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T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 22 luglio 2010 n. 16938


DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile - Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Deliberazione di Giunta regionale campana n. 1955/2006 - Microgenerazione - Disciplina. Conformemente alle previsioni contenute nel D.Lgs. 387/2003, la deliberazione della Giunta regionale Campana n. 1955/2006 prevede all’art. 3 che la costruzione, l’esercizio, ivi inclusi gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, la riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sono soggetti all’autorizzazione unica regionale di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/3003. A tale regola di carattere generale si sottraggono gli impianti di microgenerazione. Difatti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della citata deliberazione regionale, tali linee guida non si applicano alle procedure relative ad impianti con potenza non superiore ad 1 Mw. Per tali strutture, la disposizione prevede che i proponenti debbano richiedere al Comune interessato il titolo abilitativo ai fini urbanistici per la realizzazione e trasmettere alla Regione una relazione tecnica dell’intervento, comunicando infine la data di messa in esercizio dell’impianto. Pres. f.f. Pagano, Est. Di Vita - V.R. e altri (avv. Capocasale) c. Comune di Castelfranco in Miscano (avv. Perifano) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 22 luglio 2010, n. 16938

DIRITTO DELL’ENERGIA - Comuni - Disciplina del territorio - Distribuzione equilibrata e razionale degli impianti eolici - Potere - Sussistenza. Le disposizioni di cui al d.lgs. n. 387/2003 e alla deliberazione di giunta regionale campana n. 1955/2006 non escludono il potere del Comune di disciplinare l’uso del territorio al fine di procedere ad una distribuzione equilibrata e razionale degli impianti eolici, tenuto conto dell’elevato numero di richieste di autorizzazione e della necessità di evitare possibili sovrapposizioni ed interferenze tra parchi eolici con potenza superiore ad 1 Mw ed impianti di microgenerazione. Pres. f.f. Pagano, Est. Di Vita - V.R. e altri (avv. Capocasale) c. Comune di Castelfranco in Miscano (avv. Perifano) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 22 luglio 2010, n. 16938

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Contemperamento tra interesse alla tutela del paesaggio e interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili - Misure atte ad assicurare un corretto insediamento - Art. 12, c. 10 d.lgs. n. 387/2003. La realizzazione degli impianti eolici impone un contemperamento tra l’interesse alla tutela del paesaggio e quello alla produzione di energia attraverso fonti “pulite” e rinnovabili. Non c’è dubbio, infatti, che se, da una parte, tali impianti possono contribuire notevolmente alla riduzione dei gas serra, dall'altra, essi incidono negativamente sul paesaggio: com’è noto, le zone di maggiore ventosità sono proprio quelle dei crinali, delle colline e delle montagne, tutte per lo più rilevanti sotto il profilo paesaggistico, e, conseguentemente, il legislatore stesso prevede(art. 12, decimo comma, del D.Lgs. n. 387/03) che siano assunte le opportune misure atte “ad assicurare un corretto insediamento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 29 gennaio 2009 n. 530) Pres. f.f. Pagano, Est. Di Vita - V.R. e altri (avv. Capocasale) c. Comune di Castelfranco in Miscano (avv. Perifano) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 22 luglio 2010, n. 16938

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Regolamento comunale di programmazione per l’insediamento - Assimilabilità al Regolamento urbanistico - Esclusione - Applicabilità delle previsioni di cui agli artt. 24 e 29 della L.r. n. 16/2004 - Esclusione. Il Regolamento Comunale di Programmazione per l’insediamento di impianti eolici rappresenta uno strumento di programmazione autonomo rispetto al Regolamento Urbanistico Comunale, con valenza su tutto il territorio comunale limitatamente alla sola materia riguardante l’eolico che non interferisce con altri atti di programmazione e/o previsione urbanistica. Quindi all’atto in questione non si applicano le previsioni contenute negli artt. 24 e 29 della L. Reg. 16/2004 ed esso non comporta variante al vigente P.R.G.. Pres. f.f. Pagano, Est. Di Vita - V.R. e altri (avv. Capocasale) c. Comune di Castelfranco in Miscano (avv. Perifano) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 22 luglio 2010, n. 16938

