità è stata attribuita direttamente
all’Agenzia del Demanio in qualità di proprietario, per come individuato dalla
Provincia di Cosenza senza “aver svolto le opportune indagini volte ad
identificare il responsabile dell'evento di superamento” per come prevede il
citato articolo 244.
In verità nell’ordinanza si dà atto che “non è stato possibile individuare il
responsabile dell’evento di superamento di concentrazione soglia di
contaminazione (CSC): rame”; tuttavia se si tiene conto che l’ordinanza è stata
emessa a distanza di appena 5 giorni dalla comunicazione della Procura della
Repubblica ( senza considerare le festività natalizie) dal rilevato
inquinamento, l’asserita impossibilità di individuare il responsabile
dell’inquinamento non trova effettivo riscontro in alcuna attività istruttoria
espletata vista la ristrettezza dei tempi intercosi tra i due atti.
Ne consegue la condivisibilità delle doglianze svolte dalla parte ricorrente
anche quanto al profilo dell’insufficiente istruttoria e del deficit
motivazionale.
Alla luce delle svolte considerazioni il ricorso va accolto poiché fondato.
Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro –
Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo
accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere
Anna Corrado, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it