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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 14 maggio 2010, n. 6537
APPALTI - Appalti di lavori - Associazione per cooptazione - Evenienza
ordinaria contemplata dalla disciplina di riferimento. In tema di appalti di
lavori, la cd. associazione per cooptazione va ritenuta “evenienza positivamente
contemplata dalla disciplina di riferimento”, che, come tale, “non esonda dai
canoni di ordinarietà” (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 11 novembre 2009, n.
11084). Pres. f.f. Guadagno, Est. Grasso - L. s.r.l. (avv. Lucci) c. Comune di
Serre (avv. Falce) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 14 maggio 2010, n. 6537
APPALTI - Principio di unicità dell’impresa ausiliaria - Art. 49, c. 6 d.lgs.
n. 163/2006 - Interpretazione. L’art. 49, 6° comma d. lgs. 163/2006 (nella
specie, nella sua rigida formulazione antecedente al successivo temperamento
apportato con il d. lgs. n. 152 del 2008, inapplicabile ratione temporis acti)
va semplicemente inteso , (in conformità al non contrastato orientamento
giurisprudenziale e al diffuso intendimento dottrinario, fondato sul non
equivoco tenore testuale della disposizione non meno che sulla ratio legis,
intesa ad evitare l’eccessivo frazionamento dei requisiti e la consequenziale
parcellizzazione delle reponsabilità: cfr., da ultimo, T.A.R. Piemonte Torino,
sez. I, 30 marzo 2009, n. 837) nel senso di vietare non già il ricorso ad
un’unica ausiliaria per più di una categoria di qualificazione, sibbene il
ricorso a più ausiliarie per un’unica categoria di qualificazione (c.d. divieto
di avvalimento o -si paret - principio di unicità dell’impresa ausiliaria).
Pres. f.f. Guadagno, Est. Grasso - L. s.r.l. (avv. Lucci) c. Comune di Serre
(avv. Falce) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 14 maggio 2010, n. 6537
APPALTI - Disciplina di gara - Dichiarazione di sopralluogo - Finalità -
Garanzia in favore dell’amministrazione. Con riferimento alle clausole della
disciplina di gara che prevedono apposite dichiarazioni dei concorrenti di aver
visitato i luoghi di esecuzione dei lavori o dei servizi e di aver preso
conoscenza delle condizioni locali che possono incidere sulla determinazione dei
prezzi e delle condizioni contrattuali (già prevista, per i lavori pubblici,
l’art. 1 d.p.r. 16.7.1962 n. 1063), la giurisprudenza esattamente distingue tra
dichiarazione di sopralluogo a cura del partecipante e verbale di sopralluogo a
cura della stazione appaltante, considerando generalmente sufficiente ai fini
dell'ammissione alla gara la dichiarazione di sopralluogo a prescindere dalle
modalità con cui esso sia stato eseguito, a meno che non sia espressamente
richiesto anche uno specifico verbale di sopralluogo sulle relativa modalità
(cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6.2.2001, n. 3063; Id., sez. V., 9.5.2000, n. 2668 e
Id., sez. V, 30.6.2003, n. 2668); d’altra parte, la funzione della ridetta
dichiarazione è unicamente quella di precludere all'appaltatore contestazioni
basate sull'asserita mancata conoscenza dei luoghi e di ridurre al minimo le
possibilità di modifiche contrattuali in sede di esecuzione, per cui l’onere
posto a carico dell'impresa di visitare i luoghi dell'appalto prima di formulare
la propria offerta è posto essenzialmente a garanzia dell'Amministrazione,
garanzia che tale dichiarazione comunque viene ad assolvere anche nell'ipotesi
cui l'impresa non avesse effettivamente preso visione delle condizioni locali
dell'appalto per sua libera scelta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 luglio 2005, n.
3729). Pres. f.f. Guadagno, Est. Grasso - L. s.r.l. (avv. Lucci) c. Comune di
Serre (avv. Falce) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 14 maggio 2010, n. 6537
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 06537/2010 REG.SEN.
N. 01515/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1515 del 2009, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Soc.Lucci Salvatore S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Lentini,
con domicilio eletto presso Lorenzo Lentini Avv. * . * in Salerno, c.so
Garibaldi, 103;
contro
Comune di Serre in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv.
Raffaele Falce, con domicilio eletto presso Raffaele Falce in Salerno, via E.
Caterina, 28;
nei confronti di
Tecnobuilding S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Brancaccio,
Alberto La Gloria, con domicilio eletto presso Antonio Brancaccio Avv. in
Salerno, largo Dogana Regia, N.15; Adriano Gugliucciello;
per l'annullamento
a) del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto integrato per la
progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di “restauro,
ristrutturazione, rifunzionalità del palazzo ducale da adibire a centro studio
europeo della dieta mediterranea (die.med.)” del Comune di Serre, in favore
dell’A.T.I. Tecnobuilding – Gugliucciello, di estremi e data sconosciuti;
b) ove occorra, della nota prot. n. 7048 del 13.8.2009, a firma del Responsabile
Unico del Comune di Serre, con la quale si è stata comunicata l’approvazione
degli atti di gara e l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore
dell’A.T.I. Tecnobuilding;
c) del provvedimento dell’U.T.C. del Comune di Serre n. 277/2009 di
aggiudicazione dell’appalto in favore dell’A.T.I. Tecnobuilding;
d) ove occorra, della nota del 9.7.2009 di aggiudicazione provvisoria
dell’appalto in favore dell’A.T.I. Tecnobuilding;
e) di tutti gli atti presupposti ed, in particolare, dei verbali di gara del
25.6.2009, 26.6.2009 e 27.6.2009, 28.6.2009 e 29.6.2009, in parte qua;
f) ove occorra, dei verbali di gara, di data ed estremi sconosciuti, relativi
alla prequalifica, nella parte in cui hanno disposto l’invito a gara dell’A.T.I.