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 16938/2010 REG.SEN.
N. 04201/2008 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)


ha pronunciato la presente
 

SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 4201 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Verrilli Rocco, Olivieri Carmela Filomena, Verrilli Giunio Donato, Petruccelli Mario Michele, Caseria Fedele, Verrilli Rocco, rappresentati e difesi dall'avv. Renato Capocasale, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Errico Eduardo Chiusolo, in Napoli, Centro Direzionale, Isola C9 - Torre Giulia;


contro


Comune di Castelfranco in Miscano (BN), rappresentato e difeso dall'avv. Diego Perifano, con domicilio eletto presso lo studio legale Soprano, in Napoli, via Toledo, 156;

per l'annullamento,
previa sospensione

I) con il ricorso introduttivo:

- della deliberazione n. 8 dell’8 maggio 2008 del Consiglio Comunale di Castelfranco in Miscano, pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 15 maggio 2008, che ha approvato il Regolamento Comunale di Programmazione per l’insediamento di impianti eolici;

- nonché per l’annullamento di ogni altro atto connesso e presupposto;

II) con i motivi aggiunti:

- delle note del 25 febbraio 2009 prot. 1198 e 1199 del Comune di Castelfranco in Miscano;


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelfranco in Miscano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2010 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Con ricorso notificato il 14 luglio 2008 e depositato il 28 luglio 2008 i ricorrenti, proprietari di suoli siti nel Comune di Castelfranco in Miscano (BN) per i quali ebbero a richiedere permessi di costruire per la realizzazione di impianti eolici di microgenerazione con potenza pari ad 850 Kw, impugnano la deliberazione meglio specificata in epigrafe con la quale l’organo consiliare ha approvato il Regolamento di Programmazione per l’insediamento di parchi eolici.

I ricorrenti affidano il gravame ai seguenti motivi di diritto:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 28 della L.Reg. 22 dicembre 2004 n. 16 in relazione alla delibera di Giunta Regionale n. 1955 del 30 novembre 2006, eccesso di potere, contraddittorietà, difetto di motivazione;

2) violazione e falsa applicazione delle norme sul procedimento di formazione del regolamento, violazione e falsa applicazione dell’art. 29 della L. Reg. 16/2004;

3) carenza di potere pianificatorio, violazione e falsa applicazione dell’art. 28 della L.Reg. 16/2004, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e del principio di legalità, violazione del principio di affidamento dei privati;

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della L.Reg. 16/2004, introduzione di variante in difformità dal procedimento di legge;

5) eccesso di potere, arbitrarietà ed irragionevolezza, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1955 del 2006;

6) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 387/2003, violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione, eccesso di potere, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, ingiustizia grave e manifesta, illogicità.

Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione la quale osserva che, in seguito alla L. 24 dicembre 2007 n. 244 (che ha novellato l’art. 12 del D.Lgs. 387/2003), ai Comuni è stato riservato il procedimento autorizzativo per i soli impianti eolici con potenza inferiore a 60 kw (con esclusione quindi degli impianti richiesti dai ricorrenti) e, per l’effetto, con nota del 21 aprile 2008 l’ente locale, in quanto sprovvisto di ogni potere decisionale sugli impianti progettati dai ricorrenti, ha trasmesso gli atti alla Regione Campania per le determinazioni di competenza. La difesa dell’amministrazione eccepisce pertanto l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse, dal momento che le previsioni contenute nel gravato Regolamento non vincolano la Regione Campania, alla quale compete la decisione sull’assentibilità dell’intervento.

Nel merito, il Comune replica alle censure di parte ricorrente e conclude per la reiezione del ricorso.

Con successivo atto di motivi aggiunti, notificato il 24 aprile 2009 e depositato il 7 maggio 2009, i ricorrenti impugnano la nota del 25 febbraio 2009 con la quale l’Ufficio Tecnico Comunale ha comunicato la trasmissione delle istanze di autorizzazione alla Regione Campania e deducono violazione di legge sotto distinti profili ed eccesso di potere.

Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 2335 dell’8 settembre 2008.

Alla pubblica udienza del 16 giugno 2010 la causa è stata ritenuta in decisione.


DIRITTO


1. Viene in decisione il ricorso iscritto al numero di registro generale 4201 del 2008 avente ad oggetto il Regolamento Comunale di Programmazione per l’insediamento di parchi eolici approvato dal Comune di Castelfranco in Miscano (BN), atto di programmazione territoriale con il quale l’ente ha inteso individuare, tra l’altro, le aree nelle quali è possibile realizzare impianti eolici di microgenerazione (con potenza inferiore a 1 Mw).

I ricorrenti si dolgono della classificazione impressa ai propri fondi e contestano la legittimità del gravato atto di pianificazione, in quanto ostativo alla facoltà di procedere alla installazione di tali aereogeneratori, per i quali, nell’anno 2007, hanno presentato domanda di permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del D.P.R.6 giugno 2001 n. 380.

