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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 23 giugno 2010 n. 15773
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione negoziale - Elementi - Frazionamento e
attribuzione ad una pluralità di soggetti - Destinazione a scopo edificatorio
abusivo. Ai fini della configurazione di una lottizzazione cd. negoziale non
è sufficiente che il terreno sia frazionato e venduto o comunque attribuito ad
una pluralità di soggetti, in quanto la norma richiede un terzo requisito ossia
la non equivocità - emergente anche da un solo indizio - della destinazione a
scopo edificatorio abusivo sia del frazionamento che della vendita (cfr.
Consiglio Stato, Sezione V, 20 ottobre 2004, n. 6810; T.A.R. Campania, Sezione
VI, 20 gennaio 2005, n.261). Pres. D’Alessandro, Est. Russo - G.D.M. (avv.
Molinaro) c. Comune di Giugliano in Campania (avv. Agliata) - TAR CAMPANIA,
Napoli, Sez. II - 23 giugno 2010, n. 15773
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 15773/2010 REG.SEN.
N. 06776/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6776 del 2008, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Giacomo Di Maro, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Bruno Molinaro –
subentrato in corso di causa all’originario difensore avv. Cosmo Pellegrino –
con ultimo domicilio eletto in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e
difeso dall'avv. Giuliano Agliata, con domicilio eletto in Napoli, alla via G.
Porzio – Centro Direzionale – Isola G/8;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
- dell’ordinanza repressiva di lottizzazione abusiva n.126 del 14 agosto 2008;
- della disposizione dirigenziale n.116 del 2 luglio 2009, con cui è stata
disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale della particella n.904
del foglio n.80.
Visto il ricorso coi relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;
Visti i motivi aggiunti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2010 il dott. Pierluigi
Russo ed uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto notificato in data 14 novembre 2008 e depositato il 13 dicembre
seguente, il sig. Giacomo Di Maro ha premesso che, con atto di compravendita per
notaio Lombardi (del 21.4.2005), ha acquistato la proprietà di un terreno sito
nel Comune di Giugliano in Campania, località Rannola, identificato in catasto
con la particella n.904 del foglio 80, avente una superficie di 906 mq.,
ricadente sotto il profilo urbanistico in zona E/1 agricola normale del vigente
piano regolatore.
Con il gravame in trattazione il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n.126 del
14 agosto 2008 con cui il competente dirigente comunale ha sanzionato, ai sensi
dell’art.30 del D.P.R. n.380 del 2001, la lottizzazione abusiva asseritamente
posta in essere sulla porzione di territorio ivi meglio specificata, in cui è
inclusa anche la suddetta particella.
A sostegno della domanda giudiziale di annullamento del suddetto provvedimento
ha dedotto i seguenti motivi di diritto :
1) Violazione dell’art.7 della legge n.241/1990 – ove lamenta l’omessa
comunicazione dell’avvio del procedimento;
2) Violazione dell’art.30, comma 10, del D.P.R. n.380/2001 – stante
l’inapplicabilità della misura repressiva ai frazionamenti immobiliari eseguiti
nell’ambito di una donazione tra parenti in linea retta;
3) Violazione dell’art.30, comma 10, del D.P.R. n.380/2001 – Omessa
considerazione di elementi essenziali – con cui rappresenta il conseguente vizio
di difetto di d’istruttoria in relazione alla circostanza sopra evidenziata;
4) Violazione dell’art.30 del D.P.R. n.380/2001 – poiché l’amministrazione,
oltre ad ordinare la sospensione di ogni opera edilizia e della presunta
lottizzazione, ha altresì contestualmente disposto la demolizione dei manufatti
realizzati, fuoriuscendo così dallo schema tipico della potestà esercitata ai
sensi della richiamata previsione normativa del T.U. sull’edilizia;
5) Ulteriore violazione dell’art.30 del D.P.R. n.380/2001 – Eccesso di potere
per sviamento – stante l’inerzia dell’ente proseguita per diversi anni e la
buona fede degli aventi causa;
6) Violazione sotto altro profilo della norma già richiamata – Eccesso di potere
– Sviamento – Difetto assoluto di motivazione – Erroneità nei presupposti –
Illogicità – ove assume l’inesistenza dei presupposti della lottizzazione
abusiva ed, in particolare, di elementi precisi ed univoci che evidenzino
l’intento di asservire all’edificazione, per la prima volta, un’area non
urbanizzata.
