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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 23 settembre 2010, n. 11116


APPALTI - Possesso della certificazione di qualità - Attestazione S.O.A. - Ricorso all’autocertificazione - Possibilità - Esclusione. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve essere in ogni caso provato attraverso l'attestazione della S.O.A, restando per tal via precluso il ricorso a forme alternative di dimostrazione del requisito, ivi compreso il ricorso all'autocertificazione da parte delle imprese offerenti, e ciò perché nel nuovo “sistema unico di qualificazione” delle imprese, disciplinato dal d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, soltanto i previsti organismi di diritto privato (S.O.A.) sono competenti al rilascio dell'attestazione di qualificazione, che comporta la verifica, da parte di detti organismi, della sussistenza dei requisiti di qualificazione richiesti alle imprese che intendano concorrere per l'esecuzione di lavori pubblici (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 13 marzo 2009, n. 580). Pres. De Leo, Est. Grasso - C.G. (avv. Marenghi) c. Comune di Vallata (avv. Cicchetti) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 23 settembre 2010, n. 11116

APPALTI - Attestazione S.O.A. triennale scaduta al momento della pubblicazione del bando - Esclusione dalla gara - Legittimità. L’impresa in possesso di una attestazione S.O.A. triennale già scaduta al momento della pubblicazione di un bando, per la quale non operi alcuna disposizione transitoria di protrazione degli effetti e che non abbia richiesto la verifica per l’estensione quinquennale di validità, va necessariamente esclusa dalla gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009 , n. 3742). Pres. De Leo, Est. Grasso - C.G. (avv. Marenghi) c. Comune di Vallata (avv. Cicchetti) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 23 settembre 2010, n. 11116

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 11116/2010 REG.SEN.
N. 01992/2007 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1992 del 2007, proposto da:
Cornacchia Gerardo, rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Maria Marenghi, con domicilio eletto presso Enzo Maria Marenghi Avv. *.* in Salerno, via Velia N.15;


contro


Comune di Vallata, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Cicchetti, con domicilio eletto presso Enrico Cicchetti Avv. in Salerno, Segreteria Tar Salerno;

nei confronti di

So.Co.Re.Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Sabato Perna, con domicilio eletto presso Sabato Perna Avv. * . * in Salerno, via Robertelli.51 c/o Agosto; Santoriello Costruzioni S.r.l.;

per l'annullamento

a) della determina n. 357 del 29 novembre 2007, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto all’ATI SO.CO.RE s.r.l. – Santoriello Costruzioni s.r.l. dei lavori di ripristino funzionale dell’invaso spaziale pubblico in località San Rocco;
b) della determina n. 306 del 30 ottobre 2007, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria;
c) del verbale di gara del 31 agosto 2007 documentante l’apertura delle buste e la successiva aggiudicazione provvisoria;
d) ove occorra, del bando e del disciplinare di gara, oltre a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di So.Co.Re.Srl;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vallata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2009 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che – con ricorso notificato in data 7 dicembre 2007, integrato da successivi motivi aggiunti notificati in data 4 gennaio 2008 – Cornacchia Gerardo, nella qualità di titolare della omonima impresa, impugnava i provvedimenti, meglio ed analiticamente distinti in epigrafe, con i quali il Comune di Vallata aveva disposto, in favore della ATI controinteressata, l’aggiudicazione prima provvisoria e quindi definitiva dell’appalto di lavori di ripristino funzionale dell’invaso spaziale pubblico in località San Rocco, all’uopo criticamente prospettando: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 17 lett. M d.p.r. n. 34/2000 (avuto riguardo alla denunziata falsità della attestazione resa dall’aggiudicataria in sede di gara in ordine al possesso di idonea certificazione di qualità, risultando la stessa scaduta in data anteriore a quella prescritta dalla lex specialis della procedura); b) violazione e falsa applicazione dell’allegato B del d.p.r. n. 34/2000 (avuto distinto riguardo alla erroneità dell’assunto – valorizzato dalla stazione appaltante al preordinato fine di argomentare la concreta irrilevanza della riscontrata irregolarità – secondo cui, per i lavori oggetto di causa non sarebbe stata obbligatoria la certificazione di qualità);


Ritenuto che non è oggetto di contestazione tra le parti in causa che l’impresa controinteressata abbia dichiarato, nell’istanza di partecipazione alla gara, di essere in possesso di certificazione ex art. 2, comma 1 lettera q del d.p.r. n. 34/2000 valida fino alla prescritta data del 12 luglio 2010, laddove – in realtà – l’attestazione di qualificazione concretamente prodotta risultava valida solo fino alla data del 19 luglio 2007, risultando per l’effetto obiettivamente scaduta al momento di esperimento della gara;


Considerato che – in disparte ogni altro rilievo – costituiscono principi ricevuti, dai quali non sussistono ragioni per discostarsi, quelli per cui: a) il possesso della certificazione del sistema di qualità deve essere in ogni caso provato attraverso l'attestazione della S.O.A, restando per tal via precluso il ricorso a forme alternative di dimostrazione del requisito, ivi compreso il ricorso all'autocertificazione da parte delle imprese offerenti, e ciò perché nel nuovo “sistema unico di qualificazione” delle imprese, disciplinato dal d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, soltanto i previsti organismi di diritto privato (S.O.A.) sono competenti al rilascio dell'attestazione di qualificazione, che comporta la verifica, da parte di detti organismi, della sussistenza dei requisiti di qualificazione richiesti alle imprese che intendano concorrere per l'esecuzione di lavori pubblici (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 13 marzo 2009, n. 580); b) l’impresa in possesso di una attestazione S.O.A. triennale già scaduta al momento della pubblicazione di un bando, per la quale non operi alcuna disposizione transitoria di protrazione degli effetti e che non abbia richiesto la verifica per l’estensione quinquennale di validità, va necessariamente esclusa dalla gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009 , n. 3742);


Ritenuto che, nel caso di specie, le riassunte regole imponessero per ciò solo l’esclusione dalla gara della impresa controinteressata, in diverso senso non potendo valorizzarsi né la prodotta certificazione non risultante da idonea attestazione SOA in corso di validità né la ritenuta non obbligatorietà del relativo adempimento procedimentale (per contro formalmente imposto dalla lex specialis di procedura, in conformità all’allegato B del d.p.r. 34/2000, che – per lavori della categoria OG3 classifica III – impone la certificazione a decorrere dal 1° gennaio 2005);


Ritenuto, in definitiva, che il ricorso appare fondato, discendendone l’attribuzione del carico delle spese giusta il criterio della soccombenza, nei sensi di cui al dispositivo che segue;


P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Salerno, sezione I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Gerardo Cornacchia, come in epigrafe individuato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna le parti resistenti alla refusione delle spese di lite, quantificate in € 1.250, oltre accessori come per legge (a carico dell’Amministrazione comunale) ed € 1.250, oltre accessori, a carico della impresa controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio dei giorni 5 novembre 2009 e 18 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giovanni De Leo, Presidente
Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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