2. L’esposizione delle ragioni della decisione presuppone una breve disamina del quadro normativo vigente in materia di impianti eolici.

2.1. Con il D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 è stata data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE che persegue lo sviluppo e l’incremento dell’utilizzo di energie rinnovabili, sul presupposto che “Il maggiore uso di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è una parte importante del pacchetto di misure necessarie per conformarsi al Protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dei pacchetti di politiche intese ad onorare ulteriori impegni” (3° considerando).

L’art. 12 del citato decreto (modificato dal comma 158 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244), dopo aver disposto che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, statuisce che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico - artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine è convocata dalla Regione una conferenza di servizi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico da concludersi nel termine massimo di 180 giorni, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla L. n. 241/1990.

2.2. Con specifico riferimento al c.d. “minieolico”, l’art. 2, primo comma lett. e), definisce “di microgenerazione” gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad 1 Mw elettrico, alimentate dalle fonti energetiche rinnovabili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).

Giova sottolineare che per tali impianti, l’ordinamento giuridico prevede in generale un regime autorizzativo semplificato, ai sensi dell’art. 1, commi 85 e 86 della L. 23 agosto 2004 n. 239.

L’art. 12, quinto comma, del D.Lgs. 387/2003 prevede che, allorquando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al decreto (fissata per l’eolico in 60 Kw), si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, con conseguente inoperatività della disciplina sull’autorizzazione unica regionale.

2.3. Con specifico riferimento alla ripartizione di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, occorre rammentare che, secondo l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale (sentenza 9 novembre 2006 n. 364), la disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione di impianti di energia eolica incide sulla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, rientrante nella competenza legislativa concorrente delle Regioni ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, da esercitarsi quindi nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato.

2.4. Nella Regione Campania, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1955 del 30 novembre 2006, sono state dettate le linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all’art. 12, terzo comma, del D.Lgs. 387/2003 relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio.

Conformemente alle previsioni contenute nel D.Lgs. 387/2003, la deliberazione 1955/2006 prevede all’art. 3 che la costruzione, l’esercizio, ivi inclusi gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, la riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sono soggetti all’autorizzazione unica regionale di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/3003.

A tale regola di carattere generale si sottraggono gli impianti di microgenerazione. Difatti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della citata deliberazione regionale, tali linee guida non si applicano alle procedure relative ad impianti con potenza non superiore ad 1 Mw. Per tali strutture, la disposizione prevede che i proponenti debbano richiedere al Comune interessato il titolo abilitativo ai fini urbanistici per la realizzazione e trasmettere alla Regione una relazione tecnica dell’intervento, comunicando infine la data di messa in esercizio dell’impianto.

3. Passando all’esame del ricorso, il Collegio ritiene di prescindere dall’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla difesa del Comune (fondato sulla circostanza che, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 come novellato dall’art. 2 comma 158 della L. 24 dicembre 2007 n. 244, l’ente locale non avrebbe alcun potere decisionale in ordine agli impianti con potenza superiore a 60 kw la cui competenza sarebbe passata alla Regione), in quanto il ricorso si appalesa infondato nel merito.

4. Con il primo motivo di diritto, i ricorrenti ritengono che l’atto impugnato debba essere correttamente qualificato come regolamento urbanistico edilizio comunale (c.d. R.U.E.C.) ed assoggettato alla disciplina contenuta nell’art. 28, comma 3, della L. 22 dicembre 2004 n. 16, secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio Tecnico Comunale con nota prot. n. 1596 del 5 maggio 2008 accluso alla delibera di approvazione n. 8 del 2008.

Pertanto, trattandosi di materia energetico – ambientale, ai sensi del terzo comma della richiamata disposizione, esso doveva conformarsi agli indirizzi stabiliti con delibera di Giunta Regionale. Viceversa, osservano gli esponenti, il Regolamento si discosta dalle indicazioni contenute nella menzionata delibera n. 1955 del 2006 che invero non ammette limitazioni territoriali per l’installazione di impianti di microgenerazione (cfr. Allegato I, comma 1 lett. ‘m’ e comma 3).

