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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 23 marzo 2010, n. 1588
RIFIUTI - Rifiuti abbandonati sull’area di sedime della strada - Ente
proprietario o ente gestore - Obbligo di rimozione - Pericoli o danni alla
circolazione - Dolo o colpa - Irrilevanza- Rifiuti abbandonati nella vicinanza
della sede stradale - Profilo soggettivo dell’ente proprietario o gestore -
Rilevanza. Ai sensi dell'art. 192 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, l'Ente
proprietario (e, in sua vece, l’Ente gestore) della strada ha l'obbligo di
provvedere alla pulizia della stessa, in modo da non creare danno o pericoli
alla circolazione; pertanto, spetta alla detta P.A. procedere alla raccolta dei
rifiuti abbandonati da terzi sull'area di sedime della strada stessa, a
prescindere dalla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa
del detto proprietario (Cfr. Cons. Stato Sez. IV 18 giugno 2009 n. 4005). La
soluzione è invece diversa allorchè si tratti di rifiuti solidi non pericolosi
abusivamente depositati nelle vicinanze dell'area stradale e non risulti
riscontrabile né tanto meno denunciato alcun profilo soggettivo di dolo o quanto
meno di colpa in capo all' Ente proprietario o gestore (Cfr. TAR Campania V
Sez.5 dicembre 2008 n. 21013). Pres. ed Est. Onorato - Amministrazione
provinciale di Napoli (avv.ti Cosmai e Di Falco,) c. Comune di Acerra (avv.
Balletta) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 23 marzo 2010, n. 1588
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01588/2010 REG.SEN.
N. 02364/2006 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2364 del 2006, proposto da:
Amministrazione Provinciale di Napoli, rappresentato e difeso dagli avv. Paola
Cosmai, Aldo Di Falco, con domicilio eletto presso Paola Cosmai in Napoli,
piazza Matteotti, 1;
contro
Comune di Acerra, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Balletta, con
domicilio eletto presso Maurizio Balletta in Napoli, c.so V.Emanuele,142
Avv.B.Cajano; Regione Campania;
per l’annullamento dell’ordinanza 12 gennaio 2006 n. 4 con la quale il Sindaco
ha ordinato all’Amministrazione provinciale di Napoli di procedere alla pulizia
del tratto stradale della ex SS n. 162 “Asse mediano” in comune di Acerra,
compresi gli svincoli e relative rampe e le piazzole di sosta,
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Acerra;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2010 il dott. Antonio Onorato
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’impugnazione ha per oggetto l’ordinanza contingibile ed urgente mediante la
quale il Sindaco ha ingiunto all’Amministrazione provinciale di Napoli di
procedere alla pulizia del tratto stradale della ex SS n. 162 “Asse mediano” in
comune di Acerra, compresi gli svincoli e relative rampe e le piazzole di sosta.
L’Amministrazione ricorrente ha lamentato tra l’altro di non aver ricevuto
alcuna comunicazione di avvio del procedimento e che comunque nella fattispecie
non sussisterebbero condizioni per l’esercizio del potere extra ordinem.
Tali censure risultano fondate.
Com’è noto, la legge n. 241/90 sancisce a livello di diritto positivo l’istituto
della partecipazione al procedimento amministrativo, manifestazione di quel più
generale principio del “giusto procedimento” – la cui effettiva portata è stata
al contempo esaltata e ridimensionata dalla recente legge n. 15/05 – in forza
del quale l’azione della P.A. si svolge nel contraddittorio dei suoi
destinatari, ed il procedimento costituisce il luogo virtuale di composizione
preventiva dei conflitti fra soggetti pubblici e privati portatori di interessi
contrapposti.
La partecipazione degli interessati al procedimento si attiva in prima battuta
attraverso la obbligatoria comunicazione di avvio disciplinata dagli artt. 7 e 8
della legge n. 241 cit., comunicazione che, per espressa previsione normativa,
può peraltro venire omessa ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerità del procedimento, fermo restando che, in
termini generali, l’amministrazione è sempre tenuta a rendere conto della
sussistenza di tali ragioni di urgenza qualificata.
