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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 25 marzo 2010, n. 2353
INCENDI BOSCHIVI - DIRITTO URBANISTICO - Inedificabilità delle aree percorse
dal fuoco - Art. 1 bis d.l. n. 332/1993 - Modifica all’art. 9, c. 4 della L. n.
47/75 - Funzione meramente ricognitiva di un principio immanente
nell’ordinamento - Tutela del patrimonio boschivo - Tipizzazione urbanistica
preesistente all’evento incendiario - Irrilevanza - L. n. 353/1990. La
modifica apportata all’art. 9, c. 4 della L. n. 47/75 dall’art. 1 bis d. l. 30
agosto 1993 n. 332, convertito con l. 29 ottobre 1993 n. 428, a mente delle cui
indicazioni “fino all’approvazione dei piani di cui all’articolo 1, in tutte le
zone i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuco è
vietato l’insediamento di qualsiasi tipo”, risulta meramente ricognitiva ed
esplicativa di un principio immanente alle finalità conclamate di tutela del
patrimonio boschivo, e cioè quello dell’assoluta inedificabilità delle aree in
questione, a prescindere dalla loro tipizzazione urbanistica preesistente
all’evento incendiario, siccome intesa a prevenire fenomeni speculativi e ad
assicurare la rigenerazione del “bosco…considerato nella sua entità unitaria di
ecosistema complesso” e la tutela del patrimonio boschivo nazionale quale bene
insostituibile per la qualità della vita. Non a caso la successiva normativa di
riforma (legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 1990) esclude in
radice radice la possibilità di edificazione delle aree percorse da incendio
sulla base della mera previsione che dette aree fossero edificabili prima
dell’evento incendiario (art. 10 comma 1). Pres. Esposito, Est. Gaudieri -
R.A. (avv.ti Brancaccio e Accarino) c. Comune di Montecorice (avv. Jovino),
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali (Avv. Stato) e altro (n.c.) -
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 25 marzo 2010, n. 2353
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02353/2010 REG.SEN.
N. 01502/2002 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1502 del 2002, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Russo Angelo, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell’atto
introduttivo del giudizio, dagli avv.ti Antonio Brancaccio e Francesco Accarino,
presso il primo elettivamente domiciliato in Salerno, largo Dogana Regia, N.15;
contro
Comune di Montecorice, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso notificato
in copia e delibera n. 71 del 27 maggio 2002, dall'avv. Tommaso Jovino, con il
quale elettivamente domicilia in Salerno, piazza Portanova N.1 presso avv.
P.Tarallo;
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in persona del Ministro, legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale
dello Stato di Salerno, domiciliata per legge in Salerno, corso Vittorio
Emanuele N.58;
Soprintendenza B.A.A.A.S. Salerno ed Avellino,
Regione Campania;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’atto di diniego del 19.3.2002 di concessione in sanatoria( ai sensi della
l. n. 47/85 e 724/94);.
di ogni atto connesso e segnatamente del parere contrario della c.e.c.i., previa
riunione delle istanze presentate dal ricorrente il 30.9.1986 n. 4885 e il
28.2.1995 prot. n. 1108, espresso nella seduta dell’8.3.2001 con verbale n.
03-decisione n. 01; della nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
– Soprintendenza ai B.A.A.A.S di Salerno ed Avellino prot. n. 1205, pervenuta al
Comune in data 5.2.2001 prot. n. 812, non conosciuta; della delibera della
Giunta della Regione Campania del 14.7.1987 n. 3262, non conosciuta; nonché
Con i MOTIVI AGGIUNTI, notificati il 29 settembre 2009, depositati il 14 ottobre
1009, per l’annullamento :
della determinazione n. 001 del Comune di Montecorice del 19.3.2002, resa ex
art. 151 d. lgs n. 490/1999, non notificata ed affissa all’Albo Pretorio al n.
