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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 1 febbraio 2010, n. 540
INQUINAMENTO - Tutela della salute - Potere di ordinanza del sindaco -
Competenza all’adozione dei provvedimenti definitivi - Appartenenza ad altre
amministrazioni -Funzione di “supplenza interinale” - Inerzia
dell’amministrazione competente - Fattispecie. Il potere di ordinanza del
sindaco a tutela della salute non è inibito in generale dal fatto che la
competenza ad adottare provvedimenti definitivi appartenga ad altre
amministrazioni, ma tale funzione di “supplenza interinale”, può giustificarsi
solo quando l'autorità competente non si sia attivata (nella fattispecie, in
tema di gestione di rifiuti ed emissioni in atmosfera, la provincia aveva
adottato un provvedimento di diffida ex art. 278 del d.lgs. n. 152/2006,
intimando la sospensione dall’utilizzo degli impianti interessati: perciò il TAR
ha ritenuto insussistenti i presupposti per un intervento d’urgenza da parte del
Comune). Pres. Mozzarelli, Est. Lelli - I. s.r.l. (avv.ti Della Fontana e Marani)
c. Comune di Modena (avv.ti Maini e Villani). TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna,
Sez. II - 1 febbraio 2010, n. 540
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00540/2010 REG.SEN.
N. 01088/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1088 del 2009, proposto da:
Italtruciolo S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Della Fontana,
M.Paola Marani, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada
Maggiore 53;
contro
Comune di Modena, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Maini, Vincenzo
Villani, con domicilio eletto presso Raffaella Maritan in Bologna, via
Castiglione 4;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Loris Ansaloni, Giuliana Usai, Luca Ansaloni, Annalisa Cerfogli, Daniele
Cerfogli, Lodovico Cerfogli, Paolo Cerfogli, rappresentati e difesi dagli avv.
Sara Castellazzi, Simona Della Casa, con domicilio eletto presso Gregorio
Descovich Marcato in Bologna, via D'Azeglio N. 58; Giuseppina Tori,
rappresentato e difeso dagli avv. Sara Castellazzi, Simona Dellacasa, con
domicilio eletto presso Gregorio Descovich Marcato in Bologna, via D'Azeglio N.
58;
per l'annullamento
dell’ ordinanza PG. 117223 del 21.9.2009 firmata dall’assessore Ambiente del
comune di Modena notificata alla società ricorrente il 22.09.2009, portante
ordine di interrompere con decorrenza immediata "tutte le attività aziendali
svolte presso la sede di Stradello Toni n. 17, che implicano emissioni in
atmosfera non convogliate per le quali non siano presenti idonei impianti di
abbattimento e che producono emissioni rumorose per le quali non sia stato
documentato il rispetto dei limiti di legge".
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Modena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2010 il dott. Bruno Lelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe viene impugnata l'ordinanza contingibile ed urgente
n. 117223 in data 21/9/2009 con cui il comune di Modena ha ordinato alla
ricorrente di interrompere con decorrenza immediata tutte le attività aziendali
che implicano emissioni in atmosfera non convogliate per le quali non siano
presenti impianti di abbattimento e che producono emissioni rumorose per le
quale non sia stato documentato il rispetto dei limiti di legge.
Dall'esame dell'ordinanza risulta che il comune è intervenuto sulla base di una
serie di sopralluoghi effettuati a seguito di segnalazioni di disturbo da parte
dei residenti ed ha tenuto conto in particolare del contenuto del verbale di
sopralluogo dell'ARPA, sede provinciale di Modena, del 9/9/ 2009 da cui risulta
lo svolgimento di attività di macinazione di legno a cielo aperto in assenza di
qualsiasi tipo di dispositivo di abbattimento.
Il comune di Modena si è costituito in giudizio deducendo, con varie
argomentazioni, l'infondatezza del ricorso.
