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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 23 settembre 2010, n. 11116
APPALTI - Possesso della certificazione di qualità - Attestazione S.O.A. -
Ricorso all’autocertificazione - Possibilità - Esclusione. Il possesso della
certificazione del sistema di qualità deve essere in ogni caso provato
attraverso l'attestazione della S.O.A, restando per tal via precluso il ricorso
a forme alternative di dimostrazione del requisito, ivi compreso il ricorso
all'autocertificazione da parte delle imprese offerenti, e ciò perché nel nuovo
“sistema unico di qualificazione” delle imprese, disciplinato dal d.P.R. 25
gennaio 2000 n. 34, soltanto i previsti organismi di diritto privato (S.O.A.)
sono competenti al rilascio dell'attestazione di qualificazione, che comporta la
verifica, da parte di detti organismi, della sussistenza dei requisiti di
qualificazione richiesti alle imprese che intendano concorrere per l'esecuzione
di lavori pubblici (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 13 marzo 2009, n. 580).
Pres. De Leo, Est. Grasso - C.G. (avv. Marenghi) c. Comune di Vallata (avv.
Cicchetti) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 23 settembre 2010, n. 11116
APPALTI - Attestazione S.O.A. triennale scaduta al momento della
pubblicazione del bando - Esclusione dalla gara - Legittimità. L’impresa in
possesso di una attestazione S.O.A. triennale già scaduta al momento della
pubblicazione di un bando, per la quale non operi alcuna disposizione
transitoria di protrazione degli effetti e che non abbia richiesto la verifica
per l’estensione quinquennale di validità, va necessariamente esclusa dalla gara
(cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009 , n. 3742). Pres. De Leo, Est. Grasso
- C.G. (avv. Marenghi) c. Comune di Vallata (avv. Cicchetti) - TAR CAMPANIA,
Salerno, Sez. I - 23 settembre 2010, n. 11116
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 11116/2010 REG.SEN.
N. 01992/2007 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1992 del 2007, proposto da:
Cornacchia Gerardo, rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Maria Marenghi, con
domicilio eletto presso Enzo Maria Marenghi Avv. *.* in Salerno, via Velia N.15;
contro
Comune di Vallata, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Cicchetti, con
domicilio eletto presso Enrico Cicchetti Avv. in Salerno, Segreteria Tar
Salerno;
nei confronti di
So.Co.Re.Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Sabato Perna, con domicilio
eletto presso Sabato Perna Avv. * . * in Salerno, via Robertelli.51 c/o Agosto;
Santoriello Costruzioni S.r.l.;
per l'annullamento
a) della determina n. 357 del 29 novembre 2007, con la quale è stata disposta
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto all’ATI SO.CO.RE s.r.l. – Santoriello
Costruzioni s.r.l. dei lavori di ripristino funzionale dell’invaso spaziale
pubblico in località San Rocco;
b) della determina n. 306 del 30 ottobre 2007, con la quale è stata disposta
l’aggiudicazione provvisoria;
c) del verbale di gara del 31 agosto 2007 documentante l’apertura delle buste e
la successiva aggiudicazione provvisoria;
d) ove occorra, del bando e del disciplinare di gara, oltre a tutti gli atti
presupposti, connessi e consequenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di So.Co.Re.Srl;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vallata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2009 il dott. Giovanni
Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che – con ricorso notificato in data 7 dicembre 2007, integrato da
successivi motivi aggiunti notificati in data 4 gennaio 2008 – Cornacchia
Gerardo, nella qualità di titolare della omonima impresa, impugnava i
provvedimenti, meglio ed analiticamente distinti in epigrafe, con i quali il
Comune di Vallata aveva disposto, in favore della ATI controinteressata,
l’aggiudicazione prima provvisoria e quindi definitiva dell’appalto di lavori di
ripristino funzionale dell’invaso spaziale pubblico in località San Rocco,
all’uopo criticamente prospettando: a) violazione e falsa applicazione dell’art.
17 lett. M d.p.r. n. 34/2000 (avuto riguardo alla denunziata falsità della
attestazione resa dall’aggiudicataria in sede di gara in ordine al possesso di
idonea certificazione di qualità, risultando la stessa scaduta in data anteriore
a quella prescritta dalla lex specialis della procedura); b) violazione e falsa
applicazione dell’allegato B del d.p.r. n. 34/2000 (avuto distinto riguardo alla
erroneità dell’assunto – valorizzato dalla stazione appaltante al preordinato
fine di argomentare la concreta irrilevanza della riscontrata irregolarità –
secondo cui, per i lavori oggetto di causa non sarebbe stata obbligatoria la
certificazione di qualità);
Ritenuto che non è oggetto di contestazione tra le parti in causa che l’impresa
controinteressata abbia dichiarato, nell’istanza di partecipazione alla gara, di
essere in possesso di certificazione ex art. 2, comma 1 lettera q del d.p.r. n.
34/2000 valida fino alla prescritta data del 12 luglio 2010, laddove – in realtà
– l’attestazione di qualificazione concretamente prodotta risultava valida solo
fino alla data del 19 luglio 2007, risultando per l’effetto obiettivamente
scaduta al momento di esperimento della gara;
Considerato che – in disparte ogni altro rilievo – costituiscono principi
ricevuti, dai quali non sussistono ragioni per discostarsi, quelli per cui: a)
il possesso della certificazione del sistema di qualità deve essere in ogni caso
provato attraverso l'attestazione della S.O.A, restando per tal via precluso il
ricorso a forme alternative di dimostrazione del requisito, ivi compreso il
ricorso all'autocertificazione da parte delle imprese offerenti, e ciò perché
nel nuovo “sistema unico di qualificazione” delle imprese, disciplinato dal
d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, soltanto i previsti organismi di diritto privato (S.O.A.)
sono competenti al rilascio dell'attestazione di qualificazione, che comporta la
verifica, da parte di detti organismi, della sussistenza dei requisiti di
qualificazione richiesti alle imprese che intendano concorrere per l'esecuzione
di lavori pubblici (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 13 marzo 2009, n. 580); b)
l’impresa in possesso di una attestazione S.O.A. triennale già scaduta al
momento della pubblicazione di un bando, per la quale non operi alcuna
disposizione transitoria di protrazione degli effetti e che non abbia richiesto
la verifica per l’estensione quinquennale di validità, va necessariamente
esclusa dalla gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009 , n. 3742);
Ritenuto che, nel caso di specie, le riassunte regole imponessero per ciò solo
l’esclusione dalla gara della impresa controinteressata, in diverso senso non
potendo valorizzarsi né la prodotta certificazione non risultante da idonea
attestazione SOA in corso di validità né la ritenuta non obbligatorietà del
relativo adempimento procedimentale (per contro formalmente imposto dalla lex
specialis di procedura, in conformità all’allegato B del d.p.r. 34/2000, che –
per lavori della categoria OG3 classifica III – impone la certificazione a
decorrere dal 1° gennaio 2005);
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso appare fondato, discendendone
l’attribuzione del carico delle spese giusta il criterio della soccombenza, nei
sensi di cui al dispositivo che segue;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Salerno, sezione
I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Gerardo Cornacchia, come
in epigrafe individuato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti
impugnati.
Condanna le parti resistenti alla refusione delle spese di lite, quantificate in
€ 1.250, oltre accessori come per legge (a carico dell’Amministrazione comunale)
ed € 1.250, oltre accessori, a carico della impresa controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio dei giorni 5 novembre 2009 e 18
marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Giovanni De Leo, Presidente
Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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