Con il terzo motivo di gravame (che può essere congiuntamente trattato in ordine logico), i ricorrenti evidenziano inoltre che l’atto impugnato si pone in contrasto con i principi dell’ordinamento giuridico in materia di fonti energetiche rinnovabili (richiamando anche pronunce giurisprudenziali che attengono tuttavia a distinte legislazioni regionali, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 24 giugno 2008 n. 1543) giacché, per effetto della pianificazione, si introducono nuovi vincoli e prescrizioni rispetto a quelli esistenti, determinando di fatto delle preclusioni territoriali alla installazione di singoli aereogeneratori.

4.1. Le censure sono destituite di fondamento.

4.2. La deliberazione di Giunta Regionale n. 1955 del 2006 prevede nell’Allegato I che “fatte salve le ulteriori determinazioni derivanti dalla emanazione delle Linee Guida nazionali di cui al comma 10 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, sono dichiarati non idonei alla installazione di impianti da fonti rinnovabili, tra l’altro, i siti ubicati nelle “aree diverse da quelle individuate con atto di programmazione/pianificazione ove adottato dal Comune sede dell’intervento e trasmesso all’Amministrazione preposta all’autorizzazione” (Allegato I, comma 1, lett. m), aggiungendo altresì che “le limitazioni territoriali di cui al comma 1, non si applicano agli impianti eolici di microgenerazione di cui alla lettera c), comma 2 del punto 3 delle linee guida (comma 3), ovvero agli impianti eolici con potenza non superiore ad 1 Mw.

4.3. Ebbene, il Collegio condivide l’opzione ermeneutica del Comune resistente il quale osserva che le disposizioni esaminate non escludono il potere del Comune di disciplinare l’uso del territorio al fine di procedere ad una distribuzione equilibrata e razionale degli impianti eolici, tenuto conto dell’elevato numero di richieste di autorizzazione e della necessità di evitare possibili sovrapposizioni ed interferenze tra parchi eolici con potenza superiore ad 1 Mw ed impianti di microgenerazione.

Dall’esame degli atti impugnati emerge infatti che, stante la favorevole posizione del territorio comunale (situato lungo la fascia centrale dell’appennino meridionale in una zona favorevole per permanenza e velocità media del vento), il Comune di Castelfranco in Miscano ha ricevuto numerose richieste di autorizzazione per la realizzazione di parchi eolici ed ha ritenuto quindi opportuno dotarsi di un atto di pianificazione al fine di disciplinare gli interventi da assentire. A tale fine, con il regolamento impugnato, esso ha proceduto ad una ricognizione delle zone attualmente interessate da progetti di impianti eolici con potenza superiore ad 1 Mw (parco di 50 torri eoliche con potenza di 30 Mw in località Difesa Vecchia, impianto di n. 28 aereogeneratori di 56 Mw in località “Tre Fontane – Pescheta e Toppo di Cristo”).

Pertanto, il Comune ha ritenuto di destinare al minieolico le porzioni marginali del territorio, distanti rispetto al centro abitato ed ai principali insediamenti abitativi rurali.

Ne consegue che l’atto impugnato si fonda legittimamente sul potere discrezionale pacificamente riconosciuto al Comune di individuare le scelte ritenute migliori per disciplinare l'uso del proprio territorio, al fine di procedere ad un assetto razionale degli aereogeneratori in armonia con la tutela del paesaggio e con l’interesse ad uno sviluppo sostenibile dell’energia da fonti rinnovabili.

In argomento, questo Tribunale (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 29 gennaio 2009 n. 530) ha difatti osservato che la realizzazione degli impianti eolici impone un contemperamento tra l’interesse alla tutela del paesaggio e quello alla produzione di energia attraverso fonti “pulite” e rinnovabili. Non c’è dubbio, infatti, che se, da una parte, tali impianti possono contribuire notevolmente alla riduzione dei gas serra, dall'altra, essi incidono negativamente sul paesaggio: com’è noto, le zone di maggiore ventosità sono proprio quelle dei crinali, delle colline e delle montagne, tutte per lo più rilevanti sotto il profilo paesaggistico, e, conseguentemente, il legislatore stesso prevede che siano assunte le opportune misure atte “ad assicurare un corretto insediamento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio” (art. 12, decimo comma, del D.Lgs. n. 387/03).

Si è quindi osservato che tali tecnologie mettono in conflitto due interessi che in passato erano stati considerati come un’endiadi: l’ambiente ed il paesaggio. L’esigenza di tutelare l’ambiente, infatti, impone di incrementare gli impianti eolici; quella di tutelare il paesaggio imporrebbe invece di impedirne la realizzazione: ambiente e paesaggio, dunque, risultano concetti distinti, anzi collidenti.

