AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. I - 16 dicembre 2010, n. 1724
AMBIENTE - Informazione ambientale - Art. 3 d.lgs. n. 195/2005 - Accesso in
materia ambientale - Disciplina generale prevista dalla L. n. 241/1990 -
Differenza. L'art. 3 del D.L.vo 19 agosto 2005 n. 195 ha introdotto una
fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto
a quella generale prevista nella L n. 241 del 1990, per due particolarità:
l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso e il contenuto
delle cognizioni accessibili. Sotto il primo profilo, l'art. 3 chiarisce che le
informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità, in
deroga alla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi, di
dimostrare un suo particolare e qualificato interesse. Quanto al secondo
aspetto, la medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili
alle «informazioni ambientali» (che implicano anche un'attività elaborativa da
parte dell'Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste),
assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita
dall'art. 22 L. n. 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti
amministrativi già formati e nella disponibilità dell'Amministrazione. Pres. ed
Est. Leotta - D.C. (avv. Irali) c. Comune di Reggio Calabria (n.c.) - TAR
CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. I - 16 dicembre 2010, n. 1724
AMBIENTE - Informazione ambientale - Disciplina ex d.lgs. n. 195/2005 -
Finalità - Direttiva 2003/4/CE. La disciplina speciale della libertà
d'accesso alle informazioni ambientali risulta preordinata, in coerenza con le
finalità della direttiva 2003/4/CE di cui costituisce attuazione, a garantire la
massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un controllo
diffuso sulla qualità ambientale. Tale esigenza viene, in particolare,
realizzata mediante la deliberata eliminazione, resa palese dal tenore letterale
dell'art. 3, di ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed
esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente. Pres. ed Est.
Leotta - D.C. (avv. Irali) c. Comune di Reggio Calabria (n.c.) - TAR
CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. I - 16 dicembre 2010, n. 1724
AMBIENTE - Informazione ambientale - Limitazione della legittimazione
all’accesso - Preclusione - Art. 3 d.lgs. n. 195/2005. Ogni indebita
limitazione, per via ermeneutica, della legittimazione a pretendere l'accesso
alle informazioni ambientali risulta preclusa sia dal tenore letterale dell’art.
3 del d.lgs. n. 195/2005, sia dalla sua finalità. (così anche T.A.R. Lazio Roma,
sez. III, 28 giugno 2006 , n. 5272). Pres. ed Est. Leotta - D.C. (avv. Irali) c.
Comune di Reggio Calabria (n.c.) - TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. I - 16
dicembre 2010, n. 1724
N. 01724/2010 REG.SEN.
N. 00496/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 496 del 2010, proposto da:
Daniela Cormaci, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Irali, con domicilio
eletto presso Marco Irali in Reggio Calabria, via Mattia Preti N.1;
contro
Comune di Reggio di Calabria in persona del Sindaco pro tempore;
per l’accesso
agli atti concernenti la depurazione delle acque dell’utenza idrica della parte
ricorrente, in applicazione del Decreto Leg.vo n. 195/2005 in materia di
informazione ambientale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio
del giorno 17 novembre 2010 il dott. Ettore Leotta e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra Daniela Cormaci ha stipulato con il Comune di Reggio Calabria un
contratto di somministrazione d’acqua potabile, relativo all’utenza idrica n.
904100, ubicata in Reggio Calabria, Via Francesco Baracca n. 27.
Il canone ha previsto, oltre al pagamento dell’acqua potabile, ulteriori voci,
tra cui quella inerente la depurazione.
Con istanza depositata il 26 maggio 2010 l’interessata ha chiesto di accedere
agli atti relativi alla propria utenza idrica, al fine di accertare la
funzionalità e/o assenza degli impianti di depurazione a partire dall’anno 2001
fino all’anno 2010, invocando la sentenza della Corte Costituzionale n. 335
dell’8 ottobre 2008 (con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità
costituzionale dell’art. 14, comma 1, della L. 5 gennaio 1994, n. 36 e dell’art.
155, comma 1, primo periodo, del Decreto Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152).
Il Comune intimato non ha fornito alcuna informazione al riguardo.
Con ricorso notificato il 19 luglio 2010, depositato il 13 agosto 2010,
l’interessata ha adito questo Tribunale, chiedendo che sia ordinato al Comune di
Reggio Calabria di esibire le informazioni ed i documenti richiesti.
Alla Camera di consiglio del 17 novembre 2010 la causa è passata in decisione.
2) Il ricorso è fondato.
Come già statuito con sentenza 3 novembre 2009 n. 818 di questo Tribunale,
l'art. 3 del D.L.vo 19 agosto 2005 n. 195, con il quale è stata data attuazione
alla Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale,
ha introdotto, come prima aveva fatto il D.L. vo 24 febbraio 1997 n. 39
(abrogato dall'art. 12 del cit. D.L.vo n. 39 del 1997), una fattispecie speciale
di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale
prevista nella L n. 241 del 1990, per due particolarità:
- l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso;
- il contenuto delle cognizioni accessibili.
Sotto il primo profilo, l'art. 3 del D.L. vo n. 195/2005 chiarisce che le
informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità, in
deroga alla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi, di
dimostrare un suo particolare e qualificato interesse.
Quanto al secondo aspetto, la medesima disposizione estende il contenuto delle
notizie accessibili alle «informazioni ambientali» (che implicano anche
un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione debitrice delle
comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia
di quella garantita dall'art. 22 L. n. 241 del 1990, oggettivamente circoscritta
ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità
dell'Amministrazione.
Detta disciplina speciale della libertà d'accesso alle informazioni ambientali
risulta, quindi, preordinata, in coerenza con le finalità della direttiva
comunitaria di cui costituisce attuazione, a garantire la massima trasparenza
sulla situazione ambientale e a consentire un controllo diffuso sulla qualità
ambientale.
Tale esigenza viene, in particolare, realizzata mediante la deliberata
eliminazione, resa palese dal tenore letterale dell'art. 3, di ogni ostacolo,
soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni
sullo stato dell'ambiente.
Così precisati gli estremi ed il contenuto del diritto di accesso in materia
ambientale, risulta agevole concludere che ogni indebita limitazione, per via
ermeneutica, della legittimazione a pretendere l'accesso alle informazioni
ambientali risulta preclusa sia dal tenore letterale della disposizione, sia
dalla sua finalità. (così anche T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 28 giugno 2006 , n.
5272).
Ciò posto, non vi è alcun elemento per escludere le informazioni richieste dal
novero di quelle ambientali, così come nessuna valutazione in tema di interesse
e, conseguentemente di legittimazione attiva, osta all’accoglimento
dell’istanza.
Stimasi equo disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli
onorari del giudizio, tenuto conto della serialità del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio
Calabria
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Comune intimato di
fornire alla parte ricorrente le informazioni ed i documenti richiesti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 novembre
2010 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Leotta, Presidente, Estensore
Giuseppe Caruso, Consigliere
Caterina Criscenti, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it