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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 12 gennaio 2010, n. 68
INFORMAZIONE AMBIENTALE - Accesso - Limiti soggettivi e oggettivi propri
dell’accesso ai documenti amministrativi - Assoggettabilità - Esclusione -
Principi generali di proporzionalità, economicità e ragionevolezza -
Applicazione. L’istituto dell’accesso alle informazioni ambientali non si
assoggetta ai limiti soggettivi e oggettivi propri dell’accesso ai documenti
amministrativi, ma resta comunque subordinato a un principio generale di
proporzionalità, di economicità e di ragionevolezza, per cui possono consentirsi
solo gli accessi che non si traducano in uno sproporzionato aggravio per
l’amministrazione, tale da metterne in pericolo l’efficienza gestionale. Pres.
Onorato, Est. Carpentieri - D.D.G. (avv. Prisco) c. Regione Campania (avv.
Palma) e altro (n.c.). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 12 gennaio 2010, n. 68
INFORMAZIONE AMBIENTALE - Convenzione di Aarhus - L- n.
108/2001 - Obbligo delle amministrazioni di rendere disponibili le informazioni
ambientali - Cd. accesso passivo - Cd. Informazione attiva - Flussi informativi
particolarmente voluminosi o massicci - Opportunità di privilegiare
l’informazione attiva. Se è vero che il diritto di accesso alle informazioni
relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale,
giusta anche le previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata
dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, non è sottoposto al filtro
soggettivo, potendo essere esercitato da chiunque, “senza essere tenuto a
dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante”, né al
limite oggettivo proprio della legge n. 241/90 (potendo riguardare anche
informazioni da elaborare appositamente, e non soltanto documenti già formati ed
esistenti presso l’amministrazione), è altresì vero che l’obbligo delle
amministrazioni di rendere disponibili le informazioni ambientali può e deve
essere assolto non solo mediante accesso cd. “passivo” (ossia mediante
accoglimento delle specifiche domande di accesso dei cittadini), ma anche e
soprattutto mediante informazione “attiva”, ossia mediante pubblicazione, anche
sui siti internet, di tutti i flussi informativi relativi allo stato
dell’ambiente. Il che implica che informazioni voluminose e massicce, o di
contenuto oggettivo molto ampio, ben dovrebbero essere rese acquisibili
attraverso l’informazione attiva, piuttosto che essere fatte oggetto di accesso
“passivo” documentale, che costituisce una modalità notevolmente più impegnativa
e laboriosa, sia per l’amministrazione che per il cittadino. Pres. Onorato, Est.
Carpentieri - D.D.G. (avv. Prisco) c. Regione Campania (avv. Palma) e altro (n.c.).
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 12 gennaio 2010, n. 68
N. 00068/2010 REG.SEN.
N. 05423/2009 REG.RIC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I
l Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 5423 del 2009, proposto da:
Di Dio Giorgio, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Prisco, con domicilio
eletto in Napoli, via Adolfo Omodeo, n. 6;
contro
la Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della giunta regionale,
rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Palma (Avv. Regionale), con domicilio
eletto in Napoli, presso la sede dell’Ente, in via S. Lucia, 81;
la società Hydrogest Campania Spa, in persona del legale rapp.te p.t., non
costituita;
per la dichiarazione d’illegittimità
del silenzio della Regione Campania e della Hydrogest s.p.a. sull’istanza di
accesso ambientale ex art. 3 D.LGs. 195/05 notificata in data 29.07.2009 e per
la nomina di Commissario ad Acta.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 il dott. Paolo
Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in trattazione - notificato il 13 ottobre 2009 e depositato in
segreteria il successivo giorno 22 - il sig. Di Dio Giorgio, residente in
Napoli, nel quartiere Bagnoli, alla via Enea n. 58, agisce avverso il diniego
tacito opposto dalla regione Campania e dalla società Hydrogest s.p.a. sulla sua
domanda - notificata in data 29 luglio 2009 - di accesso alle informazioni
ambientali sullo stato di inquinamento ambientale dovuto al malfunzionamento
degli impianti di depurazione del comprensorio “PS/3”, comprendente i depuratori
di Cuma, Foce Regi Lagni, Area casertana, Napoli Nord e Acerra, dati in
concessione di gestione alla predetta società Hydrogest s.p.a.
