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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 25 giugno 2010, n. 9584
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Consiglieri comunali - Diritto di accesso - Art.
43 T.U. n. 267/2000 - Estensione - Ratio. Il diritto di accesso del
consigliere comunale disciplinato dall’art. 43 del T. U. n. 267/2000, dal cui
contenuto emerge chiaramente l’estensione a tutti gli atti che possano essere
d'utilità all'espletamento del mandato, ciò anche al fine dì permettere di
valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato
dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni
di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio
stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo
elettorale locale. Pres. Esposito, Est. Gaudieri - F.A. e altri (avv. Lombardi)
c. Comune di Montemiletto (avv. Salvo) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 25
giugno 2010, n. 9584
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Consiglieri comunali - Diritto di accesso - Art.
43 T.U. n. 267/2000 - Diritto di accesso ex L.n. 241/1990 - Differenza. Il
diritto di accesso codificato dall’art. 43 del T. U. n. 267/2000 è direttamente
funzionale non tanto ad un interesse personale del consigliere comunale o
provinciale, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato
conferito e, quindi, alla funzione di rappresentanza della collettività. Il
diritto ha una ratio diversa, quindi, da quella che contraddistingue l'ulteriore
diritto di accesso ai documenti amministrativi che è riconosciuto, non solo ai
consiglieri comunali o provinciali, ma a tutti i cittadini in riferimento ai
documenti amministrativi detenuti dalle amministrazioni (art. 22 legge 7 agosto
1990, n. 241; art. 2 d.PR. 27 giugno 1992, n. 352). Invero, la finalizzazione
dell'accesso all'espletamento del mandato costituisce, al tempo stesso, il
presupposto legittimante l'accesso ed il fattore che ne delimita la portata. Le
disposizioni richiamate, infatti, collegano l'accesso a tutto ciò che può essere
effettivamente funzionale allo svolgimento dei compiti del singolo consigliere
comunale e provinciale e alla sua partecipazione alla vita
politico-amministrativa dell' ente . Pres. Esposito, Est. Gaudieri - F.A. e
altri (avv. Lombardi) c. Comune di Montemiletto (avv. Salvo) - TAR CAMPANIA,
Salerno, Sez. II - 25 giugno 2010, n. 9584
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Consiglieri comunali - Diritto di accesso - Art.
43 T.U. n. 267/2000 - Limite delle competenze attribuite al consiglio comunale -
Esclusione. Il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda
soltanto le competenze attribuite al consiglio comunale ma, essendo riferito
all'espletamento del mandato, investe l'esercizio del munus in tutte le sue
potenziali implicazioni per consentire la valutazione della correttezza ed
efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale (cfr.: Cons. Stato, V Sez.
21.2.1994 n. 119, Cons. Stato, V Sez. 26.9.2000 n. 5109, Cons. Stato, V Sez.
2.4.2001 n. 1893). Pres. Esposito, Est. Gaudieri - F.A. e altri (avv. Lombardi)
c. Comune di Montemiletto (avv. Salvo) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 25
giugno 2010, n. 9584
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Consiglieri comunali - Diritto di accesso - Art.
43 T.U. n. 267/2000 - Motivazione della richiesta - Necessità - Esclusione.
A differenza dei soggetti privati, il consigliere non è tenuto a motivare la
richiesta né l'ente ha titolo per sindacare il rapporto tra la richiesta di
accesso e l'esercizio del mandato, altrimenti gli organi dell'amministrazione
sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'ambito del controllo sul proprio
operato (Cons. Stato, V Sez. 7.5.1996 n. 528, Cons. Stato, V Sez. 22.2.2000 n.
940, Cons. Stato, V Sez. 26.9.2000 n. 5109; Cons. Stato, V Sez . 4.5.2004) Pres.
Esposito, Est. Gaudieri - F.A. e altri (avv. Lombardi) c. Comune di Montemiletto
(avv. Salvo) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 25 giugno 2010, n. 9584
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Consiglieri comunali - Diritto di accesso - Art.
43 T.U. n. 267/2000 - Limite della riservatezza delle informazioni -
Opponibilità - Esclusione. Il diritto di avere dall'ente tutte le
informazioni che siano utili all'espletamento del mandato non incontra alcuna
limitazione derivante dalla loro natura riservata, in quanto il consigliere è
vincolato all'osservanza del segreto (Cons. Stato, V Sez. 20.2.2000 n. 940 e la
già citata Consiglio di Stato, Sezione V, 4 maggio 2004, n. 2716)”. Pres.
