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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 1 dicembre 2010 n. 26527
APPALTI - Informativa antimafia - Comunicazione di avvio del procedimento -
Necessità - Esclusione. Non è richiesto il previo intervento della
comunicazione di avvio del procedimento in occasione dell’emissione
dell’informativa interdittiva e dei conseguenti provvedimenti incidenti sul
rapporto concessorio e/o contrattuale, poiché si tratta di procedimenti in
materia di tutela antimafia, come tali caratterizzati intrinsecamente da
riservatezza ed urgenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 febbraio 2008 n.
756; Consiglio di Stato, Sez. V, 12 giugno 2007 n. 3126 e 28 febbraio 2006 n.
851). Pres. Guida, Est. Dell’Olio - I. s.r.l. (avv. Abbamonte) c. Ministero
dell’Interno e altro (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 1 dicembre 2010, n. 26527
APPALTI - Informativa antimafia - Artt. 4 del d.lgs. n. 490/1994 e 10 d.PP.R. n.
252/1998 - Elementi caratterizzanti - Sufficienza del tentativo di infiltrazione
- Ampia discrezionalità di apprezzamento. I tratti caratterizzanti
l’istituto dell’informativa prefettizia, di cui agli artt. 4 del d.lgs. n.
490/1994 e 10 del d.P.R. n. 252/1998, ruotano intorno ai seguenti concetti: - si
tratta di una tipica misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva, che
si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale e che
prescinde dall’accertamento in sede penale di uno o più reati connessi
all’associazione di tipo mafioso; non occorre né la prova di fatti di reato, né
la prova dell’effettiva infiltrazione mafiosa nell’impresa, né la prova del
reale condizionamento delle scelte dell’impresa da parte di associazioni o
soggetti mafiosi; - è sufficiente il “tentativo di infiltrazione” avente lo
scopo di condizionare le scelte dell’impresa, anche se tale scopo non si è in
concreto realizzato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 maggio 2005 n. 2796 e
13 ottobre 2003 n. 6187); - tale scelta è coerente con le caratteristiche
fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si
concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia
dell’intimidazione, dell’influenza e del condizionamento latente di attività
economiche formalmente lecite; - la formulazione generica, più sociologica che
giuridica, del tentativo di infiltrazione mafiosa rilevante ai fini del diritto
comporta l’attribuzione al Prefetto di un ampio margine di accertamento e di
apprezzamento; - l’ampia discrezionalità di apprezzamento riservata al Prefetto
genera, di conseguenza, che la valutazione prefettizia è sindacabile in sede
giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per
illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (cfr. Consiglio di Stato,
Sez. VI, 17 maggio 2006 n. 2867 e n. 1979/2003). Pres. Guida, Est. Dell’Olio -
I. s.r.l. (avv. Abbamonte) c. Ministero dell’Interno e altro (Avv. Stato) e
altri (n.c.) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 1 dicembre 2010, n. 26527
APPALTI - Informativa antimafia - Valutazioni discrezionali non ancorate a
presupposti tipizzati - Parametri non determinati normativamente - Necessità di
idonei e specifici elementi di fatto rivelatori di concrete connessioni o
collegamenti con la criminalità organizzata. Poiché le informative antimafia
di cui all’art. 10, comma 7, lettera c), del d.P.R. n. 252/1998 sono fondate su
valutazioni discrezionali non ancorate a presupposti tipizzati, i tentativi di
infiltrazione mafiosa possono essere desunti anche da parametri non
predeterminati normativamente; tuttavia, per salvaguardare i principi di
legalità e di certezza del diritto, non possono reputarsi sufficienti
fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di
riscontro fattuale, occorrendo l’individuazione di idonei e specifici elementi
di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o
collegamenti con la criminalità organizzata (cfr. TAR Sicilia Palermo, Sez. III,
13 gennaio 2006 n. 38; TAR Campania Napoli, Sez. I, 19 gennaio 2004 n. 115;
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2867/2006). Pres. Guida, Est. Dell’Olio - I.
s.r.l. (avv. Abbamonte) c. Ministero dell’Interno e altro (Avv. Stato) e altri (n.c.)
- TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 1 dicembre 2010, n. 26527
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 26527/2010 REG.SEN.
