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1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 20 aprile 2010 n. 2043
DIRITTO URBANISTICO - Pianificazione urbanistica - Potere discrezionale
dell’amministrazione - Motivazione - Limiti. Nelle scelte di pianificazione,
la valutazione dell’idoneità delle singole aree a soddisfare, con riferimento
alle possibili destinazioni, specifici interessi urbanistici, costituisce
espressione del potere discrezionale dell’amministrazione (fra le più recenti:
Consiglio Stato, sez. IV, 4 dicembre 2009, n. 7654): nell’esercizio di tale
potere l’amministrazione non ha la necessità di dare una motivazione specifica
sulle scelte adottate in ordine alla destinazione delle singole aree in quanto
le stesse trovano giustificazione nei criteri generali di impostazione del piano
(Consiglio di Stato, sez. IV, 24 aprile 2009, n. 2630; sez. V, 2 marzo 2009, n.
1149), con la conseguenza che tali scelte possono essere censurate soltanto in
presenza di evidenti vizi logico-giuridici nel quadro delle linee portanti della
pianificazione. Pres. D'Alessandro, Est. D'Alessio - T.N. (avv. Porcaro) c.
Provincia di Napoli (avv. Scetta) e Regione Campania (avv. De Gennaro) e altro (n.c.).
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 20 aprile 2010 n. 2043
DIRITTO URBANISTICO - Pianificazione urbanistica - Osservazioni dei cittadini
- Natura - Apporto collaborativo - Rigetto o accoglimento - Motivazione -
Limiti. Le osservazioni proposte dai cittadini nei confronti degli atti di
pianificazione urbanistica non costituiscono veri e propri rimedi giuridici ma
semplici apporti collaborativi e, pertanto, il loro rigetto o il loro
accoglimento non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che
esse siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali dello
strumento pianificatorio (Consiglio di Stato, sez. IV, 18 giugno 2009, n. 4024
cit.).
Pres. D'Alessandro, Est. D'Alessio - T.N. (avv. Porcaro) c. Provincia di Napoli
(avv. Scetta) e Regione Campania (avv. De Gennaro) e altro (n.c.). TAR
CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 20 aprile 2010 n. 2043
DIRITTO URBANISTICO - Pianificazione urbanistica - Scelte - Sindacato
giurisdizionale - Limiti - Comparazione con la destinazione urbanistica impressa
ad aree adiacenti - Vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento -
Inconfigurabilità. Le scelte urbanistiche circa la disciplina del territorio
possono formare oggetto di sindacato giurisdizionale nei soli casi di
arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza ovvero di palese travisamento dei
fatti, che costituiscono i limiti della discrezionalità amministrativa
(Consiglio di Stato, sez. IV, 18 giugno 2009, n. 4024 cit.), con la conseguenza
che, a meno che non siano riscontrabili errori di fatto o abnormi illogicità,
non è configurabile neppure il vizio di eccesso di potere per disparità di
trattamento basata sulla comparazione con la destinazione impressa ad altre zone
adiacenti (fra le tante: Consiglio di Stato, sez. IV, 18 giugno 2009, n. 4024).
Pres. D'Alessandro, Est. D'Alessio - T.N. (avv. Porcaro) c. Provincia di Napoli
(avv. Scetta) e Regione Campania (avv. De Gennaro) e altro (n.c.). TAR
CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 20 aprile 2010 n. 2043
DIRITTO URBANISTICO - Pianificazione urbanistica - Discrezionalità
amministrativa - Limite - Affidamento qualificato - Esempi - Connesso onere
motivazionale. La regola generale dell’ampia discrezionalità amministrativa
nelle scelte di pianificazione urbanistica subisce un'eccezione in alcune
situazioni specifiche in cui il principio della tutela dell’affidamento impone
che il piano regolatore dia conto del modo in cui è stata effettuata la
ponderazione degli interessi pubblici e sono state operate le scelte di
pianificazione. Meritevoli di questa particolare forma di tutela sono peraltro
solo quelle situazioni caratterizzate da un affidamento “qualificato” (Consiglio
di Stato, sez. IV, 7 aprile 2008, n. 1476). Tale posizione è stata riconosciuta:
a) nel superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con
l'avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle
previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente
dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree; b) nella lesione
dell'affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di
lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune e i
proprietari delle aree, dalle aspettative nascenti da giudicati di annullamento
di dinieghi di concessione edilizia (oggi permesso di costruire) o di
silenzio-rifiuto su una domanda di concessione; c) nella modificazione in zona
agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati
in modo non abusivo (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 22 dicembre 1999, n.
24, Consiglio di Stato, sez. III, 6 ottobre 2009, n. 1610; sez. V, 2 marzo 2009,
n. 1149; sez. VI, 18 aprile 2007, n. 1784). Negli altri casi l’esistenza di una
precedente diversa previsione urbanistica non comporta invece per
l’amministrazione la necessità di fornire particolari spiegazioni sulle ragioni
delle diverse scelte operate anche quando queste sono nettamente peggiorative
per i proprietari (e per le loro aspettative), dovendosi (in tali altri casi)
dare prevalente rilievo all’interesse pubblico che le nuove scelte
pianificatorie intendono perseguire. Pres. D'Alessandro, Est. D'Alessio - T.N.
(avv. Porcaro) c. Provincia di Napoli (avv. Scetta) e Regione Campania (avv. De
Gennaro) e altro (n.c.). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 20 aprile 2010 n.
