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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 27 dicembre 2010 n. 28051
APPALTI - Requisiti di partecipazione - Fusioni, incorporazioni, cessioni di
ramo d’azienda - Utilizzo dei requisiti tecnici e professionali delle imprese
cedute - Appalti di servizi - Applicabilità. Costituisce principio generale
che l'impresa che partecipa ad una gara d'appalto può avvalersi dei requisiti
posseduti dalle imprese cedenti. Invero, la ragione delle operazioni di fusione,
incorporazione, cessioni di ramo d'azienda ed operazioni similari consiste
proprio nella possibilità, per la società acquirente, di utilizzare i requisiti
tecnici e professionali propri delle imprese cedute. Tale principio, che trova
un addentellato normativo nella disciplina sugli appalti di lavori pubblici,
attesa la sua portata generale deve ritenersi applicabile anche nel settore
degli appalti di servizi (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 21 marzo 2006, n.
3108). Pres. Guida, Est. Buonauro - I. s.n.c. (avv. Mite) c. Comune di
Marcianise (avv. Magno)
- TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 27 dicembre 2010, n. 28051
APPALTI - Iscrizione di dati nel casellario informatico presso l’autorità di
vigilanza - Avviso di avvio del procedimento - Obbligo. Dell'eventuale avvio
del procedimento di iscrizione di dati nel casellario informatico presso
l'Autorità di vigilanza deve essere notiziato l'interessato, anche quando la
trasmissione di atti al casellario, da parte delle stazioni appaltanti, è dovuta
in adempimento di disposizioni di legge, attese le conseguenze rilevanti che
derivano da tale iscrizione e l'indubbio interesse del soggetto all'esattezza
delle iscrizioni, salva l’ipotesi di atti informativi equipollenti (C.d.S., Sez.
VI, sentenza n. 3754 del 15 giugno 2010). Pres. Guida, Est. Buonauro - I. s.n.c.
(avv. Mite) c. Comune di Marcianise (avv. Magno) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 27 dicembre 2010, n. 28051
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 28051/2010 REG.SEN.
N. 00873/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 873 del 2010, proposto da:
Impresa C.R.D. - Centro Riproduzione e Disegno - Snc, rappresentato e difeso
dall'avv. Francesca Mite, con domicilio eletto presso Fresa in Napoli, via San
Tommaso D'Aquino;
contro
Comune di Marcianise, rappresentato e difeso dall'avv. Amelia Magno, con
domicilio eletto presso la Segreteria del Tar;
nei confronti di
Impresa Geomatic Srl Ingegneria Territoriale, rappresentato e difeso dall'avv.
Umberto Gentile, con domicilio eletto presso A. Abbamonte in Napoli, via
Melisurgo, n. 4;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento n. 1976 del 3.12.2009 del
comune di Marcianise di revoca dell’aggiudicazione all’a.t.i. ricorrente del
servizio di cartografia numerica, di esclusione della stessa a.t.i. dalla gara
ed aggiudicazione alla seconda Geomatic;- di tutti gli atti e i verbali di gara
e di ogni altro atto connesso e conseguente.
con ricorso incidentale: - dei verbali di gara in cui non è stato attribuito il
punteggio massimo alla Geomatic, poi comunque risultata aggiudicataria della
gara; - di ogni altro atto connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Marcianise e di Impresa
Geomatic;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2010 il dott. Michele
Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente, in proprio e nella qualità di capogruppo, espone di aver
partecipato alla gara per l’affidamento del servizio di formazione di una
cartografia mediante aerofotogrammetria bandita dal Comune di Marcianise.
La procedura si è svolta fra tre concorrenti secondo il criterio dell’offerta
più vantaggiosa e si è conclusa con la ricorrente in prima posizione (86,83/100
di cui 36,83 per l’offerta tecnica e 50 per quella economica) e la
controinteressata-ricorrente incidentale al secondo posto (84,27/100 di cui
40,61 per l’offerta tecnica e 43,66 per quella economica).
A seguito della verifica dei requisiti in capo all’aggiudicataria provvisoria è
emersa una irregolarità del d.u.r.c. della C.R.D., alla base della esclusione
dalla gara ed aggiudicazione definitiva alla seconda graduata.