N. 02695/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2695 del 2010, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
ITALPROGET S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Abbamonte, presso
il quale è elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Gramsci n. 16;
contro
- MINISTERO DELL’INTERNO e PREFETTURA - U.T.G. DI CASERTA, rappresentati e
difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale sono
domiciliati per legge in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
- PROVINCIA DI CASERTA e STAZIONE APPALTANTE UNICA DELLA PROVINCIA DI CASERTA,
non costituite in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
a) della nota della Provincia di Caserta prot. n. 36606 del 29 marzo 2010,
recante la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto inerente ai lavori di
manutenzione straordinaria della ex SS 265 dei Ponti Della Valle - tratto San
Marco Evangelista al confine con la Provincia di Napoli;
b) della nota della Stazione Appaltante Unica della Provincia di Caserta prot.
n. 799/SAU del 23 marzo 2010, recante la sussistenza, a carico della società
ricorrente, delle cause interdittive di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 252/1998;
c) del provvedimento interdittivo, adottato ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n.
252/1998, emesso dalla Prefettura di Caserta e/o dalla Stazione Appaltante Unica
nei confronti della società ricorrente a seguito della riunione del 22 marzo
2010;
d) di ogni altro atto antecedente, connesso e/o consequenziale comunque lesivo,
compresi per quanto occorra: 1) la convenzione istitutiva della Stazione
Appaltante Unica della Provincia di Caserta, nella parte in cui dovesse essere
interpretata nel senso di prevedere la revoca automatica delle aggiudicazioni
già decise a favore di ditte in relazione alle quali non si conoscono i
contenuti dei provvedimenti interdittivi antimafia, nonché nella parte in cui
dovesse essere interpretata nel senso di prevedere la revoca automatica delle
aggiudicazioni già decise a favore di ditte in relazione alle quali non si
conoscono i contenuti delle informative antimafia ai sensi dell’art. 1 septies
del decreto legge n. 629/1982; 2) il provvedimento con cui la Provincia di
Caserta ha determinato l’aggiudicazione dei lavori in favore di altra impresa;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
e) dell’informativa della Prefettura di Caserta prot. n. 1239/12b.16/ANT/AREA 1^
del 29 marzo 2010, recante la sussistenza, a carico della società ricorrente,
dei tentativi di infiltrazione mafiosa;
f) del verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia della Prefettura di Caserta del 22
marzo 2010;
g) di ogni altro atto antecedente, connesso e consequenziale comunque lesivo,
compresi, se ed in quanto lesivi della posizione della ricorrente: 1) la nota
della Prefettura di Caserta prot. n. 1239/12B.16/ANT/AREA 1^ del 18 giugno 2010,
recante la trasmissione degli atti richiesti con ordinanza istruttoria di questo
Tribunale; 2) la nota della Stazione Appaltante Unica della Provincia di Caserta
prot. n. 799/SAU del 23 marzo 2010, recante la sussistenza, a carico della
società ricorrente, delle cause interdittive di cui all’art. 10 del d.P.R. n.
252/1998; 3) la nota del Comune di Maiori prot. n. 9342 del 30 giugno 2009,
recante la richiesta alla Prefettura di Caserta di informazioni antimafia sul
conto della società ricorrente; 4) le note della Questura di Caserta n. 822389/ANT/B.N.
del 18 gennaio 2010, CAT.Q2/2/ANT./B.N. del 10 aprile 2008 e CAT.Q/2/2/ANT./B.N.
del 7 agosto 2009; 5) la nota della Prefettura di Caserta prot. n. 1044/12B.16/ANT/AREA
1^ del 3 giugno 2009; 6) la nota della Prefettura di Napoli prot. n. 1625/PL.AGG.
del 26 maggio 2009 e della precedente del 16 ottobre 2008, recanti la richiesta
alla Prefettura di Caserta di informazioni antimafia sul conto della
Eurocostruzioni 2003 S.r.l.; 7) la nota della Prefettura di Caserta prot. n.