2043
DIRITTO URBANISTICO - Destinazione urbanistica difforme da quella previgente
- Esistenza di fabbricati - Ostacolo - Esclusione - Fattispecie: interventi
edilizi esistenti in zona agricola. L'esistenza di fabbricati, anche di
recente costruzione, non può essere considerata di ostacolo all'introduzione di
destinazioni urbanistiche difformi da quelle previgenti sulle corrispondenti
aree di sedime (T.A.R. Lombardia Brescia, 12 gennaio 2001 , n. 2; Consiglio di
Stato, sez. IV, 2 novembre 1995, n. 887). In particolare, per quanto riguarda
l’esistenza di immobili in zona agricola, nonostante la realizzazione di
interventi edilizi sul suolo, la destinazione a verde agricolo può considerarsi
pur sempre rispondente ad apprezzabili esigenze funzionali di sviluppo
equilibrato e sostenibile dell'agglomerato, nonché di salvaguardia della
vivibilità urbana (TAR Lombardia, Brescia, 20 ottobre 2005, n. 1043), della
salubrità (Consiglio di Stato, sez. V, 19 aprile 2005, n. 1782; sez. IV, 20
settembre 2005, n. 4818 e n. 4828) e della qualità ambientale. Pres.
D'Alessandro, Est. D'Alessio - T.N. (avv. Porcaro) c. Provincia di Napoli (avv.
Scetta) e Regione Campania (avv. De Gennaro) e altro (n.c.). TAR CAMPANIA,
Napoli, Sez. II - 20 aprile 2010 n. 2043
DIRITTO URBANISTICO - Destinazione a verde agricolo - Finalità di
contenimento dell’espansione dell’aggregato urbano. La destinazione a verde
agricolo di un'area, che rientra nell'ampia discrezionalità del comune di
orientare gli insediamenti urbani in determinate direzioni, ovvero di
salvaguardare precisi equilibri dell'assetto territoriale, può legittimamente
anche essere preordinata ad un uso non strettamente agricolo, ma alla finalità
di conservazione dei valori naturalistici ed ambientali e di contenimento del
fenomeno di espansione dell'aggregato urbano (Consiglio di Stato, sez. IV, 25
luglio 2007, n. 4149; 3 novembre 2008, n. 5478), con una finalità che non è
preclusa in radice dall'esecuzione di attività costruttive sull'area medesima,
ma, anzi, concretizzabile nell'arresto di tali attività (T.A.R. Campania Napoli,
sez. VIII, 17 settembre 2009, n. 4977). Pres. D'Alessandro, Est. D'Alessio -
T.N. (avv. Porcaro) c. Provincia di Napoli (avv. Scetta) e Regione Campania
(avv. De Gennaro) e altro (n.c.). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 20/04/2010
n. 2043
DIRITTO URBANISTICO - Strumento urbanistico - Procedimento di approvazione -
Atto complesso ineguale. Il procedimento di approvazione di uno strumento
urbanistico (o di una sua variante) costituisce un atto complesso ineguale in
ragione del fatto che deve intendersi la risultante del concorso di diversi atti
di volontà, quello di livello comunale, esponenziale e rappresentativo della
collettività e degli interessi locali, e quello regionale (e provinciale),
espressione di un più ampio potere di indirizzo e coordinamento in materia
urbanistica. Ciò comporta che sul piano procedimentale, la dialettica che si
instaura tra i diversi livelli di governo non ha una dimensione statica ed
immutabile bensì presenta margini di variabilità in ragione della misura di
convergenza delle valutazioni effettuate nei due diversi stadi decisori. Pres.
D'Alessandro, Est. D'Alessio - T.N. (avv. Porcaro) c. Provincia di Napoli (avv.
Scetta) e Regione Campania (avv. De Gennaro) e altro (n.c.). TAR CAMPANIA,
Napoli, Sez. II - 20 aprile 2010 n. 2043
DIRITTO URBANISTICO - Strumento urbanistico - Approvazione in “stralci” -
Nuova disciplina urbanistica diretta a completare la pianificazione - Potere
comunale - Permanenza - Motivazione dello stralcio - Natura di raccomandazione.
L’approvazione di uno strumento urbanistico in stralci lascia integro ed
impregiudicato il potere del Comune di riproporre una nuova disciplina
urbanistica diretta a completare la pianificazione relativamente alle aree
oggetto di stralcio e l'autorità comunale resta libera nell'attività di
completamento della disciplina urbanistica, costituendo la motivazione dello
stralcio una "raccomandazione" in funzione del (rinnovato) esercizio della
potestà pianificatoria da parte dell'Ente (Consiglio di Stato, Sezione IV, 29
ottobre 2002, n. 5912). Non assumendo poi la "raccomandazione" natura di atto
autoritativo, vincolante, il Comune può recepire le indicazioni provenienti
dall'autorità cui l'ordinamento riconosce il potere di approvare la
strumentazione urbanistica, condividendo le considerazioni esposte da tale
autorità, ovvero discostarsene motivatamente in sede di variante integrativa.
Pres. D'Alessandro, Est. D'Alessio - T.N. (avv. Porcaro) c. Provincia di Napoli
(avv. Scetta) e Regione Campania (avv. De Gennaro) e altro (n.c.). TAR
CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 20 aprile 2010 n. 2043
VIA E VAS - DIRITTO URBANISTICO - VAS - Finalità - Effetti sull’ambiente di
piani e programmi. La valutazione ambientale strategica (VAS) è volta a
garantire che gli effetti sull’ambiente di determinati piani e programmi siano
considerati durante l'elaborazione e prima dell'adozione degli stessi, così da
anticipare nella fase di pianificazione e programmazione quella valutazione di
compatibilità ambientale che, se effettuata (come avviene per la valutazione di
impatto ambientale) sulle singole realizzazioni progettuali, non consentirebbe
di compiere un'effettiva valutazione comparativa, mancando in concreto la
possibilità di disporre di soluzioni alternative per la localizzazione degli
insediamenti e, in generale, per stabilire, nella prospettiva dello sviluppo
sostenibile, le modalità di utilizzazione del territorio (T.A.R. Umbria Perugia,
19 giugno 2006, n. 325). Pres. D'Alessandro, Est. D'Alessio - T.N. (avv.
