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T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 14 maggio 2010, n. 6537


APPALTI - Appalti di lavori - Associazione per cooptazione - Evenienza ordinaria contemplata dalla disciplina di riferimento. In tema di appalti di lavori, la cd. associazione per cooptazione va ritenuta “evenienza positivamente contemplata dalla disciplina di riferimento”, che, come tale, “non esonda dai canoni di ordinarietà” (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 11 novembre 2009, n. 11084). Pres. f.f. Guadagno, Est. Grasso - L. s.r.l. (avv. Lucci) c. Comune di Serre (avv. Falce) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 14 maggio 2010, n. 6537

APPALTI - Principio di unicità dell’impresa ausiliaria - Art. 49, c. 6 d.lgs. n. 163/2006 - Interpretazione. L’art. 49, 6° comma d. lgs. 163/2006 (nella specie, nella sua rigida formulazione antecedente al successivo temperamento apportato con il d. lgs. n. 152 del 2008, inapplicabile ratione temporis acti) va semplicemente inteso , (in conformità al non contrastato orientamento giurisprudenziale e al diffuso intendimento dottrinario, fondato sul non equivoco tenore testuale della disposizione non meno che sulla ratio legis, intesa ad evitare l’eccessivo frazionamento dei requisiti e la consequenziale parcellizzazione delle reponsabilità: cfr., da ultimo, T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 30 marzo 2009, n. 837) nel senso di vietare non già il ricorso ad un’unica ausiliaria per più di una categoria di qualificazione, sibbene il ricorso a più ausiliarie per un’unica categoria di qualificazione (c.d. divieto di avvalimento o -si paret - principio di unicità dell’impresa ausiliaria). Pres. f.f. Guadagno, Est. Grasso - L. s.r.l. (avv. Lucci) c. Comune di Serre (avv. Falce) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 14 maggio 2010, n. 6537

APPALTI - Disciplina di gara - Dichiarazione di sopralluogo - Finalità - Garanzia in favore dell’amministrazione. Con riferimento alle clausole della disciplina di gara che prevedono apposite dichiarazioni dei concorrenti di aver visitato i luoghi di esecuzione dei lavori o dei servizi e di aver preso conoscenza delle condizioni locali che possono incidere sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali (già prevista, per i lavori pubblici, l’art. 1 d.p.r. 16.7.1962 n. 1063), la giurisprudenza esattamente distingue tra dichiarazione di sopralluogo a cura del partecipante e verbale di sopralluogo a cura della stazione appaltante, considerando generalmente sufficiente ai fini dell'ammissione alla gara la dichiarazione di sopralluogo a prescindere dalle modalità con cui esso sia stato eseguito, a meno che non sia espressamente richiesto anche uno specifico verbale di sopralluogo sulle relativa modalità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6.2.2001, n. 3063; Id., sez. V., 9.5.2000, n. 2668 e Id., sez. V, 30.6.2003, n. 2668); d’altra parte, la funzione della ridetta dichiarazione è unicamente quella di precludere all'appaltatore contestazioni basate sull'asserita mancata conoscenza dei luoghi e di ridurre al minimo le possibilità di modifiche contrattuali in sede di esecuzione, per cui l’onere posto a carico dell'impresa di visitare i luoghi dell'appalto prima di formulare la propria offerta è posto essenzialmente a garanzia dell'Amministrazione, garanzia che tale dichiarazione comunque viene ad assolvere anche nell'ipotesi cui l'impresa non avesse effettivamente preso visione delle condizioni locali dell'appalto per sua libera scelta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 luglio 2005, n. 3729). Pres. f.f. Guadagno, Est. Grasso - L. s.r.l. (avv. Lucci) c. Comune di Serre (avv. Falce) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 14 maggio 2010, n. 6537
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 06537/2010 REG.SEN.
N. 01515/2009 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1515 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Soc.Lucci Salvatore S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso Lorenzo Lentini Avv. * . * in Salerno, c.so Garibaldi, 103;


contro


Comune di Serre in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Falce, con domicilio eletto presso Raffaele Falce in Salerno, via E. Caterina, 28;

nei confronti di
Tecnobuilding S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Brancaccio, Alberto La Gloria, con domicilio eletto presso Antonio Brancaccio Avv. in Salerno, largo Dogana Regia, N.15; Adriano Gugliucciello;

per l'annullamento

a) del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di “restauro, ristrutturazione, rifunzionalità del palazzo ducale da adibire a centro studio europeo della dieta mediterranea (die.med.)” del Comune di Serre, in favore dell’A.T.I. Tecnobuilding – Gugliucciello, di estremi e data sconosciuti;
b) ove occorra, della nota prot. n. 7048 del 13.8.2009, a firma del Responsabile Unico del Comune di Serre, con la quale si è stata comunicata l’approvazione degli atti di gara e l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore dell’A.T.I. Tecnobuilding;
c) del provvedimento dell’U.T.C. del Comune di Serre n. 277/2009 di aggiudicazione dell’appalto in favore dell’A.T.I. Tecnobuilding;
d) ove occorra, della nota del 9.7.2009 di aggiudicazione provvisoria dell’appalto in favore dell’A.T.I. Tecnobuilding;
e) di tutti gli atti presupposti ed, in particolare, dei verbali di gara del 25.6.2009, 26.6.2009 e 27.6.2009, 28.6.2009 e 29.6.2009, in parte qua;
f) ove occorra, dei verbali di gara, di data ed estremi sconosciuti, relativi alla prequalifica, nella parte in cui hanno disposto l’invito a gara dell’A.T.I. Tecnobuilding;
g) di tutti gli atti collegati, connessi e consequenziali.