1044/12B.16/ANT/AREA 1^ del 25 maggio 2009, recante la richiesta alle forze di
polizia di fornire ulteriori eventuali elementi di valutazione in ordine alla
posizione antimafia della Eurocostruzioni 2003 S.r.l.; 8) le note del Comando
Provinciale Carabinieri di Caserta n. 0261688/1-4 di prot. “P” del 20 febbraio
2010 e n. 0261688/1-5 di prot. “P” del 5 marzo 2010; 9) la nota della Guardia di
Finanza - Nucleo Polizia Tributaria di Caserta prot. n. 0158186/10 del 19 marzo
2010; 10) la nota della Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Tributaria di Napoli
prot. n. 0157557/10 del 19 marzo 2010; 11) la nota della Direzione Investigativa
Antimafia di Napoli n. 125/NA/I/H7 di prot. 2206 del 7 marzo 2010; 12) la
segnalazione del C.E.D. del Dipartimento della P.S. del Ministero dell’Interno
in data 29 marzo 2010.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2010 il dott. Carlo
Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente, aggiudicataria da parte della Provincia di Caserta
dell’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria della ex SS 265 dei
Ponti Della Valle - tratto San Marco Evangelista al confine con la Provincia di
Napoli, espone di essere stata colpita dalla nota del predetto ente prot. n.
36606 del 29 marzo 2010, recante la revoca dell’aggiudicazione, a cagione
dell’emissione da parte della Stazione Appaltante Unica (S.A.U.) della Provincia
di Caserta di informativa prot. n. 799/SAU del 23 marzo 2010, in cui si
evidenziava la sussistenza a suo carico delle cause interdittive di cui all’art.
10 del d.P.R. n. 252/1998, inerenti al pericolo di infiltrazione mafiosa.
Le suddette controindicazioni venivano dopo poco tempo recepite nell’informativa
della Prefettura di Caserta prot. n. 1239/12b.16/ANT/AREA 1^ del 29 marzo 2010.
Avverso tali provvedimenti e gli atti della relativa istruttoria (tutti in
epigrafe individuati), oltre che avverso il provvedimento provinciale di nuova
aggiudicazione dei lavori in favore di altra impresa, insorge la ricorrente,
anche mediante la proposizione di motivi aggiunti, deducendo vizi attinenti
all’incompetenza, alla violazione degli artt. 2, 3, 27, 41 e 97 della
Costituzione, della normativa in tema di informazioni antimafia e di
condizionamento mafioso degli enti locali, della legge sul procedimento
amministrativo e del bando di gara, all’eccesso di potere sotto svariati profili
nonché all’illegittimità derivata.
Il Ministero dell’Interno e la Prefettura - U.T.G. di Caserta, costituitisi in
giudizio, concludono nella propria memoria difensiva per il rigetto del ricorso.
Le altre amministrazioni intimate non si sono costituite.
Il ricorso, dopo l’espletamento di incombenti istruttori, è stato trattenuto per
la decisione all’udienza pubblica del 6 ottobre 2010.
DIRITTO
1. Con il gravame in trattazione, come integrato dai motivi aggiunti, la società
ricorrente intende contestare la legittimità delle informative interdittive
emesse nei suoi confronti e degli atti della corrispondente istruttoria
procedimentale, nonché dei conseguenti provvedimenti della Provincia di Caserta
con cui è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione dei lavori di
manutenzione straordinaria della ex SS 265 dei Ponti Della Valle ed è stata
determinata la riaggiudicazione in favore di altra impresa. Più in particolare,
la decisione dell’amministrazione provinciale di revocare l’aggiudicazione
dell’appalto trae linfa dagli esiti sfavorevoli dell’informativa della
Prefettura di Caserta prot. n. 1239/12b.16/ANT/AREA 1^ del 29 marzo 2010, di
recepimento del contenuto della precedente informativa della S.A.U. prot. n.
799/SAU del 23 marzo 2010.
2. Il Collegio premette che è inammissibile l’impugnativa di tale ultima
informativa (unitamente alla censura di incompetenza rivolta nei suoi confronti)
per evidente carenza di interesse, poiché la stessa è stata superata, perdendo
definitivamente efficacia e lesività, dalla successiva informativa prefettizia
del 29 marzo 2010, che rimane il provvedimento interdittivo effettivamente
pregiudizievole per la posizione della ricorrente.
Analogamente, deve esulare dall’odierna cognizione la nota della Prefettura di
Caserta prot. n. 1239/12B.16/ANT/AREA 1^ del 18 giugno 2010, con la quale
l’autorità prefettizia ha trasmesso gli atti richiesti nell’ordinanza
istruttoria di questo giudice, assumendo tale atto una chiara valenza
processuale.