Porcaro) c. Provincia di Napoli (avv. Scetta) e Regione Campania (avv. De
Gennaro) e altro (n.c.). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 20 aprile 2010 n.
2043
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02043/2010 REG.SEN.
N. 07107/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 7107 del 2008, proposto da:
Temistocle NUNZIATA, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Rosario Porcaro,
con domicilio eletto in Napoli, Centro Direzionale Is. E/2;
contro
- il Comune di San Gennaro Vesuviano, in persona del Sindaco p.t., non
costituito in giudizio;
- la Provincia di Napoli, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso
dall'avv. Luciano Scetta, con domicilio eletto in Napoli, piazza Matteotti, 1;
- la Regione Campania, in persona del Presidente p.t.,. rappresentato e difeso
dall'avv Maria Vittoria De Gennaro, con domicilio eletto in Napoli, via Santa
Lucia, n. 81.
per l'annullamento
- del decreto n. 392 del 6.08.2008 con il quale il Presidente della Provincia di
Napoli ha approvato la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di San
Gennaro Vesuviano, adottata con deliberazione della Commissione Straordinaria n.
29 del 19.03.2004;
- del Decreto dirigenziale n. 5 del 20.02.2008, pubblicato sul B.U.R.C. n. 11
del 17.03.2008, con cui il Dirigente del Settore Urbanistica - A.G.C. 16 Governo
Territorio, Tutela Beni paesistico ambientali e culturali della Regione Campania
ha ammesso al visto di conformità condizionato la Variante al P.R.G. del Comune
di San Gennaro Vesuviano;
- della delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 10.07.2008 con cui il Comune
di San Gennaro Vesuviano ha preso atto delle modifiche progettuali rese in
conformità al Decreto dirigenziale n. 5 del 20.02.2008;
- della delibera del Consiglio Provinciale n. 98 del 29.10.2007 con cui la
Provincia di Napoli ha approvato la variante al P.R.G. del Comune di San Gennaro
Vesuviano, con la conferma “delle prescrizioni avanzate con la precedente
deliberazione consiliare n. 118 del 23.11.2006;
- del provvedimento n. 3 del 4.07.2007 con cui la Sezione Provinciale del C.T.R.
di Napoli ha espresso parere in merito alle controdeduzioni di cui alla
deliberazione n. 18 del 13.3.2007 della Commissione Straordinaria del Comune di
San Gennaro Vesuviano e confermato il proprio precedente parere n. 14/2006
espresso nella seduta del 6 luglio 2006;
- della deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di San Gennaro
Vesuviano n. 18 del 13.3.2007 recante le controdeduzioni alla deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 118 del 23.11.2006;
- della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 118 del 23.11.2006 con cui
l’Amministrazione Provinciale di Napoli ha approvato con prescrizioni la
variante al P.R.G. adottata con deliberazione della Commissione Straordinaria
del Comune di San Gennaro Vesuviano n. 29 del 19.03.2004;
- del parere n. n. 14 del 6 luglio 2006 espresso dalla Sezione Provinciale del
C.T.R. di Napoli in relazione alla Variante al Prg;
- della deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di San Gennaro
Vesuviano n. 69 dell’11 giugno 2004 recante “Variante al Piano Regolatore Esame
osservazioni”;
- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’11.3.2006 con cui il
Comune di San Gennaro Vesuviano ha formulato controdeduzioni alle osservazioni
inerenti alla Variante al P.R.G.;
- della deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di San Gennaro
Vesuviano n. 29 del 19.03.2004 di adozione della Variante al Piano Regolatore
Generale del Comune di San Gennaro Vesuviano.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della
Provincia di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2010 il dott. Dante
D'Alessio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il signor Temistocle Nunziata è proprietario di un appezzamento di terreno
sito nel Comune di San Gennaro Vesuviano, alla Via Sarno, censito nel N.C.T. del
Comune al Foglio n. 7, p.lla n. 114 di mq. 4.128, classificato nel P.R.G.
approvato con decreto dell’Amministrazione Provinciale di Napoli n. 294 del
29.11.1994 come zona E a destinazione Agricola.
2. Con il ricorso in esame il signor Nunziata ha impugnato i provvedimenti,
specificati in epigrafe, con i quali è stata approvata la Variante al Piano
Regolatore Generale del Comune di San Gennaro Vesuviano e classificato ancora in
zona E (Agricola) il fondo di cui è proprietario, nonostante l’elevato grado di
urbanizzazione dell’area.
Il ricorrente ha sostenuto l’illegittimità degli indicati atti per i seguenti
motivi:
travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, illogicità, difetto di
istruttoria, carenza di motivazione, contraddittorietà, sviamento, eccesso di
potere: in quanto i provvedimenti impugnati si fondano su un’errata ricognizione
dell’area e delle relative caratteristiche urbanistiche tenuto conto che il
fondo di proprietà è ubicato in zona completamente urbanizzata strettamente a
ridosso del centro storico/urbano e lungo un’arteria (via Sannio) di primaria
importanza. La scelta operata penalizza il ricorrente anche perché per le zone
agricole è stata prevista un’unità minima di intervento di 5.000 mq. mentre il
ricorrente ha una proprietà di mq. 4.128 con la conseguente impossibilità di
realizzare un qualsiasi corpo di fabbrica anche a destinazione agricola. Devono
considerarsi inoltre errati i parametri utilizzati per l’individuazione e la
quantizzazione della zona B2 (per numero di vani occorrenti e calcolo dei volumi
esistenti). Immotivato è risultato inoltre il rigetto dell’osservazione al Piano
presentata dal ricorrente.