Esposito, Est. Gaudieri - F.A. e altri (avv. Lombardi) c. Comune di Montemiletto
(avv. Salvo) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 25 giugno 2010, n. 9584
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 09584/2010 REG.SEN.
N. 00517/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso ex art. 25 l. 7 agosto 1990 n. 241 - numero di registro generale 517
del 2010 - proposto da Frongillo dott. Agostino, Massimiliano Minichiello,
Simone D'Anna, Diego Brogna, Mario Barone, tutti rappresentati e difesi, giusta
procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio, dall'avv. Carmine
Lombardi, con il quale domiciliano, ai sensi del combinato disposto degli artt.
35, comma 2, T. U. 26 giugno 1924 n. 1054 e 19, comma 2, l. 6 dicembre 1971 n.
1034, c/o Segreteria Tar;
contro
Comune di Montemiletto, in persona del Sindaco legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell’atto di
costituzione ed in virtù della delibera di G. M. n. 63 del 21.4.2010, dall'avv.
Pasquale Salvo, con il quale elettivamente domicilia in Salerno, via Nicolodi,
n. 89 c/o Clementina Giordano;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della nota prot. 485/2010 del Sindaco del Comune di Montemiletto avente ad
oggetto : “Accesso agli uffici comunali” dei cittadini e dei consiglieri
comunalei;
della nota con cui è stato stabilito che il rilascio di copie conformi dei
documenti richiesti dai consiglieri comunali deve avvenire previa apposizione di
marca da bollo per il timbro di conformità;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montemiletto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13/05/2010 il dott. Francesco
Gaudieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1.- Con l’atto notificato il 24 marzo 2010, depositato il 31 marzo 2010, i
nominati in epigrafe, nella dichiarata qualità di consiglieri comunali di
minoranza del Comune di Montemiletto, eletti nella tornata elettorale del 7
giugno 2009, impugnano la nota prot. n. 483 del 22.1.2010 con la quale il
Sindaco ha disciplinato l’accesso agli uffici del Comune da parte dei cittadini
e dei consiglieri comunali, precisando che “i consiglieri comunali possano avere
accesso agli uffici negli stessi orari di apertura al pubblico ma in tutti i
giorni lavorativi”, chiedendo l’annullamento per i seguenti motivi :
-violazione dell’art. 43 d. lgs n. 267/2000, atteso che la trasparenza e
l’accesso agli atti della pubblica amministrazione sarebbero diritti
incomprimibili del consigliere comunale, come da consolidata giurisprudenza
amministrativa;
-violazione e falsa applicazione dell’art. 77 d. lgs n. 267/2000, atteso che lo
status di consigliere comunale non incontrerebbe limiti in materia di orario di
accesso agli uffici comunali;
-violazione e falsa applicazione dell’art. 43 d. lgs n. 267/2000, atteso che il
Sindaco non avrebbe alcuna competenza in ordine alla disciplina del diritto di
accesso agli atti della pubblica amministrazione, demandata alla tipica fonte
regolamentare che, nel caso di specie, avrebbe già normato, con atto consiliare
n. 33 del 10.9.1999, anche l’accesso agli atti da parte del consigliere
comunale.
2.- Resiste in giudizio l’amministrazione comunale chiedendo il rigetto della
domanda perché inammissibile ed infondata, stigmatizzando, peraltro, il palese
“travisamento dei fatti” in cui sarebbero incorsi i ricorrenti avendo inteso in
maniera fuorviante il contenuto degli atti impugnati.
In sostanza, con la nota prot. n. 485 del 22.1.2010, il Sindaco si sarebbe
limitato a dettare direttive intese a disciplinare “l’ingresso” dei cittadini
agli uffici comunali, evidenziando che detta regolamentazione degli orari devesi
intendere valida anche per “l’ingresso” dei consiglieri comunali. Quanto,
infine, al modello impugnato nella parte in cui si prevede l’apposizione della
marca da bollo alla copia conforme all’originale, l’amministrazione, previa
conferma della gratuità delle copie richieste dal consigliere comunale per
l’espletamento dell’esercizio del mandato, precisa che nel caso di specie, non è
stato impugnato un provvedimento amministrativo, bensì un modello prestampato
che, nella parte ritenuta lesiva, non può che riferirsi alla estrazione di copie
non afferenti all’esercizio del mandato elettorale.
