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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 16 aprile 2010, n. 3936


DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Lottizzazione materiale - Lottizzazione cartolare - Bene giuridico protetto dall’ordinamento - Ordinata pianificazione urbanistica - Controllo effettivo del territorio - Art. 18 L. n. 47/1985. L’art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 disciplina due differenti ipotesi di lottizzazione abusiva, la prima, c.d. materiale, relativa all'inizio della realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici,o di leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione; la seconda, c.d. formale (o cartolare), che si ha allorquando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita del terreno in lotti che per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l'ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, o per altri elementi riferiti agli acquirenti, evidenzino in modo non equivoco la idoneità all'uso edificatorio. Ne consegue che il bene giuridico protetto dall'ordinamento non è solo quello dell'ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche quello dell'effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della relativa funzione. Pres. f.f. Portoghese, Est. Sabbato - I.G. (avv.ti Annunziata e Paolino) c. Comune di Angri (avv.ti Longobardi e Pentangelo) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 16 aprile 2010, n. 3936

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Elementi - Frazionamento cartolare - Destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere - Elementi indiziari - Sufficienza di un unico indizio - Art. 18 L. n. 47/1985. Per integrare l'ipotesi di lottizzazione abusiva è sufficiente il solo fatto che le opere o il frazionamento fondiario siano stati realizzati in assenza di uno strumento urbanistico attuativo o di un piano di lottizzazione convenzionato (Consiglio di Stato sez. V, 26 marzo 1996, n. 301). Segnatamente, per quanto concerne il frazionamento "cartolare", seppure è necessario che l’accertamento del presupposto di cui all’articolo 18 legge 28 febbraio 1985, n. 47 comporti una ricostruzione di un quadro indiziario sulla scorta degli elementi indicati nella norma, dalla quale sia possibile desumere in maniera non equivoca "la destinazione a scopo edificatorio" degli atti posti in essere dalle parti (Consiglio di Stato, sez. V, 20 ottobre 2004, n. 6810), è sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche da un solo indizio (Consiglio di Stato, sez. V, 14 maggio 2004, n. 3136; IV n. 3531 del 30 giugno 2005; n. 6060 del 11 ottobre 2006). Pres. f.f. Portoghese, Est. Sabbato - I.G. (avv.ti Annunziata e Paolino) c. Comune di Angri (avv.ti Longobardi e Pentangelo) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 16 aprile 2010, n. 3936
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 03932/2010 REG.SEN.
N. 02011/1993 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 2011 del 1993, proposto da:
Illustrazione Vincenzo, rappresentato e difeso, come da mandato a margine del ricorso, dagli avv.ti Maria Annunziata e Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso il loro studio in Salerno, via Roma, n. 61;


contro


Comune di Angri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dagli avv.ti Alfonso Longobardi e Antonio Pentangelo, con domicilio eletto in Salerno, Corso Vitt. Emanuele n. 143, c/o lo studio C. Monina;

per l'annullamento

del provvedimento del Sindaco di Angri n. 15301 del 31/5/1993 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Angri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2010 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori Presente l'avv.to Annunziata.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


Con ricorso notificato in data 14 luglio 1993 e ritualmente depositato il giorno dopo, il sig. Illustrazione Vincenzo ha impugnato l’atto, meglio distinto in epigrafe, con il quale il Sindaco di Angri ha disposto la sospensione di tutte le eventuali opere in corso anche sul fondo rustico di sua proprietà ed il divieto di disporre del suolo e delle opere stesse, ritenendo che queste “costituiscono violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti”.

Ha quindi articolato i seguenti motivi di censura:

violazione e falsa applicazione di legge (art. 18 L. 47/85; art. 3 L. 241/90). Eccesso di potere (erroneità del presupposto – travisamento dei fatti – difetto di istruttoria), in quanto l’atto impugnato si fonderebbe su presupposto erroneo, sia perché il rogito di acquisto del fondo non è stato stipulato nella data ivi indicata, sia perché sul fondo medesimo la ricorrente non ha realizzato alcuna opera edilizia, tant’è che nell’atto stesso di discorre di opere “eventuali”, di tal che non emergono i presupposti per la configurabilità della contestata lottizzazione abusiva.

Il ricorrente ha concluso invocando l’annullamento, previa sospensiva, degli atti impugnati.

Si è costituito il Comune intimato, resistendo al ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 28 luglio 1993, la domanda di sospensiva è stata accolta.

Alla Udienza Pubblica dell’11 febbraio 2010 il ricorso, sulle conclusioni delle parti costituite, è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

L’ordinanza oggetto del gravame posto all’esame del Collegio dispone la sospensione, nei riguardi anche del lotto di proprietà ricorrente, “di tutte le eventuali opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi” interessanti il fondo appartenuto al sig. Adinolfi Pasquale e successivamente sottoposto a frazionamento e vendita delle singole aree derivanti dallo stesso, ipotizzandosi il reato di cui all’art. 18 della l. 28.02.1985, n. 47.