Avverso l’esclusione in gara della aggiudicataria è diretto il ricorso
originario con il quale si censura la violazione dell’art. 38 del d. lgs. 163
del 2006 (mancanza del requisito della gravità e definitività dell’irregolarità
contributiva), in quanto per mero errore l’INPS competente non avrebbe tenuto
conto di alcuni crediti contributivi maturati dall’impresa.
Si sono costituiti la stazione appaltante, che conclude per la reiezione del
ricorso, e la controinteressata, che ha dispiegato ricorso incidentale.
Quest’ultima censura a sua volta la mancata attribuzione del punteggio massimo
(pari a 25 punti) per la voce relativa all’ “esperienza nel settore”, dovuta
alla mancata considerazione dell’esperienza maturata dalla società Sirio
Aerofotogrammetria, incorporata dalla attuale concorrente.
Respinta la richiesta cautelare avanzata con i motivi aggiunti, all’udienza di
discussione del 3 novembre 2010 la causa è trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Occorre in via preliminare esaminare le censure sollevate a mezzo ricorso
incidentale dalla società aggiudicataria Geomatic. Ed invero ai fini della
decisione della controversia, il ricorso incidentale risulta potenzialmente
paralizzante quello principale.
Sul punto basta rammentare che laddove, in presenza di una pluralità di
concorrenti come nel caso di specie, venga proposto un ricorso incidentale
tendente ad ottenere il superamento dell’offerta della ricorrente principale,
così paralizzando l'azione principale, volta a sindacare le operazioni di gara
successive all’attribuzione dei punteggi, il giudice è tenuto a dare la
precedenza alle questioni sollevate dal ricorrente incidentale tenuto conto che
le stesse hanno priorità logica su quelle sollevate dal ricorrente principale,
riverberandosi sull'esistenza dell'interesse a ricorrere di quest'ultimo, atteso
che dal suo accoglimento deriva la sopravvenuta carenza di interesse del
medesimo all'annullamento del provvedimento impugnato.
La censura relativa al mancato computo dell’esperienza maturata dalla società
incorporata dalla ricorrente incidentale è meritevole di positiva valutazione.
Va premesso in fatto che in sede di gara la Geomatic ha dichiarato, nelle forme
di cui al d.P.R. 445 del 2000, di essere stata costituita per fusione di due
società (Sirio Aerofotogrammetria e D.I.A. Servizi di ingeneria) già operanti
nel settore. In particolare la prima delle due società poi trasfuse ha iniziato
l’attivià in oggetto, con relativa iscrizione al CIIA nell’aprile del 1983.
Il bando di gara prevedeva l’assegnazione del punteggio massimo (25 punti) alla
concorrente iscritta da maggior tempo nel registro delle imprese per attività
principale di “produzione e applicazione fotografia aerea nel campo
fotogrammetrico e cartografico”.
La commissione di gara, computando esclusivamente la data di iscrizione (1996)
nel registro della impresa Geomatic, ha assegnato il massimo punteggio alle
altre due concorrenti, mentre alla ricorrente incidentale ha assegnato, per tale
voce, solo 20,31 punti. Di qui l’interesse al ricorso incidentale, tenuto conto
che la redistribuzione del punteggio avrebbe consentito alla Geomatic di
graduarsi al primo posto.
Costituisce principio generale che l'impresa che partecipa ad una gara d'appalto
può avvalersi dei requisiti posseduti dalle imprese cedenti. Invero, la ragione
delle operazioni di fusione, incorporazione, cessioni di ramo d'azienda ed
operazioni similari consiste proprio nella possibilità, per la società
acquirente, di utilizzare i requisiti tecnici e professionali propri delle
imprese cedute. Tale principio, che trova un addentellato normativo nella
disciplina sugli appalti di lavori pubblici, deve ritenersi applicabile anche
nel settore degli appalti di servizi, attesa la sua portata generale, tanto più
che, nel caso di specie, il bando non esclude specificamente la possibilità di «
recupero » dei requisiti delle imprese cedute, onde l'iscrizione nel registro
delle imprese ben può essere computata mediante la sommatoria dell'iscrizione
dell'impresa concorrente con quelle delle imprese cedute (cfr. T.A.R. Campania
Napoli, sez. I, 21 marzo 2006, n. 3108).
