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1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 11 maggio 2010 n. 3683
RIFIUTI - Abbandono - Ricorso all’ordinanza contingibile e urgente -
Illegittimità - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006. In materia ambientale, in
ipotesi di abbandono incontrollato di rifiuti, è esclusa la possibilità di
ricorrere allo strumento atipico e eccezionale costituito dall’ordinanza
contingibile ed urgente, rientrando tali fattispecie espressamente nel campo di
applicazione dell’art. 192 D.L. vo n. 152/2006 che, a fronte di situazioni di
inquinamento ambientale, appresta uno specifico rimedio. Pres. Onorato, Est.
Cernese - Consrzio U. (avv. Mirra) c. Comune di Caserta (avv. Di Meo) - TAR
CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 11 maggio 2010, n. 3683
RIFIUTI - Abbandono da parte di terzi ignoti - Proprietario del terreno -
Responsabilità oggettiva - Inconfigurabilità - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006.
In caso di rinvenimento di rifiuti da parte di terzi ignoti, il proprietario o
comunque il titolare in uso di fatto del terreno non può essere chiamato a
rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti
sulla propria area se non viene individuato a suo carico l’elemento soggettivo
del dolo o della colpa, per cui lo stesso soggetto non può essere destinatario
di ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino (Cfr: T.A.R.
Campania, Sez. I; 19 marzo 2004, n. 3042, T.A.R. Toscana, 12 maggio 2003, n.
1548, C. di S., IV Sez. 20 gennaio 2003, n. 168): Nel disposto normativo di cui
all’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, incentrato su una rigorosa tipicità
dell’illecito ambientale, non v’è alcun spazio per una responsabilità oggettiva:
la regola di imputabilità a titolo di dolo o colpa non ammette eccezioni anche
in relazione ad un’eventuale responsabilità solidale del proprietario dell’area
ove si è verificato l’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul
suolo e nel suolo. Pres. Onorato, Est. Cernese - Consrzio U. (avv. Mirra) c.
Comune di Caserta (avv. Di Meo) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 11 maggio
2010, n. 3683
RIFIUTI - Ricorso a ordinanze a valenza ambientale - Omissione della
comunicazione di avvio del procedimento - Presupposto - Urgenza qualificata.
Il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, o anche avente
valenza ambientale, giustifica l’omissione della comunicazione di avvio del
procedimento unicamente in presenza di un’”urgenza qualificata”, in relazione
alle circostanze del caso concreto, che deve essere debitamente esplicitata in
specifica motivazione sulla necessità e l’urgenza di prevenire il grave pericolo
alla cittadinanza (C.f.r.: T.A.R. Campania, Sez. V, 3.2.2005, n. 764) Pres.
Onorato, Est. Cernese - Consorzio U. (avv. Mirra) c. Comune di Caserta (avv. Di
Meo) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 11 maggio 2010, n. 3683
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 03683/2010 REG.SEN.
N. 01489/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1489 del 2010, proposto da:
Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta - Articolazione
Territoriale di Caserta, con sede in Caserta, al Corso Giannone, n. 50, in
persona del legale rappresentante pro-tempore, Scialdone Antonio, rappresentato
e difeso dall’Avv. Vincenzo Mirra ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’Avv. Francesco Ferrante in Napoli, alla Via G. Bruno, n. 156;
contro
il Comune di Caserta, in persona del legale rappresentante pro - tempore,
rappresentato e difeso dall’Avv. Amedeo Di Meo ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell’Avv. Domenico Letizia in Napoli, alla Via Nuova
Poggioreale, n. 45/A;
per l’annullamento
del provvedimento di diffida del Comune di Caserta del 22.12.2009, prot. n.
115654, a firma del Coordinatore Generale dell’Area Lavori Pubblici, Ecologia ed
Ambiente, con il quale si diffida “il Consorzio Unico di Bacino delle Province
di Napoli e Caserta, con sede in Caserta, al C. so Giannone, n. 50 a provvedere,
entro dieci giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla bonifica e
ripristino ambientale dell’area in questione, predisponendo gli atti e gli
interventi ai sensi delle vigenti norme”.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune;
VISTI gli atti tutti della causa;
VISTO l’art. 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come da ultimo formulato
dall’art. 9 della legge 21 luglio 200, n. 205;
VISTA la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
UDITA alla Camera di Consiglio del 22 aprile 2010 la relazione del cons. dr.