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Serre in Persona del Sindaco P.T.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Tecnobuilding S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 gennaio 2010 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


1.- Con ricorso notificato in data 4 novembre 2009 e depositato il 16 novembre successivo, la società Lucci Salvatore s.r.l., come in atti rappresentata e difesa:

a) esponeva che, con propria delibera di G.M. n. 87 del 27.4.2009 e successiva determina a contrarre del 29.4.2009, il Comune di Serre aveva indetto procedura ristretta accelerata per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di “restauro, ristrutturazione, rifunzionalità del palazzo ducale da adibire a centro studio europeo della dieta mediterranea (die.med.)”, con importo a base d’asta di € 2.737.500,00;

b) precisava che il sistema di aggiudicazione prescelto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

- proposte migliorative punti 55;

- manutenzione e gestione punti 15;

- organizzazione cantiere punti 5;

- prezzo (ribasso) punti 20;

- termine di esecuzione punti 5;

c) puntualizzava che i concorrenti, per l’invito a concorrere, erano tenuti a qualificarsi, ai sensi del D.P.R. 34/2000, nelle seguenti categorie di lavori:

- OG2 classifica IV € 2.285.784,26 85,37% (prevalente);

- OG11 classifica II € 391.715,74 14,63% (scorporabile)

e che era, altresì, richiesta la certificazione SOA per le corrispondenti categorie di progettazione, previste nelle tariffe professionali di cui alla L. 143/49.

d) aggiungeva che il bando di gara aveva, infine, prescritto che le ditte che non fossero in possesso della certificazione SOA per le attività di progettazione fossero tenute ad indicare un progettista iscritto all’albo professionale, con impegno a costituire ATI, con il medesimo professionista, in caso di aggiudicazione dei lavori;

e) esponeva che, essendo in possesso di tutte le certificazioni SOA richieste dal bando, sia per la esecuzione dei lavori, che per la progettazione, essa ricorrente aveva preso parte all’appalto integrato, ma, all’esito della procedura, tuttavia, si era collocata solo al secondo posto con punti 70,65, dietro l’A.T.I. Tecnobuilding – Gugliuciello, risultata prima graduata con il punteggio di 75,26 punti, di tal che il Responsabile Unico del Comune di Serre, con nota prot. n. 7048 del 13.8.2009, aveva comunicato l’approvazione degli atti di gara e l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore dell’A.T.I. Tecnobuilding.

f) lamentava, peraltro, che, in esito all’invocato accesso agli atti di gara, aveva potuto accertare la sussistenza di una pluralità di cause di esclusione dell’A.T.I. aggiudicataria, che, a suo dire, viziava no irrimediabilmente il provvedimento di aggiudicazione dei lavori, di cui invocava l’annullamento, unitamente a tutti gli atti presupposti e consequenziali.

2.- Si costituivano in giudizio sia l’Amministrazione comunale intimata, sia le imprese controinteressate, prospettando l’infondatezza del gravame e concludendo per la sua reiezione. Le controinteressate, in particolare, articolavano ricorso incidentale, con il quale lamentavano che la ricorrente non avesse i titoli per accedere utilmente alla procedura per cui è causa, con conseguente carenza di interesse a dolersi del relativo e pregiudizievole esito.

La ricorrente notificata, in corso, di causa ulteriori motivi di ricorso, integrati da successivi motivi aggiunti ritualmente notificati e depositati.

3.- Alla pubblica udienza del 7 gennaio 2009, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti costituite, la causa veniva riservata per la decisione.


DIRITTO


1.- Il ricorso non è fondato e merita di essere, conseguentemente, respinto.

L’infondatezza degli articolati motivi di doglianza, argomentata nei sensi delle considerazioni che seguono, esime il Collegio dalla preliminare disamina – a stretto rigore pregiudiziale, siccome prospetticamente inteso ad elidere l’interesse ad agire quale condizione delle spiegata azione – del ricorso incidentale proposto dalle controinteressate.

2.- Con il primo motivo del gravame principale (da esaminarsi congiuntamente con le doglianze articolate con i motivi aggiunti notificati il 26 ottobre 2009 in pendenza di lite, che ne rappresentano l’esplicitazione ed integrazione) la ricorrente ha prospettato violazione di legge (avuto riguardo agli artt. 34, 37, commi 3 e 13 e 49 d.lgs. 163/2006), violazione del capitolato speciale di appalto, violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere sotto plurimo rispetto.

A suo dire, infatti, l’A.T.I. Tecnobuilding, dichiarata aggiudicataria, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per difetto di qualificazione dell’impresa mandante Gugliucciello. La ditta in questione, infatti, aveva dichiarato una quota di partecipazione nella costituenda ATI, con l’impresa Tecnobuilding, pari al 20%, ma non aveva dimostrato, nel corso della gara, di possedere alcuna qualificazione nelle categorie di lavori e di progettazione, previsti nell’appalto (OG2 – OG11), corrispondenti alla dichiarata quota di partecipazione, né aveva, per parte sua, fatto ricorso all’avvalimento di impresa ausiliaria ex art. 49 del d.Lgs. 163/2006, onde non era dato, in buona sostanza, comprendere (alla luce del valorizzato principio di necessaria corrispondenza tra quota di partecipazione, quota di qualificazione e quota di esecuzione, scolpito all’art. 37 d. lgs. n. 163/2006, alla cui stregua non poteva legittimarsi a concorrere un soggetto totalmente privo di qualificazione in qualsiasi della categorie indicate nel bando di gara) a quale titolo tale impresa avesse potuto pretendere di partecipare, ancorché in raggruppamento, all’appalto per cui è causa.

