AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 28 ottobre 2010 n. 21850


APPALTI - Lavori pubblici - Categoria OG11 - Categorie specialistiche - Principio di assorbenza - Operatività - Esclusione - Difetto del requisito specifico di qualificazione nella categoria specialistica richiesta dal bando - Qualificazione nella categoria generale - Sanatoria - Esclusione
. La qualificazione nella categoria OG11 non ricomprende ed assorbe necessariamente anche le qualificazioni singolarmente previste nelle categorie specialistiche (OS3, OS5, OS28 e OS30): pertanto, per un verso un bando di gara può legittimamente richiedere la qualificazione in una delle predette categorie specialistiche e, per altro verso, il difetto del requisito specifico della qualificazione nella categoria speciale, in presenza di tale lex specialis, non può essere sanato con la sola qualificazione per la categoria generale OG11.( Consiglio di Stato, sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6760). Pres. Amodio, Est. Buonauro - C. soc. coop. consortile e altro (avv.ti Contieri e Napolitano) c. Seconda Università degli Studi di Napoli (Avv. Stato) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 28 ottobre 2010, n. 21850
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 21850/2010 REG.SEN.
N. 01449/2010 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)


ha pronunciato la presente
 

SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1449 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Co.Res. Società Cooperativa Consortile, rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Contieri, Salvatore Napolitano, con domicilio eletto presso Alfredo Contieri in Napoli, via R. De Cesare 7; Ati Impresa T.M.C. di Cianci Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Napolitano, con domicilio eletto presso Alfredo Contieri in Napoli, via R. De Cesare 7;


contro


Seconda Università degli Studi di Napoli, rappresentato e difeso dall'Avvoc. Distrett. Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti di

Società Cooperativa Edil Atellana A.R.L., rappresentato e difeso dagli avv. Felice Laudadio, Carlo Russo, con domicilio eletto presso Felice Laudadio in Napoli, via Caracciolo N.15;

per l'annullamento

della nota prot. 2048 del 18/01/2010 di esclusione della ricorrente dalla procedura di gara relativa a lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale del complesso Real Casa dell'Annunziata sede della Facoltà di Ingegneria - II lotto funzionale - Aversa.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Seconda Università degli Studi di Napoli e di Società Cooperativa Edil Atellana A.R.L.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2010 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


Parte ricorrente, premesso di aver partecipato alla procedura d’appalto per lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale del complesso Real Casa dell'Annunziata sede della Facoltà di Ingegneria - II lotto funzionale - Aversa ed esserne stata esclusa per carenza di OG11 di classifica adeguata alle categorie che intende assumere, contesta sia la propria esclusione sia, con motivi aggiunti, l’aggiudicazione definitiva disposta in favore dell’odierna controinteressata. Assume, infatti, l’operatività del principio di assorbenza nella categoria OG11 per le sole categorie OS28 e OS30, essendo già qualificata nella classifica richiesta per la categoria OS30.

Si sono costituite l’amministrazione resistente e la società controinteressata, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

All’udienza pubblica del 13 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.

La congruenza motivazionale degli impugnati atti e la correttezza dell’azione amministrativa nella presente procedura ad evidenza pubblica devono essere valutate, per un verso, in relazione alla formulazione della lex specialis sul contestato punto relativo all’operatività del cd. principio di assorbenza (principio per cui la qualificazione per la categoria di opere generali OG11 assorbe le qualificazioni per le categorie OS3, OS5, OS28 e OS30, dal momento che le opere contenute nella categoria OG11 riguardano un insieme coordinato di opere riconducibili, se considerate singolarmente, ad una delle predette quattro categorie di opere specializzate); e, per altro verso, in relazione alla ragionevolezza della previsione ivi contenuta.

Non può invero condividersi l’assunto di parte ricorrente per cui il menzionato principio, in quanto immanente al sistema di qualificazione, opererebbe sempre e comunque nella sua più ampia portata, integrando ed orientando le previsioni del bando, dovendosi viceversa su queste ultime focalizzare l’attenzione. Va, infatti, rilevato in termini generali come, con la decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6760, si è affermato (espressamente superando quanto manifestato in merito dall'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici) che la qualificazione nella categoria G11 non ricomprende ed assorbe necessariamente anche le qualificazioni singolarmente previste nelle predette categorie specialistiche e che, pertanto, per un verso un bando di gara può legittimamente richiedere la qualificazione in una delle predette categorie specialistiche e, per altro verso, il difetto del requisito specifico della qualificazione nella categoria speciale, in presenza di tale lex specialis, non può essere sanato con la sola qualificazione per la categoria generale OG11.

Orbene, l’art. III.2.1.3 del bando in questione testualmente prevede che “per le categorie specialistiche OS28, OS30 OS3 vale il principio dell’assorbenza nella categoria OG11. É consentito partecipare all’appalto con la qualificazione nella categoria OG11 per la classifica almeno pari alla somma degli importi delle singole categorie.” Tale formulazione in maniera univoca dispone che in tanto opera il principio di assorbenza nella presente procedura in quanto il concorrente possegga una classifica di OG11 tale da assicurare la stazione appaltante circa la rispondenza dell’importo a quello cumulativo delle categorie specialistiche ivi indicate. In altri termini, il dato testuale impone ai concorrenti di possedere la copertura simultanea della somma delle categorie specialistiche richiamate nel bando in caso di partecipazione con la sola categoria OG11, precludendo interpretazioni diverse, quale quella sostenuta dall’odierna ricorrente.

Né d’altro canto siffatta opzione precettiva evidenzia profili di illogicità od irragionevolezza nella misura in cui impone una valutazione non frazionata ed atomistica delle singole compenti della categoria generale, ma ne valorizza la necessità di una considerazione globale e complessiva, coerentemente con il rilievo per cui – atteso che la OG11 riguarda il coordinamento delle esecuzioni tecniche, mentre la OS3 e la OS30 riguardano le specifiche professionalità - il possesso della qualificazione della OG11 individua, oltre alla possibilità di eseguire le lavorazioni ivi indicate, la possibilità di effettuare altresì un coordinamento delle stesse lavorazioni (Consiglio di stato, sez. IV, 19 ottobre 2006 , n. 6232).

In definitiva il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.


P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)

respinge il ricorso.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente
Alessandro Pagano, Consigliere
Carlo Buonauro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/10/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 


 



  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it