2.1 Così circoscritto l’ambito del presente giudizio (e prima di procedere
all’esame delle prospettate censure), è opportuno precisare, in punto di fatto,
che l’informativa prefettizia poggia essenzialmente su due gruppi di circostanze
ritenute significative del pericolo di infiltrazioni mafiose (cfr. verbale del
Gruppo Ispettivo Antimafia della Prefettura di Caserta del 22 marzo 2010,
richiamato in parte motiva):
a) esistenza di cointeressenze tra la società ricorrente e la Eurocostruzioni
2003 S.r.l., avendo quest’ultima concesso in fitto alla prima, per un periodo di
sei anni con decorrenza dall’aprile 2009, il proprio ramo d’azienda preposto
alle costruzioni. L’amministratore della Eurocostruzioni è stato controllato
numerose volte in compagnia di pregiudicati per reati attinenti alle
organizzazioni di stampo camorristico ed è nipote dell’amministratore unico
della società ricorrente;
b) a carico dell’amministratore unico e del responsabile tecnico della società
ricorrente sono emerse frequentazioni con personaggi gravati da precedenti di
polizia per reati rilevanti ai fini antimafia.
3. Ciò premesso, si può dare ingresso allo scrutinio delle censure formulate
avverso gli atti impugnati, evidenziando che la ricorrente stigmatizza tra le
prime anomalie la carenza di istruttoria per insussistenza degli indici di
condizionamento mafioso, che sarebbero smentiti dalle certificazioni del
casellario giudiziale e dei carichi pendenti dei componenti la compagine
sociale, dall’assenza del benché minimo legame economico con esponenti della
malavita locale, dall’esperienza professionale acquisita nel settore degli
appalti pubblici e dall’assenza di condizioni di disagio economico tali da
giustificare l’avvicinamento a settori della criminalità organizzata.
La doglianza non può essere condivisa.
Il Collegio si limita ad osservare che, a termini dell’art. 10, comma 7, del
d.P.R. n. 252/1998, le informative antimafia possono ben fondarsi su
accertamenti che prescindono dalle notizie di carattere processuale destinate a
confluire nelle suddette certificazioni, e che danno conto di situazioni di
pericolo infiltrativo poste anche al di sotto del penalmente rilevante, come
meglio sarà precisato in seguito.
Con riferimento ai rimanenti elementi invocati dalla ricorrente, è sufficiente
notare che la sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa non presuppone
necessariamente stabili relazioni economiche con malavitosi, essendo sufficienti
anche mere frequentazioni e/o situazioni di convivenza, e che le forme di
contiguità con gli ambienti della criminalità organizzata possono anche
prescindere dalle situazioni di disagio economico e trovare giustificazione in
altre contingenze. Infine, si ammanta di neutralità l’esperienza professionale
acquisita nel settore, al pari di ogni comportamento rientrante nell’ordinario
dipanarsi delle relazioni sociali.
3.1 Con una seconda censura, la ricorrente si duole dell’omessa comunicazione di
avvio del procedimento, che le avrebbe impedito di svolgere attività
partecipativa ed esplicativa delle proprie ragioni con riferimento sia al
provvedimento di revoca sia all’informativa interdittiva.
La censura è priva di pregio.
Il Collegio condivide il consolidato orientamento della giurisprudenza, che non
ravvisa la necessità del previo intervento della comunicazione di avvio del
procedimento in occasione dell’emissione dell’informativa interdittiva e dei
conseguenti provvedimenti incidenti sul rapporto concessorio e/o contrattuale,
poiché nella specie si tratta di procedimenti in materia di tutela antimafia,
come tali caratterizzati intrinsecamente da riservatezza ed urgenza (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 febbraio 2008 n. 756; Consiglio di Stato, Sez.
V, 12 giugno 2007 n. 3126 e 28 febbraio 2006 n. 851).
3.2 Con ulteriore censura, parte ricorrente deduce la violazione della normativa
regolante l’emissione delle informative atipiche, giacché la stazione appaltante
avrebbe omesso di effettuare la necessaria valutazione, trascurando anche di
motivare al riguardo, dell’interesse pubblico al ritiro dell’aggiudicazione
La doglianza non convince se solo si pone mente alla decisiva circostanza che
nel caso specifico è controversa la legittimità di un’informativa prefettizia
tipica, in ordine alla quale la determinazione amministrativa di inibire,
attraverso la revoca dell’aggiudicazione, la stipula del contratto d’appalto
assume carattere assolutamente vincolato.
