AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 27 dicembre 2010 n. 28036


DIRITTO URBANISTICO - Cemento armato - Provvedimento di sospensione dei lavori per violazione dell’art. 4 L. n. 1086/71 - Istanza di sanatoria ex art. 13 L. n. 47/85 - Sospensione dell’efficacia - Inidoneità.
La sospensione dei lavori disposta ai sensi dell’art. 12 della legge 1086/71, per violazione dell’art. 4 della medesima legge (applicabile anche alle varianti in corso d’opera, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 4) mira a salvaguardare la pubblica incolumità (cfr. Cassazione penale , sez. III, 3 giugno 2004, n. 36093). Pertanto la presentazione dell’istanza di sanatoria ex art. 13 legge 47/85, finalizzata a sanare l’abuso, non è idonea ad incidere sull’efficacia del provvedimento di sospensione dei lavori. Pres. Nappi, Est.Caminiti - D.G.E. (avv.ti Apuzzo e Cinque) c. Prefettura di Napoli (avv. Stato) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 27 dicembre 2010, n. 28036
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 28036/2010 REG.SEN.
N. 09454/1991 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente
 

SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 9454 del 1991, proposto da:
De Giulio Ermenegildo, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Apuzzo e Giovanni Cinque, con domicilio eletto presso Giuseppe Apuzzo in Napoli, via F. Persico n. 62;


contro


Prefettura di Napoli, rappresentato e difeso dall' Avv.Ra Distrettuale Stato, presso cui è ex lege domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento del decreto prefettizio n. 41466 del 4 settembre 1991 con il quale il Prefetto di Napoli ha disposto la sospensione dei lavori di costruzione dello stabilimento sito in Napoli, al Corso Proto Pisani, angolo Alveo di Pollena, per violazione dell’art. 4 della legge n. 1086/71


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Prefettura di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2010 il dott. Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Con ricorso ritualmente notificato e depositato De Giulio Ermenegildo ha impugnato il decreto prefettizio in epigrafe indicato con il quale si era disposta, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 1086/71, la sospensione dei lavori di costruzione dello stabilimento sito in Napoli, al Corso Proto Pisani, angolo Alveo di Pollena, per violazione dell’art. 4 della medesima legge.

A sostegno del ricorso ha articolato due motivi.

1) Con il primo motivo ha dedotto l’erronea applicazione del disposto dell’art. 12 della legge n. 1086/71, secondo cui l’ordine di sospensione dei lavori va notificato al committente, al costruttore e al direttore dei lavori di cui si è ordinata la sospensione, dal momento che committente dei lavori non era il ricorrente ma la società Deganf, di cui il ricorrente era semplicemente amministratore.

Inoltre il gravato decreto era stato notificato a tale Anfibio Anna, che non aveva alcuna relazione giuridicamente apprezzabile con la società Deganf.

2) Per i lavori di cui è causa la società Deganf aveva ottenuto regolare concessione edilizia da parte del Comune di Napoli ed, in ottemperanza al disposto dell’art. 4 della legge n. 1086/71, aveva provveduto a denunciare le opere all’Ufficio del Genio Civile di Napoli, prima del loro inizio.

Il rapporto degli Agenti del Comune di Napoli, cui aveva fatto seguito l’emanazione del gravato decreto, si riferiva invece ad una variante in corso d’opera, in relazione alla quale il ricorrente aveva successivamente richiesto concessione in sanatoria, depositando in data 25/10/1991 la relativa istanza al Comune di Napoli con gli allegati di cui all’art. 4 legge 1086/71.

Ha pertanto insistito per l’accoglimento del ricorso previa sospensiva.

Si è costituita la Prefettura di Napoli in resistenza al ricorso.

Il ricorrente ha presentato memoria difensiva in data 8 giugno 2010 insistendo per l’accoglimento del ricorso, deducendo che in relazione alle opere di cui è causa era stato richiesta non solo la sanatoria di cui all’art. 13 legge 47/85 ma anche condono edilizio ai sensi della legge 724/1994.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 27 ottobre 2010.


DIRITTO


Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

1. Quanto al primo motivo di ricorso è sufficiente rilevare che committente dei lavori di cui è causa è la società Deganf S.n.c. di De Giulio Ermenegildo, società pertanto in nome collettivo - con conseguente responsabilità patrimoniale dei singoli soci per le obbligazioni sociali - che reca nella ragione sociale il nome del ricorrente, socio amministratore e legale rappresentate della medesima, come è dato evincere dagli atti.

