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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 26 maggio 2010 n. 9181
DIRITTO AMBIENTALE - Prescrizioni normative in materia ambientale -
Osservanza - Tutela del diritto alla salute - Diritto all’iniziativa economica e
alla libertà d’impresa - Contemperamento. La puntuale osservanza delle
precise disposizioni normative in materia ambientale mira ad assicurare la piena
tutela del diritto alla salute, senza sacrificare il diritto alla iniziativa
economica e la libertà di impresa, se non nei limiti imposti proprio dall’abuso
di queste ultime: va, quindi, riaffermato che il diritto alla salute, sebbene
rivesta un predominante valore costituzionale, nel campo della tutela
dell’ambiente dall’inquinamento va realizzato e tutelato previo adeguato
contemperamento con il diritto di libertà economica e di iniziativa di impresa,
che, nella gerarchia dei valori costituzionali viene immediatamente dopo l’art.
32 Cost. Tale tutela va assicurata non con una ingiustificata compromissione del
diritto di impresa, bensì con l’equo contemperamento degli interessi
costituzionalmente rilevanti, in attenta adesione alle scelte operate dal
Legislatore in materia. Pres. Onorato, Est. Nunziata - L. s.r.l. (avv.ti Rianna
e Crovace) c. Regione Campania (avv. Marzocchella) - TAR CAMPANIA, Napoli,
Sez. V - 26 maggio 2010, n. 9181
RIFIUTI - Attività di smaltimento - D13 e D14 - Autorità competente -
Fissazione di limiti - Principio di analogia - Applicabilità. L’Autorità
preposta alla tutela del valore ambientale, ha il potere di fissare in maniera
logica dei limiti per le attività di smaltimento dei rifiuti anche se non
rientranti nel novero di quelle contemplate dalle categorie D13 e D14, ciò per
un giudizio di equivalenza ispirato al principio generale dell’analogia, come
questa diretto a rimuovere incertezze e a colmare vuoti normativi che non può
tollerare margini per violazioni dei interessi della tutela della salute
pubblica e dell’ambiente; trattasi di categorie che non contengono peraltro
un’elencazione tassativa, ma sono suscettibili di interpretazione analogica
fondata sull’eadem ratio, interpretazione questa che, ai soli fini
amministrativi, non è vietata da alcuna norma di principio (T.A.R. Lombardia,
Brescia, 9.10.2009, n.1738). Pres. Onorato, Est. Nunziata - L. s.r.l. (avv.ti
Rianna e Crovace) c. Regione Campania (avv. Marzocchella) - TAR CAMPANIA,
Napoli, Sez. V - 26 maggio 2010, n. 9181
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 09181/2010 REG.SEN.
N. 06530/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 6530 del 2009, proposto dalla Langella
Mario Srl in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
dagli Avv. Giuseppe Rianna e Maria Rosaria Crovace ed elettivamente domiciliata
presso il loro studio in Napoli, Centro Direz. Is.F 11 pal.Esedra;
contro
Regione Campania in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall’Avv. Angelo Marzocchella ed elettivamente domiciliata presso la
Sede dell’Ente in Napoli, Via S. Lucia n.81;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto dirigenziale n.699 del 5/8/2009, nonché del successivo decreto n.777
del 30/9/2009 di variante non sostanziale dell’autorizzazione dell’impianto in
Volla, Via Palazziello n.70 e di integrazione codici rifiuti trattabili, nella
parte in cui negano l’autorizzazione delle attività D13 e D14 per i codici CER
180103 e 180102, nonché di tutti gli atti presupposti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la documentazione depositata da parte ricorrente;
Vista la memoria di costituzione della Regione Campania;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.2945 del 2009 di accoglimento della
domanda di sospensione e di fissazione dell’udienza pubblica per il 20/5/2010;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Consigliere Gabriele Nunziata alla pubblica udienza del 20
maggio 2010, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Espone in fatto parte ricorrente di operare nel settore della raccolta,
trasporto, trattamento, smaltimento, gestione e recupero dei rifiuti speciali e
di essere stata autorizzata con Decreto n.171 del 27/9/1999 alla realizzazione
di un impianto di recupero imballaggi-composti di qualsiasi natura in Volla, Via
Palazziello n.70 e con Decreto del 2/2/2004 alle emissioni in atmosfera ex art.6
del DPR n.203/1988. Con Decreto n.133 del 19/5/2009 veniva approvata la variante
per l’ampliamento della superficie dell’impianto di stoccaggio provvisorio,
trattamento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di qui
la richiesta di variante non sostanziale nel senso di integrazione delle
tipologie di rifiuti trattabili, ma con i provvedimenti impugnati non si è
provveduto all’integrazione dei codici delle attività, di fatto negando
l’autorizzazione delle attività D13 e D14 per i codici CER 180103 e 180102.
La Regione si è costituita per rilevare l’inammissibilità ed infondatezza del
ricorso.
