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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez.VII - 9 febbraio 2010, n. 808



DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti per la produzione di energia elettrica da FER - Procedure autorizzatorie - termine di 180 giorni - Natura - termine perentorio - Ricorso avverso l’inerzia - Sentenza Corte Cost. n. 364/2006 - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003. Per costante giurisprudenza, il termine di centottanta giorni entro cui l’Amministrazione deve provvedere ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 è perentorio (Tar Sicilia, Palermo, III, 1277/2008; Tar Basilicata, I, 78/2008), sicché non può dubitarsi che, scaduto inutilmente tale termine, il soggetto interessato possa ricorrere contro l’inerzia della p.a. ai sensi dell’art. 21 bis l. Tar (cfr., in materia, Sentenza Corte Cost. n. 364/2006, in cui, nel precisare che l'indicazione del termine, contenuto nell'art. 12, comma 4, deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di <<produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia>>, è stato evidenziato che le priorità perseguite dal legislatore siano state quelle della semplificazione amministrativa e della celerità procedimentale; cfr. anche T.A.R. Basilicata, n° 144 del 5.3.2007). Pres. Veneziano, Est. Passarelli di Napoli - E. s.r.l. (avv. Capasso) c. Regione Campania (avv. Valanzuolo) e altri (n.c.). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez.VII - 9 febbraio 2010, n. 808

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00808/2010 REG.SEN.
N. 07278/2009 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 7278 del 2009, proposto da:
E.P.M. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Capasso, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, viale A. Gramsci n.19;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Valanzuolo, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia, n. 81 presso l’Avvocatura Regionale;
Provincia di Napoli, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, n.c.;
Comune di Marano di Napoli in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, n.c.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del silenzio serbato dalla Regione Campania sull’istanza di autorizzazione, presentata in data 19.12.08 ai sensi del d.lgs. n. 387/2003, alla costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili alimentato ad “Olio vegetale crudo”, sito nel comune di Marano di Napoli, nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;

nonché per la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2010 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Con ricorso iscritto al n. 7278 del 2009, la parte ricorrente impugnava il silenzio tenuto dalla Amministrazione resistente a fronte della propria istanza. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

- di aver presentato, in data 19.12.2008, un’istanza di autorizzazione, ai sensi del d.lgs. n. 387/2003, per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili denominato “Olio vegetale crudo”, di potenza pari a 9 MWe, sito nel comune di Marano di Napoli;

- che tale comune, in data 17.04.2008, rilasciava alla ricorrente il permesso di costruire n. 174/2009; che la Regione, in data 21.04.2009, chiedeva ulteriori documenti; che tuttavia, nonostante il rilascio del permesso di costruire e l’attivazione del procedimento ex art. 12 d.lgs. 387/2003, la Regione restava inerte.

Instava quindi per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione, per violazione degli artt. 2 e 3 l. n. 241/1990, atteso l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; nonché dell’art. 12 co. 3 d.lgs. 387/2003, che pure depone in tal senso; il comma 4 di tale articolo conferma che il procedimento in questione non può avere durata superiore a 180 giorni.

Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 15.01.2010, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.


DIRITTO


Il ricorso è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.

In base al comma 5 dell’art. 2 l. n. 241/1990, come riformulato dalla legge n. 80/2005, “il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza”. Sicché, per un verso non è più necessaria la diffida, per altro verso il giudice – quanto meno nei casi di attività non discrezionale dell’Amministrazione (T.A.R. Campania, sez. I, n. 7817/2005) – può non limitarsi ad accertare la perdurante inerzia dell’Amministrazione stessa, ma ha la facoltà di verificare la fondatezza sostanziale dell’istanza.

Nel caso in specie, la domanda non appare in contrasto con la normativa vigente, facendo quindi ritenere doverosa la risposta della pubblica amministrazione e quindi illegittimo il silenzio tenuto.