Si è costituito in resistenza il Comune di Giugliano in Campania, che ha
controdedotto in merito alla censure prospettate, concludendo con richiesta di
reiezione del gravame.
Con ricorso per motivi aggiunti l’instante ha poi esteso l’impugnazione al
provvedimento, emesso in data 2 luglio 2009, con cui il dirigente del Servizio
antiabusivismo edilizio del Comune di Giugliano in Campania ha disposto
l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale della particella n.904, deducendo
le seguenti censure:
1) Illegittimità derivata – che discenderebbe dall’invalidità dell’atto
impugnato con il ricorso introduttivo;
2) Violazione dell’art.7 della legge n.241/1990 – ove si lamenta l’omessa
comunicazione dell’avvio del procedimento anche in relazione all’ordinanza di
acquisizione;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art.31 del d.P.R. n.380/2001 – Carenza
di potere – atteso che il provvedimento di acquisizione è stato emesso ai sensi
del citato art.31 del T.U. sull’edilizia mentre l’ordinanza repressiva della
presunta lottizzazione abusiva è stata adottata ai sensi dell’art.30 dello
stesso d.P.R.
L’amministrazione resistente ha depositato memoria difensiva e documenti,
insistendo nella richiesta di rigetto delle domande attoree.
Alla pubblica udienza del 27 maggio 2010 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
1. Con il provvedimento oggetto del presente giudizio, il Comune di Giugliano in
Campania ha ordinato a 20 soggetti – quali proprietari o alienanti degli
immobili corrispondenti alle diverse particelle catastali, ivi specificate, del
foglio di mappa n.80 – l’immediata sospensione della lottizzazione abusiva
asseritamente posta in essere sulla suddetta porzione di territorio, che ricade
sotto il profilo urbanistico in zona E/1 agricola normale del vigente piano
regolatore. L’autorità emanante ha rilevato che tutta l’area ivi individuata è
stata prima frazionata ed ha poi costituito oggetto di una serie di atti di
trasferimento della titolarità, con l’esecuzione di vari manufatti edilizi
abusivi, che avrebbero comportato una trasformazione urbanistica ed edilizia dei
terreni a scopo edificatorio, integrando così la fattispecie sanzionata
dall'articolo 30 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Con il gravame in trattazione, il sig. Giacomo Di Maro – che ha acquistato dai
sigg. Castrese Pennacchio (usufruttuario) e Domenico Pennacchio (nudo
proprietario), con atto di compravendita per notaio Lombardi (del 21.4.2005), la
proprietà del terreno identificato in catasto con la particella n.904 del foglio
80, avente una superficie di 906 mq. – ha contestato la legittimità del
procedimento culminato nell’impugnata misura repressiva, per l’omessa
comunicazione dell’avvio del procedimento, per violazione sotto diversi profili
dell’art.30 del d.P.R. n.380/2001 e per eccesso di potere, nelle figure
sintomatiche dello sviamento, del difetto di motivazione e di istruttoria e per
illogicità.
Il ricorso è infondato.
2. Giova premettere che l’articolo 30 del T.U. sull’edilizia – che riproduce le
disposizioni contenute nel previgente articolo 18 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47 – distingue due diverse ipotesi di lottizzazione abusiva a scopo
edificatorio. La prima, cd. lottizzazione materiale o reale, ricorre “quando
vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei
terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici,
vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza
la prescritta autorizzazione”. La seconda, cd. formale, negoziale ovvero
cartolare, si delinea “quando tale trasformazione venga predisposta attraverso
il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per
le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno
e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero,
l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto
ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la
destinazione a scopo edificatorio”.
Va osservato che ai fini della configurazione di una lottizzazione cd. negoziale
non è sufficiente che il terreno sia frazionato e venduto o comunque attribuito
ad una pluralità di soggetti, in quanto la norma richiede un terzo requisito
ossia la non equivocità della destinazione a scopo edificatorio abusivo sia del
frazionamento che della vendita (cfr. Consiglio Stato, Sezione V, 20 ottobre
2004, n. 6810; T.A.R. Campania, Sezione VI, 20 gennaio 2005, n.261). È stato
altresì precisato che, se è vero che in tema di lottizzazione abusiva per mezzo
di frazionamento e vendita di terreno l'accertamento della fattispecie implica
la ricostruzione di un quadro indiziario sulla scorta degli elementi suindicati,
dalla quale sia possibile desumere in maniera non equivoca "la destinazione a
scopo edificatorio" degli atti posti in essere dalle parti (Consiglio di Stato,
Sezione V, 20 ottobre 2004, n. 6810), d'altra parte non è necessario che sia
dimostrata l'esistenza di tutti gli indici rilevatori indicati nella citata
norma, ma è sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche da un solo
indizio (Consiglio di Stato, Sezione V, 14 maggio 2004, n. 3136 e 2 dicembre
2008, n.5930).