I principi appena enunciati si attagliano alle peculiarità del caso in esame.
Secondo un indirizzo ripetutamente espresso dal questo Tribunale, l’esigenza di
garantire la partecipazione degli interessati non viene meno neppure laddove la
P.A. agisca mediante ordinanze contingibili ed urgenti, occorrendo che anche in
tale evenienza il provvedimento contenga la puntuale esplicazione dei motivi
ostativi alla comunicazione di avvio.
Tuttavia, anche a voler seguire il diverso orientamento secondo cui le ordinanze
contingibili e urgenti sono in linea di massima sottratte all’obbligo della
preventiva comunicazione, soprattutto se adottate a tutela della salute pubblica
(fra le altre cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 settembre 2000, n. 4906), nella
specie non può prescindersi dal concreto atteggiarsi della procedura seguita dal
Comune di Acerra ed, in particolare, dalla circostanza che il provvedimento
impugnato risulta emesso non nell’immediatezza di uno stato di pericolo, bensì a
distanza di oltre un anno dagli accertamenti tecnici circa lo stato di degrado
del tratto stradale e dalle prime (e subito abbandonate) iniziative dello stesso
Comune per porvi rimedio.
Tale circostanza smentisce, in primo luogo, il presupposto stesso del potere di
ordinanza sindacale, apprestato dall’ordinamento per affrontare situazioni
straordinarie, caratterizzate dall’urgenza di intervenire e perciò non
risolvibili secondo il normale ordine delle competenze e dei poteri e,
soprattutto, evidenzia come il preventivo avvertimento all’Ente gestore della
strada non fosse affatto incompatibile con un “iter” procedimentale che, in
concreto, si è protratto per più di un anno.
In altri termini, se l’atto impugnato si pone al termine di una defatigante
attività istruttoria e provvedi mentale, la sussistenza delle condizioni
richieste dall’ art. 54 co. 2 D.Lgs. n. 267/00) deve essere esclusa in radice,
tenuto conto che il degrado ambientale è rimasto invariato per oltre un anno, e
che pertanto nessun elemento obiettivo giustificava l’esercizio dei poteri
d’urgenza del Sindaco.
Ne risultano pertanto indebitamente violate le prerogative dell’Ente ricorrente
relativamente alla partecipazione al contraddittorio procedimentale nel corso
del quale ben avrebbe potuto dedurre le ragioni tecnicho-giuridiche e fattuali
che, a suo avviso, giustificavano il suo mancato intervento.
Tanto basta per l‘accoglimento del ricorso e per l’annullamento dell’ordinanza
impugnata senza che neppure occorra prendere in esame le ulteriori censure
formulate dalla parte ricorrente.
Solo per completezza, il Collegio, anche perché sollecitato in tal senso dalla
difesa del Comune resistente, ritiene comunque utile ricordare che la
giurisprudenza più recente ritiene che <ai sensi dell'art. 192 D.L.vo 3 aprile
2006 n. 152>, vale a dire, delle norma invocata dalla stessa Amministrazione
provinciale, l'Ente proprietario (e, in sua vece, l’Ente gestore) della strada
ha l'obbligo di provvedere alla pulizia della stessa, in modo da non creare
danno o pericoli alla circolazione; pertanto, spetta alla detta P.A. procedere
alla raccolta dei rifiuti abbandonati da terzi <sull'area di sedime della strada
stessa>, a prescindere dalla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o
della colpa del detto proprietario (Cfr. Cons. Stato Sez. IV 18 giugno 2009 n.
4005).
La soluzione è invece diversa allochè si tratti di rifiuti solidi non pericolosi
abusivamente depositati nelle <vicinanze> dell'area stradale e non risulti
riscontrabile né tanto meno denunciato alcun profilo soggettivo di dolo o quanto
meno di colpa in capo all' Ente proprietario o gestore (Cfr. TAR Campania V
Sez.5 dicembre 2008 n. 21013).
Ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo
regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il
provvedimento con lo stesso impugnato,
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2010 con
l'intervento dei Signori:
Antonio Onorato, Presidente, Estensore
Andrea Pannone, Consigliere
Sergio Zeuli, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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