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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 25 marzo 2010, n. 1652


DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Semplificazione amministrativa e celerità procedimentale - Istanza volta a conseguire l’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico - Regione - Inerzia - Violazione della normativa di riferimento - Adozione di un provvedimento espresso - Termine di 180 giorni dall’attivazione del’iter. Alla luce dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, in conformità a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n° 364/2006 (secondo cui "L'indicazione del termine, contenuto nell'art. 12, comma 4, deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di <<produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia>>, in quanto tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo"), deve ritenersi che le priorità perseguite nella materia dal legislatore siano la semplificazione amministrativa e la celerità procedimentale (cfr. T.A.R. Basilicata, n. 144/2007). L’inerzia mantenuta dalla Regione a fronte di un’istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico viola pertanto la normativa di riferimento ,la quale impone invece la definizione del procedimento, mediante adozione di un espresso provvedimento, nel termine di 180 giorni dalla data in cui vi è stata l’attivazione dell’iter. Pres. Veneziano, Est. Liguori - S. s.p.a. (avv.ti Gargiulo e Lembo) c. Regione Campania (avv. Valanzuolo) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 25 marzo 2010, n. 1652

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 01652/2010 REG.SEN.
N. 00941/2010 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 941 dell’anno 2010, proposto da:
Sun Energy s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Nello Gargiulo e Salvatore Lembo, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata, in Napoli, alla piazza Nazionale n° 46;


contro


Regione Campania, in Persona del Vice Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Maria Valanzuolo, con il quale è elettivamente domiciliata presso la sede dell’Avvocatura Regionale, in Napoli, via S. Lucia n. 81;

per l'annullamento

del silenzio serbato dalla Regione Campania in ordine alla domanda di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica, da ubicarsi in località Masseria Stampone del Comune di Ariano Irpino (AV), presentata dalla società ricorrente in data 10.4.2009 e acquisita al protocollo regionale in data 6.5.2009 con il n° 392004.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2010 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Con il presente ricorso, notificato in data 1 febbraio 2010 e depositato il successivo 17 febbraio, la Sun Energy s.p.a. ha esposto

- che in data 10 aprile 2009 (atto acquisito al protocollo della Regione Campania con il n° 392004 del 6 maggio 2009), aveva presentato, ai sensi dell’art. 12 Decr. Leg.vo 387/2003, una domanda volta a conseguire l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza nominale di 4,9984 MWp;

- che l’ubicazione prevista per detto impianto era la Masseria Stampone, nel Comune di Ariano Irpino (su area individuata in catasto con le p.lle 36, 37 e 151 del foglio 2);

- che, sebbene la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili siano qualificati di pubblica utilità e indifferibili e urgenti, nonché assoggettati ad una autorizzazione unica secondo il modulo procedimentale di cui all’art. 12 Decr. Leg.vo 387/2003 (di competenza della Regione, all’esito di una conferenza di servizi da convocarsi entro gg. 30 dal ricevimento della domanda; e con termine massimo per la conclusione dell’iter fissato in gg. 180), la Regione Campania era rimasta del tutto inerte, senza dare alcun riscontro all’istanza e senza convocare alcuna Conferenza di servizi, lasciando così trascorrere inutilmente il termine massimo assegnatole per la definizione del procedimento.

Tanto esposto, la società ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dalla P.A. sulla presentata istanza ex art. 12 Decr. Leg.vo 287/2003, all’uopo proponendo le seguenti censure:

1) violazione dell’art. 2 L. 241/1990: la Regione Campania avrebbe violato il dovere legislativamente impostole di concludere l’attivato procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso nel termine previsto;

2) violazione dell’art. 12 Decr. Leg.vo 387/2003: la Regione Campania avrebbe dovuto pronunziarsi sulla domanda di autorizzazione ex art. 12 Decr. Leg.vo 387/2003 rispettando il termine perentorio di gg. 180 (decorrente dalla data di presentazione della domanda), e non mantenere un atteggiamento inerte; l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere alla tempestiva convocazione della conferenza di servizi prevista sempre dall’art. 12 Decr. Leg.vo 387/2003;

In data 10 marzo 2010 si è costituita in giudizio l’Amministrazione della Regione Campania, onde resistere al proposto ricorso. In tale sede, la Regione ha prodotto una relazione amministrativa in cui il Dirigente del Settore Regolazione dei Mercati ha evidenziato l’intento di convocare in tempi brevi (presumibilmente nel mese di maggio 2010) la conferenza di servizi necessaria al fine di procedere all’istruttoria sull’istanza presentata dalla società ricorrente.

All’udienza camerale dell’11 marzo 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO


Con il presente ricorso la Sun Energy s.p.a. impugna in giudizio, secondo il rito speciale di cui all’art. 21 bis L. 1034/1971 introdotto dall’art. 2 L. 205/2000, il silenzio-inadempimento che, nella proposta prospettazione, si sarebbe sostanziato dopo la presentazione alla Regione Campania di un’istanza finalizzata a conseguire l’autorizzazione unica (di cui all’art. 12 Decr. Leg.vo 287/2003) per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica (con potenza di 4,9984 MWp) da ubicarsi il località Masseria Stampone del Comune di Ariano Irpino (AV).