Cernese;
RITENUTO in fatto e CONSIDERATO in diritto:
FATTO e DIRITTO
1. Preliminarmente rileva il Collegio che sussistono i presupposti per
l’emanazione di una sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 21 e 26
della L. n. 1034 del 1971, in quanto il contraddittorio è integro, non si
ravvisano ragioni per accertamenti istruttori ed i difensori presenti alla
Camera di Consiglio del 22 aprile 2010 sono stati interpellati in proposito e
non hanno opposto alcuna obiezione; tanto perché il ricorso
è manifestamente fondato.
2. Esso è rivolto avverso il provvedimento adottato dal Dirigente Coordinatore
Generale dell’Area Lavori Pubblici, Ecologia ed Ambiente del Comune di Caserta
nei confronti del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta,
con sede in Caserta, al C. so Giannone, n. 50, con cui - richiamati il D.L. vo
n. 267/2000 ed il D.L. vo n. 152/2006 - si diffidava il predetto Consorzio a
provvedere entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento “alla bonifica
ed al ripristino ambientale dell’area in questione predisponendo gli atti e gli
interventi ai sensi delle vigenti norme”.
Il suddetto provvedimento consegue alla nota prot. n. 112800 del 14.12.2009,
pervenuta al predetto Settore in data 22.12.2009 con cui il Comando Carabinieri
per la Tutela dell’Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Caserta aveva
comunicato di avere effettuato in data 5.11.2009, congiuntamente a personale del
Dipartimento Provinciale A.R.P.A.C., un sopralluogo presso il sito di stoccaggio
di R.S.U. ubicato in località Lo Uttaro denominato “Panettone” per un presunto
inquinamento ambientale e dalle cui risultanze era emerso che “in seguito a
lavori di ripristino e di sistemazione di teli HDPE (cosiddetta geomembrana) era
stato incontrollatamente depositato tra la vegetazione del materiale residuo dei
suddetti teli”.
3. Al fine di una corretta (ri)qualificazione del potere esercitato dal Comune
di Caserta, necessita evidenziare che l’impugnata ordinanza (solo impropriamente
denominata quale “diffida”, atteso il suo indubbio contenuto provvedimentale,
come tale immediatamente precettivo), nonostante il contestuale e duplice
richiamo alla normativa di cui al D.L. vo n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali) e
del D.L. vo n. 152/2006 (T.U. sull’ Ambiente), deve considerarsi espressione del
potere previsto da tale ultimo Testo Unico perché, in materia ambientale, in
ipotesi di abbandono incontrollato di rifiuti, secondo la recente sentenza del
Consiglio di Stato n. 3765 del 12.6.2009 è esclusa la possibilità di ricorrere
allo strumento atipico e eccezionale costituito dall’ordinanza contingibile ed
urgente, rientrando tali fattispecie espressamente nel campo di applicazione
dell’art. 192 D.L. vo n. 152/2006 che, a fronte di situazioni di inquinamento
ambientale, appresta uno specifico rimedio; pertanto non può condividersi la
tesi del resistente Comune per la quale, nella fattispecie, sussisterebbero i
presupposti per emettere entrambi i tipi di ordinanza, né è possibile attribuire
all’impugnato provvedimento un carattere “misto” che non potrebbe non ingenerare
dubbi sul tipo di potere esercitato ed, in buona sostanza sulla legalità
dell’azione amministrativa.
Né, nel caso di specie, in mancanza di puntuale e specifica motivazione
relativamente al pericolo attuale e concreto per la pubblica e privata
incolumità, il ricorso allo strumento straordinario dell’ordinanza di necessità
ed urgenza può essere fatto automaticamente derivare dalla nota prot. n. 112800
del 14.12.2009 con cui i Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Caserta
avevano comunicato al Comune che, in occasione di un sopralluogo effettuato in
data 5.11.2009 presso il sito di stoccaggio di rifiuti solidi urbani sito in
località Lo Uttaro denominato “Panettone”, avevano rilevato che, in seguito a
lavori di ripristino e sistemazione di teli HDPE (geomembrana), posti a
copertura del sito, eseguiti alla fine di settembre del 2009, rifiuti costituiti
da detti teli, erano stati depositati in modo incontrollato, al suolo tra la
vegetazione spontanea, sollecitando, quindi, l’adozione di provvedimenti.
4. Ciò precisato, nel merito, il ricorso è (manifestamente) fondato in relazione
ai dedotti profili di eccesso di potere (per travisamento dei fatti, difetto di
istruttoria e contraddittorietà), di violazione del D.L. vo n. 152/2006, nonché
di violazione delle ordinanze commissariali n. 93 del 29.5.2009, n. 443 del
10.11.2006, n. 501 del 29.12.2006 (terza censura), nonché di violazione degli
artt. 7 e 3 L. n. 241/1990 (seconda censura).