Espone parte ricorrente di aver successivamente notificato la stessa domanda -
in data 14 settembre 2009 - anche all’ARPA della Campania, la quale aveva
corrisposto in data 1 ottobre 2009 trasmettendo uno stralcio della relazione
annuale sullo stato dell’ambiente in Campania e rimandando al sito web dell’Ente
per i dati sull’inquinamento delle coste della Campania, inclusi quelli
antistanti i depuratori.
Il ricorrente giudica altresì non sufficienti le note trasmessegli dal
Vice-commissario di Governo per le bonifiche delle acque della Regione Campania
(prot. 8611 del 2009, con la quale lo si informava dell’avvenuto trasferimento
alla Regione Campania, nell’anno 2008, della gestione degli impianti di
depurazione) e dagli uffici regionali (in data 3 agosto 2009, di sollecito a
riscontrare la domanda del ricorrente medesimo).
Si è costituita a resistere in giudizio la sola Regione Campania, che ha
eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere competente a
rispondere il solo soggetto concessionario, ed ha altresì formulato alcune
contestazioni in ordine al rito prescelto.
Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2009 la causa è stata chiamata e
assegnata in decisione.
Il ricorso è ammissibile e in parte fondato.
In rito giova rilevare che la concessione del servizio pubblico di gestione
degli impianti di depurazione, lungi dallo spogliare l’ente concedente delle sue
competenze e responsabilità funzionali di controllo e di direzione, consolida e
rafforza, in realtà, il suo dovere di acquisire e di disporre costantemente di
informazioni analitiche, puntuali e aggiornate sullo stato della gestione
(manutenzione, riqualificazione, efficienza, funzionalità) degli impianti dati
in gestione, onde la sussistenza della legittimazione passiva regionale a
rispondere alle richieste di accesso ai documenti e alle informazioni ambientali
nella materia.
Sempre in rito, occorre rilevare che l’istituto dell’accesso alle informazioni
ambientali, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (di recepimento
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, n.
2003/4/CE ) e all’articolo 3-sexies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), come aggiunto dal decreto correttivo n. 4 del 2008, se si
differenzia per diversi e importanti profili sostanziali e contenutistici
rispetto al generale istituto dell’accesso ai documenti amministrativi di cui al
capo V della legge n. 241 del 1990, condivide tuttavia con quest’ultimo il
rimedio del ricorso ex art. 25 della testé detta legge generale del 1990 sul
procedimento amministrativo, giusta l’espressa previsione in tal senso contenuta
nell’art. 7 (Tutela del diritto di accesso) del d.lgs. n. 195 del 2005, che
estende a questa fattispecie speciale il rimedio approntato dalla legge n. 241
per il caso di diniego (totale o parziale) dell’accesso ai documenti
amministrativi. Ne segue la piena ritualità dell’odierna impugnativa del
silenzio-diniego, della Regione e della società concessionaria, formatosi sulla
domanda fatta notificare dal ricorrente in data 29 luglio 2009.
Condivide la legittimazione passiva alla domanda di accesso - e all’odierno,
conseguente, contenzioso - la società concessionaria del relativo pubblico
servizio degli impianti di depurazione, giusta il disposto dell’art. 23 della
legge n. 241 del 1990.
Nel merito il ricorso è in parte fondato e potrà trovare accoglimento nei limiti
di quanto di ragione.
L’istituto dell’accesso alle informazioni ambientali, infatti, non si assoggetta
ai limiti soggettivi e oggettivi propri dell’accesso ai documenti
amministrativi, ma resta comunque subordinato a un principio generale di
proporzionalità, di economicità e di ragionevolezza, per cui possono consentirsi
solo gli accessi che non si traducano in uno sproporzionato aggravio per
l’amministrazione, tale da metterne in pericolo l’efficienza gestionale, a
fronte di esigenze informative del cittadino che meglio potrebbero e dovrebbero
essere soddisfatte in sede di informazione ambientale “attiva” apprestata dalle
amministrazioni competenti (piuttosto che nella più onerosa forma “passiva”
dell’accesso, mediante visione ed estrazione di copia, ai documenti preesistenti
o all’uopo formati dall’amministrazione).