In particolare, la ricorrente lamenta che l’Amministrazione regionale non avrebbe rispettato il termine perentorio di gg. 180 fissato per la conclusione del procedimento, e anzi, sarebbe rimasta del tutto inerte, né avrebbe attivato la conferenza di servizi pure prevista dall’art. 12 Decr. Leg.vo 387/2003: e questo comportamento, secondo la società ricorrente, sarebbe stato violativo dei dettami di legge posti a garanzia di una corretta e rapida azione amministrativa nel settore.

Dal suo canto, la Regione Campania si è limitata a produrre una relazione amministrativa in cui il Dirigente del Settore Regolazione dei Mercati ha evidenziato l’intento di convocare in tempi brevi (presumibilmente nel mese di maggio 2010) la conferenza di servizi al fine di procedere all’istruttoria sull’istanza presentata dalla società ricorrente.

Così sommariamente delineati i termini della presente controversia, osserva il Tribunale che la normativa regolatrice per la fattispecie in esame è l’art. 12 Decr. Leg.vo 387/2003, il quale al co. 2 prevede che “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili….sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la conferenza dei servizi è convocata dalla Regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione”; e al co. 4 che “L’autorizzazione di cui al co. 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n° 241, e successive modificazioni e integrazioni….Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.”.

Alla luce del descritto quadro, ritiene allora il Collegio, in conformità a quanto anche affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n° 364/2006 (posto che al punto 3 dei “considerato in diritto” è precisato che "L'indicazione del termine, contenuto nell'art. 12, comma 4, deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di <<produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia>>, in quanto tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo"), che le priorità perseguite nella materia dal legislatore siano appunto la semplificazione amministrativa e la celerità procedimentale (cfr. anche T.A.R. Basilicata, n° 144 del 5.3.2007); aspetti che però non risulta siano stati tenuti presenti nell’occasione dalla Regione Campania.

A fondare questa valutazione appare decisiva l’omessa attivazione della prevista conferenza di servizi nel prescritto termine di gg. 30 dal ricevimento della domanda di autorizzazione; e, addirittura l’assoluta inerzia serbata fino alla proposizione del presente giudizio [nell’ambito del quale, con una nota quanto mai generica, il Settore Regolazione dei Mercati ha fatto conoscere l’intento di attivare il dovuto procedimento “in tempi possibilmente brevi (presumibilmente nel mese di maggio 2010)” con la convocazione della necessaria conferenza di servizi].

Tale comportamento risulta però del tutto insoddisfacente e violativo della normativa di riferimento, la quale impone invece la definizione del procedimento in questione, mediante adozione di un espresso provvedimento, nel termine di 180 giorni dalla data in cui vi è stata attivazione dell’iter (coincidente con la data dell’10.4.2009, di ricezione, da parte dell’Amministrazione regionale, dell’istanza di autorizzazione). In mancanza di ciò, deve allora concludersi che, ai sensi del novellato art. 2 L. 241/1990 (e senza necessità di inoltro di ulteriore diffida all’Amministrazione inadempiente), nella fattispecie in esame si è verificata appunto una situazione di illegittima omissione a provvedere sull’istanza presentata dalla ricorrente, ragion per cui in questa sede, ai sensi dell’art. 21 bis co. II L. 1034/1971, va fatta declaratoria dell’obbligo della Regione Campania di adottare in proposito un provvedimento espresso e motivato (positivo o negativo che sia) nel termine di gg. 90 dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.

In applicazione del medesimo articolo di legge, per il caso di persistente inerzia, viene fin da ora nominato, quale Commissario ad acta, il Capo del Dipartimento per l’Energia del Ministero dello Sviluppo Economico, con facoltà di delega a dirigente in servizio presso l’Ufficio del Capo Dipartimento, affinché provveda entro ulteriori 60 gg. in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, con spese da porsi a carico di quest’ultima (le quali verranno liquidate dal Tribunale con separato provvedimento sulla base dell’effettiva attività svolta ed alla relativa nota presentata dal Commissario).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – sede di Napoli, sezione VII, definitivamente pronunziando sul ricorso di cui all’epigrafe, proposto dalla Sun Energy s.p.a., così provvede:

1) dichiara l’obbligo a provvedere della Regione Campania, con atto espresso e motivato entro gg. 90 dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, sulla istanza presentata al protocollo della Regione Campania in data 10 aprile 2009, ai sensi dell’art. 12 Decr. Leg.vo 387/2003, e volta a conseguire l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica;

2) nomina sin d’ora quale commissario ad acta, in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione, il Capo del Dipartimento per l’Energia del Ministero dello Sviluppo Economico, con facoltà di delega a dirigente in servizio presso l’Ufficio del Capo Dipartimento, quale Commissario ad acta perché, persistendo l’inerzia dell’Amministrazione onerata e su istanza della ricorrente, provveda entro ulteriori 60 gg. in sostituzione degli organi della Regione Campania, con spese a carico di quest’ultima e da liquidarsi con separato provvedimento del Tribunale sulla base dell’effettiva attività svolta e della nota presentata dal Commissario stesso;

3) condanna la Regione Campania alla rifusione, in favore della società ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (di cui euro 400,00 per diritti ed euro 800,00 per onorari), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore
Alfredo Storto, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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