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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 7 maggio 2010 n. 3083
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telefonia mobile - Titolo
abilitativo - Art. 87 d.lgs. n. 259/2003 - Silenzio assenso - Decorso del
termine di legge - Successivo atto di diniego - Illegittimità. Ai sensi
dell’art. 87, comma 9, del Codice delle comunicazioni (d.lgs. n. 259/2003), il
titolo abilitativo per la realizzazione degli impianti di telefonia mobile si
costituisce in forza di una d.i.a. ovvero di un silenzio-assenso, atteso che
istanze e denunce di inizio di attività si intendono accolte qualora, entro
novanta giorni dalla relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento
di diniego. L’avvenuta formazione del titolo abilitativo, per il decorso del
termine di legge, determina dunque l’illegittimità, per violazione dell’art. 87
evocato, del successivo atto di diniego e contestuale inibitoria dell’avvio dei
lavori. Pres. Veneziano, Est. Storto - E. s.p.a. (avv. Sartorio) c. Comune di
Baia e Latina (avv. Di Fruscio) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 7 maggio
2010, n. 3083
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 03083/2010 REG.SEN.
N. 01044/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1044 del 2009, proposto da:
ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t.,
rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso, dall'Avv.to
Giuseppe Sartorio, presso il quale ha eletto domicilio in Napoli, alla via dei
Mille, 16
contro
COMUNE DI BAIA E LATINA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso,
giusta mandato a margine della memoria di costituzione e in virtù di delibera di
G.C. n. 8 del 5.2.2009, dall'Avv.to Pasquale Di Fruscio, col quale ha eletto
domicilio in Napoli, alla via F. Lomonaco, 3, presso l’Avv.to Mario Girardi
per l'annullamento
dell'atto prot. n. 5269 del 24 novembre 2008, pervenuto il successivo 27
novembre, con il quale il Responsabile del Settore Edilizia privata ed
urbanistica del Comune di Baia e Latina, all'indomani dell'annullamento,
disposto in autotutela, con provvedimento prot. n. 5182 del 17.11.2008, del
precedente atto di diniego prot. n. 2971 del 19.6.2008, già impugnato con
ricorso n. 5317/2008 Reg. Gen., ha nuovamente espresso diniego rispetto alla
d.i.a. protocollata dalla Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. in data 13.6.2008,
per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile, in modalità raw land,
sulla p.lla n. 5019, ex p.lla n. 27/a, in tenimento di quel Comune; nonché di
ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, comunque adottato ed
ancorché non cognito;
nonché per l'accertamento e la declaratoria della formazione, per silentium, in
seguito all'annullamento in autotutela disposto dal Comune di Baia e Latina con
atto prot. n. 5182 del 17.11.2008, del titolo abilitativo alla realizzazione
dell'impianto tecnologico di telecomunicazioni sulla medesima area riportata in
Catasto terreni con p.lla n. 5019 ex p.lla 27/a e del conseguente diritto della
Ericsson a realizzare immediatamente la suddetta s.r.b. secondo il progetto
presentato;
nonché ancora per la condanna al risarcimento del danno ingiusto subito dalla
Ericsson s.p.a. a causa della condotta del Comune di Baia e Latina e del
Dirigente del IV Settore Edilizia privata ed urbanistica, a seguito e per
l'effetto dei provvedimenti ostativi che l'amministrazione comunale ha adottato
illegittimamente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Baia e Latina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/04/2010 il dott. Alfredo Storto e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Col ricorso in esame la Ercisson Telecomunicazioni S.p.a. premesso:
- di aver impugnato innanzi a questo Tar un primo diniego reso il 19.6.2008 dal
Comune di Baia e Latina sulla d.i.a. ex art. 87 del codice delle comunicazioni,
inoltrata il 13.6.2008 per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile,
in modalità row land, in via delle bonifiche, sulla particella n. 5019 ex p.lla
27/a ricadente in zona “agricola” del P.R.G.;
- che, a seguito dell’azione giudiziaria, il Comune aveva annullato in
autotutela il predetto provvedimento con atto del 17.11.2008 il quale, prodotto
in giudizio, ne aveva determinato la chiusura per cessazione della materia del
contendere;
- che, tuttavia, il medesimo Comune aveva emesso, il 24.11.2008, un nuovo
provvedimento di diniego comunicato il successivo 27.11.2008 e contenente il
