AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 8 giugno 2010, n. 5484
ACQUA - Acque pubbliche - Giurisdizione del TSAP - Ambito - Individuazione.
La giurisdizione del TSAP, prevista dal R.D. n 1775 del 1933, art. 143 ha ad
oggetto i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi che - pur se promananti
da autorità diverse da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque -
siano caratterizzati dall'incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche,
restandone invece escluse le controversie che solo in via di riflesso o
indirettamente abbiano una tale incidenza (Cassazione civile , sez. un., 12
maggio 2009 , n. 10845; Cassazione civile , sez. un., 08 aprile 2009 , n. 8509)
Pres. Mozzarelli, Est. Di Benedetto - B.O. (avv.Rizzo) c. Ministero dei Lavori
Pubblici - Magistrato Per il Po (Avv. Stato) - TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna,
Sez. II - 8 giugno 2010, n. 5484
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 05484/2010 REG.SEN.
N. 00675/1997 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 675 del 1997, proposto da:
Barbieri Ombretta, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Rizzo, con
domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
Ministero dei Lavori Pubblici - Magistrato Per il Po, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
Regione Emilia Romagna;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'autorizzazione 11.11.1996 prot. 719 ad oggetto nulla osta idraulico per
lavori di manutenzione straordinaria ad un fabbricato in destra del fiume Panaro
in loc. Casoni di sotto in Comune di Finale Enilia con la quale il Magistrato
del Po ha posto condizioni per la ristrutturazione edilizia di un'autorimessa;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dei Lavori Pubblici -
Magistrato Per il Po;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27/05/2010 il dott. Ugo Di Benedetto e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente riferisce di essere proprietaria di un fabbricato ad uso
autorimessa a meno di 5 ml. dall’argine del fiume Panaro.
Ottenuta la concessione edilizia da parte del Comune, a seguito di ispezione di
un tecnico dell’ufficio del magistrato del Po, presentava altresì un’istanza di
autorizzazione anche a detta Amministrazione.
Il Magistrato del Po rilasciava l’autorizzazione sottoponendola a varie
condizioni.
2.Avverso detto provvedimento di nulla osta idraulico presentava ricorso al
T.A.R. deducendone l’illegittimità.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata , rappresentata e difesa
dall’Avvocatura dello Stato, che ha eccepito il difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo rientrando la materia in quella della T.S.A.P. e contro
deducendo nel merito alle avverse doglianze.
Le parti hanno sviluppato le rispettive difese anche nel corso della discussione
orale e la causa è stata trattenuta in decisione.
3.Va accolta l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Avvocatura
dello Stato.
In linea di diritto va osservato che la giurisdizione del TSAP, prevista dal
R.D. n 1775 del 1933, art. 143 ha ad oggetto i ricorsi avverso provvedimenti
amministrativi che - pur se promananti da autorità diverse da quelle
specificamente preposte alla tutela delle acque - siano caratterizzati
dall'incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, restandone invece
escluse le controversie che solo in via di riflesso o indirettamente abbiano una
tale incidenza (Cassazione civile , sez. un., 12 maggio 2009 , n. 10845;
Cassazione civile , sez. un., 08 aprile 2009 , n. 8509).
4.Nella specie, non può essere revocato in dubbio che i provvedimenti impugnati
siano stati motivati in base alla dislocazione degli immobili in questione a
distanza inferiore a cinque metri lineari dall'argine del torrente e che tale
profilo integri una situazione che va ad incidere in maniera diretta ed
immediata sul regime delle acque pubbliche, cosa questa che comporta la diretta
incidenza dei provvedimenti amministrativi de quibus sul richiamato regolare
regime delle acque pubbliche e che implica pertanto la giurisdizione de TSAP,
atteso il carattere inderogabile della tutela delle acque, basata sulla ragione
pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali
e di assicurare il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti,
canali e scolatoi pubblici.
4.1.Ne consegue che va affermata la giurisdizione del TSAP e che le parti vanno
rimesse di fronte a tale Consesso.
5. Le spese possono essere compensate attesa la novità della questione
interpretativa e la mancanza di precedenti giurisprudenziali specifici al
momento della presentazione del ricorso.
6. Ben potranno, tuttavia, gli interessati riassumere il giudizio davanti al
T.S.A.P. nei termini di sei mesi, salvi gli effetti sostanziali e processuali in
virtù del principio della traslatio judici, secondo quanto statuito dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 77/2007, ai sensi dell’articolo 59 della legge 18
giugno 2009, n. 69.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna – Bologna, Sezione
Seconda, dichiara INAMMISSIBILE il ricorso in epigrafe indicato per difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del
T.S.A.P.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27/05/2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it