In diverso senso, beninteso, non avrebbe potuto farsi,a suo dire, utile richiamo al contratto di avvalimento stipulato tra la capogruppo Tecnobuilding e la terza società Tekno.Ida, per implausibilmente mutuare dalla ridetta ausiliaria i prescritti requisiti di qualificazione SOA anche per la mandante (Gugliucciello). E ciò perché, avuto puntuale riguardo agli atti di gara: a) la ditta Gugliucciello, contrariamente alla capogruppo, non aveva, per l’appunto, dichiarato di avvalersi, per parte sua, della Tekno.Ida, quale impresa ausiliaria, per la quota di partecipazione corrispondente al 20% delle categorie dei lavori; b) la stessa non aveva neanche reso alcuna delle dichiarazioni, prescritte a pena di esclusione in caso di avvalimento, dall’art. 49 d.lgs. 163/2006; c) il contratto di avvalimento sottoscritto tra la Tecnobuilding e la Tekno.Ida aveva, giusta i principi generali, valore unicamente tra le due parti contraenti, di tal che l’impresa ausiliaria non aveva assunto alcun impegno contrattuale con la impresa Gugliucciello perché la stessa si potesse avvalere dei requisiti posseduti dall’impresa Tekno.Ida per l’esecuzione dei lavori.

In definitiva, sussisteva, nel conclusivo assunto critico, la totale carenza dei prescritti requisiti di qualificazione della mandante Gugliucciello, con conseguente illegittimità dell’ammissione a gara dell’A.T.I. aggiudicataria.

2.2.- A siffatto ordine di argomentazioni sia la stazione appaltante che le imprese controinteressate hanno opposto:

a) che si tratterebbe di critica non conferente, posto che – come sarebbe dato evincere dalla apposita dichiarazione di impegno rilasciata in sede di gara e versata agli atti del giudizio – l’associazione temporanea in questione sarebbe stata costituita per c.d. cooptazione, ai sensi dell’art. 95, 4° comma del d.p.r. n. 554/1999;

b) che, di conseguenza, l’impresa mandante (segnatamente, la ditta Guglielmucci) non avrebbe affatto avuto affatto l’obbligo di dimostrare di possedere alcuna qualificazione per le categorie di lavorazioni previste dal bando di gara, posto che l’impresa cooptata può, per definizione, concorrere in associazione anche se in possesso di categorie ed importi diversi di quelli richiesti dal bando;

c) che – allora – anche la (distinta) circostanza per cui la ditta Gugliucciello non avesse neppure fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento (come, per contro, avvenuto per la mandataria Tecnobuilding) sarebbe stato parimenti del tutto inconferente (evidente essendo che, per legge, la stessa non fosse tenuta ad originariamente possedere – e, dunque, neanche a derivativamente mutuare da impresa ausiliaria – le categorie e gli importi previsti dal bando).

2.3.- Nell’evocato contrasto di posizioni, risulta, con ogni evidenza, dirimente e decisivo acclarare, in punto di fatto, se le imprese aggiudicatarie abbiano concretamente inteso dar vita (ed abbiano, ad aggiudicazione avvenuta, di fatto dato vita) ad una associazione temporanea orizzontale (nel qual caso la proposta doglianza risulterebbe, per come formulata, sostanzialmente fondata) ovvero (con diverso ed opposto esito decisorio) ad una associazione per cooptazione.

Invero, in punto di diritto, è noto come nella giurisprudenza amministrativa la cd. "associazione per cooptazione" già contemplata dall'art. 23 d.lgs. n. 406/1991 (su cui cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2001, n. 3129 e Id., 25 luglio 2006, n. 4655), si caratterizza per la possibilità di far partecipare all'appalto anche imprese di modeste dimensioni, non suscettibili di raggrupparsi nelle forme previste dai commi 2 e 3 dell'art. 95 d.p.r. 554/1999, purché l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati e i lavori eseguiti dalle cooptate non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1° settembre 2009, n. 5161 e, ex plurimis, T.A.R. Salerno, sez. I, 7 luglio 2006, n. 954).

In particolare – mentre parte della giurisprudenza opina che la possibilità dell'impresa singola o delle imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 95 citato, di associare, nei modi di cui al comma 4, altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, sia insita nello stesso dettato normativo che impone alle imprese cooptate il solo obbligo della qualificazione e il solo limite percentuale delle opere (in termini, Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2001, n. 3129) – appare preferibile ribadire (in conformità ad recenziore e meglio argomentato orientamento: per tutte cfr. Cons. Stato n. 5161/2009 cit.) come tale possibilità sia, piuttosto, subordinata ad un'espressa dichiarazione, risultante dalla domanda di partecipazione alla gara, in assenza della quale è da ritenere sussistente la figura (di carattere generale) di associazione temporanea (orizzontale o verticale) prevista dai commi 2 e 3. E ciò sia in osservanza della par condicio fra i partecipanti alla gara (non potendosi costringere l'Amministrazione a verificare tutte le ipotesi interpretative in astratto consentite dalla normativa vigente, ai fine di ricondurvi la tipologia realizzata da taluno dei concorrenti) sia in considerazione del diverso grado di impegno, responsabilità e garanzia dei partecipanti alla riunione (che vale a differenziare significativamente, come esattamente rilevato da parte ricorrente, le due fattispecie associative in considerazione) cui si riconnette un diverso onere di dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione.

Se ne deve dedurre – non essendo, con ogni evidenza, in contestazione la evidenziata diversità giuridica delle due figure – che la controversia va risolta esaminando il tenore della “dichiarazione, risultante dalla domanda di partecipazione alla gara”, la quale (in assenza di espressa manifestazione della volontà di avvalersi della cooptazione) dovrebbe indurre, giusta il richiamato principio, a “ritenere sussistente la figura generale di associazione temporanea” (così, ancora, Cons. Stato, n. 5161/2009 cit.).