reg. 8431 del 21.3.2002 con la quale non è stata concessa l’autorizzazione ex
art. 151 in conformità al parere espresso dalla Commissione Edilizia Comunale
Integrata espresso nella seduta dell’8.3.2001 con verbale n. 03-decisione n. 01;
del sopra menzionato verbale, non notificato e/o comunicato.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montecorice;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attivita'
Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14/01/2010 il dott. Francesco Gaudieri
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1.- Premette il sig. Angelo Russo, con l’atto notificato il 24 maggio 2002,
depositato il 14 giugno 2002, di aver ottenuto in data 4.3.1981 concessione
edilizia n. 178 per la costruzione di ville plurifamiliari in località Pennino
di Montecorice su una superficie di mq 4355, su conforme nulla osta della
Regione Campania del 13.8.80 n. 10093 (parere n. 2418 del 6.8.1980) e su pareri
92/2, 94/7 espressi nella seduta del 15.10.80 e 22.1.1981 dalla c.e.c., le cui
opere vennero sospese e sequestrate dal Pretore di Agropoli in data 4.9.1982,
sul presupposto che l’area interessata era stata percorsa da incendi e rientrava
nei piani previsti dall’art. 1 l. 1.3.1975 n. 47, e, come tale, inedificabile;
aggiunge che dopo il dissequestro dell’area, disposto nel 1989 dalla Suprema
Corte di Cassazione, è stato comunque ostacolato nella ripresa dell’attività
edilizia dapprima dal Sindaco che, su segnalazione della Soprintendenza,
ordinava la sospensione dei lavori e poi dal P.M. presso la Pretura
Circondariale di Vallo della Lucania che sequestrava i beni, dissequestrati poi,
con ordinanza del Tribunale di Salerno in data 10.1.1990; evidenzia di aver
impugnato innanzi al Tar il diniego opposto dal Sindaco di Montecorice
all’istanza di proroga dell’efficacia della concessione edilizia n. 178 del
4.3.1981 nonché la contestuale declaratoria di decadenza della concessione
edilizia; precisa che subito dopo la notifica dell’ordinanza n. 455 del 7.6.1990
favorevole del Tar Salerno, resa nel ricorso r. g. n. 812/90, il Sindaco
emetteva l’atto di sospensione dei lavori (impugnato con il ricorso r. g. n. 166
del 1991), per addivenire successivamente all’annullamento della concessione
edilizia n. 178 del 4.3.1981 (impugnato con il ricorso r. g. n. 2020 del 1990);
specifica di essere stato, infine, raggiunto anche dall’ordine di sospensione
dei lavori e ripristino dello stato dei luoghi emesso dal Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali (impugnato con il ricorso r. g. n. 166 del 1991);
aggiunge di aver presentato ben due istanze di condono edilizio, la prima (prot.
n. 4885 del 30.9.1986 ex l. n. 47/86) per sanare alcune modifiche apportate a
due dei quattro fabbricati; la seconda (prot. n. 1108 del 28.2.1995 ex l. n.
724/94), a mero scopo cautelativo, per tutti i fabbricati; respinte
dall’amministrazione comunale con il provvedimento in questa sede impugnato, che
l’interessato censura per violazione di legge ed eccesso di potere sotto
concorrenti e plurimi profili.
2.- Resiste in giudizio il Comune di Montecorice chiedendo la reiezione
dell’istanza perché inammissibile ed infondata.
3.- Resiste, altresì, formalmente il Ministero intimato.
4.- All’udienza del 14.1.2010, sulla conclusione delle parti presenti come da
verbale di udienza, il Collegio si è riservata la decisione.
DIRITTO
Può prescindersi dalla disamina delle eccezioni in rito, essendo il ricorso
infondato nel merito.
1.- E’ controversa nel presente giudizio la legittimità del provvedimento, in
epigrafe meglio specificato, con il quale la resistente amministrazione comunale
ha respinto le due istanze di condono edilizio, la prima (prot. n. 4885 del
30.9.1986 ex l. n. 47/86) intesa a sanare alcune modifiche apportate a due dei
quattro fabbricati realizzati; la seconda (prot. n. 1108 del 28.2.1995 ex l. n.
724/94), relativa a tutti i quattro fabbricati, presentate dal ricorrente Russo
Angelo.
Gioverà ricordare che delle due istanze in questione, la seconda, venne
presentata dal Russo “a mero scopo cautelativo, stante il provvedimento di
annullamento della concessione originaria” (pag. 4 del ricorso), la n. 178 del
4.3.1981 (impugnata con ricorso r. g. n. 2020 del 1990, pure in trattazione in
pari udienza)
L’atto impugnato, dopo aver richiamato nelle premesse, trascrivendoli, sia il
parere (sfavorevole) della Commissione edilizi integrata, sia la determina
dirigenziale parimenti negativa e il diniego di autorizzazione, conclude per la
reiezione sulla scorta del parere della c.e.c.i. avendone condivisa la
motivazione.
