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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 11 giugno 2010, n. 8807


BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Trasferimento - Esercizio del diritto di prelazione - Termine di 60 e 180 giorni - Decorrenza - Denuncia - Atto recettizio - Artt- 59-61 d.lgs. n. 42/2004.
L’articolo 61 del d.lgs. n. 42/2004 prevede, ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione, due termini diversi in relazione al corretto esercizio dell’obbligo di denuncia del trasferimento del bene culturale: sessanta giorni nel caso di ricezione della denuncia di cui all’art. 59, centottanta giorni nel caso di denuncia omessa o tardiva. La lettera della norma , operando generico riferimento alla “ricezione” della denunzia, qualifica la stessa in termini di atto recettizio, ma non stabilisce alcuna forma particolare né per la trasmissione né per rendere la “ricezione” giuridicamente rilevante. In buona sostanza, ai fini della decorrenza del termine, risulta sufficiente che la stessa risulti comunque ricevuta dal soggetto cui la legge prevede che venga inviata. Pres. Esposito, Est. Mele - R.L. (avv.ti Criscuolo e De Vita) c. Comune di Avellino avv.ti Santucci De Magistris e Bascetta) e Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali (Avv. Stato) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 11 giugno 2010, n. 8807

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Trasferimento - Esercizio del diritto di prelazione - Obbligo di denuncia - Soggetto legittimato - Irrilevanza ai fini della decorrenza del termine. Pur ponendo l’articolo 59 del d.lgs. n. 42/2004 l’obbligo di denunzia a carico dell’alienante (comma 2, lett. a), dalla lettura del successivo comma 5 e dell’articolo 61, comma 2, emerge che la qualità del soggetto che la presenta non è elemento essenziale ai fini della decorrenza del termine per l’esercizio del diritto di prelazione e della durata dello stesso, risultando piuttosto questi ultimi aspetti collegati a profili oggettivi e contenutistici dell’atto di denuncia. Pres. Esposito, Est. Mele - R.L. (avv.ti Criscuolo e De Vita) c. Comune di Avellino avv.ti Santucci De Magistris e Bascetta) e Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali (Avv. Stato) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 11 giugno 2010, n. 8807
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 08807/2010 REG.SEN.
N. 00367/2009 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 367 del 2009, proposto da:
Rino Lucadamo, rappresentato e difeso dagli avv. Sabato Criscuolo, Ennio De Vita, con domicilio eletto presso i procuratori in Salerno, via Piave N.1;


contro


Comune di Avellino, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Santucci De Magistris, Amerigo Bascetta, con domicilio eletto in Salerno, via M.Gaudiosi,6 c/o Avv. A. de Vivo;
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. Salerno, domiciliata per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;

nei confronti di

Loffredo Fortuna, non costituita in giudizio.

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Sindaco del Comune di Avellino, prot. 63639/08 dell’11-12-2008, relativo ad esercizio del diritto di prelazione in relazione all'alienazione di immobile sottoposto a vincolo;

del provvedimento di cui alla nota della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania prot. n. 14271 dell’11-12-2008 e della nota prot. n. 1477 dell’11-12-2008 della Direzione Generale per i Beni Archeologici;

della delibera del Consiglio Comunale di Avellino n. 110 del 9-12-2008;

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Avellino e di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2010 il dott. Francesco Mele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Con ricorso notificato il 9 e 10 febbraio 2009, depositato il 24-2-2009 il sig. Lucadamo Rino, nella qualità di acquirente di un bene sito al corso Umbro I di Avellino, dichiarato di interesse storico ed artistico giusta d.m. del 25-6-1985, impugnava i provvedimenti in epigrafe specificati con i quali il Comune di Avellino aveva esercitato il diritto di prelazione all’acquisto del medesimo in base agli artt. 59 e ss. del D.Lgs. n. 42/2004.