Data la primaria importanza di entrambi gli interessi in gioco, appare quindi coerente la scelta praticata dal Comune con il regolamento in questione di realizzare un equo contemperamento tra l’interesse dei ricorrenti ad esercitare un’attività produttiva con effetti positivi sotto il profilo ambientale, e quello ad un ordinato sviluppo degli impianti eolici.

Si aggiunga inoltre che tale contemperamento di interessi appare necessario anche alla luce del significativo impatto territoriale, urbanistico ed ambientale degli aereogeneratori progettati dai richiedenti che, dall’esame dei relativi progetti, presentano mediamente un’altezza di 55 metri, con un diametro delle pale compreso tra i 52 (Verrilli Rocco, nato nel 1965, Verrilli Rocco, nato nel 1978, Verrilli Giunio Donato) e i 58 metri (Petruccelli Mario Michele) e che prevedono fasi di lavorazioni articolate (sbancamenti, piazzola gru, scavi, armature e getti in calcestruzzo della piazzola di fondazione, posa in opera di condutture elettriche, installazione di torre ed aereogeneratore).

4.4. Inoltre, occorre precisare che i ricorrenti sono proprietari di aree ubicate nelle zone 2 (Sig.ri Petruccelli e Caseria) e nella zona 3 (Sig.ri Verrilli Rocco, Olivieri, Verrilli Giunio Donato) del Regolamento in esame. Ebbene, quest’ultimo non inibisce in tali aree in senso assoluto l’installazione di impianti di microgenerazione ma detta disposizioni volte a conciliare gli interessi urbanistici ed ambientali incisi dal progetto eolico.

Difatti, quanto alla zona 2, l’art. 2.2 del Regolamento prevede che in essa è consentita la realizzazione di impianti di microeolico della potenza massima di 20 Kw ubicati esclusivamente nei pressi del centro aziendale, al fine di apprestare una efficace tutela della fascia di rispetto del centro abitato e della zona di rispetto ambientale – paesaggistico.

Con riguardo alla zona 3 (installazioni eoliche esistenti ed approvate e relative fasce di rispetto), il Regolamento prevede poi che l’installazione di impianti di microgenerazione è subordinata all’accordo tra il proponente del nuovo impianto ed il gestore di quello esistente, all’evidente scopo di fornire uno strumento di raccordo operativo e di razionalizzazione dell’uso del territorio in presenza di aree che potrebbero essere contestualmente interessate da parchi eolici e da impianti di potenza inferiore ad 1 Mw.

4.5. Inoltre, non sussiste contrasto del Regolamento con le direttive regionali in materia di minieolico.

Difatti, con nota n. 87293 del 30 gennaio 2006 la Regione Campania, preso atto del notevole numero di domande per impianti eolici su tutto il territorio regionale e delle possibili reciproche interferenze, sollecitava il Comune intimato “ad adottare gli opportuni atti di programmazione territoriale per un sostenibile inserimento delle tecnologie sul territorio”.

Inoltre, con successiva nota n. 451860 del 18 maggio 2007, la Regione invitava il Comune intimato a porre attenzione, nell’istruttoria procedimentale relativa al minieolico, ad un corretto e completo utilizzo della fonte eolica eventualmente presente sul proprio territorio, “individuando le aree da destinare ad installazioni di campi di opportuna potenza e redditività lasciando ad aree marginali e non interferenti la possibilità di microgenerazioni”. Ne consegue che, in quanto coerente con gli indirizzi espressi dalla Regione Campania, la deliberazione impugnata sfugge ai richiamati profili di illegittimità per contrasto con la L. Reg. 14/2006.

5. Parimenti infondati si appalesano i rilievi articolati con il secondo e quarto motivo di diritto, con i quali i ricorrenti censurano la violazione delle disposizioni che disciplinano il procedimento di formazione del R.U.E.C. (mancata pubblicazione su due quotidiani a diffusione regionale del deposito del regolamento adottato presso la sede del Comune, omessa pubblicazione sul B.U.R.C., mancata approvazione contestuale con il Piano Urbanistico Comunale ai sensi del terzo comma del citato art. 29) ed espongono che, attraverso l’atto deliberativo, il Comune ha in sostanza introdotto una variante al vigente P.R.G., in spregio del procedimento formativo previsto dall’art. 24 della L. Reg. 16/2004.

