AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 16 aprile 2010, n. 3936
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Lottizzazione materiale -
Lottizzazione cartolare - Bene giuridico protetto dall’ordinamento - Ordinata
pianificazione urbanistica - Controllo effettivo del territorio - Art. 18 L. n.
47/1985. L’art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 disciplina due
differenti ipotesi di lottizzazione abusiva, la prima, c.d. materiale, relativa
all'inizio della realizzazione di opere che comportano la trasformazione
urbanistica ed edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli
strumenti urbanistici,o di leggi statali o regionali, sia in assenza della
prescritta autorizzazione; la seconda, c.d. formale (o cartolare), che si ha
allorquando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di
carattere materiale, se ne sono già realizzati i presupposti con il
frazionamento e la vendita del terreno in lotti che per le specifiche
caratteristiche, quali la dimensione, la natura del terreno, la destinazione
urbanistica, l'ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, o per altri
elementi riferiti agli acquirenti, evidenzino in modo non equivoco la idoneità
all'uso edificatorio. Ne consegue che il bene giuridico protetto
dall'ordinamento non è solo quello dell'ordinata pianificazione urbanistica e
del corretto uso del territorio, ma anche quello dell'effettivo controllo del
territorio da parte del soggetto titolare della relativa funzione. Pres. f.f.
Portoghese, Est. Sabbato - I.G. (avv.ti Annunziata e Paolino) c. Comune di Angri
(avv.ti Longobardi e Pentangelo) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 16 aprile
2010, n. 3936
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Elementi - Frazionamento
cartolare - Destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere -
Elementi indiziari - Sufficienza di un unico indizio - Art. 18 L. n. 47/1985.
Per integrare l'ipotesi di lottizzazione abusiva è sufficiente il solo fatto che
le opere o il frazionamento fondiario siano stati realizzati in assenza di uno
strumento urbanistico attuativo o di un piano di lottizzazione convenzionato
(Consiglio di Stato sez. V, 26 marzo 1996, n. 301). Segnatamente, per quanto
concerne il frazionamento "cartolare", seppure è necessario che l’accertamento
del presupposto di cui all’articolo 18 legge 28 febbraio 1985, n. 47 comporti
una ricostruzione di un quadro indiziario sulla scorta degli elementi indicati
nella norma, dalla quale sia possibile desumere in maniera non equivoca "la
destinazione a scopo edificatorio" degli atti posti in essere dalle parti
(Consiglio di Stato, sez. V, 20 ottobre 2004, n. 6810), è sufficiente che lo
scopo edificatorio emerga anche da un solo indizio (Consiglio di Stato, sez. V,
14 maggio 2004, n. 3136; IV n. 3531 del 30 giugno 2005; n. 6060 del 11 ottobre
2006). Pres. f.f. Portoghese, Est. Sabbato - I.G. (avv.ti Annunziata e Paolino)
c. Comune di Angri (avv.ti Longobardi e Pentangelo) - TAR CAMPANIA, Salerno,
Sez. II - 16 aprile 2010, n. 3936
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 03932/2010 REG.SEN.
N. 02011/1993 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2011 del 1993, proposto da:
Illustrazione Vincenzo, rappresentato e difeso, come da mandato a margine del
ricorso, dagli avv.ti Maria Annunziata e Gaetano Paolino, con domicilio eletto
presso il loro studio in Salerno, via Roma, n. 61;
contro
Comune di Angri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in
virtù di procura generale alle liti, dagli avv.ti Alfonso Longobardi e Antonio
Pentangelo, con domicilio eletto in Salerno, Corso Vitt. Emanuele n. 143, c/o lo
studio C. Monina;
per l'annullamento
del provvedimento del Sindaco di Angri n. 15301 del 31/5/1993 nonché di ogni
altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Angri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2010 il dott. Giovanni
Sabbato e uditi per le parti i difensori Presente l'avv.to Annunziata.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 14 luglio 1993 e ritualmente depositato il giorno
dopo, il sig. Illustrazione Vincenzo ha impugnato l’atto, meglio distinto in
epigrafe, con il quale il Sindaco di Angri ha disposto la sospensione di tutte
le eventuali opere in corso anche sul fondo rustico di sua proprietà ed il
divieto di disporre del suolo e delle opere stesse, ritenendo che queste
“costituiscono violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici
vigenti”.
Ha quindi articolato i seguenti motivi di censura:
violazione e falsa applicazione di legge (art. 18 L. 47/85; art. 3 L. 241/90).
Eccesso di potere (erroneità del presupposto – travisamento dei fatti – difetto
di istruttoria), in quanto l’atto impugnato si fonderebbe su presupposto
erroneo, sia perché il rogito di acquisto del fondo non è stato stipulato nella
data ivi indicata, sia perché sul fondo medesimo la ricorrente non ha realizzato
alcuna opera edilizia, tant’è che nell’atto stesso di discorre di opere
“eventuali”, di tal che non emergono i presupposti per la configurabilità della
contestata lottizzazione abusiva.
Il ricorrente ha concluso invocando l’annullamento, previa sospensiva, degli
atti impugnati.
Si è costituito il Comune intimato, resistendo al ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 28 luglio 1993, la domanda di sospensiva è stata
accolta.
Alla Udienza Pubblica dell’11 febbraio 2010 il ricorso, sulle conclusioni delle
parti costituite, è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
L’ordinanza oggetto del gravame posto all’esame del Collegio dispone la
sospensione, nei riguardi anche del lotto di proprietà ricorrente, “di tutte le
eventuali opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere
stesse con atti tra vivi” interessanti il fondo appartenuto al sig. Adinolfi
Pasquale e successivamente sottoposto a frazionamento e vendita delle singole
aree derivanti dallo stesso, ipotizzandosi il reato di cui all’art. 18 della l.