Con articolata prospettazione denunziava: 1) Violazione degli art. 61 e 62 D.Lgs. n. 42/2004-eccesso di potere per difetto del presupposto e sviamento; 2) Violazione degli artt. 42, 48 e 50 del d.lgs. n. 267/2000- incompetenza- eccesso di potere; 3) Violazione dell’art. 6 dpr n. 233/2007, del d.m. n. 11234 del 25-6-2008- incompetenza ed eccesso di potere; 4) Violazione dell’art. 62 del dlgs. N. 42/2004- violazione del giusto procedimento- eccesso di potere; 5) Violazione degli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 267/2000 ed eccesso di potere; 6) Violazione dell’art. 62 del d.lgs. n. 42/2004- difetto di motivazione – eccesso di potere.

Chiedeva, altresì, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno patito per effetto dell’illegittima attività svolta.

Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio il Comune di Avellino ed il Ministero intimato, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

La causa veniva discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 25-2-2010.


DIRITTO


E’ necessario preliminarmente, ai fini della compiuta disamina della vicenda oggetto di causa, richiamare il quadro normativo di riferimento, disciplinante il diritto di prelazione sull’acquisto dei beni culturali.

L’articolo 59 del d.lgs. n. 42/2004 dispone che gli atti di trasferimento dei suddetti beni sono denunciati al Ministero (comma 1), specificando che la denuncia è effettuata entro trenta giorni dai soggetti analiticamente indicati nel comma 2.

Il comma 3 della norma individua nel “competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni” il soggetto al quale la stessa va presentata, mentre il successivo comma 4 specifica i contenuti essenziali di essa, chiarendosi, al successivo comma 5, che “si considera come non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise”.

Il diritto di prelazione può essere esercitato dal Ministero ovvero dalla regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati (art. 60).

Esso, peraltro, deve essere esercitato “nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall’articolo 59” (art. 61, comma 1).

Solo nel caso in cui questa sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell’art. 59, comma 4 (art. 61, comma 2).

Sulla base delle descritte coordinate normative, può a questo punto passarsi ad esaminare la questione principale sollevata nel ricorso introduttivo, concernente il tardivo esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune di Avellino.

Giacchè il richiamato articolo 61 prevede all’uopo due termini diversi (sessanta giorni e centottanta giorni) in relazione al corretto esercizio dell’obbligo di denuncia del trasferimento, risulta in primo luogo necessario acclarare, in relazione alle modalità in concreto utilizzate, quale sia il termine cui nella fattispecie concreta è necessario riferirsi.

L’alienazione del fabbricato e del giardino oggetto di causa è avvenuta il 29-9-2008 (atto pubblico rep. N. 85501 per notar Giordano di Avellino) e la denunzia è stata ricevuta dalla Soprintendenza di Salerno ed Avellino prima del 30-10-2008, onde risulta rispettato il termine di trenta giorni previsto dal comma 2 dell’articolo 61.

Si osserva, di poi, che la denunzia è stata effettuata dall’avv. Lucadamo, che risulta essere il privato acquirente del bene, il quale ha provveduto a tale adempimento “per conto di Lorenzo Fortuna “, soggetto alienante (v. atto del 29-9-2008).

Ritiene il Tribunale che l’atto, quanto alla legittimazione attiva, sia suscettibile di produrre gli effetti previsti dalla legge.

Ciò in primo luogo perché il Lucadamo agisce quale mandatario del soggetto alienante, atteso che nell’atto di compravendita vi è espresso conferimento di delega da parte della signora Lorenzo Fortuna alla effettuazione degli adempimenti connessi con la qualità di bene culturale dell’immobile compravenduto (art. 4 del rogito); di poi, perché, pur ponendo il citato articolo 59 l’obbligo di denunzia a carico dell’alienante (comma 2, lett. a), dalla lettura del successivo comma 5 e dell’articolo 61, comma 2, emerge che la qualità del soggetto che la presenta non è elemento essenziale ai fini della decorrenza del termine per l’esercizio del diritto di prelazione e della durata dello stesso, risultando piuttosto questi ultimi aspetti collegati a profili oggettivi e contenutistici dell’atto di denuncia.

Quanto a questi ultimi , l’esame della documentazione esibita ( in uno all’atto di denuncia è stato trasmesso all’organo ministeriale l’atto pubblico del 29-9-2008) rivela la piena osservanza delle prescrizioni indicate dal comma 4 dell’articolo 59, con rappresentazione di tutti gli elementi richiesti dalla normativa ed utili alle valutazioni dell’amministrazione ai fini dell’esercizio della prelazione.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, può, dunque, dirsi che , in presenza di una denunzia completa e rituale, il termine nella specie operante per l’esercizio della prelazione è quello ordinario di sessanta giorni.

