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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 21 aprile 2010, n. 3735
DIRITTO URBANISTICO - Pertinenza - Nozione urbanistica - Nozione civilistica
ex art. 817 c.c. - Diversità. La nozione urbanistica di pertinenza e' assai
piu' ristretta di quella prevista dall'art. 817 del codice civile ed è
configurabile solo quando l’opera non abbia un consistente ed autonomo impatto
sul territorio. (Si vedano in proposito Consiglio Stato sez. V, 23/03/2000, n.
1600 e TAR Lombardia, Brescia, I, n. 204/2010). Pres. Mozzarelli, Est. Lelli -
M.G. (avv. Fregni) c. Comune di Maranello (n.c.). TAR EMILIA ROMAGNA,
Bologna, Sez. II - 21 aprile 2010, n. 3735
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 03735/2010 REG.SEN.
N. 00558/1999 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 558 del 1999, proposto da:
Meldi Giuliano erede di Meldi Claudio ed Altra, rappresentato e difeso dall'avv.
Giorgio Fregni, con domicilio eletto presso Stefano Vanni in Bologna, via
D'Azeglio 34;
contro
Comune di Maranello;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 2682 prot. n. 3389 in data 23 amrzo 1999 a firma del Direttore
Area tecnica del Comune di Maranello;
di ogni altro atto connesso;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2010 il dott. Bruno Lelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe viene impugnato il provvedimento 2682 del 23.3.1999
con cui il Direttore dell’area tecnica del comune di Maranello ha ordinato ai
ricorrenti di demolire entro il termine di 90 giorni le opere abusivamente
realizzate in via Pascoli n. 27, ripristinando lo stato originario.
2. Innanzi tutto è infondata la censura di incompetenza, in quanto il
provvedimento è sottoscritto dal Direttore dell’area tecnica del comune di
Maranello e dal ricorso non emergono elementi idonei a contestare la posizione
dirigenziale del funzionario.
3. Le opere consistono nella realizzazione: 1. nel prospetto sud di un corpo di
fabbrica di mt 2 x 2.13., altezza esterna di mt 2.63 adibito a sauna; 2. nel
prospetto Est di un corpo di fabbrica di mt 2 x 2.27, altezza esterna di mt 2.08
adibito a sauna; 3. di una struttura di mt 0.82 x 2.65 ad uso ripostiglio con
accesso dall’esterno; 4. dell’ampliamento del locale di ingresso lungo il
prospetto ovest.
Le censure formulate attengono all'assenza dei presupposti per l'applicazione
dell'articolo 7 della legge n. 47/1985, in quanto trattasi di realizzazione di
manufatti pertinenziali e di cabine prima poste all’interno della palestra,
facilmente amovibili.
L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
4. Per quanto riguarda le cabine esterne con entrata dall’interno le censure di
eccesso di potere e di errata applicazione dell'articolo 7 della legge n.
47/1985 sono infondate, in quanto il titolo necessario per l’esercizio
dell’attività edilizia dipende dalla idoneità o meno delle opere a realizzare la
trasformazione permanente del territorio dalla quale la legge (all’epoca art. 1
della L. n. 10/1977) fa discendere la necessità della concessione edilizia.
Nel caso di specie le strutture si trovano in un rapporto di stabile connessione
sia col suolo, sia col manufatto principale adibito a palestra in quanto
raggiungibili dall’interno di questa: pertanto sono idonee a modificare il
territorio in modo permanente.
Né in contrario rileva l’eventuale facile amovibiltà dei manufatti, in quanto in
materia edilizia ciò che ha significato è l’oggettiva idoneità delle opere ad
incidere sullo stato dei luoghi, sicchè, come ha chiarito la giurisprudenza, la
precarietà va esclusa ogni qualvolta l'opera sia destinata a dare un'utilità
prolungata nel tempo. ( Consiglio Stato sez. V, 15 giugno 2000, n. 3321).
Né è possibile ascrivere le cabine alla nozione di “impianti tecnologici”,
trattandosi di trasferimento di strutture già inserite all’interno della
palestra con conseguente ampliamento della stessa.
Analoghe considerazioni valgono per la realizzazione del locale utilizzato quale
ripostiglio, posizionato al di sotto del portico e per l’ampliamento del locale
di ingresso lungo il prospetto ovest, in quanto è indubbio che, sia pure
mediante vetrate, sono stati realizzati spazi chiusi prima non esistenti e
suscettibili di utilizzazione permanente.
I suddetti manufatti non possono essere configurati come pertinenza ai sensi
dell’ art. 7 d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito con modificazioni nella l. 25
marzo 1982 n. 94, in quanto la nozione urbanistica di pertinenza e' assai piu'
ristretta di quella prevista dall'art. 817 del codice civile ed è configurabile
solo quando l’opera non abbia un consistente ed autonomo impatto sul territorio.
(Si vedano in proposito Consiglio Stato sez. V, 23 marzo 2000, n. 1600 e TAR
Lombardia, Brescia, I, n. 204/2010).
Infine è infondata la censura di violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990 per
il fatto che l’ordinanza in questione, in quanto atto imposto dalla legge, non
deve essere preceduta dall’avviso di cui all’art. 7 sopracitato ( TAR Toscana,
III, n. 42/2010).
In ogni caso la natura vincolata dell’atto rende irrilevante la censura ai sensi
dell’art. 21 octies della L. n. 241/1990.
In conclusione il ricorso all’esame deve essere rigettato siccome infondato.
5. La mancata costituzione in giudizio del comune intimato esime il collegio dal
disporre in punto di spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna – Bologna, Sez.
Seconda, rigetta il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere, Estensore
Ugo Di Benedetto, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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