3.- Alla camera di consiglio del 13 maggio 2010, sulla conclusione delle parti
presenti come da verbale di udienza, il Collegio si è riservata la decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso, proposto ex art. 25 l. 7 agosto 1990 n. 241, dai consiglieri
comunali di minoranza del Comune di Montemiletto, eletti nella tornata
elettorale del 7 giugno 2009, avverso la nota prot. n. 485 del 22.1.2010 con la
quale il Sindaco ha disciplinato l’accesso (recte : l’ingresso) agli uffici del
Comune da parte dei cittadini e dei consiglieri comunali, è inammissibile alla
stregua delle considerazioni che seguono.
Per una migliore comprensione delle conclusioni cui è giunto il Collegio,
converrà ricordare i contenuti delle disposizioni ai quali i ricorrenti radicano
la pretesa agitata in giudizio, al fine di valutare se le norme in questioni
siano confacenti al caso in esame.
1.a.- Il Capo V della l. n. 241/90 disciplina “l’accesso ai documenti
amministrativi” dei soggetti interessati cioè di tutti i soggetti privati,
compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
L’art. 25 della legge n. 241/90, rubricato “modalità di esercizio del diritto di
accesso e ricorsi”, stabilisce che il diritto di accesso si esercita mediante
esame ed estrazione copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti
stabiliti dalla stessa legge, aggiungendo che “decorsi inutilmente trenta giorni
dalla richiesta, questa si intende respinta”, per cui in caso di diniego
dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente
può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale, nel termine di
trenta giorni.
In sostanza, l’art. 25 della l. n. 241/90 configura gli strumenti a disposizione
del cittadino contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di
accesso ai documenti amministrativi.
1.b.- Ad una diversa regolamentazione soggiace il diritto di accesso del
consigliere comunale disciplinato dall’art. 43 del T. U. n. 267/2000, per la cui
lettura, come predicata da consolidata interpretazione giurisprudenziale, può
richiamarsi utilmente ex multis Cons. Stato n. 7900 del 2004, che di seguito si
riporta in quanto condiviso :
“L’art. 43, comma 2, del Testo unico degli enti locali - D.L.vo n. 267/2000 -
statuisce: <<I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere
dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro
aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso,
utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi
specificamente determinati dalla legge>> (disposizione che ha i suoi più
immediati antecedenti nell’articolo 24 della L. n. 816/1985 - Esercizio delle
funzioni consiliari <<I consiglieri comunali, i consiglieri provinciali e i
componenti delle assemblee delle unità sanitarie locali e delle comunità
montane, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni hanno diritto di prendere
visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi
richiamati nonchè di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del
mandato>> - e nell’art. 31 comma 5 L. n. 142/1990 - Consigli comunali e
provinciali <<I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere
dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonchè dalle loro
aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso,
utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi
specificamente determinati dalla legge>>).
Dal contenuto di tale norma emerge chiaramente che i consiglieri comunali hanno
diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità
all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine dì permettere di valutare
con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato
dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni
di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio
stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo
elettorale locale.
II diritto codificato da tale disposizione è direttamente funzionale non tanto
ad un interesse personale del consigliere comunale o provinciale, quanto alla
cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito e, quindi, alla
funzione di rappresentanza della collettività. Il diritto ha una ratio diversa,
quindi, da quella che contraddistingue l'ulteriore diritto di accesso ai
documenti amministrativi che è riconosciuto, non solo ai consiglieri comunali o
provinciali, ma a tutti i cittadini (art. 7, legge n. 142/1990 applicabile agli
atti degli enti locali) come pure, in termini più generali, a chiunque sia
portatore di un interesse personale e concreto e per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti, in riferimento ai documenti amministrativi detenuti da
amministrazioni diverse dai comuni e dalle province (art. 22 legge 7 agosto
1990, n. 241; art. 2 d.PR. 27 giugno 1992, n. 352). Invero, la finalizzazione
dell'accesso all'espletamento del mandato costituisce, al tempo stesso, il
presupposto legittimante l'accesso ed il fattore che ne delimita la portata. Le
disposizioni richiamate, infatti, collegano l'accesso a tutto ciò che può essere
effettivamente funzionale allo svolgimento dei compiti del singolo consigliere
comunale e provinciale e alla sua partecipazione alla vita
politico-amministrativa dell' ente (questo orientamento è confermato dalla
giurisprudenza, che ha avuto occasione di precisare che il consigliere può
accedere non solo ai “documenti” formati dalla pubblica amministrazione di
appartenenza ma, in genere, a qualsiasi “notizia” od “informazione” utili ai
fini dell' esercizio delle funzioni consiliari; cfr. Cass. Civ. Sez. III, sent.
n. 8480 del 3 agosto 1995, in materia di acquisizione della registrazione
magnetofonica di una seduta consiliare).