3.3 Con altra articolata censura vengono lamentati il difetto di istruttoria e
di motivazione, sulla scorta dell’assunto che l’autorità prefettizia avrebbe
addotto elementi di controindicazione privi di univocità, insufficienti a far
palesare la sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Le critiche
attoree tendono ad evidenziare nel percorso valutativo della Prefettura le
seguenti anomalie: a) la cessione in fitto del ramo d’azienda non è indice di
cointeressenza economica tra due imprese, dal momento che “il ramo di azienda si
separa dalla gestione dell’azienda che la gestiva e rientra nell’attività e
nella responsabilità di chi la gestisce attualmente, nel proprio interesse e con
propri mezzi”; b) l’amministratore della Eurocostruzioni 2003 ha avuto solo
contatti occasionali con pregiudicati, essendo peraltro stato controllato in una
piccola realtà locale “dove i contatti personali sono frequenti e dove per la
ristrettezza dell’ambiente tutti, più o meno, si conoscono”; c) l’amministratore
unico della Italproget e l’amministratore della Eurocostruzioni 2003 sono legati
da un mero rapporto di parentela, che non può rappresentare, in assenza di
ulteriori elementi, indizio di contiguità mafiosa; d) la Eurocostruzioni 2003
non è stata colpita da interdittiva antimafia.
Anche tale complessa censura non merita condivisione.
La giurisprudenza che si è occupata della materia, condivisa da questo Collegio
(cfr. per tutte TAR Campania Napoli, Sez. I, 8 novembre 2005 n. 18714), ha avuto
modo di sottolineare che i tratti caratterizzanti l’istituto dell’informativa
prefettizia, di cui agli artt. 4 del d.lgs. n. 490/1994 e 10 del d.P.R. n.
252/1998, ruotano intorno ai seguenti concetti:
- si tratta di una tipica misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva,
che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale e
che prescinde dall’accertamento in sede penale di uno o più reati connessi
all’associazione di tipo mafioso; non occorre né la prova di fatti di reato, né
la prova dell’effettiva infiltrazione mafiosa nell’impresa, né la prova del
reale condizionamento delle scelte dell’impresa da parte di associazioni o
soggetti mafiosi;
- è sufficiente il “tentativo di infiltrazione” avente lo scopo di condizionare
le scelte dell’impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato
(cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 maggio 2005 n. 2796 e 13 ottobre 2003 n.
6187);
- tale scelta è coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del
fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente
illeciti, potendo fermarsi alla soglia dell’intimidazione, dell’influenza e del
condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite;
- la formulazione generica, più sociologica che giuridica, del tentativo di
infiltrazione mafiosa rilevante ai fini del diritto comporta l’attribuzione al
Prefetto di un ampio margine di accertamento e di apprezzamento;
- l’ampia discrezionalità di apprezzamento riservata al Prefetto genera, di
conseguenza, che la valutazione prefettizia è sindacabile in sede
giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per
illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (cfr. Consiglio di Stato,
Sez. VI, 17 maggio 2006 n. 2867 e n. 1979/2003).
Si è ritenuto inoltre, con riguardo alle informative di cui all’art. 10, comma
7, lettera c), del d.P.R. n. 252/1998 (tra le quali rientrano quelle di specie),
che, essendo fondate le medesime su valutazioni discrezionali non ancorate a
presupposti tipizzati, i tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere
desunti anche da parametri non predeterminati normativamente; tuttavia, onde
evitare il travalicamento in uno “stato di polizia” e per salvaguardare i
principi di legalità e di certezza del diritto, si è precisato che non possono
reputarsi sufficienti fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere
congetture prive di riscontro fattuale, occorrendo l’individuazione di idonei e
specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete
connessioni o collegamenti con la criminalità organizzata (cfr. TAR Sicilia
Palermo, Sez. III, 13 gennaio 2006 n. 38; TAR Campania Napoli, Sez. I, 19
gennaio 2004 n. 115).
