AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 7 maggio 2010 n. 3082
DIRITTO URBANISTICO - Regione Campania - Parcheggi pertinenziali - Art. 6
L.r. Campania b- 19/2001 - Esonero dal contributo relativo agli oneri di
urbanizzazione - Parcheggio pertinenziale interrato - Irrilevanza ai fini del
carico urbanistico - Compatibilità con la disciplina dettata per le cd. zone
bianche. Nella legislazione regionale campana che disciplina la
realizzazione di parcheggi pertinenziali (l.r. Regione Campania 28 novembre
2001, n. 19, art. 6) quest'ultima non è soggetta ad oneri, senza distinzione tra
oneri di costruzione ed oneri di urbanizzazione. L'esonero dal pagamento del
contributo relativo agli oneri di urbanizzazione comprova, in maniera indiretta
ma nondimeno inequivoca, che nella Regione Campania i parcheggi pertinenziali
non sono considerati aggravare il carico urbanistico e, perciò, non
costituiscono opere rilevanti ai fini degli standards urbanistici. Ne consegue
che, tenuto conto che il parcheggio pertinenziale interrato non è opera
rilevante ai fini del carico urbanistico, non dando vita ad una nuova
costruzione, esso deve essere ritenuto compatibile anche con la legislazione
rigoristica che, per le zone bianche, detta disposizioni volte ad evitare la
compromissione del territorio mediante la realizzazione di costruzioni che
possano vanificare la futura programmazione urbanistica dell’area.Pres.
Veneziano, Est. Storto - G. s.r.l. (avv. Lambiase) c. Comune di Gragnano (avv.ti
Cirillo e Di Martino) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 7 maggio 2010, n.
3082
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 03082/2010 REG.SEN.
N. 06824/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 6824 del 2008, proposto da:
GIFRA COSTRUZIONI S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e
difesa, giusta mandato a margine del ricorso, dall'Avv.to Sergio Mascolo, con
domicilio eletto presso l’Avv.to Pasquale Lambiase in Napoli, alla via Cuma, 28
contro
COMUNE di GRAGNANO, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla copia del
ricorso notificata ed in virtù di delibera della G.C. n. 337 del 24.11.2008,
dagli Avv.ti Vincenzo Cirillo e Michele Di Martino, con domicilio eletto presso
Elena Inserra in Napoli, alla piazza G. Bovio, 33
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza a firma del Capo Settore Edilizia
Privata del Comune di Gragnano, datato 4 settembre 2008 e contraddistinto con il
n. 18400, con il quale è stata rigettata l'istanza promossa dalla società
ricorrente e diretta all'ottenimento del "permesso di costruzione per un
parcheggio interrato pertinenziale alla Via Stagli.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gragnano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/04/2010 il dott. Alfredo Storto e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con provvedimento prot. 18400 del 4.9.2008, il Comune di Gragnano ha respinto
l’istanza formulata dalla GIFRA Costruzioni S.r.l. per ottenere il permesso di
costruire un parcheggio interrato pertinenziale alla via Stagli, in quanto: a)
l’intervento ricade in area “per attrezzature pubbliche” del vigente P.R.G. non
adeguato al P.U.T. e, specificatamente, in area destinata alla realizzazione di
una scuola pubblica; b) che l’area, essendo decaduto il vincolo preordinato
all’esproprio per decorso del termine quinquennale di validità, è da
considerarsi “zona bianca” e, dunque, è soggetta ai vincoli edilizi indicati
dalla l.r. n. 16/2004 non derogabili, ai sensi della l.r. n. 19/2001, a
differenza di quelli posti dagli strumenti urbanistici, neppure per la
realizzazione di parcheggi interrati.
Questo provvedimento è oggi gravato dalla GIFRA Costruzioni S.r.l. per i
seguenti motivi:
1) violazione degli artt. 9 e 11 l. 24.3.1989, n. 122, dell’art. 6, comma 2,
l.r.c. 28.11.201, n. 19, dell’art. 44, commi 3 e 4, l.r.c. 22.12.2004, n. 16,
sviamento, illogicità, contraddittorietà, perplessità, in quanto il
provvedimento utilizza come parametro il P.R.G. che, nello stesso tempo, è
definito come non ancora adeguato al P.U.T. e, comunque, in quanto anche a voler
ritenere non più vigente il P.R.G. i parcheggi pertinenziali sarebbero comunque
realizzabili quali opere di urbanizzazione anche nei comuni sprovvisti di
strumenti urbanistici vigenti;
2) violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, contraddittorietà, perplessità,
non essendo chiaro il percorso logico-giuridico seguito dal comune che,
comunque, si è laconicamente richiamato ad un parere urbanistico non allegato.