2.4.- Ciò posto, la disamina della dichiarazione impegnativa congiuntamente sottoscritta (in data 23 giugno 2009) dal legale rappresentante della Tecnobuilding e dal Gugliucciello, nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, evidenzia che le parti (rispettivamente qualificatesi “capogruppo mandataria” e “mandante cooptata”):

a) premettevano che, per la partecipazione all’appalto per cui è causa e la realizzazione delle previste opere, si riteneva opportuna “un’organizzazione comune”;

b) manifestavano, perciò, il comune intento di “partecipare all’appalto […]congiuntamente”, impegnandosi, in caso di aggiudicazione dei lavori, “alla costituzione di associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal’art. 13, comma 5 legge 109/1994 e successive modifiche”;

c) dichiaravano, specificamente, che, in caso di aggiudicazione, l’impresa Tecnobuilding sarebbe stata nominata capogruppo, con una “percentuale di partecipazione all’appalto pari all’80%”, mentre l’impresa Gugliucciello, “mandante cooptata”, avrebbe partecipato per il restante 20%;

d) dichiaravano, ancora, che la partecipazione della impresa Gugliucciello sarebbe avvenuta “ai sensi dell’art. 95, comma 4 del […]D.P.R. 554/99”, onde “la stessa [avrebbe eseguito] una quota di lavori non superiore al 20% (venti per cento) dell’importo complessivo dell’appalto e comunque non superiore all’ammontare complessivo delle iscrizioni possedute”;

e) dichiaravano, ancora, che alla “futura mandataria” sarebbero stati conferiti (come in effetti “si impegna [va] no a conferire”) i più ampi poteri sia per la stipula del contratto d’appalto (“in nome e per conto proprio e delle mandanti” [rectius, come subito precisato ad finem, “della mandante”]), sia per l’espletamento di tutti gli atti dipendenti dall’appalto anche dopo il collaudo dei lavori e fino all’estinzione di ogni rapporto con l’Ente appaltante.

Si tratta, è il caso di notare, di dichiarazione apparentemente ambigua e persino contraddittoria, al segno che non può sorprendere che parte ricorrente e parte resistente ne prospettino – con non implausibili argomenti – opposte interpretazioni: per un verso, invero, ci si richiama espressamente alla fattispecie della associazione in cooptazione (formalmente evocando la normativa di riferimento e qualificando quale cooptata la ditta mandante); per altro verso, si fa tuttavia riferimento (parimenti espresso) alla associazione temporanea “orizzontale” (quantificando anche le relative quote di partecipazione, nella rispettiva misura dell’80 e del 20%).

Che l’ambiguità della volontà manifestata vada sciolta, al di là del valore formale delle dichiarazioni, nell’auspicato senso che, nella realtà, si sarebbe trattato proprio di associazione temporanea orizzontale è desunto dalla ricorrente (nella pregevole prospettazione critica affidata agli scritti non meno che nella discussione orale), da ciò: che – rilevando la cooptazione ai soli fini della esecuzione dei lavori, restando perciò esclusa la possibilità, per la impresa cooptata, di assumere quote di partecipazione in appalto e di formulare l’offerta, ai fini del conseguente vincolo di responsabilità solidale che ne discende –dovesse, nella specie, considerarsi decisivo e dirimente che la ditta asseritamente cooptata non si fosse limitata a dichiarare la propria cooptazione ai fini della sola esecuzione dei lavori (nel prescritto limite del 20%), ma avesse piuttosto formalmente assunto, per sua stessa ed impegnativa dichiarazione di volontà, la partecipazione alla costituenda ATI, in forma orizzontale, con l’impresa Tecnobuilding, per una quota pari al 20% (restando il residuo 80% attribuito, appunto, alla mandataria). E che le imprese cooptate non possano e non debbano essere computate nelle quote di partecipazione in ATI (rilevando, come accade, mutatis mutandis, per il subappalto, unicamente in sede di esecuzione dei lavori) risulterebbe, in piana conformità al dato normativo, espressamente riconosciuto in giurisprudenza (così, per esempio, Cons. giust. amm., 19 dicembre 2008, n. 1146).

In definitiva, si potrebbe concludere, delle due l’una: a) o – superando il pur espresso riferimento all’ATI orizzontale – si ritiene che l’impresa Gugliucciello avesse solo inteso ribadire e confermare il limite del 20% dei lavori da eseguire: ma allora non si comprenderebbe il distinto ed ulteriore riferimento alla partecipazione all’appalto nella stessa misura, completata dalla partecipazione della mandataria; b) o si ritiene che le dichiarazioni si riferiscano a due profili distinti (la partecipazione all’appalto e la misura massima dei lavori eseguibili): ed allora, trattandosi di associazione temporanea orizzontale, essa mandante non avrebbe potuto non avere i requisiti di qualificazione imposti per la partecipazione alla gara.

2.5.- Il Collegio è di diverso avviso.

In particolare, importa gradatamente osservare:

a) che, pregiudizialmente, non sussistono dubbi in ordine alla circostanza che la cooptazione fosse ammessa dal bando di gara, tanto che nel modello di domanda di ammissione alla gara, allegato al capitolato speciale d’appalto con il n. 1, era prevista una apposita sezione (alla pag. 4), da compilarsi in caso di ricorso a tale forma di partecipazione tra imprese;

b) che del tutto inequivoca era la volontà delle imprese aggiudicatarie (la quale, alla stregua del principio di diritto sopra valorizzato, deve ritenersi bensì necessaria, ma anche sufficiente) di utilizzare lo strumento della associazione in cooptazione, posto che la ridetta istanza risulta per l’appunto formulata in tali sensi (avendo la Tecnobuilding puntualmente compilato il riquadro riservato alla indicazione della “impresa cooptata”);

c) che, dunque, sia in fase di prequalificazione che in fase di gara (avuto distinto riguardo alla dichiarazione impegnativa di cui si è detto supra) la volontà di strutturare l’associazione costituenda in termini di associazione in cooptazione risulta esplicita;