Anzi, giova ricordare che, per costante giurisprudenza, il termine di centottanta giorni entro cui l’Amministrazione deve provvedere è perentorio (Tar Sicilia, Palermo, III, 1277/2008; Tar Basilicata, I, 78/2008), sicché non può dubitarsi che, scaduto inutilmente tale termine, il soggetto interessato possa ricorrere contro l’inerzia della p.a. ai sensi dell’art. 21 bis l. Tar.

Infatti, l’art. 12 d.lgs. 387/2003, al co. 2, prevede che “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili….sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la conferenza dei servizi è convocata dalla Regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione” e, al co. 4, che “L’autorizzazione di cui al co. 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n° 241, e successive modificazioni e integrazioni….Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.”.

Pertanto, in conformità a quanto anche affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n° 364/2006 (posto che al punto 3 dei “considerato in diritto” è precisato che "L'indicazione del termine, contenuto nell'art. 12, comma 4, deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di <<produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia>>, in quanto tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo"), deve ritenersi che le priorità perseguite nella materia dal legislatore siano appunto la semplificazione amministrativa e la celerità procedimentale (cfr. anche T.A.R. Basilicata, n° 144 del 5.3.2007); aspetti che però non risulta siano stati tenuti adeguatamente presenti nell’occasione dalla Regione Campania.

Ciò posto, consegue che la definizione del procedimento in questione, mediante adozione di un espresso provvedimento, sarebbe dovuta intervenire entro 180 giorni (misura del ricordato termine massimo all’uopo fissato dalla legge) dalla data in cui vi è stata attivazione dell’iter.

Poiché, però, tanto non è avvenuto, deve concludersi che, ai sensi del novellato art. 2 l. 241/1990 (e senza necessità di inoltro di ulteriore diffida all’Amministrazione inadempiente), nella fattispecie in esame si è verificata appunto una situazione di illegittima omissione a provvedere sull’istanza presentata dalla ricorrente, ragion per cui in questa sede, ai sensi dell’art. 21 bis co. 2 L. 1034/1971, va fatta declaratoria dell’obbligo della Regione Campania di adottare in proposito un provvedimento espresso e motivato (positivo o negativo che sia) nel termine di gg. 90 dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.

Attesa l’indubbia discrezionalità che caratterizza il potere da esercitare nel caso di specie, questo Collegio non può – conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza largamente maggioritaria – conoscere della fondatezza sostanziale dell’istanza.

In applicazione del medesimo articolo di legge, per il caso di persistente inerzia, viene fin da ora nominato, quale Commissario ad acta, il Capo del Dipartimento per l’Energia del Ministero dello Sviluppo Economico, con facoltà di delega a dirigente in servizio presso l’Ufficio del Capo Dipartimento, affinché provveda entro ulteriori 60 gg. in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, con spese da porsi a carico di quest’ultima (le quali verranno liquidate dal Tribunale con separato provvedimento sulla base dell’effettiva attività svolta ed alla relativa nota presentata dal Commissario).

Il ricorso va quindi accolto, disponendo, data la particolarità della vicenda, un termine per provvedere pari a giorni 90 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, settima sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara l’obbligo dell’Amministrazione regionale di adottare un provvedimento espresso sull’istanza prodotta in data 19.12.2008;

2. Ordina alla Amministrazione regionale resistente di provvedere a quanto richiesto entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;

3. Nomina sin d’ora quale commissario ad acta, in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione, il Capo del Dipartimento per l’Energia del Ministero dello Sviluppo Economico, con facoltà di delega a dirigente in servizio presso l’Ufficio del Capo Dipartimento, quale Commissario ad acta perché, persistendo l’inerzia dell’Amministrazione onerata e su istanza della ricorrente, provveda entro ulteriori 60 gg. in sostituzione degli organi della Regione Campania, con spese a carico di quest’ultima e da liquidarsi con separato provvedimento del Tribunale sulla base dell’effettiva attività svolta e della nota presentata dal Commissario stesso;

3. Condanna la Regione Campania a rifondere alla le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.500 (millecinquecento) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge. Spese compensate nei confronti delle Amministrazioni provinciale e comunale intimate e non costituitesi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario, Estensore

 


L'ESTENSORE                  IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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