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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 25 marzo 2010, n. 1652
DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Semplificazione
amministrativa e celerità procedimentale - Istanza volta a conseguire
l’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico -
Regione - Inerzia - Violazione della normativa di riferimento - Adozione di un
provvedimento espresso - Termine di 180 giorni dall’attivazione del’iter.
Alla luce dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, in conformità a quanto affermato
dalla Corte Costituzionale con la sentenza n° 364/2006 (secondo cui
"L'indicazione del termine, contenuto nell'art. 12, comma 4, deve qualificarsi
quale principio fondamentale in materia di <<produzione, trasporto e
distribuzione nazionale di energia>>, in quanto tale disposizione risulta
ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità
garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione
entro un termine definito del procedimento autorizzativo"), deve ritenersi che
le priorità perseguite nella materia dal legislatore siano la semplificazione
amministrativa e la celerità procedimentale (cfr. T.A.R. Basilicata, n.
144/2007). L’inerzia mantenuta dalla Regione a fronte di un’istanza di
autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico viola
pertanto la normativa di riferimento ,la quale impone invece la definizione del
procedimento, mediante adozione di un espresso provvedimento, nel termine di 180
giorni dalla data in cui vi è stata l’attivazione dell’iter. Pres. Veneziano,
Est. Liguori - S. s.p.a. (avv.ti Gargiulo e Lembo) c. Regione Campania (avv.
Valanzuolo) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 25 marzo 2010, n. 1652
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01652/2010 REG.SEN.
N. 00941/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 941 dell’anno 2010, proposto da:
Sun Energy s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso dagli avv. Nello Gargiulo e Salvatore Lembo, presso lo studio dei quali è
elettivamente domiciliata, in Napoli, alla piazza Nazionale n° 46;
contro
Regione Campania, in Persona del Vice Presidente p.t. della Giunta Regionale,
rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Maria Valanzuolo, con il quale è
elettivamente domiciliata presso la sede dell’Avvocatura Regionale, in Napoli,
via S. Lucia n. 81;
per l'annullamento
del silenzio serbato dalla Regione Campania in ordine alla domanda di
autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di
produzione di energia elettrica, da ubicarsi in località Masseria Stampone del
Comune di Ariano Irpino (AV), presentata dalla società ricorrente in data
10.4.2009 e acquisita al protocollo regionale in data 6.5.2009 con il n° 392004.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2010 il dott.
Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso, notificato in data 1 febbraio 2010 e depositato il
successivo 17 febbraio, la Sun Energy s.p.a. ha esposto
- che in data 10 aprile 2009 (atto acquisito al protocollo della Regione
Campania con il n° 392004 del 6 maggio 2009), aveva presentato, ai sensi
dell’art. 12 Decr. Leg.vo 387/2003, una domanda volta a conseguire
l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di
produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza nominale di
4,9984 MWp;
- che l’ubicazione prevista per detto impianto era la Masseria Stampone, nel
Comune di Ariano Irpino (su area individuata in catasto con le p.lle 36, 37 e
151 del foglio 2);
- che, sebbene la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili siano qualificati di pubblica utilità e
indifferibili e urgenti, nonché assoggettati ad una autorizzazione unica secondo
il modulo procedimentale di cui all’art. 12 Decr. Leg.vo 387/2003 (di competenza
della Regione, all’esito di una conferenza di servizi da convocarsi entro gg. 30
dal ricevimento della domanda; e con termine massimo per la conclusione
dell’iter fissato in gg. 180), la Regione Campania era rimasta del tutto inerte,
senza dare alcun riscontro all’istanza e senza convocare alcuna Conferenza di
servizi, lasciando così trascorrere inutilmente il termine massimo assegnatole
per la definizione del procedimento.