Tecnobuilding;
g) di tutti gli atti collegati, connessi e consequenziali.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Serre in Persona del
Sindaco P.T.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Tecnobuilding S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 gennaio 2010 il dott. Giovanni
Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1.- Con ricorso notificato in data 4 novembre 2009 e depositato il 16 novembre
successivo, la società Lucci Salvatore s.r.l., come in atti rappresentata e
difesa:
a) esponeva che, con propria delibera di G.M. n. 87 del 27.4.2009 e successiva
determina a contrarre del 29.4.2009, il Comune di Serre aveva indetto procedura
ristretta accelerata per l’affidamento dell’appalto integrato per la
progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di “restauro,
ristrutturazione, rifunzionalità del palazzo ducale da adibire a centro studio
europeo della dieta mediterranea (die.med.)”, con importo a base d’asta di €
2.737.500,00;
b) precisava che il sistema di aggiudicazione prescelto era quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
- proposte migliorative punti 55;
- manutenzione e gestione punti 15;
- organizzazione cantiere punti 5;
- prezzo (ribasso) punti 20;
- termine di esecuzione punti 5;
c) puntualizzava che i concorrenti, per l’invito a concorrere, erano tenuti a
qualificarsi, ai sensi del D.P.R. 34/2000, nelle seguenti categorie di lavori:
- OG2 classifica IV € 2.285.784,26 85,37% (prevalente);
- OG11 classifica II € 391.715,74 14,63% (scorporabile)
e che era, altresì, richiesta la certificazione SOA per le corrispondenti
categorie di progettazione, previste nelle tariffe professionali di cui alla L.
143/49.
d) aggiungeva che il bando di gara aveva, infine, prescritto che le ditte che
non fossero in possesso della certificazione SOA per le attività di
progettazione fossero tenute ad indicare un progettista iscritto all’albo
professionale, con impegno a costituire ATI, con il medesimo professionista, in
caso di aggiudicazione dei lavori;
e) esponeva che, essendo in possesso di tutte le certificazioni SOA richieste
dal bando, sia per la esecuzione dei lavori, che per la progettazione, essa
ricorrente aveva preso parte all’appalto integrato, ma, all’esito della
procedura, tuttavia, si era collocata solo al secondo posto con punti 70,65,
dietro l’A.T.I. Tecnobuilding – Gugliuciello, risultata prima graduata con il
punteggio di 75,26 punti, di tal che il Responsabile Unico del Comune di Serre,
con nota prot. n. 7048 del 13.8.2009, aveva comunicato l’approvazione degli atti
di gara e l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore dell’A.T.I.
Tecnobuilding.
f) lamentava, peraltro, che, in esito all’invocato accesso agli atti di gara,
aveva potuto accertare la sussistenza di una pluralità di cause di esclusione
dell’A.T.I. aggiudicataria, che, a suo dire, viziava no irrimediabilmente il
provvedimento di aggiudicazione dei lavori, di cui invocava l’annullamento,
unitamente a tutti gli atti presupposti e consequenziali.
2.- Si costituivano in giudizio sia l’Amministrazione comunale intimata, sia le
imprese controinteressate, prospettando l’infondatezza del gravame e concludendo
per la sua reiezione. Le controinteressate, in particolare, articolavano ricorso
incidentale, con il quale lamentavano che la ricorrente non avesse i titoli per
accedere utilmente alla procedura per cui è causa, con conseguente carenza di
interesse a dolersi del relativo e pregiudizievole esito.
La ricorrente notificata, in corso, di causa ulteriori motivi di ricorso,
integrati da successivi motivi aggiunti ritualmente notificati e depositati.
3.- Alla pubblica udienza del 7 gennaio 2009, sulle reiterate conclusioni dei
difensori delle parti costituite, la causa veniva riservata per la decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso non è fondato e merita di essere, conseguentemente, respinto.
L’infondatezza degli articolati motivi di doglianza, argomentata nei sensi delle
considerazioni che seguono, esime il Collegio dalla preliminare disamina – a
stretto rigore pregiudiziale, siccome prospetticamente inteso ad elidere
l’interesse ad agire quale condizione delle spiegata azione – del ricorso
incidentale proposto dalle controinteressate.
2.- Con il primo motivo del gravame principale (da esaminarsi congiuntamente con
le doglianze articolate con i motivi aggiunti notificati il 26 ottobre 2009 in
pendenza di lite, che ne rappresentano l’esplicitazione ed integrazione) la
ricorrente ha prospettato violazione di legge (avuto riguardo agli artt. 34, 37,
commi 3 e 13 e 49 d.lgs. 163/2006), violazione del capitolato speciale di
appalto, violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere sotto plurimo
rispetto.
A suo dire, infatti, l’A.T.I. Tecnobuilding, dichiarata aggiudicataria, avrebbe
dovuto essere esclusa dalla gara per difetto di qualificazione dell’impresa
mandante Gugliucciello. La ditta in questione, infatti, aveva dichiarato una
quota di partecipazione nella costituenda ATI, con l’impresa Tecnobuilding, pari
al 20%, ma non aveva dimostrato, nel corso della gara, di possedere alcuna
qualificazione nelle categorie di lavori e di progettazione, previsti
nell’appalto (OG2 – OG11), corrispondenti alla dichiarata quota di
partecipazione, né aveva, per parte sua, fatto ricorso all’avvalimento di
impresa ausiliaria ex art. 49 del d.Lgs. 163/2006, onde non era dato, in buona
sostanza, comprendere (alla luce del valorizzato principio di necessaria
corrispondenza tra quota di partecipazione, quota di qualificazione e quota di
esecuzione, scolpito all’art. 37 d. lgs. n. 163/2006, alla cui stregua non
poteva legittimarsi a concorrere un soggetto totalmente privo di qualificazione
in qualsiasi della categorie indicate nel bando di gara) a quale titolo tale
impresa avesse potuto pretendere di partecipare, ancorché in raggruppamento,
all’appalto per cui è causa.
In diverso senso, beninteso, non avrebbe potuto farsi,a suo dire, utile richiamo
al contratto di avvalimento stipulato tra la capogruppo Tecnobuilding e la terza
società Tekno.Ida, per implausibilmente mutuare dalla ridetta ausiliaria i
prescritti requisiti di qualificazione SOA anche per la mandante (Gugliucciello).