Violazione della Direttiva 42/2001Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del
27/6/2001, violazione degli artt. 45 e 47 della legge della Regione Campania n.
16 del 2004, difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento di
legge, travisamento ed eccesso di potere perché la Variante impugnata è stata
approvata senza che fosse mai stata effettuata una Valutazione Ambientale
Strategica (VAS);
Violazione del Punto 4, Titolo II della legge della Regione Campania n. 14 del
1982, violazione dell’art. 10 della legge n. 1150 del 1942, contraddittorietà,
violazione del’art. 118 della Costituzione, violazione del principio di
sussidiarietà verticale, violazione del giusto procedimento di legge, sviamento,
eccesso di potere in quanto l’Amministrazione provinciale ha approvato la
Variante stravolgendo completamente le scelte urbanistiche effettuate dall’ente
locale al momento dell’adozione in particolare disponendo lo stralcio di tutte
le destinazioni produttive e attribuendo alle aree ricadenti nelle zone G1, G2;
D1 e D3 destinazione agricola;
Ulteriore violazione del Punto 4, Titolo II della legge della Regione Campania
n. 14 del 1982, violazione dell’art. 10 della legge n. 1150 del 1942, violazione
dell’art. 4 della legge n. 59/97, contraddittorietà, violazione art. 118
Costituzione, violazione del principio di sussidiarietà verticale, violazione
del giusto procedimento di legge, sviamento, eccesso di potere in quanto le
modifiche apportate dall’Amministrazione provinciale in sede di approvazione
della Variante costituiscono manifestazione di indebita ingerenza dell’Ente
Provinciale nelle prerogative proprie dell’amministrazione comunale
nell’esercizio del potere pianificazione urbanistica;
Ulteriore violazione del Punto 4, Titolo II della legge della Regione Campania
n. 14 del 1982, violazione dell’art. 10 della legge n. 1150 del 1942,
contraddittorietà, violazione art. 118 Costituzione, violazione del principio di
sussidiarietà verticale, violazione del giusto procedimento di legge, sviamento,
eccesso di potere in quanto l’approvazione della Variante contrasta con
strumenti di pianificazione urbanistica sovra-comunale e con atti deliberativi
adottati dalla stessa amministrazione provinciale tenuto conto che il
dimensionamento delle zone produttive riportato nel piano adottato dal Comune
era coerente con le strategie dettate dal P.C.T.P. della Provincia di Napoli e
dalla delibera della Giunta Provinciale n. 37/06.
Ulteriore violazione del Punto 4, Titolo II della legge della Regione Campania
n. 14 del 1982, violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, violazione
dell’art. 10 della legge n. 1150 del 1942, carenza di motivazione, difetto di
istruttoria, contraddittorietà, violazione art. 118 Costituzione, violazione del
principio di sussidiarietà verticale, violazione del giusto procedimento di
legge, sviamento, eccesso di potere in quanto la scelta di stralciare tutte le
zone con destinazione produttiva, per i suoi contenuti e la sua estensione, è
debordante rispetto alle finalità rappresentate.
Violazione della legge regionale n. 16 del 2004, violazione della delibera di
G.R. 234/2005, violazione dell’art. 97 della Costituzione,violazione art. 1
della legge n. 241 del 1990, contraddittorietà, violazione del principio di
economicità e violazione del principio di buon andamento in quanto la Variante è
stata approvata seguendo l’iter della legge regionale del 1982 nonostante fosse
entrata in vigore la nuova legge urbanistica regionale con la conseguenza che
entro due anni il Comune dovrà dotarsi di un nuovo PUC vanificando gli sforzi
compiuti per l’approvazione della contestata Variante.
3.- Al riguardo si deve preliminarmente ricordare in punto di fatto che:
- il Comune di San Gennaro Vesuviano era dotato di Piano Regolatore approvato
con D.P.A.P. n. 294 del 29.11.1994;
- la Commissione Straordinaria del Comune di San Gennaro Vesuviano ha adottato
la variante oggetto di impugnazione con atto n. 29 del 19 marzo 2004;
- a seguito della (prima) pubblicazione della variante venivano presentate 91
osservazioni (più una fuori termine) che il Comune valutava con atto dell’11
giugno 2004 trasmettendo quindi la variante alla Provincia per l’approvazione;
- l’Amministrazione Provinciale di Napoli il 16 luglio 2004 rilevava peraltro la
mancanza di alcuni atti e un difetto nella fase di pubblicazione (riguardante la
mancata coincidenza di alcune date) e ne chiedeva l’integrazione al Comune;
- l’Amministrazione Provinciale con nota del 14 aprile 2005 ribadiva poi
l’improcedibilità istruttoria per difetto di pubblicazione e il 21 luglio 2005
diffidava il Comune ad adempiere la fase di pubblicazione carente, pena la
nomina di un commissario ad acta;
- il Comune procedeva quindi ad una nuova pubblicazione del Piano a far tempo
dal 28 settembre 2005 e riceveva 110 osservazioni;
- il Comune pertanto con delibera n. 10 dell’11 marzo 2006 formulava le proprie
valutazioni in ordine alle osservazioni presentate (con parere favorevole
all’accoglimento per 16 osservazioni e all’accoglimento parziale per una
osservazione) e con nota n. 3246 del 22 marzo 2006 ritrasmetteva gli atti
all’Amministrazione Provinciale per l’approvazione della variante;
- l’Amministrazione Provinciale con delibera del Consiglio n. 118 del 23
novembre 2006, viste anche le valutazioni espresse dal Comitato Tecnico
Regionale nella seduta del 6 luglio 2006 (parere n.14/2006), procedeva
all’approvazione della variante, peraltro con modifiche stralci e integrazioni;
- il Comune con delibera n. 18 del 18 marzo 2007 approvava le proprie
controdeduzioni alla delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 23 novembre
2006;
- la Sezione Provinciale del C.T.R. di Napoli, con provvedimento n. 3 del
4.07.2007, esprimeva il suo parere in merito alle controdeduzioni di cui alla
deliberazione n. 18 del 13.3.2007 della Commissione Straordinaria del Comune di
San Gennaro Vesuviano e confermava il proprio precedente parere n. 14/2006
espresso nella seduta del 6 luglio 2006;
- il Consiglio Provinciale con delibera n. 98 del 29.10.2007 (su proposta della
Giunta del 5 ottobre 2007) approvava quindi con prescrizioni la variante al
P.R.G. del Comune di San Gennaro Vesuviano, confermando il dispositivo di cui
alla precedente deliberazione consiliare n. 118 del 23.11.2006;
- la Regione Campania con Decreto del Dirigente del Settore Urbanistica - A.G.C.
