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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 11 maggio 2010 n. 3795
RIFIUTI - Abbandono - Proprietario dell’area interessata - Responsabilità -
Addebitabilità a titolo di dolo o colpa della violazione. Dall’art. 192 del
d.lgs. n. 152/2006 risulta che la responsabilità del proprietario o del titolare
di diritti reali o personali di godimento sull’area interessata da abbandono di
rifiuti presuppone l’addebitabilità ad essi, a titolo di dolo o colpa, della
violazione posta in essere dal responsabile. Pres. Onorato, Est. Pannone -
Regione Campania (avv. Marzocchella) c. Comune di Giugliano in Campania (n.c.) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 11 maggio 2010, n. 3795
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 03795/2010 REG.SEN.
N. 01715/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi del comma decimo dell’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
nel testo introdotto dall’a. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e dei commi
quarto e quinto dell’a. 26 della legge 1034/1971, nel testo introdotto dal comma
1 dell’a. 9 della legge 205/2000, sul ricorso numero di registro generale 1715
del 2010, proposto da:
Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale,
rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Marzocchella, con domicilio eletto in
Napoli, via S. Lucia, n. 81, presso gli Uffici dell’Avvocatura Regionale;
contro
Comune di Giugliano in Campania; in persona del sindaco p.t., non costituito in
giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 47 del 4/09/2009, notificata il 11/01/2010, con la quale il
Sindaco del Comune di Giugliano ha ingiunto alla Regione Campania la messa in
sicurezza e la rimozione di rifiuti pericolosi, abbandonati da ignoti, sull’area
sita in tenimento di detto comune, in prossimità del cavalcavia della ss 162
(Asse Mediano), in catasto al foglio 54, particella 1487, estesa circa 80 mq, in
località Gianfelice, di asserita proprietà regionale.
Visto il ricorso, notificato in data 10 marzo 2010 e depositato in data 31 marzo
2010, con i relativi allegati;
Vista la domanda di fissazione d’udienza del 31 marzo 2010, n. 2311;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2010 il dott. Andrea
Pannone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sezione ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che
esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata (come rappresentato,
ai sensi del comma X dell’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nel
testo introdotto dall’a. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, ai difensori
delle parti costituite), in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così
come previsto dall’articolo 26, commi IV e V, della L. 1034 del 1971, nel testo
introdotto dal c. 1 dell’articolo 9 della L. 205 del 2000.
La Sezione ritiene, infatti, fondata ed assorbente la censura con cui parte
ricorrente prospetta l’illegittimità dell’atto impugnato per violazione
dell’art. 192 d.lgs. n. 152/06 in quanto non sarebbero dimostrati i profili di
dolo o colpa necessari per l’imposizione dell’obbligo di rimozione dei rifiuti e
di ripristino in capo al proprietario o al titolare di altro diritto di
godimento sull’area interessata.
Infatti l’art. 192 d.lgs. n. 152/06, (attualmente vigente e che ha riprodotto le
disposizioni previste nell’art. 14 d.lgs. n. 22/97) dispone che chiunque viola
il divieto di abbandono e deposito incontrollato “è tenuto a procedere alla
rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino
dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti
reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia
imputa-bile a titolo di dolo o colpa, base agli accertamenti effettuati, in
contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”.
In particolare dalla norma in esame risulta che la responsabilità del
proprietario o del titolare di diritti reali o personali di godimento presuppone
l’addebitabilità ad essi, a titolo di dolo o colpa, della violazione posta in
es-sere dal responsabile.
Nel provvedimento impugnato non sono nemmeno dedotti, in concreto, profili di
responsabilità a titolo di dolo o colpa, in capo alla parte ricorrente,
necessari per l’imposizione dell’obbligo di rimozione dei rifiuti fermo restando
che, a tal fine, non è sufficiente una generica “culpa in vigilando” (C.d.S.
Sezione V, 8 marzo 2005, n. 935; C. di S. Sezione V, 25 agosto 2008, n. 4061).
Per questi motivi, il ricorso è fondato e merita accoglimento (con assorbimento,
nella predetta statuizione, delle ulteriori doglianze proposte) con conseguente
annullamento dell’atto impugnato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quinta, accoglie
il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto indicato in epigrafe.
Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2010 con
l'intervento dei Signori:
Antonio Onorato, Presidente
Andrea Pannone, Consigliere, Estensore
Gabriele Nunziata, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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