3. Venendo al caso in esame, ritiene il Collegio che il Comune di Giugliano in
Campania ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi, evidenziando
come sulla suindicata porzione di territorio sono stati compiuti, nel corso
degli anni, non solo il frazionamento di un più ampio fondo (la ex particella
n.75 del foglio n.80, di 14.599 mq.) in più lotti e la compravendita di questi
ultimi, ma anche realizzate attività materiali indubbiamente idonee ad attuare
una trasformazione urbanistica ed edilizia in violazione delle prescrizioni del
P.R.G. dirette a salvaguardare la destinazione agricola dell’area.
Il disegno lottizzatorio emerge chiaramente ove si considerino unitariamente,
nel loro sviluppo cronologico, le circostanze fattuali poste a base dell’iter
logico seguito dall’organo emanante, come esplicitate nell’atto in discussione e
confermate dalla complessiva documentazione depositata in giudizio. Ed invero:
a) dopo il primo frazionamento dell’originario fondo (la suindicata particella
n.75) in due nuove particelle di identica superficie (n.675 e n.676, ciascuna
con una estensione di 7484 mq.), il sig. Castrese Pennacchio (nato il 24.1.1927)
ha donato (con atto del 28.5.1993) la nuda proprietà delle stesse ai suoi due
figli Antonio (la n..675) e Tommaso (la n.676);
b) dopo un ulteriore frazionamento (per quanto d’interesse nel presente
giudizio, la particella n.676 ha dato origine a quelle individuate coi nn.903,
904, 905, 906, 907, 908 e 909), i sigg. Antonio e Tommaso Pennacchio hanno
donato la nuda proprietà di alcune di queste ai propri congiunti (in
particolare, con atto dell’1.3.2005, al sig. Domenico Pennacchio è stata
trasferita la nuda proprietà dei lotti contrassegnati coi nn.904 e 908), fermo
restando l’usufrutto in capo all’ascendente Castrese Pennacchio;
c) con successivi atti di compravendita stipulati in un breve arco temporale
(dal 6.4.2005 al 19.5.2005), diversi lotti sono stati poi alienati a terzi
(particelle n.895, 896, 897, 898, 903, 904);
d) dagli accertamenti compiuti dall’amministrazione comunale, risultano eseguite
costruzioni abusive sulle particelle nn. 892, 896, 898, 899, 903, 904, 905, 907;
e) sulla base dei suindicati presupposti e tenuto conto delle dimensioni, della
destinazione urbanistica, del numero e dell’ubicazione dei lotti,
l’amministrazione ha quindi sanzionato la lottizzazione abusiva emettendo, in
data 14.8.2008, l’ordinanza n.126 impugnata con il ricorso in trattazione.
Ad avviso del Collegio, tutte le suesposte circostanze, unitariamente intese,
contrariamente all’assunto formulato dalla parte ricorrente, sono tali da
evidenziare congruamente il disegno lottizzatorio abusivo non solo nella forma
negoziale ma anche materiale. Sussistono, infatti, univoci indici rivelatori da
cui emerge l’illecito scopo edificatorio, risultando accertato per tabulas che
all’atto di suddivisione dell'area in lotti di dimensione inferiore al minimo
prescritto dal P.R.G. è seguita, prima, la stipula di atti di trasferimento
della loro proprietà a terzi e, successivamente, anche la costruzione in breve
tempo di opere abusive destinate ad abitazione.