16 Governo Territorio, Tutela Beni paesistico ambientali e culturali n. 5 del
20.02.2008, pubblicato sul B.U.R.C. n. 11 del 17 marzo 2008, ha quindi ammesso
al visto di conformità condizionato la Variante al P.R.G. del Comune di San
Gennaro Vesuviano;
- il Presidente della Provincia di Napoli con decreto n. 392 del 6 agosto 2008,
pubblicato sul B.U.R.C. n. 39 del 29.9.2008, ha infine approvato la variante al
Piano Regolatore Generale del Comune di San Gennaro Vesuviano, a seguito
dell’atto consiliare comunale (delibera n. 29 del 10 luglio 2008 e successiva
trasmissione degli elaborati modificati in data 22 luglio 2008) di conformazione
alle prescrizioni di cui al Decreto Regionale n. 5 del 20/2/2008 di ammissione
al visto di conformità condizionato.
4.- Ciò precisato nella ricostruzione dei fatti si può ora passare all’esame
delle questioni sollevate con il ricorso in esame.
Si deve allora preliminarmente ricordare che, nelle scelte di pianificazione, la
valutazione dell’idoneità delle singole aree a soddisfare, con riferimento alle
possibili destinazioni, specifici interessi urbanistici, costituisce espressione
del potere discrezionale dell’amministrazione (fra le più recenti: Consiglio
Stato, sez. IV, 4 dicembre 2009, n. 7654), e nell’esercizio di tale potere
l’amministrazione non ha la necessità di dare una motivazione specifica sulle
scelte adottate in ordine alla destinazione delle singole aree in quanto le
stesse trovano giustificazione nei criteri generali di impostazione del piano
(Consiglio di Stato, sez. IV, 24 aprile 2009, n. 2630; sez. V, 2 marzo 2009, n.
1149), con la conseguenza che tali scelte possono essere censurate soltanto in
presenza di evidenti vizi logico-giuridici nel quadro delle linee portanti della
pianificazione.
5.- Il privato che si ritenga leso da una scelta di piano non favorevole ai suoi
interessi in ordine alla destinazione data ad una certa area di sua proprietà,
non può censurare pertanto, se non per evidenti vizi logici, le ragioni
specifiche della singola scelta operata dall’amministrazione perché il sistema
non richiede una giustificazione analitica delle singole scelte operate ma solo
delle ragioni di insieme che hanno portato alle complessive scelte di
pianificazione.
Coerentemente si è affermato che la regola dell'inesistenza di un obbligo
specifico di motivazione delle scelte urbanistiche vale anche per le
osservazioni presentate al piano. Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai
consolidato le osservazioni proposte dai cittadini nei confronti degli atti di
pianificazione urbanistica non costituiscono infatti veri e propri rimedi
giuridici ma semplici apporti collaborativi e, pertanto, il loro rigetto o il
loro accoglimento non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente
che esse siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali dello
strumento pianificatorio (Consiglio di Stato, sez. IV, 18 giugno 2009, n. 4024
cit.).
6.- Le scelte urbanistiche circa la disciplina del territorio possono quindi
formare oggetto di sindacato giurisdizionale nei soli casi di arbitrarietà,
irrazionalità o irragionevolezza ovvero di palese travisamento dei fatti, che
costituiscono i limiti della discrezionalità amministrativa (Consiglio di Stato,
sez. IV, 18 giugno 2009, n. 4024 cit.), con la conseguenza che, a meno che non
siano riscontrabili errori di fatto o abnormi illogicità, non è configurabile
neppure il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento basata sulla
comparazione con la destinazione impressa ad altre zone adiacenti (fra le tante:
Consiglio di Stato, sez. IV, 18 giugno 2009, n. 4024).
7.- Stabilito che l’amministrazione, per regola generale, ha la più ampia
discrezionalità nell’individuare le scelte ritenute migliori per disciplinare
l’uso del proprio territorio (ed anche nel rivedere le proprie precedenti
previsioni urbanistiche) e che non deve dare motivazione specifica delle singole
scelte urbanistiche, si deve peraltro aggiungere che tale regola generale
subisce un'eccezione in alcune situazioni specifiche in cui il principio della
tutela dell’affidamento impone che il piano regolatore dia conto del modo in cui
è stata effettuata la ponderazione degli interessi pubblici e sono state operate
le scelte di pianificazione (rendendole quindi sindacabili davanti al giudice
amministrativo).
