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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 27 dicembre 2010 n. 28018
APPALTI - Requisiti di capacità tecnica e professionale - Stazione appaltante -
Natura, quantità e uso delle forniture o dei servizi - Elenco tipologico
contenuto nell’art. 42 d.lgs. n. 163/2006 - Successiva specificazione in sede di
bando - Principi di ragionevolezza, proporzionalità e logicità. I requisiti
di capacità tecnica e professionale sono stabiliti dalle stazioni appaltanti in
ragione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle
forniture o dei servizi e, dunque, l’elenco tipologico contenuto nell’art. 42
del d.lgs. 163/06 presuppone una successiva specificazione in sede di bando e
disciplinare in funzione delle esigenze del singolo appalto, fermo restando il
rispetto del principio di ragionevolezza, logicità e proporzionalità rispetto
all’oggetto dell’affidamento. Pres. f.f. Donadono, Est.Guarracino - I. coop.
(avv.ti Tozzi e Tozzi) c. Ambito Territoriale n. 5 Ufficio di Piano (Avv. Dulvi
Cordone) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 27 dicembre 2010, n. 28018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 28018/2010 REG.SEN.
N. 00353/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 353 del 2010, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Cooperativa Sociale “Il Quadrifoglio”, in persona del legale rappresentante p.t.
sig.ra Ronghi Lidia, rappresentato e difeso dagli avv. Silvano Tozzi e Luca
Tozzi, con i quali elettivamente domicilia presso il loro studio in Napoli, Via
Toledo n. 323;
contro
Ambito Territoriale n. 5 Ufficio di Piano, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Michele Dulvi Cordone, con il quale
elettivamente domicilia in Napoli, via Santa Lucia, n. 62, presso te studio
dell’Avv. Raffaele Marciano;
Comune di Sant’Antimo, quale capofila dell’Ambito n. 5, non costituito;
nei confronti di
Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale Onlus “Nestore”, in
persona del legale rappresentante Capriglione Maria, rappresentato e difeso
dall’avv Renato Labriola, col quale elettivamente domicilia in Napoli, via
Depretis n. 78, presso lo studio dell’avv Francesco Landolfi;
per l'annullamento
a) del provvedimento di annullamento aggiudicazione provvisoria e contestuale
esclusione dalla gara prot. n. 1132 del 17/12/2009 dell’Ufficio di Piano di
Frattamaggiore; b) della comunicazione di aggiudicazione definitiva del servizio
al Consorzio di Cooperative sociali Nestore prot. n.1150 del 22/12/2009
dell’Ufficio di Piano di Frattamaggiore; c) delle determina di aggiudicazione
definitiva n.125 del 21.12.2009 a favore del Consorzio di Cooperative Sociali
Nestore; d) della determina di aggiudicazione provvisoria a favore del Consorzio
di Cooperative Sociali Nestore; e) di tutti i verbali di gara; f) del bando e
del disciplinare di gara ove lesivi; g) di tutti gli atti connessi,
presupposti e conseguenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ambito Territoriale n. 5 e del
Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale Onlus “Nestore”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nell'udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2010 la relazione
del dott. Francesco Guarracino e uditi i difensori delle parti presenti come
specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col ricorso in esame, notificato l’11 gennaio 2010 e depositato il successivo
giorno 20, la Cooperativa Sociale “Il Quadrifoglio” ha impugnato il
provvedimento col quale, all’esito del procedimento di verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione susseguente all’aggiudicazione provvisoria in suo
favore, è stata esclusa da una gara indetta dall’Ambito Territoriale n. 5
(capofila Comune di Sant’Antimo), con il sistema dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, per l’affidamento per dodici mesi del servizio “Centri
polifunzionali 6 - 14 anni”, consistente nella realizzazione nei Comuni di Grumo
Nevano, Frattaminore e Casandrino di tre centri polifunzionali per minori dai 6
ai 14 anni (C.I.G. 0280901ED2).
La ricorrente ha altresì impugnato, unitamente agli altri atti indicati in
epigrafe, il successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara al
Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale Onlus “Nestore”
(d’ora innanzi: Consorzio Nestore), unico altro concorrente alla gara.
Hanno resistito in giudizio l’Ambito Territoriale n. 5 ed il Consorzio Nestore,
il quale ha proposto ricorso incidentale sostenendo che la ricorrente non
sarebbe dovuta essere ammessa alla gara e che, comunque, avrebbe dovuto
conseguire un punteggio minore, tale da non consentirle di conseguire la
aggiudicazione.
A seguito del deposito di documenti da parte della stazione appaltante, la
ricorrente ha integrato le censure proponendo motivi aggiunti, notificati il 23
febbraio 2010 e depositati il giorno seguente.
La domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati, proposta dalla
ricorrente, è stata respinta con ordinanza n. 563 dell’11 marzo 2010.
L’appello è stato respinto con ordinanza del C.d.S., sez. V, 26 maggio 2010 n.
2377.
In vista dell’udienza di discussione sono state depositati memorie difensive.
Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in
decisione.
Il ricorso è infondato, per le ragioni qui di seguito sinteticamente esposte
(art. 120, comma 10, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104).
La ricorrente è stata esclusa dalla gara per cui è causa, con provvedimento n.
1132 del 17 dicembre 2009 dell’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale n. 5,
perché «non è in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ai
sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 163/2006 e richiesti dalla lettera “d” del
disciplinare di gara».
