AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 23 luglio 2010 n. 16967
DIRITTO URBANISTICO - Fascia di rispetto stradale e autostradale - Artt. 16,
17 e 18 C.d.S. e Artt. 26-28 Regolamento di attuazione - Limiti all’edificazione
- Finalità - Parcheggi pertinenziali - Disciplina ex art. 6 L.r. Campania n.
19/2001 - Applicabilità - Esclusione. L'esistenza di limiti all'edificazione
da rispettare con riferimento al nastro di autostrade e strade, tanto fuori del
centro abitato che nell'ambito di quest'ultimo, deriva direttamente dalla
normativa del Codice della Strada (artt. 16, 17, e 18 Decr. Leg.vo 285/1992) e
del suo Regolamento di attuazione (artt. 26, 27, e 28 D.P.R. 495/1992). Il
limite in questione è finalizzato a mantenere una fascia di rispetto
utilizzabile per l'esecuzione di lavori, l'impianto di cantieri, l'eventuale
allargamento della sede stradale, e per evitare possibili pregiudizi alla
percorribilità della via di comunicazione; per cui le relative distanze vanno
rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede
stradale (cfr. Cons. di Stato sez. IV, n. 7275 del 23.12.2002; Cons. di Stato
sez. IV, n. 5716 del 18.10.2002; T.A.R. Campania-Napoli n. 5226 del 5.12.2001).
Sulla base di tali premesse deve allora escludersi che possa trovare
applicazione la speciale disciplina prevista dall'art. 6 L. Reg. Campania
19/2001 in tema di parcheggi pertinenziali: il comma 8 assicura la prevalenza di
essa rispetto alle sole disposizioni dei Regolamenti edilizi comunali, ma non
può superare previsioni che promanano da norme primarie anch'esse speciali.
Pres. D’Alessandro, Est. Blanda - I.s.p.a. (avv. Vitale) c. ANAS s.p.a. (Avv.
Stato) e A. s.p.a. (avv. Laudadio) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 23
luglio 2010, n. 16967
DIRITTO URBANISTICO - Fascia di rispetto autostradale - Tutela
dell’incolumità pubblica - Applicabilità dell’istituto del silenzio-assenso -
Esclusione. - Art. 19, c. 4, L. n. 241/1990. La fascia di rispetto
autostradale, disciplinata dall’art. 18 del codice della strada e dall’art. 28,
comma 1, del relativo regolamento, che ne hanno fissato l'ampiezza in metri 30,
è prevista al fine di evitare possibili pregiudizi alla percorribilità delle
strade e per assicurare l’incolumità non solo dei conducenti dei veicoli, ma
anche della popolazione che risiede vicino alle autostrade. Trattandosi, quindi,
di un divieto che ha la funzione di assicurare l'incolumità pubblica, non può
trovare applicazione il meccanismo del silenzio assenso, in virtù dell’espressa
esclusione sancita dall'articolo 19, comma 4, della legge 241/1990. Pres.
D’Alessandro, Est. Blanda - I.s.p.a. (avv. Vitale) c. ANAS s.p.a. (Avv. Stato) e
A. s.p.a. (avv. Laudadio) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 23 luglio 2010,
n. 16967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 16967/2010 REG.SEN.
N. 01386/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1386 del 2009, proposto da:
In.Ge.In.- Iniziative Generali Investimenti S.p.a., rappresentata e difesa
dall'avv. Domenico Vitale, con domicilio eletto in Napoli, Via dei Mille, 13;
contro
La società Autostrade per L'Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv.
Felice Laudadio, con domicilio eletto in Napoli, Via Caracciolo, n.15;
l’Anas S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento 3 dicembre 2008 con il quale la Società autostrade per
l'Italia ha espresso parere negativo per la realizzazione di box auto interrati,
in Nola, Via F. Napolitano;
del parere espresso dalla società Anas richiamato nel provvedimento di diniego;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque, lesivo
degli interessi della ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrade Per L'Italia S.p.A. e
di Anas Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2010 il dott. Vincenzo
Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente è proprietaria del complesso alberghiero “hotel I Gigli”, in Nola,
Via F. Napolitano, n. 60 bis.
In data 5 aprile 2006 è stata presentata al Comune di Nola una DIA per
realizzare posti auto interrati nell'area di pertinenza del complesso
alberghiero.