Tanto esposto, la società ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dalla P.A.
sulla presentata istanza ex art. 12 Decr. Leg.vo 287/2003, all’uopo proponendo
le seguenti censure:
1) violazione dell’art. 2 L. 241/1990: la Regione Campania avrebbe violato il
dovere legislativamente impostole di concludere l’attivato procedimento mediante
adozione di un provvedimento espresso nel termine previsto;
2) violazione dell’art. 12 Decr. Leg.vo 387/2003: la Regione Campania avrebbe
dovuto pronunziarsi sulla domanda di autorizzazione ex art. 12 Decr. Leg.vo
387/2003 rispettando il termine perentorio di gg. 180 (decorrente dalla data di
presentazione della domanda), e non mantenere un atteggiamento inerte;
l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere alla tempestiva convocazione della
conferenza di servizi prevista sempre dall’art. 12 Decr. Leg.vo 387/2003;
In data 10 marzo 2010 si è costituita in giudizio l’Amministrazione della
Regione Campania, onde resistere al proposto ricorso. In tale sede, la Regione
ha prodotto una relazione amministrativa in cui il Dirigente del Settore
Regolazione dei Mercati ha evidenziato l’intento di convocare in tempi brevi
(presumibilmente nel mese di maggio 2010) la conferenza di servizi necessaria al
fine di procedere all’istruttoria sull’istanza presentata dalla società
ricorrente.
All’udienza camerale dell’11 marzo 2010 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
Con il presente ricorso la Sun Energy s.p.a. impugna in giudizio, secondo il
rito speciale di cui all’art. 21 bis L. 1034/1971 introdotto dall’art. 2 L.
205/2000, il silenzio-inadempimento che, nella proposta prospettazione, si
sarebbe sostanziato dopo la presentazione alla Regione Campania di un’istanza
finalizzata a conseguire l’autorizzazione unica (di cui all’art. 12 Decr. Leg.vo
287/2003) per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di
energia elettrica da fonte fotovoltaica (con potenza di 4,9984 MWp) da ubicarsi
il località Masseria Stampone del Comune di Ariano Irpino (AV).
In particolare, la ricorrente lamenta che l’Amministrazione regionale non
avrebbe rispettato il termine perentorio di gg. 180 fissato per la conclusione
del procedimento, e anzi, sarebbe rimasta del tutto inerte, né avrebbe attivato
la conferenza di servizi pure prevista dall’art. 12 Decr. Leg.vo 387/2003: e
questo comportamento, secondo la società ricorrente, sarebbe stato violativo dei
dettami di legge posti a garanzia di una corretta e rapida azione amministrativa
nel settore.
Dal suo canto, la Regione Campania si è limitata a produrre una relazione
amministrativa in cui il Dirigente del Settore Regolazione dei Mercati ha
evidenziato l’intento di convocare in tempi brevi (presumibilmente nel mese di
maggio 2010) la conferenza di servizi al fine di procedere all’istruttoria
sull’istanza presentata dalla società ricorrente.
Così sommariamente delineati i termini della presente controversia, osserva il
Tribunale che la normativa regolatrice per la fattispecie in esame è l’art. 12
Decr. Leg.vo 387/2003, il quale al co. 2 prevede che “La costruzione e
l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonti rinnovabili….sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla
Regione o dalle Province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative
vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo
strumento urbanistico. A tal fine la conferenza dei servizi è convocata dalla
Regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione”; e
al co. 4 che “L’autorizzazione di cui al co. 3 è rilasciata a seguito di un
procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate,
svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite
dalla legge 7 agosto 1990, n° 241, e successive modificazioni e integrazioni….Il
termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non
può comunque essere superiore a centottanta giorni.”.
Alla luce del descritto quadro, ritiene allora il Collegio, in conformità a
quanto anche affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n° 364/2006
(posto che al punto 3 dei “considerato in diritto” è precisato che
"L'indicazione del termine, contenuto nell'art. 12, comma 4, deve qualificarsi
quale principio fondamentale in materia di <<produzione, trasporto e
distribuzione nazionale di energia>>, in quanto tale disposizione risulta
ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità
garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione
entro un termine definito del procedimento autorizzativo"), che le priorità
perseguite nella materia dal legislatore siano appunto la semplificazione
amministrativa e la celerità procedimentale (cfr. anche T.A.R. Basilicata, n°
144 del 5.3.2007); aspetti che però non risulta siano stati tenuti presenti
nell’occasione dalla Regione Campania.