d) che in diverso senso non può, in realtà ed a ben guardare, militare il richiamo effettuato alla figura della associazione temporanea orizzontale, verisimilmente indotto dalla necessità –prima facie postulata dalla rigidità modulare istanza di ammissione, non priva di attitudine decettiva – di barrare comunque (sotto comminatoria espressa di esclusione) una delle tre caselle proposte per l’ipotesi di associazione temporanea (orizzontale, verticale o mista);

e) che – con più lungo discorso – appare verisimile ritenere che, sentendosi non irragionevolmente vincolata a barrare comunque una delle tre caselle (seguite dalla indicazione della capogruppo, delle mandanti o, appunto, dalla impresa cooptata), la Tecnobuilding abbia ritenuto corretto evocare residualmente (verrebbe fatto di dire per esclusione, non riuscendo pertinenti il riferimento all’associazione verticale o a quella mista) il carattere orizzontale della costituenda associazione, senza per questo equivocare circa il ricorso al meccanismo della cooptazione (il che contribuisce a spiegare il tenore apparentemente ambiguo della successiva dichiarazione impegnativa, resa bensì senza le rigidità del modulo imposto dalla stazione appaltante, ma – a questo punto – conforme, per spiegabile coerenza, alla primigenia istanza);

f) che – sulla ulteriore precisazione che la cooptazione, come fatto palese dallo stesso tenore testuale dell’art. 95, 4° comma del d.p.r. n. 554/1999, postula pur sempre una vicenda di tipo “associativo” (onde alcuna effettiva attitudine discretiva può conferirsi, a dispetto di quanto ritenuto da parte ricorrente, al conferimento alla capogruppo del consueto mandato speciale a stipulare, anche in proprio nome, il prefigurato contratto) – a diversa conclusione non può indurre il rilievo (pur in sé astrattamente corretto) secondo cui altro è associarsi per l’esecuzione, altro è associarsi per la partecipazione (con diversità di conseguenze in punto di assunzione di responsabilità, apprestamento di garanzie, necessità di dimostrazione dei requisiti di qualificazione et coetera): e ciò perché – acquisita la volontà trasfusa nella dichiarazione impegnativa nel senso che le espressioni usate possano avere un senso utile piuttosto che nessuno (arg. ex art. 1367 c.c.) – non appare disagevole intendere la prospettata percentuale di “partecipazione all’appalto” quale riferita, nelle bene intese intenzioni dei dichiaranti, alla “quota di lavori” del 20%, legalmente imposta quale limite non superabile per l’utilizzabilità della (chiaramente invocata) cooptazione.

2.6.- Le riassunte considerazioni convincono, in definitiva, del rilievo che non possa essere revocata in dubbio, al di là delle (non inspiegabili ma neppure rilevanti) ambiguità espressive, la volontà della Tecnobuilding e della ditta Gugliunciello di avvalersi dell’istituto della associazione in cooptazione.

Alla quale conclusione non osta, vale incidentalmente puntualizzare, il ventilato rilievo per cui la cooptazione concreterebbe istituto eccezionale, previsto solo per gli appalti di lavori e – per ciò solo – pregiudizialmente escluso in caso di appalti integrati: trattasi, invero, di rilievo non esatto, essendo piuttosto la cooptazione, come ancora di recente esattamente si è rilevato, “evenienza positivamente contemplata dalla disciplina di riferimento”, che, come tale, “non esonda dai canoni di ordinarietà” (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 11 novembre 2009, n. 11084).

Ne discende, a guisa di corollario, l’infondatezza del motivo di doglianza anche nella parte in cui ha criticamente osservato che l’impresa Guglielmucci non avrebbe fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento: e ciò perché, non dovendo per legge possedere le categorie e gli importi richiesti dal bando, non aveva ovviamente alcuna necessità di mutuare gli stessi requisiti da impresa ausiliaria.

3.- Con distinto motivo di gravame, la ricorrente ha prospettato violazione di legge (avuto riguardo agli artt. 34, 36 e 49 d.lgs. 163/2006), violazione del capitolato speciale d’appalto, violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere sotto plurimo profilo. Ha, in dettaglio, lamentato che l’A.T.I. Tecnobuilding avrebbe dovuto essere necessariamente esclusa dalla procedura di gara, avendo asseritamente fatto illegittimo ricorso all’avvalimento anche per il servizio di progettazione, in contrasto con la lex specialis e la normativa in subiecta materia.

A suo dire, in particolare, il disciplinare di gara, al punto 3.2. “qualificazione”, aveva espressamente previsto che “per la partecipazione alla gara, qualora l’impresa concorrente [fosse] sprovvista della qualificazione per la progettazione rilasciata dalla SOA [avrebbe potuto] partecipare soltanto individuando o associando uno dei soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lett. d), e), f), g) ed h) del D.Lgs. 163/2006”: con il che l’avvalimento risultava espressamente escluso per l’attività di progettazione, posto che il bando di gara, in caso di carenza, avrebbe imposto al concorrente la sola possibilità di dar vita ad una associazione con il soggetto indicato, titolare del relativo requisito di partecipazione.

3.1.- Il motivo non è fondato.

Risulta, invero, dagli atti del procedimento (e – segnatamente – dalla attestazione SOA prodotta in sede di gara e versata agli atti del giudizio) che l’impresa mandataria Tecnobuilding s.r.l. fosse in possesso della qualificazione per le prestazioni di progettazione e costruzione (fino alla classifica V, superiore a quella – la IV– richiesta dalla lex specialis). Ne discende la non pertinenza del richiamo alla prescrizione del disciplinare di gara (il punto 3.2.), nella parte in cui – nel prevedere la possibilità di individuare o di associare uno dei soggetti di cui all’art. 90. comma 1, lettere d), e), f), g, e h) dl d. lgs. n. 163/2006 – si riferiva soltanto alla ipotesi che “l’impresa concorrente [fosse] sprovvista della qualificazione per la progettazione rilasciata dalla SOA”.