La struttura di progetto confina con il tratto autostradale A16 Napoli-Canosa;
per tale motivo, in data 1 agosto 2008, è stato chiesto il parere preventivo
alla società autostrade per l'Italia.
In data 3 dicembre 2008, la società resistente ha espresso parere negativo,
richiamando l'articolo 9, comma 1, della legge n. 729/1961, secondo cui non
sarebbe consentita nessuna costruzione a distanza inferiore a metri 25 del
limite della zona di occupazione dell'autostrada.
Avverso tale atto, ed ogni altro connesso, presupposto e consequenziale, ha
proposto impugnativa l'interessata, chiedendone l'annullamento previa
sospensione della esecuzione, per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 20 della legge 241/1990;
eccesso di potere; violazione del giusto procedimento.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo, poiché essendo decorso il
termine di 90 giorni dalla presentazione della richiesta di nulla osta (avvenuta
il 1º agosto 2008), sulla stessa si sarebbe formato il silenzio assenso;
2) violazione e falsa applicazione del’art. 9, comma 1, della legge 729/1961;
eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto
legittimante il diniego di nulla osta. Difetto di istruttoria, ingiustizia
manifesta.
Dai grafici di progetto emergerebbe l'assenza di qualsiasi pericolo per la
pubblica e privata incolumità posto che i parcheggi devono essere realizzati
sotto il piano stradale.
L'area interessata al parcheggio è sottoposta per oltre 6 m rispetto alla sede
autostradale, il che confermerebbe l'assenza di qualsiasi pericolo;
3) violazione falsa applicazione dell'articolo 3 del d.p.r. 380/2001 e
dell'articolo 2 della legge regione Campania 28 novembre 2001, n. 19. Eccesso di
potere per difetto di motivazione.
Il provvedimento impugnato non indicherebbe le ragioni del contrasto con il
divieto previsto dall'articolo 9 della legge 729/ 1961;
4) eccesso di potere per violazione del giusto procedimento; carenza di
istruttoria e di motivazione; violazione del principio di buon andamento di cui
all'articolo 97 della Costituzione; inesistenza dei presupposti di fatto e di
diritto legittimanti l'acquisizione al patrimonio comunale; violazione e falsa
applicazione degli articoli 7 e10 bis della legge 241/1990.
Il parere negativo non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione ai sensi
dell'articolo 10 bis della legge 241/1990; né dalla comunicazione di avvio del
procedimento di diniego di cui all'articolo 7 della medesima legge, il quale
sarebbe applicabile anche alle ipotesi di attività vincolata
dell'amministrazione.
La società autostrade per l'Italia si è costituita in giudizio per resistere al
ricorso.
Si è altresì costituita la società Anas S.p.a. che ha depositato memoria con la
quale sostiene l’infondatezza dell'impugnazione, di cui chiede il rigetto.
Alla udienza pubblica del 17 giugno 2010, la causa è stata trattenuta in
decisione dal Collegio.
DIRITTO
L’oggetto dell’impugnativa verte sulla illegittimità del parere negativo
espresso dalla Società autostrade per la realizzazione di box interrati da parte
della Società ricorrente.
La controversia si incentra, quindi, sulla possibilità di realizzare in area di
rispetto autostradale il richiesto intervento, riguardante la costruzione di box
pertinenziali interamente interrati, alla luce anche della disciplina di favore
posta dagli artt. 9 L. 122/1989 e 6 L. Reg. Campania 19/2001, invocata dalla
ricorrente.
Al riguardo si osserva preliminarmente che l'esistenza di limiti
all'edificazione da rispettare con riferimento al nastro di autostrade e strade,
tanto fuori del centro abitato che nell'ambito di quest'ultimo, deriva
direttamente dalla normativa del Codice della Strada (artt. 16, 17, e 18 Decr.
Leg.vo 285/1992) e del suo Regolamento di attuazione (artt. 26, 27, e 28 D.P.R.
495/1992), nonché per le sole autostrade dall'art. 9 L. 729/1961: in particolare
l'art. 28 D.P.R. 495/1992 fissa delle "fasce di rispetto per l'edificazione nei
centri abitati" (mt. 30 per le strade di tipo A, cioè le autostrade), mentre il
comma 1 dell'art. 9 della L. 729/1961 pone comunque il divieto di realizzare
qualsivoglia edificazione a distanza inferiore a mt. 25 dal limite della zona di
occupazione dell'autostrada.