Ciò si verifica nei casi in cui la modifica progettata (della precedente
destinazione urbanistica) va ad incidere su singole posizioni, connotate da una
fondata aspettativa sulla destinazione dell’area, che per questo si
differenziano dalle posizioni degli altri soggetti interessati.
L’amministrazione in tali casi ha il dovere di valutare con attenzione
l’opportunità di modificare la precedente destinazione urbanistica di un’area e,
se ritiene di dover diversamente disciplinare tale area e sacrificare comunque
gli interessi dei soggetti coinvolti, deve indicare le ragioni logiche che hanno
portato a tale nuova scelta pianificatoria.
8.- Come è stato chiarito dalla giurisprudenza, meritevoli di questa particolare
forma di tutela sono peraltro solo quelle situazioni caratterizzate da un
affidamento “qualificato” (Consiglio di Stato, sez. IV, 7 aprile 2008, n. 1476).
E tale posizione è stata riconosciuta: a) nel superamento degli standard minimi
di cui al d.m. 2 aprile 1968, con l'avvertenza che la motivazione ulteriore va
riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di
sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di
zona di determinate aree; b) nella lesione dell'affidamento qualificato del
privato derivante da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato
intercorsi tra il Comune e i proprietari delle aree, dalle aspettative nascenti
da giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia (oggi permesso
di costruire) o di silenzio-rifiuto su una domanda di concessione; c) nella
modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata,
interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (Consiglio di Stato, Adunanza
Plenaria, 22 dicembre 1999, n. 24, Consiglio di Stato, sez. III, 6 ottobre 2009,
n. 1610; sez. V, 2 marzo 2009, n. 1149; sez. VI, 18 aprile 2007, n. 1784).
Negli altri casi l’esistenza di una precedente diversa previsione urbanistica
non comporta invece per l’amministrazione la necessità di fornire particolari
spiegazioni sulle ragioni delle diverse scelte operate anche quando queste sono
nettamente peggiorative per i proprietari (e per le loro aspettative), dovendosi
(in tali altri casi) dare prevalente rilievo all’interesse pubblico che le nuove
scelte pianificatorie intendono perseguire.
9.- Nel caso di specie si deve peraltro osservare che la destinazione di piano
(E agricola) impressa all’area del ricorrente risulta confermativa della
precedente destinazione e la scelta (confermativa) del Comune non risulta
censurabile, non sussistendone motivi, per le ragioni che si sono su ampiamente
esposte riguardo all’ampia discrezionalità che ha l’amministrazione comunale
nell’individuare le destinazioni più appropriate da dare alle singole parti del
territorio comunale.
10.- Sostiene peraltro il ricorrente che l’amministrazione avrebbe dovuto
diversamente provvedere tenendo conto che il fondo di sua proprietà è ubicato in
zona completamente urbanizzata, strettamente a ridosso del centro storico/urbano
e posto lungo un’arteria (via Sannio) di primaria importanza.
11.- Tali circostanze non sono tuttavia sufficienti per far ritenere
manifestamente illogica o viziata da evidenti errori di fatto la scelta del
Comune di conservare al suolo in questione la destinazione agricola.
Né in relazione alle circostanze indicate il ricorrente può ritenersi portatore
di un affidamento qualificato ad una diversa destinazione del suolo di sua
proprietà, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza che si è in
precedenza richiamato, con la conseguenza che l’amministrazione non aveva la
necessità di compiere particolari valutazioni sullo stato dei luoghi e sulle
scelte operate né tantomeno di esprimere i risultati di tali valutazioni
particolari in una puntuale motivazione. Come si è visto in precedenza sono
infatti altre le situazioni che in sede di pianificazione urbanistica possono
determinare un affidamento “qualificato”.
12.- Né può avere particolare incidenza sulle scelte urbanistiche l’esistenza di
uno stato di urbanizzazione di un’area o di attività in essere. La
giurisprudenza amministrativa ha infatti sul punto chiarito che l'esistenza di
fabbricati, anche di recente costruzione, non può essere considerata di ostacolo
all'introduzione di destinazioni urbanistiche difformi da quelle previgenti
sulle corrispondenti aree di sedime (T.A.R. Lombardia Brescia, 12 gennaio 2001 ,
n. 2; Consiglio di Stato, sez. IV, 2 novembre 1995, n. 887).
Per quanto riguarda poi l’esistenza di immobili in zona agricola si è anche
affermato che, nonostante la realizzazione di interventi edilizi sul suolo, la
destinazione a verde agricolo può considerarsi pur sempre rispondente ad
apprezzabili esigenze funzionali di sviluppo equilibrato e sostenibile
dell'agglomerato, nonché di salvaguardia della vivibilità urbana (TAR Lombardia,
Brescia, 20 ottobre 2005, n. 1043), della salubrità (Consiglio di Stato, sez. V,
19 aprile 2005, n. 1782; sez. IV, 20 settembre 2005, n. 4818 e n. 4828) e della
qualità ambientale.
La destinazione a verde agricolo di un'area, che rientra nell'ampia
discrezionalità del comune di orientare gli insediamenti urbani in determinate
direzioni, ovvero di salvaguardare precisi equilibri dell'assetto territoriale,
può, quindi, legittimamente anche essere preordinata ad un uso non strettamente
agricolo, ma alla finalità di conservazione dei valori naturalistici ed
ambientali e di contenimento del fenomeno di espansione dell'aggregato urbano
(Consiglio di Stato, sez. IV, 25 luglio 2007, n. 4149; 3 novembre 2008, n.