E ciò perché, avuto puntuale riguardo agli atti di gara: a) la ditta
Gugliucciello, contrariamente alla capogruppo, non aveva, per l’appunto,
dichiarato di avvalersi, per parte sua, della Tekno.Ida, quale impresa
ausiliaria, per la quota di partecipazione corrispondente al 20% delle categorie
dei lavori; b) la stessa non aveva neanche reso alcuna delle dichiarazioni,
prescritte a pena di esclusione in caso di avvalimento, dall’art. 49 d.lgs.
163/2006; c) il contratto di avvalimento sottoscritto tra la Tecnobuilding e la
Tekno.Ida aveva, giusta i principi generali, valore unicamente tra le due parti
contraenti, di tal che l’impresa ausiliaria non aveva assunto alcun impegno
contrattuale con la impresa Gugliucciello perché la stessa si potesse avvalere
dei requisiti posseduti dall’impresa Tekno.Ida per l’esecuzione dei lavori.
In definitiva, sussisteva, nel conclusivo assunto critico, la totale carenza dei
prescritti requisiti di qualificazione della mandante Gugliucciello, con
conseguente illegittimità dell’ammissione a gara dell’A.T.I. aggiudicataria.
2.2.- A siffatto ordine di argomentazioni sia la stazione appaltante che le
imprese controinteressate hanno opposto:
a) che si tratterebbe di critica non conferente, posto che – come sarebbe dato
evincere dalla apposita dichiarazione di impegno rilasciata in sede di gara e
versata agli atti del giudizio – l’associazione temporanea in questione sarebbe
stata costituita per c.d. cooptazione, ai sensi dell’art. 95, 4° comma del
d.p.r. n. 554/1999;
b) che, di conseguenza, l’impresa mandante (segnatamente, la ditta Guglielmucci)
non avrebbe affatto avuto affatto l’obbligo di dimostrare di possedere alcuna
qualificazione per le categorie di lavorazioni previste dal bando di gara, posto
che l’impresa cooptata può, per definizione, concorrere in associazione anche se
in possesso di categorie ed importi diversi di quelli richiesti dal bando;
c) che – allora – anche la (distinta) circostanza per cui la ditta Gugliucciello
non avesse neppure fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento (come, per
contro, avvenuto per la mandataria Tecnobuilding) sarebbe stato parimenti del
tutto inconferente (evidente essendo che, per legge, la stessa non fosse tenuta
ad originariamente possedere – e, dunque, neanche a derivativamente mutuare da
impresa ausiliaria – le categorie e gli importi previsti dal bando).
2.3.- Nell’evocato contrasto di posizioni, risulta, con ogni evidenza, dirimente
e decisivo acclarare, in punto di fatto, se le imprese aggiudicatarie abbiano
concretamente inteso dar vita (ed abbiano, ad aggiudicazione avvenuta, di fatto
dato vita) ad una associazione temporanea orizzontale (nel qual caso la proposta
doglianza risulterebbe, per come formulata, sostanzialmente fondata) ovvero (con
diverso ed opposto esito decisorio) ad una associazione per cooptazione.
Invero, in punto di diritto, è noto come nella giurisprudenza amministrativa la
cd. "associazione per cooptazione" già contemplata dall'art. 23 d.lgs. n.
406/1991 (su cui cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2001, n. 3129 e Id., 25
luglio 2006, n. 4655), si caratterizza per la possibilità di far partecipare
all'appalto anche imprese di modeste dimensioni, non suscettibili di
raggrupparsi nelle forme previste dai commi 2 e 3 dell'art. 95 d.p.r. 554/1999,
purché l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute sia almeno pari
all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati e i lavori eseguiti dalle
cooptate non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori (cfr. Cons.
Stato, sez. V, 1° settembre 2009, n. 5161 e, ex plurimis, T.A.R. Salerno, sez.
I, 7 luglio 2006, n. 954).
In particolare – mentre parte della giurisprudenza opina che la possibilità
dell'impresa singola o delle imprese che intendano riunirsi in associazione
temporanea, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 95 citato, di
associare, nei modi di cui al comma 4, altre imprese qualificate anche per
categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, sia insita nello
stesso dettato normativo che impone alle imprese cooptate il solo obbligo della
qualificazione e il solo limite percentuale delle opere (in termini, Cons.
Stato, sez. V, 11 giugno 2001, n. 3129) – appare preferibile ribadire (in
conformità ad recenziore e meglio argomentato orientamento: per tutte cfr. Cons.
Stato n. 5161/2009 cit.) come tale possibilità sia, piuttosto, subordinata ad
un'espressa dichiarazione, risultante dalla domanda di partecipazione alla gara,
in assenza della quale è da ritenere sussistente la figura (di carattere
generale) di associazione temporanea (orizzontale o verticale) prevista dai
commi 2 e 3. E ciò sia in osservanza della par condicio fra i partecipanti alla
gara (non potendosi costringere l'Amministrazione a verificare tutte le ipotesi
interpretative in astratto consentite dalla normativa vigente, ai fine di
ricondurvi la tipologia realizzata da taluno dei concorrenti) sia in
considerazione del diverso grado di impegno, responsabilità e garanzia dei
partecipanti alla riunione (che vale a differenziare significativamente, come
esattamente rilevato da parte ricorrente, le due fattispecie associative in
considerazione) cui si riconnette un diverso onere di dimostrazione del possesso
dei requisiti di qualificazione.
Se ne deve dedurre – non essendo, con ogni evidenza, in contestazione la
evidenziata diversità giuridica delle due figure – che la controversia va
risolta esaminando il tenore della “dichiarazione, risultante dalla domanda di
partecipazione alla gara”, la quale (in assenza di espressa manifestazione della
volontà di avvalersi della cooptazione) dovrebbe indurre, giusta il richiamato
principio, a “ritenere sussistente la figura generale di associazione
temporanea” (così, ancora, Cons. Stato, n. 5161/2009 cit.).