Né in diverso senso può militare (posto che, in definitiva, quod differtur non aufertur) la circostanza che l’impresa concorrente (pur non avendone la necessità) abbia, in concreto, inteso avvalersi dei requisiti di progettazione di altro soggetto, quale mero ausilio: e ciò perché – come importa puntualizzare – l’istituto dell’avvalimento, ancorché non specificamente prefigurato dalla lex specialis della procedura evidenziale, appare conforme ad un principio generale dell’ordinamento comunitario e nazionale, trovando per ciò automatica applicazione indipendentemente dalla sua espressa previsione (da ultimo, cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3762).

4.- Con ulteriore motivo di gravame, la ricorrente ha prospettato ulteriore violazione di legge ed eccesso di potere, in relazione alla circostanza per cui il raggruppamento aggiudicatario avrebbe indicato un dipendente della Tecnobuilding, per la progettazione esecutiva, ancorché tale impresa fosse priva della prescritta qualificazione per la progettazione, dovendosene perciò invocare l’esclusione dalla gara. Nel dettaglio, essendo priva della qualificazione, non avrebbe in tesi potuto indicare quale progettista un proprio dipendente, in denunziata elusione della normativa di gara, che richiedeva espressamente o la qualificazione della singola impresa ovvero un’A.T.I. con il professionista (munito della relativa qualificazione).

4.1.- L’assunto è erroneo, essendo smentito – in fatto – dal rilievo, già valorizzato ad infringendum in relazione al motivo di cui alla disamina che precede, che la Tecnobuilding, in realtà, possedeva la qualificazione per la progettazione (pur avendo – legittimamente – inteso avvalersi di altra impresa ausiliaria).

5.- Con ulteriore censura, la ricorrente ha lamentato violazione di legge (in relazione agli artt. 34, 36 e 49 del d.lgs. 163/2006), violazione del capitolato speciale d’appalto, violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere sotto plurimo profilo.

Nel dettaglio – sulla premessa che l’art. 49, comma 6 del d.lgs. cit. prescrive che “per i lavori, i concorrenti poss [a] noavvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione” – ha lamentato che, nella specie, l’ATI aggiudicataria si sia abusivamente avvalsa dell’impresa ausiliaria Tekno.ida per la tre le prescritte categorie di lavori e progettazione (e, precisamente, OG2, OG11 oltreché per la progettazione): in tal modo, a suo dire, con il ricorso ad un’unica impresa per ben tre categorie di qualificazione, risulterebbe apertamente violata la valorizzata limitazione, in caso di avvilimento, di una sola impresa per ciascuna singola categoria

5.1.- L’assunto è fondato su una erronea premessa di diritto.

Invero, l’art. 49, 6° comma d. lgs. cit. (nella specie, nella sua rigida formulazione antecedente al successivo temperamento apportato con il d. lgs. n. 152 del 2008, inapplicabile ratione temporis acti) va semplicemente inteso (in conformità al non contrastato orientamento giurisprudenziale e al diffuso intendimento dottrinario, fondato sul non equivoco tenore testuale della disposizione non meno che sulla ratio legis, intesa ad evitare l’eccessivo frazionamento dei requisiti e la consequenziale parcellizzazione delle reponsabilità: cfr., da ultimo, T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 30 marzo 2009, n. 837) nel senso di vietare (non già – come ventilato – il ricorso ad un’unica ausiliaria per più di una categoria di qualificazione, sibbene) il ricorso a più ausiliarie per un’unica categoria di qualificazione (c.d. divieto di avvalimento o –si paret – principio di unicità dell’impresa ausiliaria).

Ne discende, in disparte ogni altro rilievo, l’infondatezza della proposta doglianza

6.- Con distinto motivo di gravame, la ricorrente ha sostenuto che l’ATI aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché, in sede di presa visione dei luoghi da parte dei concorrenti, era presente un soggetto delegato solo dalla mandataria Tecnobuilding e non dalla mandante Guglielmucci.

Nel dettaglio, ha osservato che il disciplinare di gara, al punto 10 (inerente “altre informazioni e chiarimenti”), aveva prescritto, per la partecipazione alla gara, l’obbligo di presa visione, da parte dei concorrenti. In caso di raggruppamenti non costituiti, come nella specie, la lex specialis aveva, in particolare, richiesto espressamente che il soggetto incaricato dovesse essere munito di apposita delega, sottoscritta da tutti i soggetti raggruppandi.

Nella specie, per contro, la presa visione, per la costituenda ATI Tecnobuilding – Gugliucciello, era stata effettuata dal sig. Moccaldi Emiliano, in qualità di dipendente delegato solo dell’impresa Tecnobuilding s.r.l., senza alcuna delega concorrente, da parte della mandante Gugliucciello, in dedotta violazione della evocata (e vincolante) regola operazionale.

6.-1.- Il motivo non è fondato.