A fondare questa valutazione appare decisiva l’omessa attivazione della prevista
conferenza di servizi nel prescritto termine di gg. 30 dal ricevimento della
domanda di autorizzazione; e, addirittura l’assoluta inerzia serbata fino alla
proposizione del presente giudizio [nell’ambito del quale, con una nota quanto
mai generica, il Settore Regolazione dei Mercati ha fatto conoscere l’intento di
attivare il dovuto procedimento “in tempi possibilmente brevi (presumibilmente
nel mese di maggio 2010)” con la convocazione della necessaria conferenza di
servizi].
Tale comportamento risulta però del tutto insoddisfacente e violativo della
normativa di riferimento, la quale impone invece la definizione del procedimento
in questione, mediante adozione di un espresso provvedimento, nel termine di 180
giorni dalla data in cui vi è stata attivazione dell’iter (coincidente con la
data dell’10.4.2009, di ricezione, da parte dell’Amministrazione regionale,
dell’istanza di autorizzazione). In mancanza di ciò, deve allora concludersi
che, ai sensi del novellato art. 2 L. 241/1990 (e senza necessità di inoltro di
ulteriore diffida all’Amministrazione inadempiente), nella fattispecie in esame
si è verificata appunto una situazione di illegittima omissione a provvedere
sull’istanza presentata dalla ricorrente, ragion per cui in questa sede, ai
sensi dell’art. 21 bis co. II L. 1034/1971, va fatta declaratoria dell’obbligo
della Regione Campania di adottare in proposito un provvedimento espresso e
motivato (positivo o negativo che sia) nel termine di gg. 90 dalla notificazione
o comunicazione della presente sentenza.
In applicazione del medesimo articolo di legge, per il caso di persistente
inerzia, viene fin da ora nominato, quale Commissario ad acta, il Capo del
Dipartimento per l’Energia del Ministero dello Sviluppo Economico, con facoltà
di delega a dirigente in servizio presso l’Ufficio del Capo Dipartimento,
affinché provveda entro ulteriori 60 gg. in sostituzione dell’Amministrazione
inadempiente, con spese da porsi a carico di quest’ultima (le quali verranno
liquidate dal Tribunale con separato provvedimento sulla base dell’effettiva
attività svolta ed alla relativa nota presentata dal Commissario).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – sede di Napoli, sezione
VII, definitivamente pronunziando sul ricorso di cui all’epigrafe, proposto
dalla Sun Energy s.p.a., così provvede:
1) dichiara l’obbligo a provvedere della Regione Campania, con atto espresso e
motivato entro gg. 90 dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa
della presente sentenza, sulla istanza presentata al protocollo della Regione
Campania in data 10 aprile 2009, ai sensi dell’art. 12 Decr. Leg.vo 387/2003, e
volta a conseguire l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un
impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica;
2) nomina sin d’ora quale commissario ad acta, in caso di perdurante inerzia
dell’Amministrazione, il Capo del Dipartimento per l’Energia del Ministero dello
Sviluppo Economico, con facoltà di delega a dirigente in servizio presso
l’Ufficio del Capo Dipartimento, quale Commissario ad acta perché, persistendo
l’inerzia dell’Amministrazione onerata e su istanza della ricorrente, provveda
entro ulteriori 60 gg. in sostituzione degli organi della Regione Campania, con
spese a carico di quest’ultima e da liquidarsi con separato provvedimento del
Tribunale sulla base dell’effettiva attività svolta e della nota presentata dal
Commissario stesso;
3) condanna la Regione Campania alla rifusione, in favore della società
ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro
1.500,00 (di cui euro 400,00 per diritti ed euro 800,00 per onorari), oltre
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore
Alfredo Storto, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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