2.4.- Ciò posto, la disamina della dichiarazione impegnativa congiuntamente
sottoscritta (in data 23 giugno 2009) dal legale rappresentante della
Tecnobuilding e dal Gugliucciello, nella qualità di titolare della omonima ditta
individuale, evidenzia che le parti (rispettivamente qualificatesi “capogruppo
mandataria” e “mandante cooptata”):
a) premettevano che, per la partecipazione all’appalto per cui è causa e la
realizzazione delle previste opere, si riteneva opportuna “un’organizzazione
comune”;
b) manifestavano, perciò, il comune intento di “partecipare all’appalto
[…]congiuntamente”, impegnandosi, in caso di aggiudicazione dei lavori, “alla
costituzione di associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale, ai sensi
e per gli effetti di quanto previsto dal’art. 13, comma 5 legge 109/1994 e
successive modifiche”;
c) dichiaravano, specificamente, che, in caso di aggiudicazione, l’impresa
Tecnobuilding sarebbe stata nominata capogruppo, con una “percentuale di
partecipazione all’appalto pari all’80%”, mentre l’impresa Gugliucciello,
“mandante cooptata”, avrebbe partecipato per il restante 20%;
d) dichiaravano, ancora, che la partecipazione della impresa Gugliucciello
sarebbe avvenuta “ai sensi dell’art. 95, comma 4 del […]D.P.R. 554/99”, onde “la
stessa [avrebbe eseguito] una quota di lavori non superiore al 20% (venti per
cento) dell’importo complessivo dell’appalto e comunque non superiore
all’ammontare complessivo delle iscrizioni possedute”;
e) dichiaravano, ancora, che alla “futura mandataria” sarebbero stati conferiti
(come in effetti “si impegna [va] no a conferire”) i più ampi poteri sia per la
stipula del contratto d’appalto (“in nome e per conto proprio e delle mandanti”
[rectius, come subito precisato ad finem, “della mandante”]), sia per
l’espletamento di tutti gli atti dipendenti dall’appalto anche dopo il collaudo
dei lavori e fino all’estinzione di ogni rapporto con l’Ente appaltante.
Si tratta, è il caso di notare, di dichiarazione apparentemente ambigua e
persino contraddittoria, al segno che non può sorprendere che parte ricorrente e
parte resistente ne prospettino – con non implausibili argomenti – opposte
interpretazioni: per un verso, invero, ci si richiama espressamente alla
fattispecie della associazione in cooptazione (formalmente evocando la normativa
di riferimento e qualificando quale cooptata la ditta mandante); per altro
verso, si fa tuttavia riferimento (parimenti espresso) alla associazione
temporanea “orizzontale” (quantificando anche le relative quote di
partecipazione, nella rispettiva misura dell’80 e del 20%).
Che l’ambiguità della volontà manifestata vada sciolta, al di là del valore
formale delle dichiarazioni, nell’auspicato senso che, nella realtà, si sarebbe
trattato proprio di associazione temporanea orizzontale è desunto dalla
ricorrente (nella pregevole prospettazione critica affidata agli scritti non
meno che nella discussione orale), da ciò: che – rilevando la cooptazione ai
soli fini della esecuzione dei lavori, restando perciò esclusa la possibilità,
per la impresa cooptata, di assumere quote di partecipazione in appalto e di
formulare l’offerta, ai fini del conseguente vincolo di responsabilità solidale
che ne discende –dovesse, nella specie, considerarsi decisivo e dirimente che la
ditta asseritamente cooptata non si fosse limitata a dichiarare la propria
cooptazione ai fini della sola esecuzione dei lavori (nel prescritto limite del
20%), ma avesse piuttosto formalmente assunto, per sua stessa ed impegnativa
dichiarazione di volontà, la partecipazione alla costituenda ATI, in forma
orizzontale, con l’impresa Tecnobuilding, per una quota pari al 20% (restando il
residuo 80% attribuito, appunto, alla mandataria). E che le imprese cooptate non
possano e non debbano essere computate nelle quote di partecipazione in ATI
(rilevando, come accade, mutatis mutandis, per il subappalto, unicamente in sede
di esecuzione dei lavori) risulterebbe, in piana conformità al dato normativo,
espressamente riconosciuto in giurisprudenza (così, per esempio, Cons. giust.
amm., 19 dicembre 2008, n. 1146).
In definitiva, si potrebbe concludere, delle due l’una: a) o – superando il pur
espresso riferimento all’ATI orizzontale – si ritiene che l’impresa
Gugliucciello avesse solo inteso ribadire e confermare il limite del 20% dei
lavori da eseguire: ma allora non si comprenderebbe il distinto ed ulteriore
riferimento alla partecipazione all’appalto nella stessa misura, completata
dalla partecipazione della mandataria; b) o si ritiene che le dichiarazioni si
riferiscano a due profili distinti (la partecipazione all’appalto e la misura
massima dei lavori eseguibili): ed allora, trattandosi di associazione
temporanea orizzontale, essa mandante non avrebbe potuto non avere i requisiti
di qualificazione imposti per la partecipazione alla gara.
2.5.- Il Collegio è di diverso avviso.