Il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le
competenze attribuite al consiglio comunale ma, essendo riferito
all'espletamento del mandato, investe l'esercizio del munus in tutte le sue
potenziali implicazioni per consentire la valutazione della correttezza ed
efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale (cfr.: Cons. Stato, V Sez.
21.2.1994 n. 119, Cons. Stato, V Sez. 26.9.2000 n. 5109, Cons. Stato, V Sez.
2.4.2001 n. 1893).
A differenza dei soggetti privati, il consigliere non è tenuto a motivare la
richiesta né l'ente ha titolo per sindacare il rapporto tra la richiesta di
accesso e l'esercizio del mandato, altrimenti gli organi dell'amministrazione
sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'ambito del controllo sul proprio
operato (Cons. Stato, V Sez. 7.5.1996 n. 528, Cons. Stato, V Sez. 22.2.2000 n.
940, Cons. Stato, V Sez. 26.9.2000 n. 5109; cfr. la recente Consiglio di Stato,
Sezione V, 4 maggio 2004, n. 2716 secondo cui <<Allorché una richiesta di
accesso è avanzata per l'espletamento del mandato risulta, invero, insita nella
stessa l'utilità degli atti richiesti al fine dell'espletamento del mandato. Il
riferimento alle notizie ed alle informazioni "utili" contenuto nella norma in
esame, non costituisce affatto una limitazione, se appena si considera l'intero
contesto della disposizione. Il diritto di accesso è stato, infatti, attribuito
ai consiglieri comunali per "tutte le notizie e le informazioni... utili
all'espletamento del proprio mandato" e, quindi, per tutte le notizie ed
informazioni ritenute utili, senza alcuna limitazione. Dal termine "utili"
contenuto nella norma in oggetto non consegue, quindi, alcuna limitazione al
diritto di accesso dei consiglieri comunali, bensì l'estensione di tale diritto
a qualsiasi atto ravvisato utile all'espletamento del mandato>>).
Infine, il diritto di avere dall'ente tutte le informazioni che siano utili
all'espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla
loro natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato all'osservanza del
segreto (Cons. Stato, V Sez. 20.2.2000 n. 940 e la già citata Consiglio di
Stato, Sezione V, 4 maggio 2004, n. 2716)”.
1.c.- Chiarita la portata dell’art. 25 l. n. 241/90 nonché dell’art. 43 del T.U.
n. 267 del 2000, appare evidente che l’azione apprestata dall’ordinamento quale
rimedio alle determinazioni amministrative relative al diritto di accesso ai
documenti amministrativi risulta malamente azionata dai consiglieri comunali di
minoranza del Comune di Montemiletto, non configurandosi, nel caso di specie,
alcun diniego di accesso agli atti della pubblica amministrazione, ma tutt’al
più un diniego di “ingresso” libero, senza alcuna distinzione tra cittadini e
consiglieri comunali, agli uffici del comune di Montemiletto.
Esulando siffatta materia, relativa all’organizzazione ed alla funzionalità
dell’apparato amministrativo, dall’ambito della materia dell’accesso agli atti
della pubblica amministrazione, risulta evidente che la nota impugnata, se
ritenuta lesiva della sfera giuridica dei consiglieri comunali, andava gravata
in sede giurisdizionale con un ‘azione ordinaria di annullamento, e non con la
speciale azione concessa ex art. 25 l. n. 241/90 che, pertanto, risulta proposta
in carenza dei presupposti richiesti dalla legge per la sua applicazione.
1.d.- Risulta, infine, inammissibile l’azione proposta ex art. 25 l. n. 241/90
avverso il modello contenente, nelle varie voci, l’indicazione della copia
conforme all’originale “in bollo”, non ravvisandosi, nella specie, alcun
provvedimento amministrativo utile ad arrecare la lesione della sfera giuridica
dei ricorrenti.
2.- Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese
del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di
Salerno, sez. II definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 25 l. 7 agosto
1990 n. 241, numero di registro generale 517 del 2010, proposto da Frongillo
dott. Agostino, Massimiliano Minichiello, Simone D'Anna, Diego Brogna, Mario
Barone, nella qualità di consiglieri comunali, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13/05/2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Luigi Antonio Esposito, Presidente
Francesco Gaudieri, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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