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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 8 ottobre 2010 n. 18124
DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Autorità comunale - Mancato esercizio
dei poteri ripristinatori e repressivi - Proprietario dell’area incisa dagli
abusi - Interesse legittimo. Il proprietario di un’area o di un fabbricato
nella cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri
ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell’autorità
preposta è titolare di un interesse legittimo all’esercizio di detti poteri e
può pretendere, se non vengano adottate le misure richieste, un provvedimento
che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con la conseguenza che il silenzio
serbato sulla istanza integra gli estremi del silenzio rifiuto, sindacabile in
sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere
espressamente (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2004, n. 3485; 31
maggio 2007, n.2857; 7 luglio 2008, n. 3384). Pres. Amodio, Est. Buonauro - T.C.
(avv. Centore) c. Comune di Marcianise (avv. Agliata) - TAR CAMPANIA, Napoli,
Sez. VIII - 8 ottobre 2010, n. 18124
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 18124/2010 REG.SEN.
N. 03336/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3336 del 2010, proposto da:
Tommaso Colella, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Centore, con domicilio
eletto presso Paolo Centore in Napoli, via S. Lucia, 15 c/o Limatola;
contro
Comune di Marcianise in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso
dall'avv. Giuliano Agliata, con domicilio eletto presso Giuliano Agliata in
Napoli, via G.Porzio C. Dir. Isola G 8;
nei confronti di
Raffaele Colella, Salvatore Colella, Venere Tartaro, Angela Tartaro;
per l'accertamento della legittimità del silenzio serbato dall'amministrazione
sull'istanza notificata dal ricorrente propulsiva all'esecuzione dell'ordinanza
di demolizione n.1844/2008
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Marcianise in Persona del
Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2010 il dott. Carlo
Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto alla lamentata illegittimità del silenzio serbato
dal Comune di Marcianise in ordine all’istanza-diffida all’adozione degli atti
sottesi alla demolizione ex officio delle opere abusive
Sussiste, innanzitutto, in capo all’amministrazione resistente, l’obbligo di
provvedere in maniera espressa.
Esso consiste nel compimento degli adempimenti di cui all'art. 34 del d.p.r. n.
380/2001, conseguenti all'emanazione dell'ingiunzione di demolizione e diretti
alla conclusione del complesso procedimento repressivo dell'abusivismo edilizio,
mediante adozione delle misure di abbattimento delle parti di costruzione
realizzate in difformità dal titolo abilitativo ovvero mediante applicazione
della sanzione pecuniaria alternativa, in caso di seria compromissione statica
delle parti di costruzione eseguite in conformità (cfr. TAR Puglia, Bari, sez.
II, 3 settembre 2002, n. 3811; TAR Campania, sez. V, 20 giugno 2003, n. 7607).
Si fonda, segnatamente, sul precetto contenuto nell’art. 34, comma 1, del d.p.r.
n. 380/2001, in base al quale, decorso il termine congruo per l’esecuzione
spontanea fissato dall’ordinanza di demolizione, gli interventi e le opere
realizzati in parziale difformità “sono rimossi o demoliti a cura del Comune e a
spese dei medesimi responsabili dell’abuso”.
Ed invero, il proprietario di un’area o di un fabbricato nella cui sfera
giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e
repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell’autorità preposta è titolare
di un interesse legittimo all’esercizio di detti poteri e può pretendere, se non
vengano adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi
esplicitamente le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sulla
istanza integra gli estremi del silenzio rifiuto, sindacabile in sede
giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere
espressamente (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2004, n. 3485; 31
maggio 2007, n.2857; 7 luglio 2008, n. 3384).
Sussiste, altresì, l’inerzia dell’amministrazione comunale, atteso che
quest’ultima non risulta essersi pronunciata con un provvedimento espresso,
nonostante il decorso del termine di conclusione del procedimento sollecitato
con l’istanza-diffida del 26 gennaio 2009 ai fini dell’adozione delle misure
repressivo-ripristinatorie ex art. 34 del d.p.r. n. 380/2001, conseguenti
all’inottemperanza dei destinatari dell’ordinanza di demolizione n. 1844/Urb.
del 4 settembre 2008.
Né detta inerzia può essere esclusa alla stregua della deliberazione
commissariale del 28 ottobre 2008, verb. n. 252, allegata dal Comune intimato e
richiamata nella depositata nota del 29 gennaio 2009, la quale ha fissato i
criteri di priorità da seguire per le attività di demolizione ex officio delle
opere abusive.
La determinazione dei criteri in parola non esimeva, infatti, l’amministrazione
resistente dal pronunciarsi tempestivamente in ordine all’istanza-diffida
presentatale dal ricorrente, considerato che un atto endoprocedimentale non è,
di per sé, suscettibile di far venir meno la contestata inerzia (cfr. Cons.
Stato, sez. IV, 18 ottobre 2007, n. 5433; TAR Lazio, Roma, sez. II, 17 settembre
2007, n. 8992; TAR Campania, Napoli, sez. V, 29 ottobre 2007, n. 10190; TAR
Piemonte, Torino, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1198).
Il silenzio serbato dal Comune di Marcianise con riguardo all’istanza-diffida
del 26 gennaio 2009 presentata dal ricorrente deve essere, pertanto, dichiarato
illegittimo.
Il Collegio non ritiene di poter sindacare anche la fondatezza della predetta
istanza-diffida, dovendosi, quindi, limitare ad ordinare all’amministrazione
intimata l’adozione di un provvedimento espresso, indipendentemente dal suo
contenuto dispositivo.
E ciò, da un lato, perché la denunciata inottemperanza all’ingiunzione di
demolizione n. 1844/2008 deve essere vagliata nella sua concreta consistenza dal
Comune resistente e, d’altro lato, perché l’invocata misura demolitoria richiede
una preventiva valutazione circa l’insussistenza di pregiudizi arrecabili alle
parti di costruzione eseguite in conformità al titolo abilitativo, la quale va,
in primis, rimessa alla competenza del Comune e richiede pure apprezzamenti di
ordine tecnico.
Non è, in altri termini, configurabile uno scrutinio sulla fondatezza della
pretesa di abbattimento delle opere abusive, in quanto si imporrebbero complessi
accertamenti e valutazioni di ordine tecnico, incompatibili con la struttura
semplificata del presente giudizio e della decisione destinata a definirlo, né,
comunque, surrogabili in sede giurisdizionale, siccome corrispondenti ad
attività procedimentali mai svolte dall’amministrazione comunale.
Conseguentemente, il ricorso va accolto in tali termini, dovendosi ordinare
all’amministrazione intimata soltanto di pronunciarsi in maniera espressa
sull’istanza-diffida a provvedere all’esecuzione dell’ingiunzione del 24
settembre 2008, n. 1844/Urb.
Appare equo compensare integralmente tra le parti le spese, i diritti e gli
onorari di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara illegittimo il
silenzio rifiuto sull’istanza-diffida a provvedere all’esecuzione
dell’ingiunzione del 4 settembre 2008, n. 1844/Urb. e ordina all’amministrazione
comunale di provvedere in maniera espressa sulla predetta istanza-diffida, entro
il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore,
dalla notificazione della presente sentenza;
compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Renata Emma Ianigro, Consigliere
Carlo Buonauro, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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