In particolare, con riferimento agli elementi di fatto idonei a sorreggere
l’impianto probatorio delle informative de quibus, la giurisprudenza ha
sottolineato che in tali ipotesi il Prefetto, anziché limitarsi a riscontrare la
sussistenza di specifici elementi (come avviene per gli accertamenti eseguiti ai
sensi dell’art. 10, comma 7, lettere a) e b), del d.P.R. n. 252/1998), deve
effettuare la propria valutazione sulla scorta di uno specifico quadro
indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non
manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell’imprenditore possano
rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli
appalti delle pubbliche amministrazioni; pertanto, si può ravvisare l’emergenza
di tentativi di infiltrazione mafiosa in fatti in sé e per sé privi
dell’assoluta certezza - quali una condanna non irrevocabile, l’irrogazione di
misure cautelari, collegamenti parentali, cointeressenze societarie e/o
frequentazioni con soggetti malavitosi, dichiarazioni di pentiti - ma che, nel
loro insieme, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l’attività
d’impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o
esserne in qualche modo condizionata per la presenza, nei centri decisionali, di
soggetti legati ad organizzazioni mafiose (cfr. C.G.A. Sicilia, 24 novembre 2009
n. 1129; Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 agosto 2006 n. 4737; Consiglio di Stato,
Sez. V, 3 ottobre 2005 n. 5247; TAR Lazio Roma, Sez. II, 9 novembre 2005 n.
10892).
In sintesi, mutuando al riguardo le parole del massimo giudice amministrativo,
si può ben affermare che la norma introduttiva dell’informativa prefettizia “si
spiega nella logica di una anticipazione della soglia di difesa sociale ai fini
di una tutela avanzata nel campo del contrasto della criminalità organizzata, in
guisa da prescindere da soglie di rilevanza probatorie tipiche del diritto
penale, per cercare di cogliere l’affidabilità dell’impresa affidataria dei
lavori complessivamente intesa. (…) E tanto specie se si pone mente alla
circostanza prima rimarcata che le cautele antimafia non obbediscono a finalità
di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell’azione di
prevenzione, rispetto alla quale sono per legge rilevanti fatti e vicende anche
solo sintomatici ed indiziari, al di là dell’individuazione di responsabilità
penali.” (così Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2867/2006 cit.).
3.4 Orbene, calando i superiori insegnamenti giurisprudenziali al caso concreto,
deve essere sconfessata la tesi della ricorrente volta ad evidenziare l’errore
istruttorio e motivazionale da cui sarebbe inficiata la gravata informativa
prefettizia.
Al contrario, le valutazioni della Prefettura di Caserta risultano sorrette da
un quadro indiziario sufficientemente preciso e concordante, che non trae forza
da semplici sospetti o congetture ma risulta ben tratteggiato nel verbale del
Gruppo Ispettivo Antimafia (G.I.A.) del 22 marzo 2010 e nei precedenti
accertamenti di polizia.
Nel dettaglio, si presenta correttamente argomentata, da parte dell’autorità
prefettizia e di quella di polizia, la sussistenza degli elementi di fatto da
cui sono stati desunti i tentativi di infiltrazione mafiosa, atteso che nel caso
di specie gli accertamenti condotti sulla ricorrente, pur non facendo palesare
situazioni di effettiva e conclamata infiltrazione mafiosa, hanno dato conto
della presenza di circostanze poste alla soglia, giuridicamente rilevante,
dell’influenza e del condizionamento latente dell’attività d’impresa da parte
delle organizzazioni criminali.
È incontestabile, infatti, che il collegamento sussistente tra la Italproget e
la Eurocostruzioni 2003, essendo cementato da significative cointeressenze,
quali l’affitto del complesso aziendale appartenente alla seconda ed il rapporto
di parentela intercorrente tra i due rispettivi amministratori, si configura
come sicuro veicolo di trasmissione dei pericoli di contiguità mafiosa da una
ditta all’altra.
Si osserva, al riguardo, che il contratto di affitto d’azienda è destinato a
creare una relazione stabile tra due imprese in virtù della durata nel tempo del
nascente rapporto giuridico, consentendo, altresì, alla ditta più vicina alle
consorterie criminali di trarre impropri vantaggi economici (grazie alla
percezione del canone) dall’impiego indiretto dei propri mezzi aziendali
nell’esecuzione di commesse pubbliche.