Invero, le deduzioni difensive si fondano sull’erronea qualificazione giuridica dell’atto impugnato, indicato come regolamento urbanistico edilizio comunale mentre, al contrario, esso rappresenta ad avviso del Tribunale un autonomo strumento di programmazione con valenza su tutto il territorio comunale limitatamente alla sola materia riguardante l’eolico che non interferisce con altri atti di programmazione e/o previsione urbanistica (come peraltro risulta anche dalle indicazioni fornite dall’Ufficio Tecnico Comunale con nota prot. n. 1596 del 5 maggio 2008 accluso alla delibera di approvazione n. 8 del 2008).

Quindi all’atto in questione non si applicano le richiamate previsioni asseritamente violate dal Comune contenute negli artt. 24 e 29 della L. Reg. 16/2004 ed esso non comporta variante al vigente P.R.G..

6. Infine, non colgono nel segno le ultime due censure che si appuntano sulle scelte restrittive alla installazione di impianti eolici di microgenerazione nella zona 2 (fascia di rispetto del centro abitato e zona di rispetto ambientale - paesaggistico) e nella zona 3 (aree destinate preferibilmente alla realizzazione di parchi eolici di potenza superiore ad 1 Mw).

In disparte la considerazione che, come si è visto, il Regolamento non proibisce in senso assoluto la installazione di impianti di microgenerazione nelle zone 2 e 3, le argomentazioni dei ricorrenti sono destituite di fondamento alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le scelte che l'amministrazione opera in sede di pianificazione sono ampiamente discrezionali, implicando valutazioni di opportunità sulla scorta di valutazioni comparative degli interessi in gioco, che sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, a meno che non si dimostrino palesi travisamenti dei fatti, illogicità, irragionevolezze (Consiglio Stato, Sez. VI, 23 settembre 2009, n. 5671), insussistenti nel caso di specie, alla luce delle deduzioni difensive svolte dal Comune resistente.

Quest’ultimo ha difatti rappresentato, quanto alla zona 2, che la scelta di limitare l’installazione di impianti eolici di microgenerazione si giustifica in considerazione delle infrastrutture presenti nell’area (bretelle di collegamento tra il Comune ed i principali centri dell’area, strade provinciali e comunali) nonché per la presenza di abitazioni residenziali e rurali, oltre che in ragione della ridotta efficacia dell’azione del vento, come risulta dai rilievi anemometrici acquisiti dall’ente.

Quanto alla zona 3, i criteri individuati dall’ente locale sfuggono ai profili di illegittimità rilevati dai ricorrenti, alla luce delle argomentazioni svolte circa il potere pacificamente riconosciuto ai Comuni di disciplinare l’uso del proprio territorio, al fine di procedere ad un assetto razionale degli aereogeneratori in armonia con la tutela del paesaggio e con l’interesse ad uno sviluppo sostenibile dell’energia da fonti rinnovabili.

Peraltro, con specifico riferimento alla preferenza accordata agli impianti c.d. “di maxieolico”, si è visto che il Comune si è conformato alle direttive regionali fornite con nota n. 451860 del 18 maggio 2007, con la quale si richiamava l’attenzione dell’ente ad un corretto e completo utilizzo della fonte eolica eventualmente presente sul proprio territorio, “individuando le aree da destinare ad installazioni di campi di opportuna potenza e redditività lasciando ad aree marginali e non interferenti la possibilità di microgenerazioni”.

7. In conclusione, per le ragioni illustrate, il ricorso principale è infondato e deve essere respinto.

La reiezione del gravame rende superfluo l’esame dei motivi aggiunti proposti avverso la nota del 25 febbraio 2009 con la quale l’Ufficio Tecnico Comunale comunicava la trasmissione delle istanze di autorizzazione alla Regione Campania (in base all’assunto che, in seguito alla L. 24 dicembre 2007 n. 244, fosse da attribuirsi all’ente regionale la competenza a provvedere sulle istanze di autorizzazione di impianti eolici di potenza superiore ai 60 kw). I ricorrenti assumono in sintesi che, anche in seguito alla novella del 2007, permane la competenza del Comune a provvedere sulle istanze di autorizzazione avanzate dai ricorrenti, richiamando le medesime censure già dedotte con il gravame introduttivo che, per i motivi esposti, si appalesano tuttavia infondate.

8. La complessità delle questioni dedotte in giudizio consentono di disporre l’integrale compensazione delle spese ed onorari di giudizio tra le parti costituite.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. VIII, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe n. 4201 del 2008, lo respinge.

Compensa tra le parti costituite in giudizio spese ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente FF
Carlo Buonauro, Primo Referendario
Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

 


 



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