5478), con una finalità che non è preclusa in radice dall'esecuzione di attività
costruttive sull'area medesima, ma, anzi, concretizzabile nell'arresto di tali
attività (T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 17 settembre 2009, n. 4977).
13.- In conseguenza non può ritenersi illegittima la classificazione a verde
agricolo dell’area di proprietà del ricorrente e pertanto la censura centrale
sollevata (soprattutto) con il primo motivo di ricorso risulta quindi infondata.
14.- Con il terzo, con il quarto, con il quinto e con il sesto motivo il
ricorrente ha sostenuto, sotto diversi profili, che, nel caso in esame, la
Provincia, in sede di approvazione della variante al PRG ha valicato tutti i
limiti imposti dall’ordinamento in ordine all’esercizio delle funzioni
conferite, con la violazione del principio di sussidiarietà verticale affermato
dall’art. 118 della Costituzione.
Tali censure che possono essere esaminate congiuntamente, devono ritenersi
preliminarmente inammissibili per carenza di interesse tenuto conto che al suolo
di proprietà del ricorrente era stata data la destinazione E (agricola) già dal
Comune, con l’atto di adozione della Variante urbanistica, e tale determinazione
non è poi mutata in relazione alla complessa fase di approvazione dello
strumento urbanistico, alla quale hanno partecipato anche la Provincia di Napoli
e la Regione Campania, che ha portato allo stralcio di ampie aree fra le quali
tutte quelle a destinazione produttiva (G1, G2, D1 e D3).
15.- In ogni caso la censura è anche infondata.
Si deve al riguardo innanzitutto escludere che gli atti della Provincia (e della
Regione) siano stati emessi in violazione delle norme che regolano i rapporti
fra i diversi soggetti (Comune, Provincia e Regione) che a diversi livelli
operano nel complesso procedimento attraverso il quale si giunge alla definitiva
approvazione di un nuovo strumento urbanistico o ad una variante del precedente
strumento di pianificazione territoriale.
Del resto il procedimento di approvazione di uno strumento urbanistico (o di una
sua variante) costituisce un atto complesso ineguale in ragione del fatto che
deve intendersi la risultante del concorso di diversi atti di volontà, quello di
livello comunale, esponenziale e rappresentativo della collettività e degli
interessi locali, e quello regionale (e provinciale), espressione di un più
ampio potere di indirizzo e coordinamento in materia urbanistica.
Ciò comporta che sul piano procedimentale, la dialettica che si instaura tra i
diversi livelli di governo non ha una dimensione statica ed immutabile bensì
presenta margini di variabilità in ragione della misura di convergenza delle
valutazioni effettuate nei due diversi stadi decisori.
16.- Per quanto riguarda poi, in particolare, la questione riguardante lo
stralcio, in sede di approvazione, di intere zone del Piano adottato, si deve
osservare che questa Sezione (con le sentenze n. 5107, n. 5114, n. 5115 e n.
5116 del 30 settembre 2009) ha di recente affrontato la questione riguardante la
legittimità degli atti di approvazione degli strumenti urbanistici con lo
“stralcio” di alcune aree ed ha ricordato che la giurisprudenza ha da tempo
ritenuto ammissibile l’approvazione del Piano Regolatore con lo stralcio, con o
senza raccomandazioni (fra le tante: Consiglio di Stato, sez. IV, 7 settembre
2006, n. 5203; sez. IV, 2 marzo 2004, n. 960).
L'approvazione di uno strumento urbanistico con uno o più «stralci» costituiva,
originariamente, un espediente escogitato per non procrastinare eccessivamente,
o addirittura sine die, l'entrata in vigore di un piano che, nel suo insieme
appariva meritevole di approvazione, tranne che per qualche limitato particolare
aspetto.
Ciò avveniva in un quadro normativo, anteriore alla legge n. 765 del 1967, che
non prevedeva la possibilità di un'approvazione «con modifiche». Lo «stralcio»
veniva quindi legittimato con riferimento al principio secondo cui l'autorità
cui compete approvare un atto o un provvedimento può approvarlo anche
parzialmente, riservandosi un riesame per le parti residue. E poiché per il
piano regolatore generale vigeva e vige la regola secondo cui esso deve
riguardare la totalità del territorio comunale, si ammetteva lo «stralcio» a
condizione che non lasciasse indefinito o incerto l'impianto generale dello
strumento urbanistico caratterizzato dalle scelte fondamentali.
Una volta che la legge n. 765 del 1967, modificando la legge urbanistica, ha
ampliato i poteri dell'autorità competente all'approvazione, consentendole,
entro certi limiti ed a certe condizioni, di introdurre direttamente talune
modifiche d’ufficio al piano, con lo stesso atto di approvazione, si poteva
forse ritenere venuta meno quella necessità che aveva indotto ad escogitare la
figura dello «stralcio».
Ma, di fatto, questa figura non è scomparsa dalla prassi e la giurisprudenza ha
continuato a riconoscerne la legittimità nella considerazione che chi avrebbe il
potere d'introdurre direttamente una modifica allo strumento urbanistico,
facendolo entrare in vigore modificato, può anche limitarsi a sospenderne, in
parte, l'approvazione, invitando il Comune a rinnovare l'esame della situazione
delle aree stralciate e a formulare per le stesse una nuova proposta (Consiglio
di Stato, sez. IV, 7 settembre 2006, n. 5203 cit.; sez. IV, 6 settembre 2005, n.
