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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 28 ottobre 2010 n. 21850
APPALTI - Lavori pubblici - Categoria OG11 - Categorie specialistiche -
Principio di assorbenza - Operatività - Esclusione - Difetto del requisito
specifico di qualificazione nella categoria specialistica richiesta dal bando -
Qualificazione nella categoria generale - Sanatoria - Esclusione. La
qualificazione nella categoria OG11 non ricomprende ed assorbe necessariamente
anche le qualificazioni singolarmente previste nelle categorie specialistiche
(OS3, OS5, OS28 e OS30): pertanto, per un verso un bando di gara può
legittimamente richiedere la qualificazione in una delle predette categorie
specialistiche e, per altro verso, il difetto del requisito specifico della
qualificazione nella categoria speciale, in presenza di tale lex specialis, non
può essere sanato con la sola qualificazione per la categoria generale OG11.(
Consiglio di Stato, sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6760). Pres. Amodio, Est.
Buonauro - C. soc. coop. consortile e altro (avv.ti Contieri e Napolitano) c.
Seconda Università degli Studi di Napoli (Avv. Stato) - TAR CAMPANIA, Napoli,
Sez. VIII - 28 ottobre 2010, n. 21850
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 21850/2010 REG.SEN.
N. 01449/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1449 del 2010, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Co.Res. Società Cooperativa Consortile, rappresentato e difeso dagli avv.
Alfredo Contieri, Salvatore Napolitano, con domicilio eletto presso Alfredo
Contieri in Napoli, via R. De Cesare 7; Ati Impresa T.M.C. di Cianci Domenico,
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Napolitano, con domicilio eletto
presso Alfredo Contieri in Napoli, via R. De Cesare 7;
contro
Seconda Università degli Studi di Napoli, rappresentato e difeso dall'Avvoc.
Distrett. Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;
nei confronti di
Società Cooperativa Edil Atellana A.R.L., rappresentato e difeso dagli avv.
Felice Laudadio, Carlo Russo, con domicilio eletto presso Felice Laudadio in
Napoli, via Caracciolo N.15;
per l'annullamento
della nota prot. 2048 del 18/01/2010 di esclusione della ricorrente dalla
procedura di gara relativa a lavori di ristrutturazione ed adeguamento
funzionale del complesso Real Casa dell'Annunziata sede della Facoltà di
Ingegneria - II lotto funzionale - Aversa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Seconda Università degli Studi di
Napoli e di Società Cooperativa Edil Atellana A.R.L.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2010 il dott. Carlo
Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di aver partecipato alla procedura d’appalto per
lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale del complesso Real Casa
dell'Annunziata sede della Facoltà di Ingegneria - II lotto funzionale - Aversa
ed esserne stata esclusa per carenza di OG11 di classifica adeguata alle
categorie che intende assumere, contesta sia la propria esclusione sia, con
motivi aggiunti, l’aggiudicazione definitiva disposta in favore dell’odierna
controinteressata. Assume, infatti, l’operatività del principio di assorbenza
nella categoria OG11 per le sole categorie OS28 e OS30, essendo già qualificata
nella classifica richiesta per la categoria OS30.
Si sono costituite l’amministrazione resistente e la società controinteressata,
deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
All’udienza pubblica del 13 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta in
decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
La congruenza motivazionale degli impugnati atti e la correttezza dell’azione
amministrativa nella presente procedura ad evidenza pubblica devono essere
valutate, per un verso, in relazione alla formulazione della lex specialis sul
contestato punto relativo all’operatività del cd. principio di assorbenza
(principio per cui la qualificazione per la categoria di opere generali OG11
assorbe le qualificazioni per le categorie OS3, OS5, OS28 e OS30, dal momento
che le opere contenute nella categoria OG11 riguardano un insieme coordinato di
opere riconducibili, se considerate singolarmente, ad una delle predette quattro
categorie di opere specializzate); e, per altro verso, in relazione alla
ragionevolezza della previsione ivi contenuta.
Non può invero condividersi l’assunto di parte ricorrente per cui il menzionato
principio, in quanto immanente al sistema di qualificazione, opererebbe sempre e
comunque nella sua più ampia portata, integrando ed orientando le previsioni del
bando, dovendosi viceversa su queste ultime focalizzare l’attenzione. Va,
infatti, rilevato in termini generali come, con la decisione del Consiglio di
Stato, sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6760, si è affermato (espressamente superando
quanto manifestato in merito dall'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici) che
la qualificazione nella categoria G11 non ricomprende ed assorbe necessariamente
anche le qualificazioni singolarmente previste nelle predette categorie
specialistiche e che, pertanto, per un verso un bando di gara può legittimamente
richiedere la qualificazione in una delle predette categorie specialistiche e,
per altro verso, il difetto del requisito specifico della qualificazione nella
categoria speciale, in presenza di tale lex specialis, non può essere sanato con
la sola qualificazione per la categoria generale OG11.
Orbene, l’art. III.2.1.3 del bando in questione testualmente prevede che “per le
categorie specialistiche OS28, OS30 OS3 vale il principio dell’assorbenza nella
categoria OG11. É consentito partecipare all’appalto con la qualificazione nella
categoria OG11 per la classifica almeno pari alla somma degli importi delle
singole categorie.” Tale formulazione in maniera univoca dispone che in tanto
opera il principio di assorbenza nella presente procedura in quanto il
concorrente possegga una classifica di OG11 tale da assicurare la stazione
appaltante circa la rispondenza dell’importo a quello cumulativo delle categorie
specialistiche ivi indicate. In altri termini, il dato testuale impone ai
concorrenti di possedere la copertura simultanea della somma delle categorie
specialistiche richiamate nel bando in caso di partecipazione con la sola
categoria OG11, precludendo interpretazioni diverse, quale quella sostenuta
dall’odierna ricorrente.
Né d’altro canto siffatta opzione precettiva evidenzia profili di illogicità od
irragionevolezza nella misura in cui impone una valutazione non frazionata ed
atomistica delle singole compenti della categoria generale, ma ne valorizza la
necessità di una considerazione globale e complessiva, coerentemente con il
rilievo per cui – atteso che la OG11 riguarda il coordinamento delle esecuzioni
tecniche, mentre la OS3 e la OS30 riguardano le specifiche professionalità - il
possesso della qualificazione della OG11 individua, oltre alla possibilità di
eseguire le lavorazioni ivi indicate, la possibilità di effettuare altresì un
coordinamento delle stesse lavorazioni (Consiglio di stato, sez. IV, 19 ottobre
2006 , n. 6232).
In definitiva il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)
respinge il ricorso.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Alessandro Pagano, Consigliere
Carlo Buonauro, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/10/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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