Vale, in proposito osservare:

a) che il richiamato punto 10 del disciplinare di gara dettava, in effetti, le modalità di svolgimento del sopralluogo, senza prevedere – peraltro – una comminatoria di esclusione (per contro prevista solo nel caso, non ricorrente nella specie, di mancata allegazione alla documentazione di gara dell’apposito attestato rilasciato dal Comune: cfr. il punto 5 lettera M del disciplinare);

b) che la lex specialis richiedeva, piuttosto, ai concorrenti (cfr. il punto 5 lettera A) del disciplinare di gara) di rilasciare l’apposita e correlativa dichiarazione di avvenuta presa visione, in fatto rilasciata, a quanto risulta dalla documentazione versata in atti, dal legale rappresentante di tutte le due imprese associate;

c) che – in verità – occorre considerare che, con riferimento alle clausole della disciplina di gara che prevedono apposite dichiarazioni dei concorrenti di aver visitato i luoghi di esecuzione dei lavori o dei servizi e di aver preso conoscenza delle condizioni locali che possono incidere sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali (già prevista, per i lavori pubblici, l’art. 1 d.p.r. 16.7.1962 n. 1063), la giurisprudenza esattamente distingue tra dichiarazione di sopralluogo a cura del partecipante e verbale di sopralluogo a cura della stazione appaltante, considerando generalmente sufficiente ai fini dell'ammissione alla gara la dichiarazione di sopralluogo a prescindere dalle modalità con cui esso sia stato eseguito, a meno che non sia espressamente richiesto anche uno specifico verbale di sopralluogo sulle relativa modalità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6.2.2001, n. 3063; Id., sez. V., 9.5.2000, n. 2668 e Id., sez. V, 30.6.2003, n. 2668);

d) che d’altra parte, vale ribadire (e trattasi, con ogni evidenza, di valutazione assorbente) che la funzione della ridetta dichiarazione è unicamente quella di precludere all'appaltatore contestazioni basate sull'asserita mancata conoscenza dei luoghi e di ridurre al minimo le possibilità di modifiche contrattuali in sede di esecuzione, per cui l’onere posto a carico dell'impresa di visitare i luoghi dell'appalto prima di formulare la propria offerta è posto essenzialmente a garanzia dell'Amministrazione, garanzia che tale dichiarazione comunque viene ad assolvere anche nell'ipotesi cui l'impresa non avesse effettivamente preso visione delle condizioni locali dell'appalto per sua libera scelta (cfr. in termini Cons. Stato, sez. V, 7 luglio 2005, n. 3729, con irrilevante lapsus digiti nella enucleazione del principio).

7.- Con ulteriore motivo di doglianza, la ricorrente ha lamentato che, in violazione del punto M del disciplinare di gara, sia l’impresa Tecnobuilding che l’impresa Gugliucciello, avrebbero presentato il modello GAP, omettendo di indicare, come asseritamente prescritto, il volume complessivo di affari, con omissione rilevante ed in tesi idonea a determinare, ai sensi delle norme di gara, l’esclusione dell’ATI.

7.1.- Il motivo non ha pregio, atteso che:

a) in punto di fatto, il modello in questione risulta debitamente compilato dalle imprese aggiudicatarie in tutte le parti indicate (mercé l’apposizione di apposito asterisco) come obbligatorie dalla nota in calce al relativo documento, tra cui non risulta rientrare il volume di affari;

b) in punto di diritto, l’incompleta indicazione di tutti i dati del modello GAP non avrebbe comunque potuto determinare (alla stregua di un diffuso orientamento giurisprudenziale) l’auspicata esclusione dalla gara, specialmente ove i dati mancanti siano ricavabili da altre parti dell'offerta (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 14 aprile 2008, n. 482; Id. 5 aprile 2007 n. 1095; T.A.R. Sicilia, Catania, 18 aprile 2005, n. 674).

8.- Con ulteriore motivo di ricorso, l’impresa ricorrente ha dedotto che l’ATI aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non aver indicato le parti di servizio, che sarebbero state svolte da ciascun concorrente (raggruppato). E ciò perché, a suo dire, il punto 4 del disciplinare di gara, a tal proposito, aveva espressamente prescritto che l’offerta dei raggruppamenti temporanei di imprese dovesse specificare, a pena di esclusione, le parti del servizio, eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.

8.1.- L’assunto non persuade, posto che – nel caso di associazione per cooptazione – l’unico onere imposto dalla normativa di riferimento è quello di specificare che l’impresa cooptata avrebbe eseguito una parte dei lavori non esorbitante il prescritto limite quantitativo del 20%, laddove non è necessario indicare anche le parti del servizio che sarebbero state svolte da ciascuna concorrente.

9.- Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 16 novembre 2009, la ricorrente ha, ancora, prospettato violazione di legge ed eccesso di potere, in considerazione del rilievo per cui l’ATI aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non aver comprovato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 66 D.P.R. 554/99, richiesti dalla lettera di invito.

A suo dire, infatti, il punto J della lettera di invito (fase II) aveva richiesto al concorrente “in possesso della qualificazione SOA” di rendere dichiarazione comprovante il possesso “dei requisiti di ordine speciale (economico – finanziario e tecnico – organizzativi) previsti dal Bando e dal disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 66 comma 1 lett. a), b), e) e d) del D.P.R. 554/99”: per tal via, i concorrenti qualificati per la progettazione, con attestazione SOA, sarebbero stati comunque tenuti anche a dichiarare il possesso di una struttura tecnica, che avesse i requisiti speciali previsti dall’art. 66 D.P.R. 554/99. E l’apposita dichiarazione, ovviamente, avrebbe dovuto essere comprovata, da parte del concorrente primo graduato, in fase di successiva verifica dei requisiti, in sede di aggiudicazione definitiva.

Ciò posto, l’ATI aggiudicataria e l’impresa ausiliaria Tekno.Ida non avevano fornito alcuna documentazione probatoria per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 66 del D.P.R. 554/99, limitandosi a presentare una semplice dichiarazione dell’Organismo di attestazione SOA, che confermava il possesso della qualificazione per la progettazione: dichiarazioni in thesi non idonee a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 66 del D.P.R. 554/99 e, pertanto, non idonee ad assolvere all’onere di prova richiesto, a pena di esclusione, dal bando di gara.

9.1.- Il motivo non coglie nel segno.

Non risulta, anzitutto, esatto che l’ATI aggiudicataria dovesse comprovare la dichiarazione resa ai sensi della lettera J) del disciplinare di gara.