5. Come la giurisprudenza ha evidenziato in numerose occasioni (ex multis, Cfr:
T.A.R. Campania, sez. V, 6 ottobre 2008, n. 13004), in caso di rinvenimento di
rifiuti da parte di terzi ignoti, il proprietario o comunque il titolare in uso
di fatto del terreno non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di
abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene
individuato a suo carico l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, per cui
lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanza sindacale di
rimozione e rimessione in pristino (Cfr: T.A.R. Campania, Sez. I; 19 marzo 2004,
n. 3042, T.A.R. Toscana, 12 maggio 2003, n. 1548, C. di S., IV Sez. 20 gennaio
2003, n. 168).
Tanto perché l’art. 14 D.L. vo 5 febbraio 1997, n. 22, in tema di divieto di
abbandono incontrollato sul suolo e nel suolo, oltre a chiamare a rispondere
dell’illecito ambientale l’eventuale “responsabile dell’inquinamento”, accolla
in solido anche al proprietario dell’area la rimozione, l’avvio a recupero o lo
smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi, ma ciò solo nel
caso in cui la violazione fosse imputabile a titolo di dolo o di colpa (Cfr:
T.A.R. Lombardia, Sez. I, 26 gennaio 2000, n. 292 e T.A.R. Umbria 10 marzo 2000,
n. 253).
6. Tale rigorosa disciplina trova conferma nel sistema normativo attualmente
vigente, quale quello risultante dal D.L. vo n. 152/2006 in tema di ambiente,
che all’art. 152, comma 3, sanzione chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e
2 imponendogli di << procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo
smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dei luoghi in solido con il
proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento
sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa,
in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti
interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il sindaco dispone con
ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui
provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti
obbligati ed al recupero delle somme anticipate >>.
In siffatto disposto normativo tutto incentrato su una rigorosa tipicità
dell’illecito ambientale, alcun spazio v’è per una responsabilità oggettiva, nel
senso che - ai sensi dell’art. 192 - per essere ritenuto responsabili delle
violazione dalla quale è scaturita la situazione di inquinamento, occorre
quantomeno la colpa. E tale regola di imputabilità a titolo di dolo o colpa non
ammette eccezioni anche in relazione ad un’eventuale responsabilità solidale del
proprietario dell’area ove si è verificato l’abbandono ed il deposito
incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo.
7. Nella fattispecie in esame la necessità di realizzare una serie di interventi
tesi alla salvaguardia delle matrici ambientali del sito “Panettone”, sottoposte
a severe criticità e poste a rischio di inquinamento (come evidenziato dalla
relazione del Dipartimento Missioni Aree Siti ed Impianti della Presidenza del
Consiglio a seguito di sopralluogo effettuato in data 18.9.2009), era stata
rappresentata in data 22.9.2009, con nota prot. 026275, dal Capo missione Aree
Siti ed Impianti il quale aveva richiesto all’Articolazione di Caserta del
Consorzio Unico di Bacino di realizzare una serie di interventi che quest’ultimo
aveva realizzato proprio in ragione delle carenze imputabili alla pregressa
gestione del sito.
Tuttavia, proprio per superare la situazione di criticità ambientale in cui
versava il sito di stoccaggio di R.S.U. ubicato in località Lo Uttaro denominato
“Panettone”, considerando, altresì, la prevedibile pratica impossibilità di
risalire agli autori materiali dell’abbandono dei rifiuti incontrollati e
reprimere i responsabili degli abusi, il Commissario Straordinario di Governo
per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Campania con le rubricate ordinanze n. 93
del 29.5.2006, n. 443 del 10.11.2006, n. 501 del 29.12.2006, aveva inteso creare
una forma speciale di gestione dei rifiuti presenti nel sito predetto, dando una
puntuale e rigorosa disciplina dei compiti da espletare da parte dei soggetti
designati a svolgere l’attività di bonifica e ripristino ambientale.