In particolare la commissione di gara ha riscontrato la carenza dei requisiti
prescritti dal disciplinare sotto tre distinti profili: a) perché la ricorrente
non avrebbe comprovato il requisito di capacità tecnica e professionale
consistente nel possesso di un “numero annuo di dipendenti a tempo indeterminato
non inferiore a 2 negli ultimi tre anni”; b) perché, per la realizzazione del
centro in Grumo Nevano, avrebbe individuato una sede diversa da quella
dichiarata in sede di gara in ragione dell’eccessivo protrarsi dei tempi di
svolgimento della gara, ma senza dimostrare la disponibilità della struttura; c)
perché, per la sede in Frattaminore, nel medesimo immobile sarebbe già attivo,
dall’anno 2007, un altro centro diurno semi residenziale, incompatibile con
altra struttura di natura analoga ai sensi dell’art. 10, comma 5, del
regolamento regionale n. 6/06, richiamato nell’allegato H del disciplinare di
gara.
Si tratta, pertanto, di un provvedimento fondato su una pluralità di ragioni
autonomamente idonee a sorreggerne la parte dispositiva, sicché l'eventuale
illegittimità di una di esse non costituirebbe ragione sufficiente per la sua
caducazione.
Ora, per quanto concerne il requisito del numero medio di dipendenti del
triennio, la ricorrente sostiene di essere incorsa in mero errore materiale,
avendo ritenuto che la clausola del disciplinare di gara si riferisse anche ai
dipendenti a tempo determinato, e che computando anche i soci ed i dipendenti a
tempo determinato la dichiarazione circa il numero medio dei dipendenti nel
triennio sarebbe del tutto veritiera e conforme.
In senso contrario, occorre rilevare che il disciplinare di gara (art. 4.3 lett.
d) parlava chiaramente di «dipendenti a tempo indeterminato».
L’impugnazione di tale clausola, asseritamente illegittima in quanto l’art. 42
lett. g del d.lgs. 163/06 si riferisce ai dipendenti in generale e la clausola
più restrittiva restringerebbe in modo ingiustificato la concorrenza, è tardiva,
avendo la previsione del disciplinare portata immediatamente escludente e lesiva
e dovendo, perciò, essere impugnata senza attendere il provvedimento
applicativo.
La censura, peraltro, è anche infondata.
I requisiti di capacità tecnica e professionale sono stabiliti dalle stazioni
appaltanti in ragione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso
delle forniture o dei servizi e, dunque, l’elenco tipologico contenuto nell’art.
42 del d.lgs. 163/06 presuppone una successiva specificazione in sede di bando e
disciplinare in funzione delle esigenze del singolo appalto, fermo restando il
rispetto del principio di ragionevolezza, logicità e proporzionalità rispetto
all’oggetto dell’affidamento.
Come correttamente osservato dal Consorzio resistente, tali limiti non risultano
violati, atteso non soltanto il valore complessivo dell’appalto, pari a €
510.000,00, ma la natura del servizio posto in gara, che è rivolto a minori di
età compresa tra i 6 e i 14 anni ed è finalizzato alla promozione del loro
benessere e prevede un servizio di “sportello di ascolto” per rilevarne bisogni
e problemi, con un obbligo per il soggetto gestore di garantire, in ciascuno dei
tre Centri previsti, la presenza di almeno un educatore professionale con
funzioni di coordinatore, due animatori ed una unità di personale ausiliario in
possesso di adeguata formazione ed esperienza (Scheda tecnica del servizio -
all. H al disciplinare di gara).
Infine, poiché il provvedimento di esclusione è fondato sul difetto di un
requisito di partecipazione alla gara e ha carattere vincolato, non implicando
l’esercizio di alcuna discrezionalità, non possono valere ad inficiarlo le
restanti censure, concernenti profili procedurali ad esso estranei ovvero, in
ogni caso, irrilevanti ai sensi dell’art. 21 octies, comma 1, della legge
241/90.
La ricorrente ha impugnato, inoltre, il provvedimento di aggiudicazione
definitiva della gara al solo altro concorrente in gara, il Consorzio Nestore,
nella prospettiva di ottenere che la gara vada deserta e, dunque, rinnovata.
Tuttavia, non risultando che, nelle more, la ricorrente abbia integrato il
requisito di partecipazione per la quale già una volta è stata correttamente
esclusa dalla gara, da una sua eventuale ripetizione essa finirebbe per non
trarre alcun concreto beneficio, difettando dunque, quanto all’esame delle
censure che investono l’aggiudicazione definitiva, del necessario interesse ex
art. 100 c.p.c.
Giova precisare che non varrebbe ad integrare un tale interesse, che deve essere
attuale e concreto, la mera speranza che nel bandire una nuova gara la stazione
appaltante possa determinarsi nel senso di rendere meno stringente il requisito
di partecipazione, correttamente commisurato, come detto, sulla natura e
l’oggetto dell’appalto; tanto più che la censura con cui la ricorrente deduce la
carenza, anche in capo al Consorzio Nestore, del requisito del numero medio di
due dipendenti nel triennio si basa sui dati risultanti dal certificato camerale
relativo al suddetto Consorzio e non tiene conto della cumulabilità in capo al
consorzio dei requisiti dei singoli consorziati, anche per ciò che concerne il
requisito dell’organico medio annuo, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 163/06.
Per tali ragioni, il ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti, va
respinto.
Conseguentemente, il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 353/10) lo respinge e
dichiara il ricorso incidentale improcedibile. ---
Condanna la ricorrente Cooperativa Sociale “Il Quadrifoglio” al pagamento delle
spese di giudizio in favore dell’Ambito Territoriale n. 5 e del Consorzio di
Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale Onlus “Nestore”, che liquida, in
favore di ciascuno di essi, nella somma complessiva di € 1.500,00
(millecinquecento/00), oltre IVA e CPA come per legge. ----
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente FF
Paolo Corciulo, Consigliere
Francesco Guarracino, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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