Più nel dettaglio, se è vero che il diritto di accesso alle informazioni
relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale,
giusta anche le previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia
con la legge 16 marzo 2001, n. 108, non è sottoposto al filtro soggettivo,
potendo essere esercitato da chiunque, “senza essere tenuto a dimostrare la
sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante”, né al limite oggettivo
proprio della legge n. 241 (potendo riguardare anche informazioni da elaborare
appositamente, e non soltanto documenti già formati ed esistenti presso
l’amministrazione), è altresì vero che l’obbligo delle amministrazioni di
rendere disponibili le informazioni ambientali può e deve essere assolto non
solo mediante accesso cd. “passivo” (ossia mediante accoglimento delle
specifiche domande di accesso dei cittadini), ma anche e soprattutto mediante
informazione “attiva”, ossia mediante pubblicazione, anche sui siti internet, di
tutti i flussi informativi (spesso anche voluminosi) relativi allo stato
dell’ambiente. Il che implica che informazioni voluminose e massicce, o di
contenuto oggettivo molto ampio, quali (almeno in parte, quelle qui oggetto di
contenzioso) ben dovrebbero essere rese acquisibili attraverso l’informazione
attiva, piuttosto che essere fatte oggetto di accesso “passivo” documentale, che
costituisce una modalità notevolmente più impegnativa e laboriosa, sia per
l’amministrazione che per il cittadino.
Alla stregua di questi canoni interpretativi ed applicativi è ora possibile
passare al vaglio la composita domanda di accesso formulata dal ricorrente.
Questi, nella sua domanda del 29 luglio 2009, da un lato, ha posto specifici
quesiti in forma interrogativa (se fossero vere le notizie di malfunzionamento
degli impianti di depurazione, se la Hydrogest non avesse posto in essere gli
interventi di manutenzione straordinaria e di costruzione e ammodernamento
previsti dalla convenzione; se fossero stati adottati provvedimenti regionali
consequenziali; se fosse in corso di modifica la concessione; se vi fossero
ancora rischi di malfunzionamento degli impianti); dall’altro ha chiesto
documenti (dati di esercizio di ciascun impianto; dati di inquinamento delle
acque marine in prossimità dei luoghi ove sono scaricate le acque che transitano
per gli impianti di depurazione).
Ora, il primo gruppo di domande di informazioni (i quesiti sui rapporti tra
Regione e Hydrogest) è solo in parte accoglibile. Sono infatti senz’altro
accessibili le informazioni propriamente ambientali, quali quelle sulla
veridicità delle notizie di stampa sui malfunzionamenti degli impianti e quelle,
conseguenti, sulla perdurante attualità di tale stato di cose o circa il
pericolo concreto di una reiterazione a breve di tali malfunzionamenti. E’
difatti evidente che può a tutti gli effetti considerarsi informazione
ambientale quella relativa alla causa prossima e diretta dell’inquinamento,
quale è quella relativa al non corretto funzionamento degli impianti di
depurazione. Rientra nell’ambito di tale informazione ambientale dovuta, deve
qui precisarsi, l’indicazione, in termini chiari e sintetici, della natura,
dell’entità e delle principali cause di tali malfunzionamenti, poiché attiene
alle regole prime della democrazia partecipativa il diritto del cittadino di
sapere in modo chiaro e preciso le ragioni del cattivo funzionamento di un
servizio pubblico essenziale, quale è quello della depurazione dei reflui che
vengono immessi nelle acque marine. Non possono invece essere accolte le altre
domande di informazioni relative al comportamento specifico del concessionario
(se la Hydrogest non avesse posto in essere gli interventi di manutenzione
straordinaria e di costruzione e ammodernamento previsti dalla convenzione) e
agli sviluppi dei rapporti tra società concessionaria e Regione concedente (se
fossero stati adottati provvedimenti regionali consequenziali e se fosse in
corso di modifica la concessione). Trattasi, invero, di informazioni implicanti
giudizi di responsabilità e prese di posizione nell’ambito del rapporto
concessorio, in termini anche di sanzioni e/o di altri rimedi sinallagmatici, di
autotutela o per via giudiziaria, che possono ritenersi riservate alla
valutazione tecnica dell’amministrazione concedente, possono richiedere
accertamenti complessi e che pertanto, ben potrebbero ragionevolmente non essere
disponibili a pochi mesi dai fatti contestati.