In particolare, importa gradatamente osservare:
a) che, pregiudizialmente, non sussistono dubbi in ordine alla circostanza che
la cooptazione fosse ammessa dal bando di gara, tanto che nel modello di domanda
di ammissione alla gara, allegato al capitolato speciale d’appalto con il n. 1,
era prevista una apposita sezione (alla pag. 4), da compilarsi in caso di
ricorso a tale forma di partecipazione tra imprese;
b) che del tutto inequivoca era la volontà delle imprese aggiudicatarie (la
quale, alla stregua del principio di diritto sopra valorizzato, deve ritenersi
bensì necessaria, ma anche sufficiente) di utilizzare lo strumento della
associazione in cooptazione, posto che la ridetta istanza risulta per l’appunto
formulata in tali sensi (avendo la Tecnobuilding puntualmente compilato il
riquadro riservato alla indicazione della “impresa cooptata”);
c) che, dunque, sia in fase di prequalificazione che in fase di gara (avuto
distinto riguardo alla dichiarazione impegnativa di cui si è detto supra) la
volontà di strutturare l’associazione costituenda in termini di associazione in
cooptazione risulta esplicita;
d) che in diverso senso non può, in realtà ed a ben guardare, militare il
richiamo effettuato alla figura della associazione temporanea orizzontale,
verisimilmente indotto dalla necessità –prima facie postulata dalla rigidità
modulare istanza di ammissione, non priva di attitudine decettiva – di barrare
comunque (sotto comminatoria espressa di esclusione) una delle tre caselle
proposte per l’ipotesi di associazione temporanea (orizzontale, verticale o
mista);
e) che – con più lungo discorso – appare verisimile ritenere che, sentendosi non
irragionevolmente vincolata a barrare comunque una delle tre caselle (seguite
dalla indicazione della capogruppo, delle mandanti o, appunto, dalla impresa
cooptata), la Tecnobuilding abbia ritenuto corretto evocare residualmente
(verrebbe fatto di dire per esclusione, non riuscendo pertinenti il riferimento
all’associazione verticale o a quella mista) il carattere orizzontale della
costituenda associazione, senza per questo equivocare circa il ricorso al
meccanismo della cooptazione (il che contribuisce a spiegare il tenore
apparentemente ambiguo della successiva dichiarazione impegnativa, resa bensì
senza le rigidità del modulo imposto dalla stazione appaltante, ma – a questo
punto – conforme, per spiegabile coerenza, alla primigenia istanza);
f) che – sulla ulteriore precisazione che la cooptazione, come fatto palese
dallo stesso tenore testuale dell’art. 95, 4° comma del d.p.r. n. 554/1999,
postula pur sempre una vicenda di tipo “associativo” (onde alcuna effettiva
attitudine discretiva può conferirsi, a dispetto di quanto ritenuto da parte
ricorrente, al conferimento alla capogruppo del consueto mandato speciale a
stipulare, anche in proprio nome, il prefigurato contratto) – a diversa
conclusione non può indurre il rilievo (pur in sé astrattamente corretto)
secondo cui altro è associarsi per l’esecuzione, altro è associarsi per la
partecipazione (con diversità di conseguenze in punto di assunzione di
responsabilità, apprestamento di garanzie, necessità di dimostrazione dei
requisiti di qualificazione et coetera): e ciò perché – acquisita la volontà
trasfusa nella dichiarazione impegnativa nel senso che le espressioni usate
possano avere un senso utile piuttosto che nessuno (arg. ex art. 1367 c.c.) –
non appare disagevole intendere la prospettata percentuale di “partecipazione
all’appalto” quale riferita, nelle bene intese intenzioni dei dichiaranti, alla
“quota di lavori” del 20%, legalmente imposta quale limite non superabile per
l’utilizzabilità della (chiaramente invocata) cooptazione.
2.6.- Le riassunte considerazioni convincono, in definitiva, del rilievo che non
possa essere revocata in dubbio, al di là delle (non inspiegabili ma neppure
rilevanti) ambiguità espressive, la volontà della Tecnobuilding e della ditta
Gugliunciello di avvalersi dell’istituto della associazione in cooptazione.
Alla quale conclusione non osta, vale incidentalmente puntualizzare, il
ventilato rilievo per cui la cooptazione concreterebbe istituto eccezionale,
previsto solo per gli appalti di lavori e – per ciò solo – pregiudizialmente
escluso in caso di appalti integrati: trattasi, invero, di rilievo non esatto,
essendo piuttosto la cooptazione, come ancora di recente esattamente si è
rilevato, “evenienza positivamente contemplata dalla disciplina di riferimento”,
che, come tale, “non esonda dai canoni di ordinarietà” (T.A.R. Lazio Roma, sez.
III, 11 novembre 2009, n. 11084).
Ne discende, a guisa di corollario, l’infondatezza del motivo di doglianza anche
nella parte in cui ha criticamente osservato che l’impresa Guglielmucci non
avrebbe fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento: e ciò perché, non dovendo
per legge possedere le categorie e gli importi richiesti dal bando, non aveva
ovviamente alcuna necessità di mutuare gli stessi requisiti da impresa
ausiliaria.
3.- Con distinto motivo di gravame, la ricorrente ha prospettato violazione di
legge (avuto riguardo agli artt. 34, 36 e 49 d.lgs. 163/2006), violazione del
capitolato speciale d’appalto, violazione del giusto procedimento ed eccesso di
potere sotto plurimo profilo. Ha, in dettaglio, lamentato che l’A.T.I.
Tecnobuilding avrebbe dovuto essere necessariamente esclusa dalla procedura di
gara, avendo asseritamente fatto illegittimo ricorso all’avvalimento anche per
il servizio di progettazione, in contrasto con la lex specialis e la normativa
in subiecta materia.
A suo dire, in particolare, il disciplinare di gara, al punto 3.2.
“qualificazione”, aveva espressamente previsto che “per la partecipazione alla
gara, qualora l’impresa concorrente [fosse] sprovvista della qualificazione per
la progettazione rilasciata dalla SOA [avrebbe potuto] partecipare soltanto
individuando o associando uno dei soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lett. d),
e), f), g) ed h) del D.Lgs. 163/2006”: con il che l’avvalimento risultava
espressamente escluso per l’attività di progettazione, posto che il bando di
gara, in caso di carenza, avrebbe imposto al concorrente la sola possibilità di
dar vita ad una associazione con il soggetto indicato, titolare del relativo
requisito di partecipazione.
3.1.- Il motivo non è fondato.
Risulta, invero, dagli atti del procedimento (e – segnatamente – dalla
attestazione SOA prodotta in sede di gara e versata agli atti del giudizio) che
l’impresa mandataria Tecnobuilding s.r.l. fosse in possesso della qualificazione
per le prestazioni di progettazione e costruzione (fino alla classifica V,
superiore a quella – la IV– richiesta dalla lex specialis). Ne discende la non
pertinenza del richiamo alla prescrizione del disciplinare di gara (il punto
3.2.), nella parte in cui – nel prevedere la possibilità di individuare o di
associare uno dei soggetti di cui all’art. 90. comma 1, lettere d), e), f), g, e
h) dl d. lgs. n. 163/2006 – si riferiva soltanto alla ipotesi che “l’impresa
concorrente [fosse] sprovvista della qualificazione per la progettazione
rilasciata dalla SOA”.