In particolare, tra l’altro, era stato disposto:
- con l’ordinanza n. 93 del 29.5.2009 di autorizzare le società FIBE S.p.a. e
FIBE Campania S.p.a., ai sensi dell’art. 13 del D.L. vo n. 22/1997 e successive
modificazioni ed integrazioni, alle attività di stoccaggio provvisorio di RSU
presso l’impianto di trasferenza in loc. “Lo Uttaro” del Comune di Caserta, per
le finalità connesse al funzionamento del sistema impiantistico regionale,
stabilendo che le società FIBE S.p.a. e FIBE Campania S.p.a., preliminarmente
all’utilizzo, avrebbero provveduto allo svuotamento dei liquidi di percolazione
accumulati presso il suddetto impianto ed, inoltre, che la gestione delle
attività autorizzate avrebbe dovuto prevedere un idoneo servizio di guardiania e
di vigilanza dell’impianto;
- con l’ordinanza n. 443 del 10.11.2006 “a) di avviare le attività di
trasformazione dei suddetti rifiuti speciali - di cui all’ordinanza Sindacale
prot. n. 102147/2006 - presso l’area di trasferenza gestita dal Consorzio di
Bacino ACSA CE/3, sita in località “Lo Uttaro” del Comune di Caserta; per la
successiva collocazione presso l’antistante sito di stoccaggio “Lo Uttaro” - in
gestione della società FIBE Campania S.p.a.;
c) di affidare al Consorzio ACSA CE/3 le attività di gestione operativa previste
dal presente provvedimento;
d) di stabilire che la FIBE Campania S.p.a. curerà la gestione amministrativa
delle attività di stoccaggio provvisorio”;
- con l’ordinanza n. 501 del 29.12.2006, che la gestione operativa delle
suddette attività sarebbe stata affidata al Consorzio ACSA CE/3; di stabilire
che la FIBE Campania S.p.a. avrebbe curato la gestione amministrativa delle
attività di stoccaggio provvisorio.
8. Pertanto nelle suddette ordinanze si stabiliva che la gestione dello
stoccaggio dei rifiuti e di altre attività complementari (vigilanza,
disinfezione, prelievo e smaltimento del percolato) sarebbe stata a carico
esclusivo delle società FIBE S.p.a. e FIBE Campania S.p.a. (successivamente le
due società venivano commissariate e le loro funzioni surrogate dal Commissario
ad acta per la Provincia di Caserta), mentre l’articolazione territoriale di
Caserta del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta avrebbe
svolto specifica gestione del personale e dei mezzi d’opera nell’ambito delle
attività per l’area di salvataggio denominata “Panettone”.
Il Comune di Caserta - in violazione di quanto prescritto nelle suddette
ordinanze e senza che, sul punto, la sua difesa giudiziale nulla abbia
controdedotto - pretende di chiamare a rispondere della messa in sicurezza del
sito il Consorzio ricorrente, senza tener conto che a quest’ultimo era stata
attribuita unicamente la gestione operativa di abbancamento dei rifiuti e la
gestione del personale e dei mezzi d’opera, mentre la gestione dei rifiuti e
delle relative attività di stoccaggio dell’ara denominata “Panettone” era a
carico delle società FIBE S.p.a. e FIBE Campania S.p.a. e, dopo il
commissariamento, del Commissario ad Acta per gli ex siti FIBE Campania S.p.a.,
soggetti che, d’altronde, alla stregua della normativa vigente in materia di
rifiuti, avendoli preso in carico attraverso la registrazione dei relativi FIR
(Formulario di Identificazione Rifiuti) che attestano la concreta gestione dei
rifiuti stessi da parte del soggetto che effettua la registrazione, devono
considerarsi titolari proprietari dei rifiuti.
9. Ne deriva, altresì, la violazione del D.L. vo n. 152/2006, atteso che con il
provvedimento impugnato non solo viene imposto un intervento di bonifica a
carico di un soggetto incompetente a farlo, ma anche in relazione ad una
(presunta) violazione ambientale che sicuramente non è imputabile alle attività
concretamente svolte dal Consorzio, il quale, anzi, aveva concordato con il Capo
missione Aree, Siti ed Impianti (prot. n. 026275 del 22.9.2009), la
realizzazione degli interventi tesi alla salvaguardia delle matrici ambientali
del sito in parola proprio in ragione delle gravi carenze gestionali, in merito
allo stoccaggio, imputabili unicamente alle società FIBA S.p.a. e FIBE Campania
S.p.a., in seguito commissariate.
10. Ma fondata è anche la seconda censura, con la quale è dedotta la violazione
degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/1990, per mancata comunicazione
dell’avviso dell’avvio del procedimento con la conseguente inosservanza delle
regole che garantiscono la partecipazione dell’interessato all’istruttoria
amministrativa.