Ne deriva la pregnanza, in termini di sussistenza del pericolo di
condizionamento mafioso, del dato dell’intervenuto affitto d’azienda, rafforzato
nel caso specifico dal legame parentale tra zio e nipote.
Con riguardo alla posizione dell’amministratore unico della Eurocostruzioni
2003, il Collegio deve rilevare che i contatti avuti da costui con pregiudicati
per reati afferenti alla criminalità organizzata non possono essere definiti
occasionali, in quanto dai controlli di polizia effettuati è emerso che lo
stesso “si accompagnava” con tali personaggi, facendo trasparire, pertanto,
rapporti di frequentazione, tra l’altro ripetuti nel tempo ed intrattenuti a
volte all’interno di pubblici esercizi in orari notturni (cfr. nota della
Questura di Caserta CAT.Q/2/2/ANT./B.N. del 7 agosto 2009).
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea, non si tratta
nel caso specifico di contatti imposti dalla particolare realtà locale, il cui
ristretto ambito spaziale implica diffuse conoscenze tra i cittadini, perché un
conto è limitarsi alle pratiche di cortesia formale (come un innocuo scambio di
saluti), altro è giovarsi della compagnia di individui sospetti. Peraltro, nei
piccoli insediamenti urbani, proprio la circostanza che “tutti conoscono tutti”
espone il singolo ad una maggiore consapevolezza della condotta degli altri
concittadini, rendendogli più agevole la distinzione tra soggetti malavitosi e
non, nonché la scelta delle proprie frequentazioni.
Né deve essere trascurata la rilevanza del legame di parentela esistente tra i
due amministratori, potendo essere tratto dagli orientamenti della
giurisprudenza il principio che se è vero che il rapporto di parentela non
costituisce in sé indizio sufficiente del tentativo di infiltrazione mafiosa, è
altrettanto vero che tale tentativo deve ritenersi sussistente quando al dato
dell’appartenenza familiare si accompagni la frequentazione, la convivenza o la
comunanza di interessi con l’individuo sospetto - rammentandosi che nel caso di
specie la detta comunanza di interessi è rappresentata dal rapporto di fitto
d’azienda - tali da palesare, pertanto, la contiguità con gli ambienti della
criminalità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 febbraio 2008 n. 756, 27
giugno 2007 n. 3707 e 2 maggio 2007 n. 1916).
Infine, la dedotta circostanza che la Eurocostruzioni 2003 non sia stata
(ancora) colpita da misura interdittiva non esclude che la stessa società possa
essere considerata, a cagione della condotta del suo amministratore ed in
un’ottica valutativa complessiva che tenga anche conto delle frequentazioni
sospette intrattenute dai vertici aziendali della Italproget (non contestate
dalla difesa attorea), fonte di pericolo infiltrativo per quest’ultima impresa.
3.5 Con un’ultima censura, parte ricorrente stigmatizza la contraddittorietà ed
il travisamento dei fatti in cui sarebbe incorso il Prefetto nell’emanare la
gravata informativa, “perché tutti gli accertamenti di polizia in essa
richiamati depongono in senso diametralmente opposto a quanto dallo stesso
ritenuto nel dispositivo della interdittiva”.
Anche tale doglianza non convince.
L’assunto attoreo è smentito dalla mera lettura dei rapporti informativi delle
forze di polizia, i quali in prevalenza hanno dato conto di significativi
elementi indizianti del pericolo di infiltrazioni mafiose, esigendo
semplicemente, allo scopo di una approfondita istruttoria, che il giudizio di
sussistenza delle cause interdittive fosse rimesso alla valutazione congiunta di
tutti gli organi investigativi coinvolti, come è puntualmente avvenuto nel corso
della riunione del G.I.A. del 22 marzo 2010.
Inoltre, anche le poche risultanze investigative che non hanno addotto elementi
di riscontro ai fini della normativa antimafia, hanno richiamato gli
accertamenti positivi già effettuati dalle altre forze di polizia o, comunque,
quelli ancora in corso.
4. In conclusione, resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate,
il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere respinto per
infondatezza.
La delicatezza delle questioni trattate costituisce particolare motivo per
disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di
giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere
Carlo Dell'Olio, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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