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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 27 dicembre 2010 n. 28036
DIRITTO URBANISTICO - Cemento armato - Provvedimento di sospensione dei lavori
per violazione dell’art. 4 L. n. 1086/71 - Istanza di sanatoria ex art. 13 L. n.
47/85 - Sospensione dell’efficacia - Inidoneità. La sospensione dei lavori
disposta ai sensi dell’art. 12 della legge 1086/71, per violazione dell’art. 4
della medesima legge (applicabile anche alle varianti in corso d’opera, ai sensi
del comma 5 del medesimo art. 4) mira a salvaguardare la pubblica incolumità
(cfr. Cassazione penale , sez. III, 3 giugno 2004, n. 36093). Pertanto la
presentazione dell’istanza di sanatoria ex art. 13 legge 47/85, finalizzata a
sanare l’abuso, non è idonea ad incidere sull’efficacia del provvedimento di
sospensione dei lavori. Pres. Nappi, Est.Caminiti - D.G.E. (avv.ti Apuzzo e
Cinque) c. Prefettura di Napoli (avv. Stato) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 27 dicembre 2010, n. 28036
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 28036/2010 REG.SEN.
N. 09454/1991 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9454 del 1991, proposto da:
De Giulio Ermenegildo, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Apuzzo e
Giovanni Cinque, con domicilio eletto presso Giuseppe Apuzzo in Napoli, via F.
Persico n. 62;
contro
Prefettura di Napoli, rappresentato e difeso dall' Avv.Ra Distrettuale Stato,
presso cui è ex lege domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento del decreto prefettizio n. 41466 del 4 settembre 1991 con il
quale il Prefetto di Napoli ha disposto la sospensione dei lavori di costruzione
dello stabilimento sito in Napoli, al Corso Proto Pisani, angolo Alveo di
Pollena, per violazione dell’art. 4 della legge n. 1086/71
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Prefettura di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2010 il dott. Diana
Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato De Giulio Ermenegildo ha
impugnato il decreto prefettizio in epigrafe indicato con il quale si era
disposta, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 1086/71, la sospensione dei
lavori di costruzione dello stabilimento sito in Napoli, al Corso Proto Pisani,
angolo Alveo di Pollena, per violazione dell’art. 4 della medesima legge.
A sostegno del ricorso ha articolato due motivi.
1) Con il primo motivo ha dedotto l’erronea applicazione del disposto dell’art.
12 della legge n. 1086/71, secondo cui l’ordine di sospensione dei lavori va
notificato al committente, al costruttore e al direttore dei lavori di cui si è
ordinata la sospensione, dal momento che committente dei lavori non era il
ricorrente ma la società Deganf, di cui il ricorrente era semplicemente
amministratore.
Inoltre il gravato decreto era stato notificato a tale Anfibio Anna, che non
aveva alcuna relazione giuridicamente apprezzabile con la società Deganf.
2) Per i lavori di cui è causa la società Deganf aveva ottenuto regolare
concessione edilizia da parte del Comune di Napoli ed, in ottemperanza al
disposto dell’art. 4 della legge n. 1086/71, aveva provveduto a denunciare le
opere all’Ufficio del Genio Civile di Napoli, prima del loro inizio.
Il rapporto degli Agenti del Comune di Napoli, cui aveva fatto seguito
l’emanazione del gravato decreto, si riferiva invece ad una variante in corso
d’opera, in relazione alla quale il ricorrente aveva successivamente richiesto
concessione in sanatoria, depositando in data 25/10/1991 la relativa istanza al
Comune di Napoli con gli allegati di cui all’art. 4 legge 1086/71.
Ha pertanto insistito per l’accoglimento del ricorso previa sospensiva.
Si è costituita la Prefettura di Napoli in resistenza al ricorso.
Il ricorrente ha presentato memoria difensiva in data 8 giugno 2010 insistendo
per l’accoglimento del ricorso, deducendo che in relazione alle opere di cui è
causa era stato richiesta non solo la sanatoria di cui all’art. 13 legge 47/85
ma anche condono edilizio ai sensi della legge 724/1994.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 27 ottobre
2010.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
1. Quanto al primo motivo di ricorso è sufficiente rilevare che committente dei
lavori di cui è causa è la società Deganf S.n.c. di De Giulio Ermenegildo,
società pertanto in nome collettivo - con conseguente responsabilità
patrimoniale dei singoli soci per le obbligazioni sociali - che reca nella
ragione sociale il nome del ricorrente, socio amministratore e legale
rappresentate della medesima, come è dato evincere dagli atti.
