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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 8 Gennaio 2010, n. 12
VIA - Regione Basilicata - L.r. n. 47/98 - Giudizio di compatibilità
ambientale - Termine di 150 giorni - Termine iniziale - Decorrenza -
Individuazione - Obbligo di conclusione del procedimento - Art. 2 L. n. 241/90.
Ai sensi dell’art. 6 della L. r. Basilicata n. 47 del 1998, il procedimento
di Valutazione di impatto ambientale (VIA) si attiva dalla data in cui il
richiedente presenta al competente ufficio la documentazione attestante
l’avvenuta pubblicazione presso l’Albo Pretorio e pubblica su un quotidiano a
diffusione regionale il progetto dell’opera che intende realizzare con i
relativi allegati. La giunta regionale, entro 150 giorni da tale termine
iniziale, ha l’obbligo di esprimere il giudizio di compatibilità ambientale (in
applicazione dell’art. 6, comma 2, nonché del principio generale sancito
dall’art. 2 L. n. 241/1990, secondo cui l’amministrazione ha l’obbligo di
concludere il procedimento, iniziato di ufficio o su istanza di parte, con atto
espresso e motivato). Pres. De Leo, Est. Palliggiano - F. sas (avv.
Fortunato) c. Regione Basilicata (n.c.) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 8
gennaio 2010, n. 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00012/2010 REG.SEN.
N. 01609/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1609 del 2009 proposto da:
Società “F.I.L. VIT. di Filippo Troisi & C. s.a.s.” (di seguito: Società Filvit),
in persona del legale rappresentante pro tempore, Filippo Troisi, rappresentata
e difesa dall'avv. Marcello Fortunato, presso lo studio del quale elettivamente
domicilia in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, n. 31,
contro
- Regione Basilicata, in persona del presidente della giunta regionale
pro-tempore, non costituitosi in giudizio,
per l'annullamento
del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza prot. n. 153064, depositata
dalla ricorrente il 31.7.2008 e sulla diffida notificata il 19.1.2009,
- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi, e consequenziali.
nonché per la declaratoria
- dell’obbligo dell’amministrazione regionale di definire il procedimento di cui
all’istanza del 31.7.2008 e successiva diffida del 19.1.2009.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 5 novembre 2009 il dott. Gianmario
Palliggiano ed udito l’avv. Fortunato per la parte ricorrente.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Premette la società ricorrente di essere proprietaria di una cava sita in
località Serra Muletta del Comune di Vietri di Potenza, distinta in catasto al
foglio n. 27 p.lle n. 11 e 95 (ex 68 già 41).
In data 31.7.2008, intendendo realizzare nella cava un “Progetto di coltivazione
e ricomposizione ambientale nell’ambito”, ha depositato al competente Ufficio
della regione Basilicata istanza volta ad ottenere pronuncia di compatibilità
ambientale, ai sensi del’art. 5 Legge regionale Basilicata n. 47/1998.
In data 12.8.2008, ha trasmesso al predetto ufficio, ai sensi dell’art. 11 della
citata Legge reg. n. 47/1998, la documentazione comprovante l’avvenuta
pubblicazione presso l’Albo pretorio del comune di Vietri di Potenza (31.7.1998)
e, su un quotidiano a diffusione regionale (“Il Quotidiano della Basilicata” del
5.8.2008), l’annuncio contenente il progetto dell’opera da realizzare con i
relativi allegati.
In data 19.1.2009, in mancanza di riscontro, la società ricorrente ha notificato
alla regione Basilicata atto di diffida.
A distanza di oltre un anno dal deposito dell’istanza e di oltre nove mesi dalla
notifica della diffida, la regione Basilicata non ha ancora definito il relativo
procedimento ed, in particolare, non ha espresso la pronuncia di compatibilità
ambientale chiesta dalla ricorrente.
Da qui il presente ricorso, notificato il 24 settembre 2009 e depositato il 30
successivo, con il quale la Società Filvit ha impugnato il silenzio serbato
dalla regione Basilicata sull’istanza per sollecitare la pronuncia del parere di
compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 5 L. reg. 47/1998.
Ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:
1. Violazione, sotto diversi profili, artt. 2 e 3 L. 241/1990, in relazione alla
legge reg. Basilicata n. 47/1998; violazione del giusto procedimento; violazione
del principio di buon andamento della P.a. (art. 97 Cost; art. 1 L. 241/1990),
Ha chiesto in accoglimento del ricorso, dichiararsi l’obbligo di provvedere
della Regione Basilicata, disponendosi già in sentenza la nomina di un
commissario ad acta che provveda, in caso di ulteriore inerzia, in luogo
dell’amministrazione inadempiente.
La Regione Basilicata non si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 5 novembre 2009 la causa è passata in decisione
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L’amministrazione regionale ha l’obbligo di provvedere sull’istanza del privato,
in applicazione del principio generale sancito dall’art. 2 L. n. 241/1990, come
modificato dalla L. n. 15/2005 e dalla L. n. 80/2005, secondo cui
l’amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento, iniziato di
ufficio o su istanza di parte, con atto espresso e motivato.
Nel caso specifico, la più volte citata legge regionale Basilicata n. 47 del
1998 ha prescritto un procedimento tipico per l’esame delle istanze dirette ad
ottenere la pronuncia di compatibilità ambientale, individuando anche i tempi
per l’espletamento.
L’art. 6 chiarisce espressamente che “chiunque intende realizzare un’opera
sottoposta alla fase di valutazione di impatto ambientale è tenuto a presentare
presso l’Ufficio Compatibilità Ambientale … apposita domanda di pronuncia di
compatibilità ambientale”.
In questo caso il procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) si
attiva dalla data in cui il richiedente presenta al competente ufficio la
documentazione attestante l’avvenuta pubblicazione presso l’Albo Pretorio e
pubblica su un quotidiano a diffusione regionale il progetto dell’opera che
intende realizzare con i relativi allegati.
La giunta regionale, entro 150 giorni dall’attivazione del procedimento VIA, ha
poi l’obbligo di esprimere il giudizio di compatibilità ambientale (art. 6,
comma 2).
Orbene, la società ricorrente in data 31.7.2008 ha depositato alla Regione
Basilicata l’istanza per la pronuncia di compatibilità ambientale.
In data 12.8.2008 ha trasmesso all’Ufficio compatibilità ambientale la
documentazione prevista dall’art. 11.
Il relativo procedimento avrebbe dovuto essere concluso entro 150 giorni dalla
trasmissione della documentazione, vale a dire entro il 12.1.2009.
Ad oggi, pur essendo decorso oltre un anno dall’attivazione del procedimento ed
oltre nove mesi dal termine finale per la sua conclusione, la regione Basilicata
non ha ancora provveduto sulla domanda per la pronuncia di compatibilità
ambientale.
Il silenzio dell’amministrazione regionale si risolve in un inadempimento agli
obblighi di legge.
Il ricorso, pertanto, essendo fondato, va accolto con conseguente statuizione
dell’obbligo dell’amministrazione regionale di provvedere.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo le modalità indicate
nel dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede staccata di Salerno,
Sezione Prima, accoglie il ricorso n. 1609/2009 R.G. e, per l’effetto, ordina
l’amministrazione regionale Basilicata di provvedere all’istanza prot. n. 153064
del 31.7.2008 presentata dalla Società “F.I.L.VIT. di Filippo Troisi e C. s.a.s”
nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ovvero, se precedente, dalla
notificazione della presente sentenza.
Nel caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione regionale, dispone sin d’ora
quanto segue:
- dà mandato al Prefetto di Potenza, o a funzionario da questi delegato, a
nominare su domanda della società ricorrente un commissario ad acta perchè
provveda in sostituzione della stessa, ove perdurasse l’inerzia; gli onorari e
le spese per il funzionamento dell’organo straordinario sono poste a carico
della Regione Basilicata e saranno liquidate dal Tribunale con separato
provvedimento sulla base dell’effettiva attività svolta e della relativa nota
presentata dal commissario al quale, al momento dell’insediamento e sempre a
carico della Regione Basilicata, sarà corrisposto, a titolo di acconto, la somma
di € 800,00 (ottocento/00).
Condanna la Regione Basilicata al pagamento, in favore della ricorrente, delle
spese del presente giudizio che si liquidano per onorari e competenze nella
complessiva somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Giovanni De Leo, Presidente
Giovanni Grasso, Consigliere
Gianmario Palliggiano, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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