Né in diverso senso può militare (posto che, in definitiva, quod differtur non
aufertur) la circostanza che l’impresa concorrente (pur non avendone la
necessità) abbia, in concreto, inteso avvalersi dei requisiti di progettazione
di altro soggetto, quale mero ausilio: e ciò perché – come importa puntualizzare
– l’istituto dell’avvalimento, ancorché non specificamente prefigurato dalla lex
specialis della procedura evidenziale, appare conforme ad un principio generale
dell’ordinamento comunitario e nazionale, trovando per ciò automatica
applicazione indipendentemente dalla sua espressa previsione (da ultimo, cfr. in
tal senso Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3762).
4.- Con ulteriore motivo di gravame, la ricorrente ha prospettato ulteriore
violazione di legge ed eccesso di potere, in relazione alla circostanza per cui
il raggruppamento aggiudicatario avrebbe indicato un dipendente della
Tecnobuilding, per la progettazione esecutiva, ancorché tale impresa fosse priva
della prescritta qualificazione per la progettazione, dovendosene perciò
invocare l’esclusione dalla gara. Nel dettaglio, essendo priva della
qualificazione, non avrebbe in tesi potuto indicare quale progettista un proprio
dipendente, in denunziata elusione della normativa di gara, che richiedeva
espressamente o la qualificazione della singola impresa ovvero un’A.T.I. con il
professionista (munito della relativa qualificazione).
4.1.- L’assunto è erroneo, essendo smentito – in fatto – dal rilievo, già
valorizzato ad infringendum in relazione al motivo di cui alla disamina che
precede, che la Tecnobuilding, in realtà, possedeva la qualificazione per la
progettazione (pur avendo – legittimamente – inteso avvalersi di altra impresa
ausiliaria).
5.- Con ulteriore censura, la ricorrente ha lamentato violazione di legge (in
relazione agli artt. 34, 36 e 49 del d.lgs. 163/2006), violazione del capitolato
speciale d’appalto, violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere
sotto plurimo profilo.
Nel dettaglio – sulla premessa che l’art. 49, comma 6 del d.lgs. cit. prescrive
che “per i lavori, i concorrenti poss [a] noavvalersi di una sola impresa
ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione” – ha lamentato che, nella
specie, l’ATI aggiudicataria si sia abusivamente avvalsa dell’impresa ausiliaria
Tekno.ida per la tre le prescritte categorie di lavori e progettazione (e,
precisamente, OG2, OG11 oltreché per la progettazione): in tal modo, a suo dire,
con il ricorso ad un’unica impresa per ben tre categorie di qualificazione,
risulterebbe apertamente violata la valorizzata limitazione, in caso di
avvilimento, di una sola impresa per ciascuna singola categoria
5.1.- L’assunto è fondato su una erronea premessa di diritto.
Invero, l’art. 49, 6° comma d. lgs. cit. (nella specie, nella sua rigida
formulazione antecedente al successivo temperamento apportato con il d. lgs. n.
152 del 2008, inapplicabile ratione temporis acti) va semplicemente inteso (in
conformità al non contrastato orientamento giurisprudenziale e al diffuso
intendimento dottrinario, fondato sul non equivoco tenore testuale della
disposizione non meno che sulla ratio legis, intesa ad evitare l’eccessivo
frazionamento dei requisiti e la consequenziale parcellizzazione delle
reponsabilità: cfr., da ultimo, T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 30 marzo 2009,
n. 837) nel senso di vietare (non già – come ventilato – il ricorso ad un’unica
ausiliaria per più di una categoria di qualificazione, sibbene) il ricorso a più
ausiliarie per un’unica categoria di qualificazione (c.d. divieto di avvalimento
o –si paret – principio di unicità dell’impresa ausiliaria).
Ne discende, in disparte ogni altro rilievo, l’infondatezza della proposta
doglianza
6.- Con distinto motivo di gravame, la ricorrente ha sostenuto che l’ATI
aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché, in sede di presa
visione dei luoghi da parte dei concorrenti, era presente un soggetto delegato
solo dalla mandataria Tecnobuilding e non dalla mandante Guglielmucci.
Nel dettaglio, ha osservato che il disciplinare di gara, al punto 10 (inerente
“altre informazioni e chiarimenti”), aveva prescritto, per la partecipazione
alla gara, l’obbligo di presa visione, da parte dei concorrenti. In caso di
raggruppamenti non costituiti, come nella specie, la lex specialis aveva, in
particolare, richiesto espressamente che il soggetto incaricato dovesse essere
munito di apposita delega, sottoscritta da tutti i soggetti raggruppandi.
Nella specie, per contro, la presa visione, per la costituenda ATI Tecnobuilding
– Gugliucciello, era stata effettuata dal sig. Moccaldi Emiliano, in qualità di
dipendente delegato solo dell’impresa Tecnobuilding s.r.l., senza alcuna delega
concorrente, da parte della mandante Gugliucciello, in dedotta violazione della
evocata (e vincolante) regola operazionale.
6.-1.- Il motivo non è fondato.