11. Nella fattispecie, in relazione alla peculiare e complessa problematica
sottesa all’impugnato provvedimento di bonifica e ripristino ambientale del sito
“Panettone”, era indispensabile instaurare un previo contraddittorio con il
soggetto destinatario della “diffida” (che, come rilevato, ha contenuto
immediatamente precettivo, senza alcun rinvio, a futuri provvedimenti),
consentendo a quest’ultimo di svolgere le proprie argomentazioni già nell’ambito
del procedimento amministrativo e fornire all’amministrazione nuovi elementi di
conoscenza e valutazione utili all’esercizio del potere discrezionale, specie
alla luce delle ordinanze commissariali, delle quali non si fa alcun cenno nel
predetto provvedimento.
Orbene, non avendo l’Amministrazione Comunale ritenuto di dover addivenire con
il Consorzio ad una soluzione concordata con l’interessato ed optando, in
alternativa, per lo strumento autoritativo dell’ordinanza era necessario un
coinvolgimento, a pieno titolo, del Consorzio destinatario dell’atto,
consentendogli, altresì, di partecipare in contraddittorio agli accertamenti ed
alle verifiche per individuare la soluzione tecnica e logistica ottimale per la
messa in sicurezza del sito.
12. Il Collegio condivide quanto rilevato in giurisprudenza secondo la quale il
ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, o anche avente
valenza ambientale, giustifica l’omissione della comunicazione di avvio del
procedimento unicamente in presenza di un’”urgenza qualificata”, in relazione
alle circostanze del caso concreto, che deve essere debitamente esplicitata in
specifica motivazione sulla necessità e l’urgenza di prevenire il grave pericolo
alla cittadinanza (C.f.r.: T.A.R. Campania, Sez. V, 3.2.2005, n. 764); ciò in
quanto il principio partecipativo alla base della comunicazione di avvio del
procedimento ha carattere generalizzato ed impone, alla luce delle regole
fissate dall’art. 7 L. n. 241/1990, che l’invio di essa abbia luogo in tutte
quelle situazioni nelle quali la possibilità di coinvolgere il privato non sia
esclusa da esigenze di celerità che caratterizzano la fattispecie e che devono
essere puntualmente esplicitate nel provvedimento in concreto adottato.
Secondo la giurisprudenza elaborata in materia di ordinanze contingibili ed
urgenti, ma da ritenersi espressione di un principio generale, l’obbligo della
comunicazione sussiste allorché l’invio della stessa risulti in concreto
compatibile con il procedimento alla base del provvedimento, in considerazione
del provvedimento stesso in più fasi o del passaggio di un certo lasso di tempo
dell’attività sfociata nell’adozione dell’atto (Cfr: T.A.R. Calabria, Catanzaro,
Sez. I, 27.4.2005, n. 692).
La situazione da ultimo evidenziata è proprio attinente alla fattispecie in
esame, in quanto le ragioni che hanno giustificato l’adozione dell’ordinanza
impugnata sono da ricondursi ad un sopralluogo nel sito in questione effettuato
dal Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico
di Caserta in data 5.11.2009 allorquando si riscontrava che “era ancora in corso
il citato incendio di rifiuti di diversa natura misti a terreno”, con la
conseguenza che le risultanze di sopralluogo siffatto erano note al Comune già
da quell’epoca, mentre l’impugnata ordinanza (nella quale non si fa alcun cenno
a ragioni di urgenza qualificata che abbiano reso impossibile l’invio della
comunicazione di avvio del procedimento), che il suddetto sopralluogo richiama,
reca unicamente data 22 dicembre 2009 e risulta notificata il giorno successivo.
Pertanto, non accennandosi nell’impugnata ordinanza a quali siano stati i motivi
di urgenza che abbiano reso obiettivamente impossibile la comunicazione di avvio
del procedimento, non sussisteva alcuna concreta ragione, per adottare il
provvedimento impugnato, in assoluta carenza di contraddittorio e senza il
diretto coinvolgimento del diretto interessato che, nel caso di specie, sarebbe
stato quanto mai opportuno, non solo per consentirgli di dimostrare l’estraneità
di qualsiasi elemento di colpevolezza a suo carico, ma anche per affrontare e
risolvere congiuntamente i delicati problemi legati alla ripristino ambientale
ed alla bonifica del sito.
13. Conclusivamente, ogni altra censura assorbita, il ricorso è fondato e deve
essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento con lo stesso
impugnato e con salvezza per le ulteriori determinazioni amministrative che il
Comune dovrà adottare, tenendo conto che, in questa materia, necessitano
comunicazione di avvio del procedimento ed istruttoria adeguata, svolta in
contraddittorio delle parti.
14. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese
giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, quinta sezione di Napoli,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 1489/2010 R.G.)
proposto dal Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta -
Articolazione Territoriale di Caserta, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il
provvedimento n. 115654 del 22.12.2009.
Compensa fra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22/04/2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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