4. Contrariamente a quanto prospettato (con il secondo e terzo motivo), non è
applicabile al caso in trattazione la previsione contenuta nel comma 10
dell’art.30 d.P.R. n.380/2001 – in base al quale le precedenti disposizioni non
si applicano tra l’altro “alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi
e fra parenti in linea retta ed ai testamenti” – considerato che, come si è
poc’anzi chiarito, dopo l’iniziale suddivisione all’interno dello stesso nucleo
familiare, numerose particelle (ivi comprese la n.904) sono poi state trasferite
a titolo oneroso a terzi con distinti contratti di compravendita; d’altra parte,
la fattispecie non si limita all’ipotesi di mera lottizzazione cartolare,
essendo stati realizzati numerosi manufatti abusivi (anche sul suolo individuato
con la particella catastale appena richiamata).
5. Né vale obiettare (quarto motivo) che l’autorità emanante sarebbe fuoriuscita
dallo schema tipico della potestà esercitata, ai sensi dell’art.30 del T.U.
sull’edilizia, avendo non solo ordinato la sospensione di ogni opera edilizia e
vietato di disporre dei suoli con atto tra vivi ma altresì contestualmente
ingiunto la demolizione dei manufatti realizzati. Osserva, anzitutto, il
Collegio che l’interesse pubblico volto ad assicurare la doverosità
dell’attività ripristinatoria non è estraneo all’istituto in esame, stante anche
il chiaro disposto dell’art.30, comma 8, del d.P.R. n.380/2001, laddove precisa
che “[…]le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile
del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve
provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le
disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8”.
Va inoltre rilevato che la prescrizione in contestazione è inserita in un
provvedimento che assume oggetto plurimo, non essendo preclusa l’evenienza –
soprattutto nei casi, come quello in esame, caratterizzati da una consistente
attività di abusiva trasformazione del territorio – di concentrare in un solo
atto le esigenze di prevenzione e repressione, attraverso un’autonoma
disposizione sanzionatoria nei confronti delle costruzioni realizzate senza
titolo, con la diffida a demolirle entro il termine di 90 giorni previsto
dall’art. 31 del d.P.R. n.380 del 2001. In definitiva, non si ravvisa una
inedita commistione di provvedimenti sanzionatori nella riunione in un unico
atto dei provvedimenti ex artt. 30 e 31 d.P.R. 380, in ragione della sussistenza
del contenuto minimo essenziale di entrambi e del fatto che l’ingiunzione a
demolire non può essere esclusa dalla pendenza del procedimento volto a
reprimere una fattispecie lottizzatoria abusiva, rappresentando al contrario un
quid pluris necessario nell’ipotesi di lottizzazione materiale con stadio
avanzato di realizzazione di immobili abusivi.
6. Priva di pregio si rivela, inoltre, l’ulteriore doglianza (5° motivo) di
difetto di motivazione circa l’interesse pubblico alla repressione dell’attività
abusiva e la mancata comparazione con l’interesse privato sacrificato, in
relazione al tempo decorso, atteso il carattere doveroso e vincolato della
potestà esercitata, in presenza di tutti gli elementi integranti la fattispecie
della lottizzazione abusiva, fermo restando che la tutela dei terzi acquirenti
di buona fede, estranei all’illecito, può essere fatta valere in sede civile nei
confronti dell’alienante.
7. Può procedersi ora all’esame della residua censura con cui si lamenta la
violazione dell’art.7 della legge n.241/1990 per l’omessa comunicazione
dell’avvio del procedimento.
Non ignora il Collegio che la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come
il procedimento di verifica degli elementi che caratterizzano la lottizzazione
abusiva, lungi dall'avere uno sbocco necessitato, richiede un accertamento
complesso di circostanze di fatto, non contraddistinte da significati
unidirezionali, basato su molteplici elementi, al quale i soggetti interessati
possono, con le loro osservazioni critiche e deduzioni in punto di fatto,
utilmente cooperare, facendo eventualmente anche rilevare circostanze ed
elementi tali da indurre la p.a. stessa ad orientarsi diversamente (cfr.
Consiglio di Stato, Sezione V, 23 febbraio 2000, n. 948; 29 gennaio 2004, n.
296; 11 maggio 2004, n. 2953; T.A.R. Campania Napoli, Sezione IV, 10 novembre
2006 , n. 9458).
Il suesposto indirizzo va tuttavia rivisitato e precisato alla luce delle novità
normative introdotte con la legge 11 febbraio 2005 n.15, avendo il legislatore
inteso far prevalere gli aspetti sostanziali su quelli formali nelle ipotesi in
cui le garanzie procedimentali non produrrebbero comunque alcun vantaggio, a
causa della mancanza di un potere concreto di scelta da parte
dell'amministrazione. E’ noto che l'art. 21 octies della L. n.241/1990, aggiunto
dall'art. 14 della L. n.15/2005, ha espressamente sancito che "non è annullabile
il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma
degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il
suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato" e che "il provvedimento amministrativo non è comunque
annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora
l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".