Pertanto, seppure non esplicitato nell’atto gravato, la notifica del medesimo
deve intendersi effettuate al ricorrente quale amministratore e legale
rappresentante della società, in quanto la committenza dei lavori di cui è causa
va a lui riferita, quale persona fisica, ai sensi del disposto dell’art. 2298
c.c.
1.1. Del tutto irrilevante poi è la circostanza che l’atto gravato sia stato
consegnato materialmente a persona estranea al contesto societario (Anfibio
Anna, peraltro sorella del ricorrente come è dato evincere dalla relata di
notifica) in quanto la notificazione degli atti amministrativi non incide sulla
legittimità dei medesimi poichè estranea alla fase della loro formazione.
Infatti la notificazione dell'atto amministrativo concerne- secondo le regole
generali - non già la fase costitutiva, ma quella integrativa dell'efficacia
dell'atto stesso (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 13 marzo 2009 , n. 1910).
La notifica è in ogni caso rilevante ai fini della decorrenza del termine per
impugnare.
Peraltro alcuna rilevanza ha l’omessa o irrituale notifica ove comunque
l’interessato sia venuto a conoscenza dell’atto amministrativo (giurisprudenza
costante, ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 5 novembre 2009 , n. 10872
secondo cui “la mancata e/o non corretta notifica dell'ingiunzione di
demolizione non determina l'illegittimità del provvedimento, bensì incide sulla
decorrenza dei termini per impugnare ed eventualmente sulla possibilità per
l'Amministrazione di adottare la successiva ordinanza di acquisizione al
patrimonio comunale, la quale - richiedendo la volontarietà dell'inottemperanza
- non può prescindere dalla conoscenza dell'atto”).
Nell’ipotesi di specie alcuna rilevanza ha pertanto la prospettata nullità della
notifica dal momento che il ricorrente è venuto a conoscenza dell’atto gravato,
come palesato dalla circostanza che ha provveduto in termini alla sua
impugnativa in questa sede, per cui risulta comunque raggiunto lo scopo a cui
era finalizzata la notifica medesima, ex art. 156 comma 3 c.p.c., da ritenersi
applicabile in via analogica anche alla notifica degli atti amministrativi.
2. Del tutto irrilevante è poi quanto dedotto con il secondo motivo di ricorso,
relativamente alla presentazione dell’istanza di sanatoria ex art. 13 legge
47/85, nonché la circostanza, dedotta con la memoria difensiva depositata in
data 8 giungo 2010, dell’avvenuta presentazione della richiesta di condono
edilizio ai sensi della legge 724/1994 in relazione alle medesime opere.
A tal riguardo è sufficiente rilevare come dette richieste siano finalizzate a
sanare l’abuso relativo, secondo quanto dedotto dallo stesso ricorrente, alla
variante in corso d’opera, sotto un profilo esclusivamente edilizio, per la
mancanza di idoneo titolo abilitativo, laddove la sospensione dei lavori
disposta ai sensi dell’art. 12 della legge 1086/71, per violazione dell’art. 4
della medesima legge (applicabile anche alle varianti in corso d’opera, ai sensi
del comma 5 del medesimo art. 4) mira a salvaguardare la pubblica incolumità
(cfr. Cassazione penale , sez. III, 3 giugno 2004, n. 36093 “la prescrizione
della denuncia dell'inizio dei lavori con conglomerato cementizio, prevista
dall'art. 1 legge 5 novembre 1971, n. 1086, è giustificata dalla necessità di
consentire all'ente preposto di venire a conoscenza di ogni attività costruttiva
in cemento armato, ritenuta rilevante secondo l'interpretazione
giurisprudenziale degli art. 1 e 4 della citata legge n. 1086, e di effettuare i
dovuti controlli al fine di escludere ogni pericolo per la pubblica e privata
incolumità, non rilevando in proposito le eventuali circolari amministrative
emanate in senso contrario dall'autorità regionale).
Pertanto alcuna rilevanza può avere, anche ai fini della procedibilità
dell’odierno ricorso, la presentazione delle suddette istanze di sanatoria, dal
momento che solamente la presentazione, sia pure ex post, della denuncia
medesima all’organo competente, ovvero al Genio Civile, era idonea ad incidere
sull’efficacia del provvedimento di sospensione oggetto di gravame, potendo
determinarne la revoca, come specificato nel gravato provvedimento.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso va rigettato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
avuto riguardo all’attività difensiva svolta dalla resistente amministrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti
dell’Amministrazione resistente, liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00)
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Leonardo Pasanisi, Consigliere
Diana Caminiti, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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