Alla pubblica udienza del 20 maggio 2010 la causa è stata chiamata e trattenuta
per la decisione come da verbale.
DIRITTO
1.Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta la violazione dell’art.10-bis
della Legge n.241/1990, del Decr. Legisl. n.22/1997, dell’art.8 comma 3 del DM
n.254/2003, nonché l’eccesso di potere e il difetto di istruttoria.
2. Il Collegio ritiene in via preliminare di evidenziare che la puntuale
osservanza delle precise disposizioni normative in materia ambientale mira ad
assicurare la piena tutela del diritto alla salute, senza sacrificare il diritto
alla iniziativa economica e la libertà di impresa, se non nei limiti imposti
proprio dall’abuso di queste ultime.
Va, quindi, riaffermato che il diritto alla salute, sebbene rivesta un
predominante valore costituzionale, nel campo della tutela dell’ambiente
dall’inquinamento va realizzato e tutelato previo adeguato contemperamento con
il diritto di libertà economica e di iniziativa di impresa, che, nella gerarchia
dei valori costituzionali viene immediatamente dopo l’art. 32 Cost. Tale tutela
va assicurata non con una ingiustificata compromissione del diritto di impresa,
bensì con l’equo contemperamento degli interessi costituzionalmente rilevanti,
in attenta adesione alle scelte operate dal Legislatore in materia.
3. Nella fattispecie in esame quanto testè affermato trova piena applicazione,
nel senso che effettivamente va censurata la irragionevolezza dell’operato della
Regione che, neanche a seguito dell’ordinanza di accoglimento resa in fase
cautelare con obbligo per l’Ente di provvedere alla puntuale descrizione di
tutte le attività consentite nell’ambito D14, ha provveduto ad eliminare la
situazione di evidente contraddizione che viene ingenerata dal mero impedimento
delle due attività D13 e D14 e cui si potrebbe piuttosto ovviare con la
prescrizione delle modalità, delle metodiche e delle cautele cui subordinare lo
svolgimento delle operazioni nell’impianto della parte ricorrente. In definitiva
permane una palese illogicità nelle determinazioni assunte dalla Regione
resistente quanto alla obiettiva impossibilità della parte ricorrente di
svolgere le attività necessarie per il definitivo incenerimento dei rifiuti
sanitari, che necessariamente devono essere preventivamente trasportati in
impianti abilitati fuori dalla Regione Campania e, pertanto, vanno previamente
sistemati e caricati all’interno dell’impianto.
3.1 Naturalmente resta salvo, in capo all’Autorità preposta alla tutela del
valore ambientale, il potere di fissare in maniera logica dei limiti per le
attività anche se non rientranti nel novero di quelle contemplate dalle
categorie di cui sopra, ciò per un giudizio di equivalenza ispirato al principio
generale dell’analogia, come questa diretto a rimuovere incertezze e a colmare
vuoti normativi che non può tollerare margini per violazioni dei interessi della
tutela della salute pubblica e dell’ambiente; trattasi di categorie che non
contengono peraltro un’elencazione tassativa, ma sono suscettibili di
interpretazione analogica fondata sull’eadem ratio, interpretazione questa che,
ai soli fini amministrativi, non è vietata da alcuna norma di principio (T.A.R.
Lombardia, Brescia, 9.10.2009, n.1738).
In ogni caso, sebbene si intenda in ricorso asserire il contrario, è
effettivamente necessario che l’impresa ricorrente, dopo aver raccolto i rifiuti
presso i produttori, li accolga nel suo impianto ed ivi li depositi senza poter
fare nient’altro, ciò perché se le operazioni di deposito preliminare sono
funzionali al corretto smaltimento, le fasi del raggruppamento e del
ricondizionamento sono tuttavia momenti intermedi che, nel caso di specie, vanno
dettagliatamente descritti e circoscritti al fine di evitare manipolazioni non
ammesse per i rifiuti a rischio infettivo, i quali possono essere raccolti e
trasportati solo in contenitori omologati ai sensi di legge. In particolare il
secondo imballaggio rigido esterno, prescritto dall’art.8, comma 1, del DPR
n.254/2003, deve accompagnare tali rifiuti durante la movimentazione ed il
trasporto sino all’impianto di smaltimento definitivo.
4. In questi termini il ricorso in oggetto va accolto con conseguente
annullamento dei provvedimenti oggetto di impugnazione, salve ulteriori
legittime determinazioni della Regione Campania.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese
di giudizio.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – Sede di Napoli – V^
Sezione – accoglie il ricorso in epigrafe come da motivazione e, per l’effetto,
annulla i provvedimenti oggetto di impugnazione, salve ulteriori legittime
determinazioni della Regione Campania.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a
darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 20 maggio 2010 con
l'intervento dei Signori:
Antonio Onorato, Presidente
Andrea Pannone, Consigliere
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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