contestuale ordine di non dare inizio ai lavori,
ha impugnato quest’ultimo atto reiettivo per i seguenti motivi:
1) violazione e mancata applicazione dell’art. 87 d.lgs. n. 259/2003, degli
artt. 7, 8 e 10 l. n. 241/1990, tenuto conto che, all’epoca del secondo diniego,
si era già consolidato per silentium il titolo richiesto per effetto
dell’intervenuto annullamento ex tunc del primo rigetto;
2) violazione e mancata applicazione degli artt. 7, 8 e 10 l. n. 241/1990, del
d.lgs. n. 259/2003, dell’art. 41 Cost., incompetenza, mancanza dei presupposti,
difetto assoluto di motivazione, essendo mancato un previo atto in autotutela di
rimozione del provvedimento già tacitamente formatosi; ancora, per mancata
comunicazione di avvio del procedimento;
3) violazione degli artt. 7, 8 e 10 l. n. 241/1990, violazione e mancata
applicazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, difetto di motivazione, violazione
e mancata applicazione dell’art. 93 del d.lgs. m. 259/2003, erronea valutazione
dei presupposti di fatto e di diritto, difetto assoluto di istruttoria, in
quanto, ove anche il diniego fosse tempestivo, sarebbe mancata la comunicazione
dei motivi ostativi;
4) violazione dell’art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 5 e 9 del
regolamento, difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, dei presupposti
di fatto e di diritto, eccesso di potere, violazione del giusto procedimento, in
quanto non sussiste l’allegato contrasto dell’impianto con la vocazione agricola
dell’area e, quindi, col vigente strumento urbanistico;
5) stesse censure di cui al n. 4), in quanto non esiste alcuna incompatibilità
dell’impianto con le iniziative di tutela agricola adottate dal Comune sull’area
e richiamate nel provvedimento gravato;
6) violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, del d.lgs. n. 42/2004, incompetenza
assoluta, difetto di motivazione ed illogicità grave e manifesta, erronea
valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti,
violazione del giusto procedimento, sviamento di potere, tenuto conto che nessun
vincolo grava sull’area e che l’amministrazione non ha neppure menzionato la
fonte da cui deriverebbe il suo potere di denegare l’autorizzazione per ragioni
paesaggistiche;
7) violazione della legge 22.2.2001, n. 6 e del d.lgs. 1.8.2003, n. 259,
dell’art. 3 l. n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 8 stessa legge, difetto di
istruttoria e di motivazione, sviamento, contraddittorietà, incompetenza,
violazione dei principi di logicità, ragionevolezza e buon andamento dell’azione
amministrativa, travisamento, non essendo stato evocato alcun parametro
normativo che preveda l’impossibilità di realizzare il predetto impianto di
telefonia «a meno di 40 metri lineari dalla linea dell’impianto di distribuzione
del metano a servizio della Rete nella Regione Campania».
La ricorrente ha altresì chiesto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza
del diniego.
Si è difeso il Comune di Baia e Latina, in via pregiudiziale, eccependo la
tardività dell’impugnativa e, nel merito, deducendone l’infondatezza.
All’odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Va pregiudizialmente respinta l’eccezione di tardività formulata dal Comune
di Baia e Latina, tenuto conto che, come rilevato anche dal resistente, a fronte
della comunicazione del provvedimento oggi gravato avvenuta il 27.11.2008, il
ricorso è stato consegnato per la notifica il 26.1.2009 e, cioè, fatta
applicazione della regola generale per cui “dies a quo non computatur in
termino, dies ad quem computatur”, il 60° ed ultimo giorno utile ai sensi
dell’art. 21 della l. n. 1034 del 1971.
2. Nel merito il ricorso è fondato e va pertanto accolto per l’assorbente motivo
di seguito esaminato.
La Ercisson Telecomunicazione S.p.a. ha presentato al Comune di Baia e Latina,
il 13.6.2008, denuncia di inizio attività, ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003, per
l’installazione dell’impianto di telefonia oggi in discussione, ricevendo
tuttavia il diniego del Comune reso con atto del 19.6.2008 prot. 2973 (ancorché
datato in calce 25.6.2008), prontamente impugnato innanzi a questo Tar.
A seguito dell’iniziativa processuale così intrapresa, il Comune procedeva, con
atto del 17.11.2008, prot. 5182, all’annullamento in autotutela del
provvedimento di diniego «con effetti ex tunc», «ritenuto doversi condividere la
censura mossa con il citato ricorso in ordine alla carenza di motivazione
dell’impugnato diniego».