L’amministrazione comunale, in definitiva, si è negativamente determinata in
ordine all’invocata sanatoria, affermando che :
“ è da condividere il parere espresso dalla Commissione Edilizia Comunale
Integrata nella seduta dell’8 marzo 2001, verbale n. 03, decisione n. 01; :
-le opere abusive di cui alle istanze di sanatoria ricadono in zona di
“conservazione integrale” del P.T.P. ed in zona “UNO” del Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di Diano;
-la località interessata dall’intervento ricade in area dichiarata di notevole
interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 del 1939, giusta D.M. 20 marzo
1969;
-le strutture di cui si richiede la sanatoria se completate comprometterebbero
in maniera irreversibile l’aspetto paesistico ambientale del sito ben visibile
da più punti di belvedere:
-le opere previste se effettuate risulterebbero incompatibili con la tutela e la
riqualificazione ambientale del contesto nel quale le stesse dovrebbero essere
inserite;
-l’intervento se attuato comporterebbe l’alterazione di tratti caratteristici
della località protetta che sono la ragione stessa per cui la località medesima
è sottoposta a vincolo ai sensi della normativa di tutela ambientale attualmente
vigente;
-l’intervento evidenzia delle valenze paesaggistiche di notevole impatto
ambientale sia per la consistenza dell’intervento sia per il numero delle unità
abitative ad esso connesso, in zona completamente priva di urbanizzazione.
Avverso le citate motivazioni, parte ricorrente deduce ben sei motivi di ricorso
che, ad avviso del Collegio, non colgono nel segno.
2.- Preliminarmente il Collegio deve darsi carico della sesta ed ultima censura,
con la quale si deduce che l’atto impugnato sarebbe illegittimo siccome firmato
dal Sindaco e dal responsabile del procedimento, in violazione del principio di
separazione tra programmazione e gestione di cui all’art. 6 della legge n.
127/97, dal momento che, se detta doglianza dovesse risultare, in tesi, fondata,
essa sarebbe pregiudiziale ed assorbente di tutte le altre dedotte.
La censura deve essere respinta siccome infondata, atteso che, anche alla luce
della giurisprudenza di questo Tribunale (Tar Salerno n. 729 del 2007), peraltro
conforme alla giurisprudenza dominante (ex multis Cons. St. Sez. IV 3 giugno
1997 n. 603), l’eventuale firma apposta sull’atto amministrativo dall’organo
politico unitamente a quella del funzionario non rende, per ciò siolo,
illegittimo il provvedimento atteso che, in applicazione dei principi generali
di conservazione degli atti giuridici e dell’utile per inutile non vitiatur, il
provvedimento amministrativo deve stimarsi sicuramente legittimo perché
imputabile all’organo burocratico che, in base ai principi correnti, ne ha la
competenza. .
3.- Sgombrato il campo dalla censura d’incompetenza, deve dirsi che il
provvedimento impugnato risulta impermeabile alle doglianze rassegnate.
Come innanzi riferito, l’amministrazione comunale ha respinto le istanze di
sanatoria, con una motivazione pluristrutturata asserendo, in primis, che “ è da
condividere il parere espresso dalla Commissione Edilizia Comunale Integrata
nella seduta dell’8 marzo 2001, verbale n. 03, decisione n. 01.”
Orbene, tra le ragioni ostative al rilascio della concessione in sanatoria, la
Commissione integrata pone l’inedificabilità dell’area ex art. 9 l. n. 47/75,
opponendo, in sostanza, la non sanabilità delle opere ex art. 33 l. n. 47/85.
Ad avviso del Collegio, il diniego è fondato e non risulta scalfito dalle
argomentazioni opposte, per le argomentazioni che seguono.
3.a.- Con legge 1 marzo 1975 n. 47 (in G.U. n. 72 del 14.3.1975) rubricata
“Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi”, furono introdotte
una serie di disposizioni con le quali si demandava ad appositi piani regionali
ed interregionali, la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo
minacciato dagli incendi, prevedendosi all’at. 9, comma quarto, espressamente
che “Nelle zone boscate, comprese nei piani di cui all’articolo 1 della presente
legge, i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco,
è vietato l’insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo. Tali zone non possono
comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell’incendio”.