Nell’ambito dell’unico motivo articolato con il proposto gravame parte ricorrente assume che il provvedimento impugnato non sarebbe preceduto da adeguata istruttoria e che comunque gli elementi di fatto posti a base della contestata determinazione non sarebbero tali da integrare la complessa fattispecie della lottizzazione abusiva.

Occorre far precedere la disamina delle censure di parte dalla riproduzione del tenore testuale della norma applicata ed alla ricostruzione del suo esatto contesto applicativo secondo gli apporti ermeneutica della giurisprudenza. Ai sensi dell’articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, "si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione, nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio". La norma disciplina, pertanto, due differenti ipotesi di lottizzazione abusiva, la prima, c.d. materiale, relativa all'inizio della realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione; la seconda, c.d. formale (o cartolare), che si ha allorquando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita del terreno in lotti che per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l'ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, o per altri elementi riferiti agli acquirenti, evidenzino in modo non equivoco la idoneità all'uso edificatorio. Ne consegue che il bene giuridico protetto dall'ordinamento non è solo quello dell'ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche quello relativo all'effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della relativa funzione. In tal senso la giurisprudenza ha evidenziato che per integrare l'ipotesi di lottizzazione abusiva è sufficiente il solo fatto che le opere o il frazionamento fondiario siano stati realizzati in assenza di uno strumento urbanistico attuativo o di un piano di lottizzazione convenzionato (Consiglio di Stato sez. V, 26 marzo 1996, n. 301). Per quanto concerne il frazionamento "cartolare" si è altresì, precisato che, seppure è necessario che l’accertamento del presupposto di cui all’articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 comporti una ricostruzione di un quadro indiziario sulla scorta degli elementi indicati nella norma, dalla quale sia possibile desumere in maniera non equivoca "la destinazione a scopo edificatorio" degli atti posti in essere dalle parti (Consiglio di Stato, sez. V, 20 ottobre 2004, n. 6810), è sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche da un solo indizio (Consiglio di Stato, sez. V, 14 maggio 2004, n. 3136; IV n. 3531 del 30 giugno 2005; n. 6060 del 11 ottobre 2006).

Nella specie, il provvedimento sottoposto al vaglio di questo Tribunale si limita a valorizzare l’attività negoziale posta in essere con riferimento al fondo in considerazione, attività consistita, come detto, in frazionamento e vendita delle aree derivanti dallo stesso, senza quindi operare alcun ulteriore approfondimento in ordine alla destinazione urbanistica dell’area e alla incidenza che sulla stessa può avere l’attività di trasformazione giuridica posta in essere, sia con riguardo alle caratteristiche dei lotti che ne sono derivati che dei soggetti coinvolti. La disamina delle note richiamate nelle premesse dell’ordinanza impugnata (relazione del Comandante dei Carabinieri di Angri n. 1178/1 del 9.12.1992 e n. 1178/1-1 del 14.1.1993 nonché la nota n. 1393/Urb. Del 4.2.1993 della Polizia Municipale di Angri) non consente di ricavare ulteriori elementi di fatto che denotino in maniera plausibile, secondo i predetti filoni di approfondimento istruttorio, la contestata fattispecie lottizzatoria, in quanto esse contengono unicamente l’accertamento di un intervento edilizio abusivo commesso in area di proprietà Adinolfi per la edificazione di un fabbricato. Siccome l’Amministrazione non ha mostrato di contestualizzare tale intervento non autorizzato nel quadro complessivo delle vicende negoziali e materiali che hanno interessato il fondo, di talché lo stesso, assumendo carattere episodico e quindi sostanzialmente neutro rispetto alla fattispecie lottizzatoria contestata, non costituisce indice in qualche modo significativo atto a comprovare l’intento di imprimere all’area, complessivamente considerata, una destinazione diversa da quelle che le attribuisce la disciplina urbanistica localmente vigente. In altre parole la fattispecie della lottizzazione abusiva non emerge in maniera sufficientemente evidente dalle risultanze istruttorie acquisite e dalle stesse, pervero alquanto laconiche, prospettazioni acquisite al sostrato motivazionale dell’atto impugnato.

Il rilevato difetto istruttorio, dalle ineludibili conseguenze patologiche sul quadro motivazionale, che, come rilevato, appare gravemente deficitario, si riflette, dunque, sulla legittimità dell'impugnato provvedimento, che, pertanto, va caducato, con assorbimento di ogni ulteriore motivo di gravame.

Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti, a carico delle quali restano in via definitiva gli oneri sostenuti.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – II Sezione di Salerno – definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2011/93, proposto da Illustrazione Vincenzo, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Filippo Portoghese, Presidente FF
Francesco Mele, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

 



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