4563).
17.- Lo stralcio costituisce quindi uno strumento alternativo alla non
approvazione del Piano, determinato dall'esigenza di economizzare attività
amministrativa e di attribuire una regolamentazione urbanistica definitiva anche
solo ad una parte (comunque prevalente) del territorio oggetto delle previsioni
comunali.
In tale quadro, lo stralcio lascia integro ed impregiudicato il potere del
Comune di riproporre una nuova disciplina urbanistica diretta a completare la
pianificazione relativamente alle aree oggetto di stralcio e l'autorità comunale
resta libera nell'attività di completamento della disciplina urbanistica,
costituendo la motivazione dello stralcio una "raccomandazione" in funzione del
(rinnovato) esercizio della potestà pianificatoria da parte dell'Ente (Consiglio
di Stato, Sezione IV, 29 ottobre 2002, n. 5912).
Non assumendo poi la "raccomandazione" natura di atto autoritativo, vincolante,
il Comune può recepire le indicazioni provenienti dall'autorità cui
l'ordinamento riconosce il potere di approvare la strumentazione urbanistica,
condividendo le considerazioni esposte da tale autorità, ovvero discostarsene
motivatamente in sede di variante integrativa.
18.- La scelta di stralciare le aree destinate ad attività produttive non può
peraltro ritenersi manifestamente illogica sulla base delle ragioni che sono
state indicate negli atti del procedimento di approvazione della variante (in
particolare nei due pareri del Comitato Tecnico Regionale e nelle relazioni
allegate ai provvedimenti dell’amministrazione provinciale).
In tali atti viene infatti evidenziata la necessità che il dimensionamento delle
stesse debba essere rivisto sulla base di più corrette modalità di calcolo degli
spazi occupati dalle attività già esistenti e per la necessità di operare il
corretto dimensionamento con riferimento a precisi indirizzi di pianificazione
su scala sovra comunale (non potendosi sul punto ritenere pertinente il
riferimento al P.T.C.P. adottato nel 2003 e poi ritirato dall’amministrazione
provinciale per la successiva rielaborazione).
19.- In conseguenza la destinazione data all’area di proprietà del ricorrente
non può ritenersi illegittima dovendosi ritenere che tale destinazione sia stata
dettata per il perseguimento dell’interesse pubblico ad una migliore complessiva
organizzazione del territorio comunale. Né la posizione del ricorrente può
ritenersi così “qualificata”, secondo i canoni che si sono su indicati, da poter
giustificare una particolare specifica motivazione sulle ragioni che hanno
condotto alla impugnata scelta urbanistica.
20.- Resta da esaminare il secondo motivo di ricorso con il quale il sig.
Nunziata ha lamentato la violazione della Direttiva 42/2001CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27/6/2001, la violazione degli artt. 45 e 47 della
legge della Regione Campania n. 16 del 2004, difetto di istruttoria, violazione
del giusto procedimento di legge, travisamento ed eccesso di potere perché la
Variante impugnata è stata approvata senza che fosse mai stata effettuata una
Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Tale censura deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse.
Si deve infatti ricordare che la valutazione ambientale strategica (VAS) è volta
a garantire che gli effetti sull’ambiente di determinati piani e programmi siano
considerati durante l'elaborazione e prima dell'adozione degli stessi, così da
anticipare nella fase di pianificazione e programmazione quella valutazione di
compatibilità ambientale che, se effettuata (come avviene per la valutazione di
impatto ambientale) sulle singole realizzazioni progettuali, non consentirebbe
di compiere un'effettiva valutazione comparativa, mancando in concreto la
possibilità di disporre di soluzioni alternative per la localizzazione degli
insediamenti e, in generale, per stabilire, nella prospettiva dello sviluppo
sostenibile, le modalità di utilizzazione del territorio (T.A.R. Umbria Perugia,
19 giugno 2006, n. 325).
Ciò chiarito non si ritiene che il ricorrente possa vantare un interesse
giuridicamente rilevante a contestare l’eventuale carenza della VAS nel
procedimento di approvazione della variante urbanistica impugnata, tenuto conto
che il suo interesse è volto ad ottenere una destinazione non più agricola del
fondo di sua proprietà e si pone quindi in un’ottica completamente contraria
alle indicate finalità della VAS.
21.- Infondato risulta infine anche il settimo motivo di ricorso con il quale il
signor Nunziata ha lamentato la violazione della legge regionale n. 16 del 2004
(e di altre disposizioni) in quanto la Variante è stata approvata seguendo
l’iter della legge regionale del 1982 nonostante fosse entrata in vigore la
nuova legge urbanistica regionale.
Il regime giuridico della variante in questione deve essere infatti mutuato
dalle disposizioni di cui alla legge regionale n. 14/82 in ragione della chiara
previsione di cui all’art. 45 della legge regionale n. 16 del 2004 che reca la
disciplina transitoria della strumentazione in itinere al momento di entrata in
vigore del precitato provvedimento normativo e prevede espressamente che gli
strumenti di pianificazione urbanistica comunale, ivi comprese le varianti al
P.R.G., adottati e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della
presente legge, concludono il procedimento di formazione secondo le disposizioni
di cui alla disciplina previgente.
22.- Per tutti gli esposti motivi il ricorso deve essere respinto.
Si ritiene di dover tuttavia disporre la compensazione integrale fra le parti
delle spese e competenze di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, Sez. II,
respinge il ricorso in epigrafe n. 7107 del 2008 R.G., proposto da Temistocle
Nunziata.
Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze di
giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Carlo D'Alessandro, Presidente
Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore
Umberto Maiello, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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