Venendo alla seconda parte della domanda di accesso in esame, con la quale sono
stati chiesti documenti (dati di esercizio di ciascun impianto; dati di
inquinamento delle acque marine in prossimità dei luoghi ove sono scaricate le
acque che transitano per gli impianti di depurazione), deve rilevarsi, anche per
questa parte, che la domanda è solo parzialmente accoglibile. La domanda
relativa ai dati di esercizio di ciascun impianto, per come formulata (“dati di
esercizio con indicazione RHC; dati quantitativi e qualitativi delle linee
fanghi e liquami; risultanze delle analisi relative alla qualità, alle
caratteristiche quali-quantitative dei reflui in ingresso ed in uscita
dall’impianto di Cuma; documentazione - ordini di servizio, computi metrici o
documenti equipollenti - relativa ai lavori effettuati dal concessionario”),
incappa nel limite di possibilità pratica e di proporzionalità, di cui sopra si
è discorso, che è da ritenersi applicabile parimenti anche all’accesso alle
informazioni ambientali, derivando da principi di logica e di ragionevolezza.
Inoltre, come pure si è già sopra rilevato, informazioni del tipo di quelle
richieste dovrebbero caso mai essere rese disponibili on line (ove tecnicamente
possibile) nel sito del concessionario gestore o della Regione concedente,
implicando un monitoraggio diretto e continuo del funzionamento dell’impianto,
ma non appaiono suscettibile di visione e copia nelle forme tradizionali
dell’accesso ai documenti amministrativi.
La domanda relativa ai dati di inquinamento delle acque marine in prossimità dei
luoghi ove sono scaricate le acque che transitano per gli impianti di
depurazione risulta, infine, già soddisfatta dalla citata nota in data 1 ottobre
2009 dell’ARPA Campania di riscontro della domanda notificata in data 14
settembre 2009, che aveva correttamente rinviato al proprio sito web per i dati
sull’inquinamento delle coste della Campania, inclusi quelli antistanti i
depuratori.
Per tutte le esposte ragioni, il ricorso può ricevere accoglimento nei termini e
nei limiti sopra precisati, con conseguente ordine alla Regione Campania e alla
società concessionaria Hydrogest di fornire alla parte ricorrente, nel termine
di trenta giorni decorrente dalla comunicazione amministrativa o dalla notifica
di parte, se anteriore, della presente sentenza, delle seguenti informazioni
ambientali: notizie sul malfunzionamento degli impianti di depurazione, con
l’indicazione, in termini chiari e sintetici, della natura, dell’entità e delle
principali cause di tali malfunzionamenti, nonché notizie, conseguenti, sulla
perdurante attualità di tale stato di cose e circa il pericolo concreto di una
reiterazione di tali malfunzionamenti; dati di esercizio di ciascun impianto
(per quanto possibile completi, con indicazione RHC, dei dati quantitativi e
qualitativi delle linee fanghi e liquami e delle risultanze delle analisi
relative alla qualità, alle caratteristiche quali-quantitative dei reflui in
ingresso ed in uscita dall’impianto di Cuma), mediante messa a disposizione sul
sito web della Regione e del concessionario di gestione (ove tecnicamente
possibile).
Le spese di causa, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico
della Regione Campania e della società concessionaria, in ragion della metà per
ciascuna dell’importo complessivo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V^,
definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie in parte, nei limiti precisati in
motivazione; per l’effetto, ordina alla Regione Campania e alla società
Hydrogest Campania s.p.a., in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., di
fornire, entro trenta giorni dalla comunicazione (o dalla notifica di parte, se
anteriore) della presente sentenza, le informazioni e di rendere accessibili i
documenti richiesti dal ricorrente con la domanda del 29 luglio 2009, con le
modalità e nei limiti precisati in motivazione.
Condanna la Regione Campania e la società concessionaria Hydrogest Campania
s.p.a., in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., al pagamento delle spese
processuali, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), di cui
euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a carico della Regione Campania ed
altrettanti euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a carico della società
concessionaria Hydrogest Campania s.p.a., oltre al rimborso del contributo
unificato anticipato dal ricorrente (se ed in quanto effettivamente assolto).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 con
l'intervento dei Signori:
Antonio Onorato, Presidente
Paolo Carpentieri, Consigliere, Estensore
Vincenzo Cernese, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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