Al fine della verifica della sua osservanza da parte dell’amministrazione, risulta necessario in primo luogo stabilire il dies a quo di decorrenza.

La normativa, come sopra ricordato , dispone che la denunzia “è presentata al competente soprintendente del luogo” e che la prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni “dalla data di ricezione della denunzia”.

Rileva il Tribunale che la lettera della norma , operando generico riferimento alla “ricezione” della denunzia, qualifica la stessa in termini di atto recettizio, ma non stabilisce alcuna forma particolare né per la trasmissione né per rendere la “ricezione” giuridicamente rilevante.

In buona sostanza, ai fini della decorrenza del termine, risulta sufficiente che la stessa risulti comunque ricevuta dal soggetto cui la legge prevede che venga inviata.

Nella fattispecie in esame, essa viene correttamente inviata alla Soprintendenza Archeologica delle Province di Salerno ed Avellino, atteso che il comma 3 dell’articolo 59 indica tale soggetto quale destinatario della stessa.

Il termine , poi, decorre dalla data di ricezione da parte dell’organo periferico e non anche dal momento in cui la stessa risulti essere stata da quest’ultimo eventualmente trasmessa all’amministrazione centrale.

Non rileva a tal fine la considerazione che il primo comma dell’articolo 59 prevede che gli atti di trasferimento debbano essere denunciati al “Ministero” e che le norme successive facciano riferimento a tale ultimo soggetto.

Invero, tale termine viene adoperato dal legislatore per indicare il ramo dell’amministrazione statale competente in materia e non anche l’amministrazione centrale.

Se avesse voluto riferirsi a tale articolazione organizzatoria , il legislatore lo avrebbe certamente precisato, così come ha fatto nella individuazione del soggetto cui presentare la denunzia, individuato nell’ufficio periferico dell’amministrazione ( “competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni”).

Al contrario, avendo la norma espressamente previsto l’obbligo di presentazione della denunzia a tale soggetto, è evidente che il termine per l’esercizio del diritto di prelazione cominci a decorrere dal momento in cui la denunzia risulti da quest’ultimo ricevuta.

Come si è sopra precisato, la norma non prevede particolari formalità per la presentazione della denunzia, collegando semplicemente la decorrenza del prefato termine di sessanta giorni alla “ricezione” della stessa.

La generica ed onnicomprensiva previsione normativa induce a ritenere che sia sufficiente all’uopo il ricevimento dell’atto, risultando ininfluenti le modalità di trasmissione e l’osservanza delle regole che presidiano alle peculiari modalità in concreto adoperate dal privato.

Tale considerazione è rilevante nel presente giudizio, atteso che il Comune contesta che il suddetto termine decorra dalla data dell’11 ottobre 2008 (data di ricezione della denunzia notificata per posta a mezzo di ufficiale giudiziario).

Viene, invero, rilevato che il plico raccomandato sarebbe stato ricevuto l’11-10-2008 da un “addetto alla vigilanza”, soggetto non previsto dalla normativa quale abilitato a ricevere la notifica.

La contestazione dell’ente locale non merita, a giudizio del Tribunale, favorevole considerazione.

Si osserva al riguardo che, stante la rilevata mancanza di prescrizioni formali da parte della norma ed il generico riferimento alla “ricezione”, vi è prova della consegna della denunzia in tale data alla “Soprintendenza Archeologica Province di Salerno ed Avellino” ed all’indirizzo di questa (via Tritula de Ruggiero 6/7- Salerno), onde l’atto risulta essere stato effettivamente “ricevuto” dall’ufficio periferico del Ministero.

Di poi, va osservato che è vero che la cartolina di ritorno indica che il soggetto cui il plico è stato consegnato è un “addetto alla vigilanza”, ma è altresì indubitabile, per come risulta dalla stessa, che il prefato soggetto sia anche persona “al servizio del destinatario”.