Con l’art. 1 bis d. l. 30 agosto 1993 n. 332, convertito con l. 29 ottobre 1993
n. 428, alla citata disposizione venne aggiunto la precisazione che “fino
all’approvazione dei piani di cui all’articolo 1, in tutte le zone i cui
soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuco è vietato
l’insediamento di qualsiasi tipo”.
Successivamente la legge n. 47 del 1975, è stata abrogata e sostituita dalla l.
n. 353/2000, rubricata come “Legge-Quadro in materia di incendi boschivi”.
Invero, in applicazione della citata normativa, l’amministrazione comunale
legittimamente ha, dapprima, fondato il provvedimento di annullamento della
concessione edilizia n. 178 del 4.3.1981 risultando i terreni di proprietà del
Russo essere stati percorsi da incendio e, successivamente ha utilizzato, tra
l’altro, il citato referente normativo per denegare anche la concessione in
sanatoria.
In sostanza, ha ritenuto insanabile l’opera ai sensi della lett. d), dell’art.
33. l. n. 47/85 a mente delle cui previsioni, “le opere di cui all’art. 31 non
sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli,
qualora questi comportano in edificabilità e siano stati imposti prima della
esecuzione delle opere stesse : d) ogni altro vincolo che comporti la in
edificabilità dell’area”.
Al riguardo, la difesa di parte ricorrente, oppone, elementi che non appaiono
utili ad incrinare la ragione individuata dall’amministrazione.
3.b.- Si afferma, infatti, che “l’area di proprietà del ricorrente non è mai
stata percorsa da incendio…l’evento dannoso del 23.8.78 ha percorso la proprietà
di Russo Angelo da Montecorice, omonimo del ricorrente, proprietario di fondo
confinante. La circostanza è documentata”.
Contrariamente a quanto dedotto, inficiano le difese di parte ricorrente :
-la nota n. 10647 del 6 novembre 1981 inviata dall’Ispettorato Ripartimentale
delle Foreste di Salerno alla Comunità Montana Alento Monte Stella, con la
quale, reiterando quanto già riferito con nota del 16 gennaio 1981 n. 12883, si
afferma che “la zona…è stata varie volte percorsa dal fuoco, ed è compresa nei
piani di cui all’art. 1 della legge Regionale n. 47 dell’1.3.1975”;
-le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Pretore di
Agropoli nel procedimento penale n. 845 dell’R.G. 1982, da cui risulta che
“l’incendio di cui al verbale del 9 settembre 1978 si è realmente verificato” e
che “il grado dei danni provocati dall’incendio è differenziato : nella parte
bassa del fondo fino al limite dello sbancamento i danneggiamenti sono lievi e
tali da non compromettere l’efficienza biologica del bosco; nella parte alta il
bosco è stato nettamente compromesso”;
- la sentenza istruttoria n. 124/85 del Tribunale di Vallo della Lucania.
3.c.- Si afferma, altresì, nelle menzionate difese che “non poteva ipotizzarsi
la sussistenza del divieto di insediamenti dell’art. 9 l. n. 47/75, in quanto,
tale divieto non riguarda le aree già edificabili prima dell’incendio, in virtù
di specifica destinazione urbanistica”.
Contrariamente a quanto dedotto, deve ritenersi applicabile nella specie il
divieto di cui alla più volte richiamata normativa di tutela; infatti, accertato
il passaggio del fuoco nell’agosto del 1978 e la natura boscata dell’area ( con
la sentenza istruttoria sopra citata si precisa che la zona interessata “è parte
integrante di un complesso boscato di pino d’aleppo…compresa nei piani
antincendio elaborati dalla Regione Campania”) deve, comunque, ritenersi che,
pur a fronte della astratta edificabilità (nei termini consentiti dalla
normativa ambientale del sito con riferimento alla destinazione prevista dal
programma di fabbricazione di Montecorice che la destinava a zona di sviluppo
turistico) di cui alla pianificazione preesistente, all’epoca del rilascio della
concessione edilizi n. 178 del 4.3.1981, il divieto di edificazione era
pienamente operante, siccome scaturente dal quarto comma dell’art. 9 della l. n.