Vale, in proposito osservare:
a) che il richiamato punto 10 del disciplinare di gara dettava, in effetti, le
modalità di svolgimento del sopralluogo, senza prevedere – peraltro – una
comminatoria di esclusione (per contro prevista solo nel caso, non ricorrente
nella specie, di mancata allegazione alla documentazione di gara dell’apposito
attestato rilasciato dal Comune: cfr. il punto 5 lettera M del disciplinare);
b) che la lex specialis richiedeva, piuttosto, ai concorrenti (cfr. il punto 5
lettera A) del disciplinare di gara) di rilasciare l’apposita e correlativa
dichiarazione di avvenuta presa visione, in fatto rilasciata, a quanto risulta
dalla documentazione versata in atti, dal legale rappresentante di tutte le due
imprese associate;
c) che – in verità – occorre considerare che, con riferimento alle clausole
della disciplina di gara che prevedono apposite dichiarazioni dei concorrenti di
aver visitato i luoghi di esecuzione dei lavori o dei servizi e di aver preso
conoscenza delle condizioni locali che possono incidere sulla determinazione dei
prezzi e delle condizioni contrattuali (già prevista, per i lavori pubblici,
l’art. 1 d.p.r. 16.7.1962 n. 1063), la giurisprudenza esattamente distingue tra
dichiarazione di sopralluogo a cura del partecipante e verbale di sopralluogo a
cura della stazione appaltante, considerando generalmente sufficiente ai fini
dell'ammissione alla gara la dichiarazione di sopralluogo a prescindere dalle
modalità con cui esso sia stato eseguito, a meno che non sia espressamente
richiesto anche uno specifico verbale di sopralluogo sulle relativa modalità
(cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6.2.2001, n. 3063; Id., sez. V., 9.5.2000, n. 2668 e
Id., sez. V, 30.6.2003, n. 2668);
d) che d’altra parte, vale ribadire (e trattasi, con ogni evidenza, di
valutazione assorbente) che la funzione della ridetta dichiarazione è unicamente
quella di precludere all'appaltatore contestazioni basate sull'asserita mancata
conoscenza dei luoghi e di ridurre al minimo le possibilità di modifiche
contrattuali in sede di esecuzione, per cui l’onere posto a carico dell'impresa
di visitare i luoghi dell'appalto prima di formulare la propria offerta è posto
essenzialmente a garanzia dell'Amministrazione, garanzia che tale dichiarazione
comunque viene ad assolvere anche nell'ipotesi cui l'impresa non avesse
effettivamente preso visione delle condizioni locali dell'appalto per sua libera
scelta (cfr. in termini Cons. Stato, sez. V, 7 luglio 2005, n. 3729, con
irrilevante lapsus digiti nella enucleazione del principio).
7.- Con ulteriore motivo di doglianza, la ricorrente ha lamentato che, in
violazione del punto M del disciplinare di gara, sia l’impresa Tecnobuilding che
l’impresa Gugliucciello, avrebbero presentato il modello GAP, omettendo di
indicare, come asseritamente prescritto, il volume complessivo di affari, con
omissione rilevante ed in tesi idonea a determinare, ai sensi delle norme di
gara, l’esclusione dell’ATI.
7.1.- Il motivo non ha pregio, atteso che:
a) in punto di fatto, il modello in questione risulta debitamente compilato
dalle imprese aggiudicatarie in tutte le parti indicate (mercé l’apposizione di
apposito asterisco) come obbligatorie dalla nota in calce al relativo documento,
tra cui non risulta rientrare il volume di affari;
b) in punto di diritto, l’incompleta indicazione di tutti i dati del modello GAP
non avrebbe comunque potuto determinare (alla stregua di un diffuso orientamento
giurisprudenziale) l’auspicata esclusione dalla gara, specialmente ove i dati
mancanti siano ricavabili da altre parti dell'offerta (T.A.R. Sicilia Palermo,
sez. III, 14 aprile 2008, n. 482; Id. 5 aprile 2007 n. 1095; T.A.R. Sicilia,
Catania, 18 aprile 2005, n. 674).
8.- Con ulteriore motivo di ricorso, l’impresa ricorrente ha dedotto che l’ATI
aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non aver indicato le
parti di servizio, che sarebbero state svolte da ciascun concorrente
(raggruppato). E ciò perché, a suo dire, il punto 4 del disciplinare di gara, a
tal proposito, aveva espressamente prescritto che l’offerta dei raggruppamenti
temporanei di imprese dovesse specificare, a pena di esclusione, le parti del
servizio, eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.
8.1.- L’assunto non persuade, posto che – nel caso di associazione per
cooptazione – l’unico onere imposto dalla normativa di riferimento è quello di
specificare che l’impresa cooptata avrebbe eseguito una parte dei lavori non
esorbitante il prescritto limite quantitativo del 20%, laddove non è necessario
indicare anche le parti del servizio che sarebbero state svolte da ciascuna
concorrente.
9.- Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 16 novembre 2009, la
ricorrente ha, ancora, prospettato violazione di legge ed eccesso di potere, in
considerazione del rilievo per cui l’ATI aggiudicataria avrebbe dovuto essere
esclusa dalla gara per non aver comprovato il possesso dei requisiti previsti
dall’art. 66 D.P.R. 554/99, richiesti dalla lettera di invito.
A suo dire, infatti, il punto J della lettera di invito (fase II) aveva
richiesto al concorrente “in possesso della qualificazione SOA” di rendere
dichiarazione comprovante il possesso “dei requisiti di ordine speciale
(economico – finanziario e tecnico – organizzativi) previsti dal Bando e dal
disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 66 comma 1 lett. a), b), e) e d) del
D.P.R. 554/99”: per tal via, i concorrenti qualificati per la progettazione, con
attestazione SOA, sarebbero stati comunque tenuti anche a dichiarare il possesso
di una struttura tecnica, che avesse i requisiti speciali previsti dall’art. 66
D.P.R. 554/99. E l’apposita dichiarazione, ovviamente, avrebbe dovuto essere
comprovata, da parte del concorrente primo graduato, in fase di successiva
verifica dei requisiti, in sede di aggiudicazione definitiva.
Ciò posto, l’ATI aggiudicataria e l’impresa ausiliaria Tekno.Ida non avevano
fornito alcuna documentazione probatoria per dimostrare il possesso dei
requisiti previsti dall’art. 66 del D.P.R. 554/99, limitandosi a presentare una
semplice dichiarazione dell’Organismo di attestazione SOA, che confermava il
possesso della qualificazione per la progettazione: dichiarazioni in thesi non
idonee a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 66 del D.P.R.
554/99 e, pertanto, non idonee ad assolvere all’onere di prova richiesto, a pena
di esclusione, dal bando di gara.
9.1.- Il motivo non coglie nel segno.
Non risulta, anzitutto, esatto che l’ATI aggiudicataria dovesse comprovare la
dichiarazione resa ai sensi della lettera J) del disciplinare di gara.