Pertanto la commissione di gara, a conoscenza dell’operazione di fusione in base
alla autocertificazione presentata a corredo dell’offerta, avrebbe dovuto
attribuire il massimo punteggio alla Geomatic, la cui esperienza nel settore va
fatta risalire al 1983. D’altra parte la stazione appaltante non ha contestato
tali dati, ma si è limitata a statuire che la vicenda della fusione avrebbe
trovato ingresso solo in data 30 ottobre 2009, con un atto integrativo non
valutabile.
Dalla documentazione esibita dalla ricorrente incidentale, non contestata dalle
altri parti del processo, risulta invece che la circostanza relativa alla
fusione fosse già stata indicata in sede di offerta (dichiarazione del
2.10.2009) e fosse stata solo ulteriormente ribadita in data 30.10.2009 per
contestare le operazioni di attribuzione dei punteggi delle offerte tecniche.
Pertanto il ricorso incidentale deve trovare accoglimento, con conseguente
improcedibilità del ricorso principale ed inaccoglibilità della connessa domanda
risarcitoria.
Ed invero, tenuto conto che il provvedimento gravato si limita a disporre
l’esclusione della ricorrente dalla gara, dell'eventuale avvio del procedimento
di iscrizione di dati nel casellario informatico presso l'Autorità di vigilanza
deve essere notiziato l'interessato, anche quando la trasmissione di atti al
casellario, da parte delle stazioni appaltanti, è dovuta in adempimento di
disposizioni di legge, attese le conseguenze rilevanti che derivano da tale
iscrizione e l'indubbio interesse del soggetto all'esattezza delle iscrizioni,
salva l’ipotesi di atti informativi equipollenti (C.d.S., Sez. VI, sentenza n.
3754 del 15 giugno 2010).
Difatti, né dalla l. n. 241/1990, né dal sistema della legislazione sui pubblici
appalti, si desume una deroga al principio generale dell'avviso di avvio del
procedimento, quanto allo specifico procedimento di iscrizione dei dati nel
casellario informatico presso l'Osservatorio. Anzi, una conferma della necessità
di garantire la partecipazione (mediante avviso di avvio del procedimento e
mediante contraddittorio) nel procedimento di iscrizione di dati e notizie nel
casellario informatico si desume proprio dalla determinazione n. 1/2008
dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che ha istituito il
casellario informatico per servizi e forniture (Cons. St., sez. VI, 4 agosto
2009 n. 4905).
Va aggiunto che sia lo schema di regolamento di esecuzione del codice appalti,
sia la delibera n. 1/2010 dell’Autorità di vigilanza, prevedono garanzie
partecipative quanto al procedimento di iscrizione nel casellario.
Il dovere di instaurare il contraddittorio è ancor più ineludibile allorché si
tratti di dati la cui comunicazione non è automatica e dovuta, ma frutto di
valutazioni da parte della stazione appaltante su dati opinabili; ciò accade ad
es. nel caso di segnalazione di episodi di grave negligenza o grave
inadempimento, e nel caso di false dichiarazioni (cfr. C.d.S. 3754/10 citata).
Infatti, in tali casi la stazione appaltante, per effettuare la segnalazione,
deve valutare se vi è o meno grave negligenza, grave inadempimento, falsità
della dichiarazione. Sicché l'interessato non può sapere "ex ante" se e quando
tale valutazione verrà svolta in senso affermativo e se vi sarà o meno
segnalazione all'Osservatorio. Pertanto, dell'avvio del procedimento di
iscrizione nel casellario va dato avviso all'interessato, salvo individuare caso
per caso equipollenti idonei allo scopo (ad es. comunicazione dell'esclusione
per grave negligenza o falsa dichiarazione, accompagnata dall'avviso che l'atto
viene trasmesso anche all'Osservatorio) (Cons. St., sez. IV, n. 4905/2009).
Pertanto l’accoglimento del ricorso incidentale priva il ricorrente di ogni
utilità alla coltivazione del ricorso principale. Ne consegue l’improcedibilità
dello stesso, con compensazione delle spese di giudizio in considerazione della
natura della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie il ricorso incidentale;
- dichiara il ricorso in epigrafe improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere
Michele Buonauro, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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