28.02.1985, n. 47.
Nell’ambito dell’unico motivo articolato con il proposto gravame parte
ricorrente assume che il provvedimento impugnato non sarebbe preceduto da
adeguata istruttoria e che comunque gli elementi di fatto posti a base della
contestata determinazione non sarebbero tali da integrare la complessa
fattispecie della lottizzazione abusiva.
Occorre far precedere la disamina delle censure di parte dalla riproduzione del
tenore testuale della norma applicata ed alla ricostruzione del suo esatto
contesto applicativo secondo gli apporti ermeneutica della giurisprudenza. Ai
sensi dell’articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, "si ha lottizzazione
abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che
comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in
violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e
comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta
autorizzazione, nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso
il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti del terreno in lotti che, per
le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno
e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero,
l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto
ad elementi riferiti agli acquirenti denuncino in modo non equivoco la
destinazione a scopo edificatorio". La norma disciplina, pertanto, due
differenti ipotesi di lottizzazione abusiva, la prima, c.d. materiale, relativa
all'inizio della realizzazione di opere che comportano la trasformazione
urbanistica ed edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli
strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite
direttamente in leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta
autorizzazione; la seconda, c.d. formale (o cartolare), che si ha allorquando,
pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere
materiale, se ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento e la
vendita del terreno in lotti che per le specifiche caratteristiche, quali la
dimensione, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l'ubicazione e
la previsione di opere urbanistiche, o per altri elementi riferiti agli
acquirenti, evidenzino in modo non equivoco la idoneità all'uso edificatorio. Ne
consegue che il bene giuridico protetto dall'ordinamento non è solo quello
dell'ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma
anche quello relativo all'effettivo controllo del territorio da parte del
soggetto titolare della relativa funzione. In tal senso la giurisprudenza ha
evidenziato che per integrare l'ipotesi di lottizzazione abusiva è sufficiente
il solo fatto che le opere o il frazionamento fondiario siano stati realizzati
in assenza di uno strumento urbanistico attuativo o di un piano di lottizzazione
convenzionato (Consiglio di Stato sez. V, 26 marzo 1996, n. 301). Per quanto
concerne il frazionamento "cartolare" si è altresì, precisato che, seppure è
necessario che l’accertamento del presupposto di cui all’articolo 18 della legge
28 febbraio 1985, n. 47 comporti una ricostruzione di un quadro indiziario sulla
scorta degli elementi indicati nella norma, dalla quale sia possibile desumere
in maniera non equivoca "la destinazione a scopo edificatorio" degli atti posti
in essere dalle parti (Consiglio di Stato, sez. V, 20 ottobre 2004, n. 6810), è
sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche da un solo indizio (Consiglio
di Stato, sez. V, 14 maggio 2004, n. 3136; IV n. 3531 del 30 giugno 2005; n.
6060 del 11 ottobre 2006).
Nella specie, il provvedimento sottoposto al vaglio di questo Tribunale si
limita a valorizzare l’attività negoziale posta in essere con riferimento al
fondo in considerazione, attività consistita, come detto, in frazionamento e
vendita delle aree derivanti dallo stesso, senza quindi operare alcun ulteriore
approfondimento in ordine alla destinazione urbanistica dell’area e alla
incidenza che sulla stessa può avere l’attività di trasformazione giuridica
posta in essere, sia con riguardo alle caratteristiche dei lotti che ne sono
derivati che dei soggetti coinvolti. La disamina delle note richiamate nelle
premesse dell’ordinanza impugnata (relazione del Comandante dei Carabinieri di
Angri n. 1178/1 del 9.12.1992 e n. 1178/1-1 del 14.1.1993 nonché la nota n.
1393/Urb. Del 4.2.1993 della Polizia Municipale di Angri) non consente di
ricavare ulteriori elementi di fatto che denotino in maniera plausibile, secondo
i predetti filoni di approfondimento istruttorio, la contestata fattispecie
lottizzatoria, in quanto esse contengono unicamente l’accertamento di un
intervento edilizio abusivo commesso in area di proprietà Adinolfi per la
edificazione di un fabbricato. Siccome l’Amministrazione non ha mostrato di
contestualizzare tale intervento non autorizzato nel quadro complessivo delle
vicende negoziali e materiali che hanno interessato il fondo, di talché lo
stesso, assumendo carattere episodico e quindi sostanzialmente neutro rispetto
alla fattispecie lottizzatoria contestata, non costituisce indice in qualche
modo significativo atto a comprovare l’intento di imprimere all’area,
complessivamente considerata, una destinazione diversa da quelle che le
attribuisce la disciplina urbanistica localmente vigente. In altre parole la
fattispecie della lottizzazione abusiva non emerge in maniera sufficientemente
evidente dalle risultanze istruttorie acquisite e dalle stesse, pervero alquanto
laconiche, prospettazioni acquisite al sostrato motivazionale dell’atto
impugnato.
Il rilevato difetto istruttorio, dalle ineludibili conseguenze patologiche sul
quadro motivazionale, che, come rilevato, appare gravemente deficitario, si
riflette, dunque, sulla legittimità dell'impugnato provvedimento, che, pertanto,
va caducato, con assorbimento di ogni ulteriore motivo di gravame.
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese processuali tra le
parti, a carico delle quali restano in via definitiva gli oneri sostenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – II Sezione di Salerno –
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2011/93, proposto da Illustrazione
Vincenzo, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Filippo Portoghese, Presidente FF
Francesco Mele, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it