47/85, per niente subordinato all’entrata in vigore dei piani regionali ed
interregionali di cui all’art. 1 l. n. 47/75.
A conferma delle conclusioni testè raggiunte, basterà osservare che la citata
disposizione normativa venne modificata dall’art. 1 bis d. l. 30 agosto 1993 n.
332, convertito con l. 29 ottobre 1993 n. 428, a mente delle cui indicazioni
“fino all’approvazione dei piani di cui all’articolo 1, in tutte le zone i cui
soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuco è vietato
l’insediamento di qualsiasi tipo”.
Né vale osservare che la modifica della norma è posteriore al rilascio della
concessione annullata.
Ad avviso del Collegio, la modifica sopra riportata risulta meramente
ricognitiva ed esplicativa di un principio immanente alle finalità conclamate di
tutela del patrimonio boschivo, e cioè quello dell’assoluta inedificabilità
delle aree in questione, a prescindere dalla loro tipizzazione urbanistica
preesistente all’evento incendiario, siccome intesa a prevenire fenomeni
speculativi e ad assicurare la rigenerazione del “bosco…considerato nella sua
entità unitaria di ecosistema complesso” e la tutela del patrimonio boschivo
nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita.
Non a caso la successiva normativa di riforma (legge quadro in materia di
incendi boschivi n. 353 del 1990) stabilisce all’art. 10 comma 1, che : “…. È
inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di
edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili
ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia
stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti
urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione…”
escludendo in radice la possibilità di edificazione delle aree percorse da
incendio sulla base della mera previsione che dette aree fossero edificabili
prima dell’evento incendiario.
3.d.- Quanto, poi, alla ulteriore asserzione difensiva recante affermazione che
tale divieto non “può assumere rilievo perché la proibizione dell’art. 9
riguarda le aree comprese nei piani approvati…ed all’epoca del rilascio della
concessione non esisteva alcun piano” è appena il caso di osservare che le
conclusioni innanzi raggiunte dal Collegio in ordine alla immediata
applicabilità della disposizione scaturente dall’art. 9, comma quarto, siccome
norma di ordine pubblico, inficiano l’argomentazione tracciata dalla difesa.
3.e.- Quanto, infine, al fatto che “tali circostanze esulano dalle valutazioni
della CEI, che è esclusivamente tenuta a considerare gli elementi di
compatibilità o incompatibilità con gli specifici valori e siti tutelati dal
D.M. di vincolo” si osserva che la valutazione operata sul punto dalla
Commissione è stata fatta propria dall’Amministrazione comunale competente alla
finale determinazione, sicchè ogni censura al riguardo andava proposta avverso
l’atto dell’ente e, nei limiti in cui può ritenersi censurata la finale
determinazione, detta doglianza, per quanto già detto, deve ritenersi infondata.
Per tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto, in
applicazione del principio, ormai consolidato in giurisprudenza, a mente del
quale allorchè il provvedimento amministrativo sia sorretto da una pluralità di
ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la
legittimità dell’atto la fondatezza anche di una sola di esse ( ex multis Con.
St. Sez. 7 aprile 1991 n. 244; 20 dicembre 2002 n. 7251; 10 giugno 2005 n.
3052).
Nella specie, il vincolo di in edificabilità dell’area, di cui all’art. 9 l. n.
47/5, in quanto imposto ex lege prima della esecuzione delle opere stesse,
preclude al ricorrente, in applicazione della previsione ostativa di cui alla
lett. d) dell’art. 33 l. n. 47/85, la sanatoria delle opere realizzate
successivamente all’entrata in vigore dell’art. 9 della citata legge, sulla base
di un titolo, legittimamente annullato dal Comune di Montecorice.
Può concludersi per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti..
4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, con parziale
compensazione, nell’importo fissato in dispositivo..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di
Salerno, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso e motivi aggiunti,
r. g. n. 1502 del 2002, proposti da Russo Angelo, li rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti del Comune di Montecorice
delle spese di lite che, parzialmente compensate, liquida in euro 1.500,00,
oltre accessori.
Spese compensate nei confronti del Ministero.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14/01/2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Luigi Antonio Esposito, Presidente
Filippo Portoghese, Consigliere
Francesco Gaudieri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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