Le considerazioni sopra svolte inducono, pertanto, il Collegio a ritenere che la denunzia sia stata ricevuta dall’Amministrazione in data 11-10-2008 e, dunque, ad essa occorre fare riferimento per il computo del termine di sessanta giorni utile all’esercizio del diritto di prelazione.

In tale situazione documentale, pertanto, non può attribuirsi rilevanza alla affermazione, contenuta nella nota della Soprintendenza prot. n. 12313/35 del 20-10-2008 trasmessa al Comune, nella quale si afferma che l’atto di compravendita è stato notificato il 15-10-2008. Invero, tale asserzione non risulta essere stata supportata in giudizio da esplicitazioni ovvero documentazione atta a suffragarne la veridicità. Va comunque rilevato che, ove tale data facesse riferimento alla protocollazione dell’atto, essa sarebbe irrilevante ai fini dello spostamento in avanti del citato dies a quo, atteso che la protocollazione è un adempimento organizzatorio meramente interno ininfluente ai fini della individuazione del giorno di effettiva ricezione della denunzia.

Va, da ultimo, evidenziato che il termine di sessanta giorni per l’esercizio del diritto di prelazione opera anche nel caso in cui, come quello oggetto del presente giudizio, il soggetto pubblico che lo esercita non è il Ministero ma l’ente pubblico territoriale.

Tanto è dimostrato dai contenuti dell’articolo 62, il quale, nel disciplinare i rapporti tra enti coinvolti, prevede adempimenti da svolgersi in ambiti temporali comunque ricompresi nel termine complessivo di sessanta giorni , precisando in particolare che l’ente “…adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all’alienante ed all’acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima”(comma 2).

Dalle considerazioni tutte sopra svolte emerge che il diritto di prelazione da parte del Comune di Avellino è stato esercitato tardivamente.

Il provvedimento sindacale impugnato, invero, è stato notificato al Lucadamo ed alla Loffredo Fortuna il 12-12-2008.

Considerando, per le ragioni in precedenza esposte, come data di ricezione della denuncia l’11-10-2008, il termine di sessanta giorni è scaduto il giorno 10-12-2008, con la conseguenza che il provvedimento sindacale impugnato è illegittimo, atteso che il potere è stato esercitato quando si era già verificata decadenza per decorso del termine di legge.

Tale provvedimento deve essere di conseguenza annullato.

Non si procede all’annullamento degli altri atti impugnati in ricorso, trattandosi di atti endoprocedimentali, i quali, eliminato il provvedimento conclusivo del procedimento, alcuna valenza lesiva possono avere nella sfera giuridica del privato.

In particolare, carattere meramente endoprocedimentale deve essere riconosciuto alla deliberazione consiliare n. 110 del 9-12-2008.

Invero, essa non è il provvedimento comunale di prelazione, bensì mera proposta di prelazione, considerato che non è preceduta, conformemente alle prescrizioni di legge, dal necessario atto autorizzativo dell’amministrazione statale che è intervenuto solo successivamente , in data 11-12-2008 (ed al quale ha fatto seguito il decreto sindacale in pari data). In ogni caso, tale deliberazione non è stata notificata ai privati nel termine di sessanta giorni previsto dal D.Lgs. n. 42/2004.

Dall’annullamento giurisdizionale in questa sede pronunziato consegue che si realizza la condizione sospensiva cui era stata sottoposta la vendita di cui all’atto pubblico del 29-9-2008 per notar Giordano di Avellino e che viene meno il titolo giustificativo di una eventuale trascrizione presso i registri immobiliari dell’acquisto del bene in favore del Comune di Avellino.

Resta assorbito l’esame degli ulteriori motivi di ricorso.

Deve, da ultimo , essere respinta la domanda di condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni, atteso che in relazione al pregiudizio patito, non è stata fornita in giudizio dal ricorrente sufficiente dimostrazione.

Le spese del giudizio, in relazione alla peculiarità della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti costituite.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Salerno (Sezione II), definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

accoglie la domanda demolitoria proposta e, per l’effetto, annulla il decreto di esercizio del diritto di prelazione, a firma del Sindaco di Avellino, prot. n. 63639 dell’11-12-2008;

rigetta la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nelle camere di consiglio dei giorni 25 febbraio e 29 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente
Francesco Mele, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 



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