Orbene, nella fattispecie in esame, le circostanze di fatto poste a fondamento
dell’azione amministrativa, come sopra descritte, non risultano contestate dalla
parte ricorrente né questa ha dimostrato la concreta utilità della sua
partecipazione, sicché la misura repressiva adottata assumeva carattere dovuto e
contenuto vincolato in relazione ai presupposti acclarati. In definitiva, nella
vicenda in esame una specifica comunicazione dell'avvio del procedimento era
oggettivamente superflua poiché il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato.
8. Come si è anticipato nella narrativa in fatto, con ricorso per motivi
aggiunti l’instante ha esteso l’impugnazione all’atto, emesso in data 2 luglio
2009, con cui il dirigente del Servizio antiabusivismo edilizio del Comune di
Giugliano in Campania ha dichiarato l’acquisizione gratuita al patrimonio
comunale della particella n.904, sulla quale è stato realizzato un fabbricato
abusivo di tre piani (con una superficie di circa 130 mq. per piano).
Ad avviso del Collegio anche la nuova domanda impugnatoria è infondata.
8.1. Non sussiste, anzitutto, il vizio di invalidità derivata del provvedimento
di acquisizione, visto che il ricorso introduttivo si è rivelato infondato alla
luce di tutte le considerazioni che precedono.
8.2. Non merita accoglimento neppure l’ulteriore argomentazione difensiva che
configura un’indebita commistione di procedimenti amministrativi, rilevando che
il provvedimento di acquisizione è stato emesso ai sensi del citato art.31 del
T.U. sull’edilizia mentre l’ordinanza repressiva della lottizzazione abusiva,
posta a base dell’atto ablatorio, è stata adottata ai sensi dell’art.30 dello
stesso d.P.R. n.380/2001. Sul punto vanno integralmente richiamate le
osservazioni già svolte sopra (al capo 5.), ove si è rimarcato che l’ordinanza
n.126/2008 costituisce un provvedimento ad oggetto plurimo, il quale contiene
un’autonoma disposizione sanzionatoria nei confronti delle costruzioni
realizzate senza titolo sui suoli ivi indicati, in virtù della quale è stato
azionato il procedimento ex art. 31 del d.P.R. n.380/2001, con la diffida a
demolire nei 90 giorni.
Va pertanto ribadito che, nel caso di specie, non si ravvisa alcuna illegittima
commistione di provvedimenti sanzionatori nella riunione in un unico atto dei
provvedimenti ex artt. 30 e 31 del citato d.P.R., in ragione della sussistenza
del contenuto minimo essenziale di entrambi; né l’ingiunzione a demolire può
essere preclusa dalla pendenza del procedimento volto a sanzionare la
lottizzazione abusiva, rappresentando al contrario un quid pluris necessario
nella ipotesi di lottizzazione materiale caratterizzate da uno stadio avanzato
di realizzazione di immobili abusivi, come nel caso di specie.
8.3. Tutte le rassegnate considerazioni rendono recessiva l’ulteriore doglianza
riferita all’omessa spedizione dell’avvio del procedimento culminato
nell’avversata misura ablatoria, risultando incontestati i presupposti
legittimanti l’adozione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle
opere abusive, che si configura come atto dovuto, senza alcun contenuto
discrezionale, avente natura meramente dichiarativa, subordinato unicamente
all’accertamento dell’inottemperanza e del decorso del termine di legge fissato
per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, che opera
automaticamente con riguardo non solo all’opera abusiva ed all’area di sedime,
ma anche alle pertinenze.
9. In conclusione, alla stregua di tutte le considerazioni fin qui svolte, il
ricorso va respinto siccome infondato.
Le spese e gli onorari di causa seguono la soccombenza e sono liquidate in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Seconda –
respinge il ricorso in epigrafe R.G. n.6776/2008.
Condanna la parte ricorrente a rimborsare al Comune di Giugliano in Campania le
spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in € 1.500,00 (euro
millecinquecento/00); il contributo unificato resta a carico della parte
soccombente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Carlo D'Alessandro, Presidente
Anna Pappalardo, Consigliere
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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