Ora, è evidente che l’effetto risolutivo “ex tunc”, realizzatosi per legge in
seguito all’annullamento d’ufficio del primo diniego (art. 21-nonies, l. n. 241
del 1990), ha determinato il perfezionamento della fattispecie provvedimentale
silenziosa prevista dall’art. 87, comma 9, del Codice delle comunicazioni
(d.lgs. n. 259/2003) fin dal 13.9.2008, essendo stato rimosso “ab origine”
l’ostacolo al pieno decorso del termine ivi previsto e a nulla valendo la
riserva, pure inserita nell’atto di annullamento, di «salvezza degli ulteriori
provvedimenti da adottarsi in relazione alla DIA presentata dalla Ericsson» .
Dispone infatti quest’ultima norma che «le istanze di autorizzazione e le
denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla
modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si
intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto
e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non
sia stato comunicato un provvedimento di diniego».
Secondo l’interpretazione costante della giurisprudenza, ai sensi della norma
richiamata il titolo abilitativo per la realizzazione degli impianti di
telefonia mobile si costituisce in forza di una d.i.a. ovvero di un
silenzio-assenso, atteso che istanze e denunce di inizio di attività si
intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla relativa domanda, non sia
stato comunicato un provvedimento di diniego. Si tratta di una previsione
coerente con la ratio sottesa all'intero codice delle Comunicazioni
Elettroniche, desumibile dai criteri di delega contenuti nell'art. 41, l. n. 166
del 2002 e prima ancora nelle direttive comunitarie da recepire: previsione di
procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del
diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle
strutture; riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti
amministrativi, nonché regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con
riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per l'installazione
delle infrastrutture di reti mobili, in conformità ai principi di cui alla l. 7
agosto 1990 n. 241 (art. 41 comma 2, n. 3 e 4, l. n. 166 del 2002) (così, ex
multis, Tar Campania, Napoli, Sez. VII, 5 agosto 2009, n. 4712).
L’avvenuta formazione del titolo abilitativo, per il decorso del termine di
legge, determina dunque l’illegittimità, per violazione dell’art. 87 evocato,
del successivo atto di diniego e contestuale inibitoria dell’avvio dei lavori
del 24.11.2008 (prot. 5269), in quanto tardivamente reso, dopo quasi due mesi
dallo spirare del termine di legge, secondo forme procedimentali e sostanziali
in alcun modo assimilabili al modulo amministrativo del procedimento di secondo
grado.
L’atto impugnato va dunque annullato.
3. Rimane, poi, da esaminare la distinta domanda, contestualmente proposta,
volta a conseguire l’accertamento della formazione “per silentium” del titolo
abilitativo necessario per la realizzazione dell’impianto tecnologico in
questione, nonché la declaratoria del conseguente diritto della Wind
Telecomunicazioni s.p.a. a realizzarlo secondo il progetto presentato.
In proposito, occorre premettere che detta domanda, implicante un petitum di
mero accertamento, risulta ammissibile stante la giurisdizione esclusiva
attribuita al G.A. in materia urbanistica ed edilizia, ai sensi dell’art. 34,
d.lgs. n. 80/1998, così come sostituito dall’art. 7, comma 3, lett. b), legge n.
205/2000 (cfr. T.A.R. Toscana n. 2686 del 19.9.2007); nonché in materia di
dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’art. 19, comma 5 legge n.
241/1990.
La domanda è, inoltre, nel merito fondata per le considerazioni in precedenza
svolte e relative all’avvenuta formazione “per silentium” del titolo abilitativo
alla realizzazione dell’impianto.
Quanto così accertato si riferisce, ovviamente, alla situazione attuale, in
relazione alla quale rimane, comunque, salvo il potere dell’Amministrazione di
intervenire in autotutela, sussistendone i presupposti.
4. Deve invece essere respinta la domanda risarcitoria, pure avanzata dalla
ricorrente, non avendo questa puntualmente allegato e, quindi, asseverato
l’esistenza e l’entità dell’eventuale danno patrimoniale subito.
5. La soccombenza reciproca autorizza la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli, Sez. VII,
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui al R.G. n. 1044/2009, lo
accoglie in parte qua e, per l’effetto, annulla il provvedimento con esso
gravato.
Dichiara avvenuta per silentium la formazione del titolo abilitativo alla
realizzazione dell’impianto indicato in parte motiva.
Respinge la domanda di risarcimento dei danni.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22/04/2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario
Alfredo Storto, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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