Invero, al punto 3 (inerente le “lavorazioni di cui si compone [va] l’intervento e qualificazioni richieste”) e, segnatamente, al sottoparagrafo 3.2, il disciplinare di prequalifica (fase I) aveva previsto che, unitamente alla qualificazione nella categoria prevalente OG2 con classifica IV, “trattandosi di appalto integrato, in base al combinato disposto dell’art. 3, commi 2 e 8 del D.P.R. n. 34/2000, per la partecipazione alla gara [fosse] richiesto al concorrente il possesso della qualificazione SOA per la prestazione di progettazione e di costruzione classifica IV. Qualora l’impresa concorrente [fosse] sprovvista della qualificazione per la prestazione di progettazione e costruzione, rilasciata dalla SOA, per la classifica sopraindicata, [avrebbe potuto] partecipare alla […]gara soltanto individuando o associando uno dei soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), j), g) e h) del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. i.” e solo “in tal caso, il professionista associato o individuato [avrebbe dovuto] essere in possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria di cui al punto III.2.2 del bando di gara e di capacità tecnica di cui al punto III.2.3 dello stesso bando di gara”.

Al successivo punto 7 (relativo ai “requisiti di partecipazione d’ordine economico- finanziario e tecnico-organizzativo”), il disciplinare di prequalifica aveva, di conserva, distinto la posizione:

a) dell’imprenditore (singolo o associato) esecutore dell’opera, per il quale si limitava a prescrivere che “il concorrente [dovesse] obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione, attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che document [asse] il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (compresa progettazione) come richiesto al superiore punto 3”;

b) del (semplice) prestatore di servizi e, cioè, del soggetto individuato o associato - dal concorrente sprovvisto della qualificazione per le prestazioni di progettazione e costruzione - per svolgere l’attività di progettazione che, in tal caso e solo in tal caso, doveva essere “in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto III.2.2 del bando di gara”.

Solo per tale ultima ipotesi, quindi, il disciplinare di prequalifica aveva previsto, al punto 14 (recante “termine e modalità di presentazione delle richieste di invito alla gara”) e, segnatamente, al sottoparagrafo 14.2 (inerente la “documentazione richiesta per l’ammissione alla gara”), che i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere e), f), g) e h), d.Lgs. n. 163/2006 (società di professionisti, società di ingegneria, ecc.) dovessero presentare un’“unica dichiarazione sostituiva, debitamente sottoscritta, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l’ammissione alla gara”.

Conseguentemente, il successivo disciplinare di gara (fase II), nella documentazione amministrativa da inserire nel plico n. 1, aveva richiesto:

a) ai prestatori di servizi (e, cioè, ai soggetti individuati o associati dal concorrente per la progettazione dell’intervento), “idonea documentazione probatoria” di tutti i requisiti dichiarati in sede di preammissione alla gara (aveva, cioè, richiesto, a tali soggetti e solo a tali soggetti, di comprovare la dichiarazione sostitutiva resa in fase di prequalifica (cfr. la lettera I) del punto 5);

b) alle imprese concorrenti in possesso di attestazione SOA per prestazioni di costruzione e progettazione (e, cioè, alle imprese, singole o associate, esecutrici dell’opera), una “dichiarazione” con cui si attestasse che “la propria struttura tecnica poss [edesse] i requisiti d’ordine speciale (economico-finanziario e tecnico-organizzativi) previsti dal bando e dal disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 66, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 554/1999” (cfr. la lettera J) del punto 5).

Risponde al vero, quindi, l’assunto delle imprese controinteressate, secondo cui la lex specialis, nel modo descritto, avesse nettamente differenziato:

a) la posizione dei concorrenti (singoli o associati) qualificati per le prestazioni di progettazione e costruzione (che avevano partecipato alla gara con la presentazione della dichiarazione di cui alla lettera J), in conformità al disposto dell’art. 1, comma 3, D.P.R. n. 34/2000, ai sensi del quale “l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici”);

b) la (diversa) posizione dei soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere e), 1), g) e h), del d.lgs. n. 163/2006, individuati o associati da altri concorrenti sprovvisti della necessaria qualificazione che, invece, dovevano dimostrare, con idonea documentazione probatoria, il possesso di tali requisiti.

Ciò posto, nella specie risulta che la società Tecnobuilding s.r.l., essendo in possesso (come chiarito supra) della qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione fino alla classifica V (e, quindi, in misura superiore rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis), non dovesse, in base alle esposte premesse, fornire alcuna “documentazione probatoria” dei requisiti d’ordine speciale (economico- finanziario e tecnico-organizzativi) della propria struttura tecnica, in quanto tale dimostrazione era garantita ed assorbita, per legge, dal possesso dell’attestazione SOA per le prestazioni di progettazione e costruzione.

Identica conclusione vale, peraltro, anche per la società Tekno.Ida s.r.l. (impresa ausiliaria), parimenti in possesso della qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione fino alla classifica V.

In conclusione, le imprese in questione non dovevano, contrariamente all’attoreo assunto, essere escluse dalla gara perché, così come richiesto dal disciplinare di gara, avevano regolarmente prodotto l’unico documento che gli era stato richiesto e, cioè, la dichiarazione di cui alla lettera J).

10. Sulle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere complessivamente respinto.

La complessità delle questioni decise (non meno che l’obiettiva incertezza in ordine alla esatta interpretazione delle domande di partecipazione alla gara presentate dalle imprese aggiudicatarie) giustificano, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione, tra le parti costituie, delle spese e competenze di lite.


P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Salerno, sezione I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto dalla società Lucci Salvatore s.r.l., come in epigrafe individuato, così provvede: a) respinge il ricorso; b) compensa integralmente, tra le parti costituite, spese e competenze di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente FF
Ferdinando Minichini, Consigliere
Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 



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