Pertanto, seppure non esplicitato nell’atto gravato, la notifica del medesimo deve intendersi effettuate al ricorrente quale amministratore e legale rappresentante della società, in quanto la committenza dei lavori di cui è causa va a lui riferita, quale persona fisica, ai sensi del disposto dell’art. 2298 c.c.

1.1. Del tutto irrilevante poi è la circostanza che l’atto gravato sia stato consegnato materialmente a persona estranea al contesto societario (Anfibio Anna, peraltro sorella del ricorrente come è dato evincere dalla relata di notifica) in quanto la notificazione degli atti amministrativi non incide sulla legittimità dei medesimi poichè estranea alla fase della loro formazione.

Infatti la notificazione dell'atto amministrativo concerne- secondo le regole generali - non già la fase costitutiva, ma quella integrativa dell'efficacia dell'atto stesso (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 13 marzo 2009 , n. 1910).

La notifica è in ogni caso rilevante ai fini della decorrenza del termine per impugnare.

Peraltro alcuna rilevanza ha l’omessa o irrituale notifica ove comunque l’interessato sia venuto a conoscenza dell’atto amministrativo (giurisprudenza costante, ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 5 novembre 2009 , n. 10872 secondo cui “la mancata e/o non corretta notifica dell'ingiunzione di demolizione non determina l'illegittimità del provvedimento, bensì incide sulla decorrenza dei termini per impugnare ed eventualmente sulla possibilità per l'Amministrazione di adottare la successiva ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale, la quale - richiedendo la volontarietà dell'inottemperanza - non può prescindere dalla conoscenza dell'atto”).

Nell’ipotesi di specie alcuna rilevanza ha pertanto la prospettata nullità della notifica dal momento che il ricorrente è venuto a conoscenza dell’atto gravato, come palesato dalla circostanza che ha provveduto in termini alla sua impugnativa in questa sede, per cui risulta comunque raggiunto lo scopo a cui era finalizzata la notifica medesima, ex art. 156 comma 3 c.p.c., da ritenersi applicabile in via analogica anche alla notifica degli atti amministrativi.

2. Del tutto irrilevante è poi quanto dedotto con il secondo motivo di ricorso, relativamente alla presentazione dell’istanza di sanatoria ex art. 13 legge 47/85, nonché la circostanza, dedotta con la memoria difensiva depositata in data 8 giungo 2010, dell’avvenuta presentazione della richiesta di condono edilizio ai sensi della legge 724/1994 in relazione alle medesime opere.

A tal riguardo è sufficiente rilevare come dette richieste siano finalizzate a sanare l’abuso relativo, secondo quanto dedotto dallo stesso ricorrente, alla variante in corso d’opera, sotto un profilo esclusivamente edilizio, per la mancanza di idoneo titolo abilitativo, laddove la sospensione dei lavori disposta ai sensi dell’art. 12 della legge 1086/71, per violazione dell’art. 4 della medesima legge (applicabile anche alle varianti in corso d’opera, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 4) mira a salvaguardare la pubblica incolumità (cfr. Cassazione penale , sez. III, 3 giugno 2004, n. 36093 “la prescrizione della denuncia dell'inizio dei lavori con conglomerato cementizio, prevista dall'art. 1 legge 5 novembre 1971, n. 1086, è giustificata dalla necessità di consentire all'ente preposto di venire a conoscenza di ogni attività costruttiva in cemento armato, ritenuta rilevante secondo l'interpretazione giurisprudenziale degli art. 1 e 4 della citata legge n. 1086, e di effettuare i dovuti controlli al fine di escludere ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità, non rilevando in proposito le eventuali circolari amministrative emanate in senso contrario dall'autorità regionale).

Pertanto alcuna rilevanza può avere, anche ai fini della procedibilità dell’odierno ricorso, la presentazione delle suddette istanze di sanatoria, dal momento che solamente la presentazione, sia pure ex post, della denuncia medesima all’organo competente, ovvero al Genio Civile, era idonea ad incidere sull’efficacia del provvedimento di sospensione oggetto di gravame, potendo determinarne la revoca, come specificato nel gravato provvedimento.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso va rigettato.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo all’attività difensiva svolta dalla resistente amministrazione.


P.Q.M.


definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell’Amministrazione resistente, liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente
Leonardo Pasanisi, Consigliere
Diana Caminiti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 


 



  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it