Si è difeso il Comune di Gragnano deducendo l’infondatezza del ricorso.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con riguardo al quadro normativo applicabile al territorio del Comune di
Gragnano, premesso che il mancato adeguamento al locale P.U.T. del P.R.G.
comunale non comporta alcuna decadenza di quest’ultimo strumento urbanistico, va
invece condivisa l’affermazione, contenuta nel provvedimento gravato, secondo
cui, in conseguenza della decadenza per decorso del termine quinquennale del
vincolo preordinato all’esproprio previsto dal P.R.G. per l’area destinata alla
realizzazione di una scuola pubblica (comunque già realizzata su altra parte
della stessa area), la stessa va qualificata quale zona bianca, soggetta alle
rigide prescrizioni edilizie di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge
28.01.1977 n. 10 – poi confluito nell’art. 9 del d.P.R. n.380/2001 – e, in
Campania, all’art. 4 della l.r. n.17/1982.
Detta disciplina appare giustificata per le zone nelle quali si riscontri la
mancanza di qualsiasi programmazione d'uso del territorio. Ciò nella
considerazione che, in assenza di norme urbanistiche, in tali zone si
riespanderebbe illimitatamente lo "ius aedificandi" insito nel diritto di
proprietà e, quindi, senza alcuna tutela dell'interesse pubblico ad uno sviluppo
edificatorio organico. Proprio a tale rischio pone rimedio la citata normativa
di salvaguardia di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge n. 10/1977, che
interviene appunto ove non sia altrimenti desumibile la volontà degli organi
pubblici preposti alla pianificazione urbanistica (cfr. T.A.R. Lazio, Sezione II,
13.2.2001, n.1090; T.A.R. Campania, Sezione II, 18.1.2006, n.700).
La finalità conservativa così perseguita dalla normativa sulle cc.dd. zone
bianche trova dunque la sua realizzazione attraverso una serie di rigide
prescrizioni edilizie, sotto il profilo volumetrico e qualitativo, relative alle
opere realizzabili dentro o fuori i centri abitati.
Tuttavia, quanto ai parcheggi interrati, sia la disciplina dettata a livello
nazionale dall’art. 9 della legge n. 122/1989 che quella vigente sul territorio
campano per effetto della legge regionale n. 19/2001 (v., in particolare, l’art.
6) sono improntate ad un particolare favore in funzione del decongestionamento
delle aree urbane e, comunque, della razionalizzazione della viabilità e della
sosta.
Ciò comporta che, alla stregua della prima delle norme evocate, «i proprietari
di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali
siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle
singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai
regolamenti edilizi vigenti»; analogamente, la seconda prevede che «la
realizzazione di parcheggi in aree libere, anche non di pertinenza del lotto
dove insistono gli edifici, ovvero nel sottosuolo di fabbricati o al pianterreno
di essi, è soggetta a permesso di costruire non oneroso, anche in deroga agli
strumenti urbanistici vigenti».
Sulla scorta di tali previsioni proprio questo Tar (Sez. II, sent. n. 2060 del
2005) ha ritenuto, con valutazione senz’altro condivisibile, che «non può non
rilevarsi che nella legislazione regionale che disciplina la realizzazione di
parcheggi pertinenziali (l.r. Regione Campania 28 novembre 2001, n. 19, art. 6)
quest'ultima non è soggetta ad oneri, senza distinzione tra oneri di costruzione
ed oneri di urbanizzazione. L'esonero dal pagamento del contributo relativo agli
oneri di urbanizzazione comprova, in maniera indiretta ma nondimeno inequivoca,
che nella Regione Campania i parcheggi pertinenziali non sono considerati
aggravare il carico urbanistico e, perciò, non costituiscono opere rilevanti ai
fini degli standards urbanistici (così come, nella legislazione nazionale, le
opere pertinenziali, di regola, non danno vita a nuova costruzione). Ne consegue
che nel caso di specie il parcheggio sotterraneo per cui è causa, rientrando
appunto nelle ipotesi di cui all'art. 6 delle l.r. 19/2001, resta escluso dal
calcolo della volumetria ammissibile (…)».
Nella sostanza, dunque, tenuto conto che il parcheggio pertinenziale interrato
non è opera rilevante ai fini del carico urbanistico, non dando vita ad una
nuova costruzione, esso deve essere ritenuto compatibile anche con la
legislazione rigoristica che, per le zone bianche, detta disposizioni volte
appunto ad evitare la compromissione del territorio mediante la realizzazione di
costruzioni che possano vanificare la futura programmazione urbanistica
dell’area.
Facendo applicazione di tali principi, non può non rilevarsi come, nella specie,
il parcheggio pertinenziale in questione, proprio per le sue caratteristiche
edilizie, deve essere valutato in termini di compatibilità con l’area in
questione anche nella prospettiva della riapposizione, per l’aera residua, di un
nuovo vincolo preordinato all’esproprio in termini coincidenti con quello
decaduto.
Il provvedimento di diniego, dunque, è illegittimo laddove nega che l’opera
pertinenziale in parola sia compatibile con lo stato di zona bianca della
porzione di area in esame e va, pertanto, annullato.
La complessità della questione esaminata costituisce presupposto idoneo, ai
sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., per compensare tra le parti le
spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli, Sez. VII,
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui al R.G. n. 6824/2008, lo
accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento con esso gravato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22/04/2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario
Alfredo Storto, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it