Sono intervenuti in giudizio alcuni residenti in zone limitrofe alla proprietà
della società ricorrente per aderire alle tesi del comune resistente.
Con memoria del 28 dicembre 2009 il comune di Modena ha comunicato che la
provincia di Modena con determinazione n. 532 del 16/11/2009 ha disposto il
divieto di prosecuzione dell'attività di recupero di rifiuti ai sensi
dell'articolo 216, comma 4, del decreto legislativo 152/2006.
Per quanto sopra il comune di Modena ritiene che la radicale inibizione
dell'attività svolta sul sito comporta il venerdì meno dell'interesse della
ricorrente alla decisione.
Con memoria del 30 dicembre 2009 la ricorrente, dopo avere chiesto che
l'intervento sia dichiarato inammissibile in quanto proposto con semplice
memoria non notificata, osserva che la sopravvenuta adozione del provvedimento
della provincia di Modena del 16/11/2009 non fa venir meno l'interesse della
ricorrente alla decisione in vista di una successiva richiesta di risarcimento
danni.
2. Deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità formulata dalla ricorrente
in quanto l’intervento in giudizio deve essere notificato alle parti necessarie
non essendo sufficiente una semplice memoria (C. St. IV, n. 8284/2003).
Nel merito i motivi di ricorso attengono essenzialmente al fatto che
sull’attività della ditta ricorrente, all’epoca di adozione dell'ordinanza del
comune di Modena, era in corso un'indagine da parte dell'amministrazione
competente, la provincia di Modena, che aveva già adottato due provvedimenti di
diffida inerenti alla gestione dei rifiuti (diffida n. 8389 del 7 /9/2009) ed
alle emissioni in atmosfera ( diffida n. 85033 del 14/9/2009).
Tale attività, come risulta anche dalla relazione ARPA depositata in giudizio
dal comune di Modena in data 14 ottobre 2009, ha un oggetto che, nella sostanza,
coincide in larga misura con quello dell'ordinanza contingibile ed urgente
adottato dal comune.
È vero che, in generale, il potere di ordinanza del sindaco a tutela della
salute non è inibito dal fatto che la competenza ad adottare provvedimenti
definitivi appartenga ad altre amministrazioni, ma tale funzione, per così dire,
di supplenza interinale, si può giustificare quando l'autorità competente non si
sia attivata.
Nel caso di specie, al contrario, l'autorità competente, provincia di Modena,
non solo si era attivata adottando un provvedimento di diffida ai sensi
dell'articolo 278 del decreto legislativo n. 152/2006 e della legge regionale n.
5/2006, ma aveva anche intimato, nelle more del della conclusione del
procedimento accertativo, di sospendere l'utilizzo degli impianti preposti
all'attività di macinazione del legname che viene esercitata all'esterno dello
stabilimento.
Il comune di Modena, quindi, nell'esaminare gli esposti dei residenti e la
documentazione proveniente dall'arpa doveva necessariamente tenere conto
dell'attività in corso da parte della provincia che è l'autorità preposta per
legge ad autorizzare e controllare le attività che comportano immissioni
nell'atmosfera.
Pertanto nel caso di specie non sussistevano i presupposti per un intervento
d'urgenza del comune, in quanto la provincia di Modena, autorità competente,
aveva avviato il procedimento per esercitare le proprie funzioni di controllo e
di vigilanza che, come risulta dal provvedimento definitivo adottato in corso di
causa (determinazione 532 del 16/11/2009), si è concluso con la disposizione del
divieto di prosecuzione dell'attività di recupero dei rifiuti svolta dalla ditta
ricorrente.
Per quanto sopra il ricorso in epigrafe deve essere accolto e, per l’effetto
disposto l’annullamento del provvedimento impugnato.
Tenuto conto del carattere interpretativo della controversia sussistono giusti
motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Bologna, Sezione II
accoglie il ricorso in epigrafe.
Spese come da motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere, Estensore
Umberto Giovannini, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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