La giurisprudenza ha in proposito precisato che il divieto in oggetto è
finalizzato a mantenere una fascia di rispetto utilizzabile per l'esecuzione di
lavori, l'impianto di cantieri, l'eventuale allargamento della sede stradale, e
per evitare possibili pregiudizi alla percorribilità della via di comunicazione;
per cui le relative distanze vanno rispettate anche con riferimento ad opere che
non superino il livello della sede stradale (cfr. Cons. di Stato sez. IV, n.
7275 del 23.12.2002; Cons. di Stato sez. IV, n. 5716 del 18.10.2002; T.A.R.
Campania-Napoli n. 5226 del 5.12.2001).
Sulla base di tali premesse deve allora escludersi che, con riferimento alla
fascia di rispetto in questione, possa trovare applicazione la speciale
disciplina prevista dall'art. 6 L. Reg. Campania 19/2001 in tema di parcheggi
pertinenziali: il comma 8 assicura la prevalenza di essa rispetto alle sole
disposizioni dei Regolamenti edilizi comunali, ma non può superare - come nel
caso di specie - previsioni che promanano da norme primarie anch'esse speciali.
Le ragioni del parere negativo sono incentrate sul fatto che il suolo
interessato dal previsto intervento ricade in una fascia di rispetto
autostradale con connesso divieto di edificazione ad esclusione di impianti per
la gestione della rete stradale.
Quindi, in assenza di elementi che inducano a conferire rilevanza al dato
riferibile all'estensione della fascia di rispetto in discussione, le censure
proposte che fanno essenzialmente riferimento al carattere di opera
completamente interrata del parcheggio; sull'applicabilità in via derogatoria
della L. Reg. Campania n. 19/1991 non risultano fondate.
Quanto alla dedotta formazione del silenzio assenso, va condivisa l'eccezione
formulata dalla società Anas, secondo cui tale meccanismo non si sarebbe
perfezionato.
Invero, la richiesta di nulla osta è stata inoltrata alla Società Autostrade,
che è soggetto diverso rispetto alla ANAS S.p.a., unico ente competente a
rilasciare la deroga al divieto di costruire in fasce di rispetto; ne consegue
che nel caso di specie il silenzio assenso non può ritenersi formato.
Peraltro, in data 10.10.2008, la Società autostrade per l'Italia ha trasmesso la
richiesta di parere all’ANAS quale organo competente, che ha espresso la propria
determinazione negativa il 10 novembre 2008, entro il termine previsto dal
combinato disposto degli articoli 2 e 19 della legge 241/1990 (30 giorni).
Vale la pena evidenziare, inoltre, che la fascia di rispetto autostradale, ora
disciplinata dall’art. 18 del codice della strada e dall’art. 28, comma 1, del
relativo regolamento, che ne hanno fissato l'ampiezza in metri 30 (a seguito
dell'abrogazione della legge 729/1961 disposta dall’art. 24 della legge
112/2008) è prevista al fine di evitare possibili pregiudizi alla percorribilità
delle strade e per assicurare l’incolumità non solo dei conducenti dei veicoli,
ma anche della popolazione che risiede vicino alle autostrade.
Trattandosi, quindi, di un divieto che ha la funzione di assicurare l'incolumità
pubblica, alla fattispecie in esame non può essere applicato il meccanismo del
silenzio assenso, in virtù dell’espressa esclusione sancita dall'articolo 19,
comma 4, della legge 241/1990.
Deve essere disatteso anche il dedotto difetto di motivazione del provvedimento
impugnato, il quale è adeguatamente motivato con riferimento alla circostanza
che l'opera è destinata ad essere realizzata in zona vincolata perché ricadente
nella fascia di rispetto autostradale e in relazione al parere negativo emesso
dall'ANAS.
Va, da ultimo, ritenuta l'infondatezza del motivo con il quale è censurata la
violazione dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990, in considerazione della
circostanza che la norma prevede tale forma di partecipazione solo con riguardo
agli atti conclusivi del procedimento, mentre nella specie si è di fronte ad un
atto endoprocedimentale, sia pur lesivo ed immediatamente impugnabile per quanto
si è rilevato in precedenza (cfr. al riguardo T.A.R. Campania Salerno, sez. II,
9 aprile 2009, n. 1383)..
Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, dunque, il ricorso proposto
deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parte le spese di
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe Rg
1386/2009.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Carlo D'Alessandro, Presidente
Anna Pappalardo, Consigliere
Vincenzo Blanda, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it