Invero, al punto 3 (inerente le “lavorazioni di cui si compone [va] l’intervento
e qualificazioni richieste”) e, segnatamente, al sottoparagrafo 3.2, il
disciplinare di prequalifica (fase I) aveva previsto che, unitamente alla
qualificazione nella categoria prevalente OG2 con classifica IV, “trattandosi di
appalto integrato, in base al combinato disposto dell’art. 3, commi 2 e 8 del
D.P.R. n. 34/2000, per la partecipazione alla gara [fosse] richiesto al
concorrente il possesso della qualificazione SOA per la prestazione di
progettazione e di costruzione classifica IV. Qualora l’impresa concorrente
[fosse] sprovvista della qualificazione per la prestazione di progettazione e
costruzione, rilasciata dalla SOA, per la classifica sopraindicata, [avrebbe
potuto] partecipare alla […]gara soltanto individuando o associando uno dei
soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), j), g) e h) del D.Lgs. n.
163/2006 e s. m. i.” e solo “in tal caso, il professionista associato o
individuato [avrebbe dovuto] essere in possesso dei requisiti di capacità
economica-finanziaria di cui al punto III.2.2 del bando di gara e di capacità
tecnica di cui al punto III.2.3 dello stesso bando di gara”.
Al successivo punto 7 (relativo ai “requisiti di partecipazione d’ordine
economico- finanziario e tecnico-organizzativo”), il disciplinare di
prequalifica aveva, di conserva, distinto la posizione:
a) dell’imprenditore (singolo o associato) esecutore dell’opera, per il quale si
limitava a prescrivere che “il concorrente [dovesse] obbligatoriamente
possedere, a pena di esclusione, attestazione di qualificazione rilasciata da
una SOA di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validità, che document [asse] il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere (compresa progettazione) come
richiesto al superiore punto 3”;
b) del (semplice) prestatore di servizi e, cioè, del soggetto individuato o
associato - dal concorrente sprovvisto della qualificazione per le prestazioni
di progettazione e costruzione - per svolgere l’attività di progettazione che,
in tal caso e solo in tal caso, doveva essere “in possesso dei requisiti di
capacità economica e finanziaria di cui al punto III.2.2 del bando di gara”.
Solo per tale ultima ipotesi, quindi, il disciplinare di prequalifica aveva
previsto, al punto 14 (recante “termine e modalità di presentazione delle
richieste di invito alla gara”) e, segnatamente, al sottoparagrafo 14.2
(inerente la “documentazione richiesta per l’ammissione alla gara”), che i
soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere e), f), g) e h), d.Lgs. n.
163/2006 (società di professionisti, società di ingegneria, ecc.) dovessero
presentare un’“unica dichiarazione sostituiva, debitamente sottoscritta,
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per
l’ammissione alla gara”.
Conseguentemente, il successivo disciplinare di gara (fase II), nella
documentazione amministrativa da inserire nel plico n. 1, aveva richiesto:
a) ai prestatori di servizi (e, cioè, ai soggetti individuati o associati dal
concorrente per la progettazione dell’intervento), “idonea documentazione
probatoria” di tutti i requisiti dichiarati in sede di preammissione alla gara
(aveva, cioè, richiesto, a tali soggetti e solo a tali soggetti, di comprovare
la dichiarazione sostitutiva resa in fase di prequalifica (cfr. la lettera I)
del punto 5);
b) alle imprese concorrenti in possesso di attestazione SOA per prestazioni di
costruzione e progettazione (e, cioè, alle imprese, singole o associate,
esecutrici dell’opera), una “dichiarazione” con cui si attestasse che “la
propria struttura tecnica poss [edesse] i requisiti d’ordine speciale
(economico-finanziario e tecnico-organizzativi) previsti dal bando e dal
disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 66, comma 1, lettere a), b), c) e d),
del D.P.R. n. 554/1999” (cfr. la lettera J) del punto 5).
Risponde al vero, quindi, l’assunto delle imprese controinteressate, secondo cui
la lex specialis, nel modo descritto, avesse nettamente differenziato:
a) la posizione dei concorrenti (singoli o associati) qualificati per le
prestazioni di progettazione e costruzione (che avevano partecipato alla gara
con la presentazione della dichiarazione di cui alla lettera J), in conformità
al disposto dell’art. 1, comma 3, D.P.R. n. 34/2000, ai sensi del quale
“l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente regolamento
costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione
dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini
dell’affidamento dei lavori pubblici”);
b) la (diversa) posizione dei soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere e),
1), g) e h), del d.lgs. n. 163/2006, individuati o associati da altri
concorrenti sprovvisti della necessaria qualificazione che, invece, dovevano
dimostrare, con idonea documentazione probatoria, il possesso di tali requisiti.
Ciò posto, nella specie risulta che la società Tecnobuilding s.r.l., essendo in
possesso (come chiarito supra) della qualificazione per prestazioni di
progettazione e costruzione fino alla classifica V (e, quindi, in misura
superiore rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis), non dovesse, in base
alle esposte premesse, fornire alcuna “documentazione probatoria” dei requisiti
d’ordine speciale (economico- finanziario e tecnico-organizzativi) della propria
struttura tecnica, in quanto tale dimostrazione era garantita ed assorbita, per
legge, dal possesso dell’attestazione SOA per le prestazioni di progettazione e
costruzione.
Identica conclusione vale, peraltro, anche per la società Tekno.Ida s.r.l.
(impresa ausiliaria), parimenti in possesso della qualificazione per prestazioni
di progettazione e costruzione fino alla classifica V.
In conclusione, le imprese in questione non dovevano, contrariamente all’attoreo
assunto, essere escluse dalla gara perché, così come richiesto dal disciplinare
di gara, avevano regolarmente prodotto l’unico documento che gli era stato
richiesto e, cioè, la dichiarazione di cui alla lettera J).
10. Sulle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere complessivamente
respinto.
La complessità delle questioni decise (non meno che l’obiettiva incertezza in
ordine alla esatta interpretazione delle domande di partecipazione alla gara
presentate dalle imprese aggiudicatarie) giustificano, ad avviso del Collegio,
l’integrale compensazione, tra le parti costituie, delle spese e competenze di
lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Salerno, sezione
I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto dalla società Lucci
Salvatore s.r.l., come in epigrafe individuato, così provvede: a) respinge il
ricorso; b) compensa integralmente, tra le parti costituite, spese e competenze
di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente FF
Ferdinando Minichini, Consigliere
Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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