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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 16 giugno 2010, n. 5717
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Provvedimento vincolistico - Efficacia -
Trascrizione nei registri immobiliari - Notificazione nei confronti di tutti i
comproprietari - Necessità - Esclusione. L’efficacia del provvedimento
vincolistico di cui al d.lgs. n. 42/2004 non è subordinata alla notificazione
dell’atto, bensì alla sua trascrizione nei registri immobiliari; in ogni caso, è
sufficiente la notificazione dello stesso anche a uno solo dei comproprietari o
possessori dell’immobile avendo detta dichiarazione d’interesse natura reale (v.
Cons. Stato, sez. IV, 7/11/2002 n. 6067; T.A.R. Emilia - Romagna, Bologna, Sez.
II, 13/9/2006). Pres. Mozzarelli, Est. Giovannini - S.B. e altro (avv. Mengoli)
c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) e altro (n.c.)
- TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II -16 giugno 2010, n. 5717
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 05717/2010 REG.SEN.
N. 01453/2000 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1453 del 2000, proposto da:
Suzzi Bruno e Casini Deanna, rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Mengoli,
con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Bologna, via Carbonesi n.
5;
contro
-Comune di Imola, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
-Ministero per i Beni e le Attività Culturali (già per i Beni Culturali e
Ambientali), in persona del Ministro p.t. e Soprintendenza per i Beni Ambientali
e Architettonici dell’Emilia-Romagna, in persona del Soprintendente p.t.,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna,
presso i cui Uffici in Bologna, via Guido Reni n. 4, sono domiciliati “ex lege”;
per l'annullamento
del provvedimento in data 3.7.2000, con il quale il comune di Imola ha negato ai
ricorrenti la concessione edilizia in sanatoria dai medesimi richiesta in
relazione a due tettoie e a un manufatto per deposito attrezzi realizzati senza
previo rilascio di concessione edilizia nell’edificio denominato “Villa Muggia”
sito in Imola; del pregresso parere negativo su tale richiesta emesso dal
Soprintendente per il Beni Ambientali e Architettonici dell'Emilia Romagna in
data 8.7.1999 e del successivo atto confermativo emesso in data 13.4.2000.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Per i Beni
Ambientali e Architettonici dell’Emilia Romagna e del Ministro Per i Beni e le
Attività Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2010, il dott. Umberto
Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso, i proprietari dell’immobile denominata “Villa Muggia”
in Imola hanno impugnato il provvedimento con il quale la civica amministrazione
imolese ha loro negato la concessione edilizia in sanatoria relativa a due
tettoie e a un manufatto adibito a ricovero attrezzi realizzati nel suddetto
complesso immobiliare senza il previo rilascio della concessione edilizia. Il
provvedimento impugnato risulta motivato sulla base del parere reso dalla
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Bologna, ai sensi
dell’art. 32 della L. n. 47 del 1985, trattandosi di immobile vincolato ai sensi
della L. n. 1089 del 1937. Gli odierni ricorrenti hanno impugnato tale atto
dinanzi a questa Sezione con precedente ricorso R.G. 1245/1999, rassegnando ora,
nel ricorso in esame, censure di illegittimità del diniego comunale in via
derivata dalle censure proposte avverso detto parere dell’organo statale
preposto alla tutela del bene vincolato ex lege n. 1089 del 1937 e, oltre a
queste, censure rilevanti autonomamente l’illegittimità dell’atto comunale per
difetto di motivazione. Oltre alla principale azione impugnatoria, i ricorrenti
chiedono, inoltre, l’accertamento del loro diritto a essere risarciti dei danni
asseritamente loro derivanti dai provvedimenti impugnati.
Il comune di Imola, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Si è costituita, invece, l’amministrazione statale per i Beni e le Attività
Culturali, chiedendo la reiezione del ricorso per infondatezza dello stesso.
Alla pubblica udienza del 7/04/2010 la causa è stata chiamata ed è stata quindi
trattenuta per la decisione come da verbale.
DIRITTO
Con il presente ricorso, i proprietari dell’immobile denominata “Villa Muggia”
in Imola hanno impugnato il provvedimento con il quale la civica amministrazione
imolese ha loro negato la concessione edilizia in sanatoria relativa a due
tettoie e a un manufatto adibito a ricovero attrezzi realizzati nel suddetto
complesso immobiliare senza il previo rilascio della concessione edilizia. Il
provvedimento impugnato risulta motivato sulla base del parere reso dalla
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Bologna, ai sensi
dell’art. 32 della L. n. 47 del 1985, trattandosi di immobile vincolato ai sensi
della L. n. 1089 del 1937. Gli odierni ricorrenti hanno impugnato tale atto
dinanzi a questa Sezione con precedente ricorso R.G. 1245/1999, rassegnando ora,
nel ricorso in esame, censure di illegittimità del diniego comunale in via
derivata dalle censure proposte avverso detto parere dell’organo statale
preposto alla tutela del bene vincolato ex lege n. 1089 del 1937 e, oltre a
queste, censure rilevanti autonomamente l’illegittimità dell’atto comunale per
difetto di motivazione. Oltre alla principale azione impugnatoria, i ricorrenti
chiedono, inoltre, l’accertamento del loro diritto a essere risarciti dei danni
asseritamente loro derivanti dai provvedimenti impugnati.
Il Collegio osserva che il ricorso deve essere respinto.
Per quanto concerne, infatti, le censure di illegittimità del gravato diniego
comunale, proposte in via derivata da quelle rassegnate con il precedente
ricorso rivolto contro il parere negativo alla richiesta concessione edilizia in
sanatoria, se ne deve rilevare la palese infondatezza.
Occorre premettere, in fatto, che il fabbricato in questione è stato sottoposto
a vincolo storico artistico ex lege n. 1089 del 1939 con atto notificato ai
comproprietari dello stesso in data 22/6/1995 e, quindi, in data posteriore
rispetto alla presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria
avente ad oggetto due tettoie e un ripostiglio in legno; manufatti, questi, che
sono stati aggiunti al suddetto edificio in mancanza del necessario titolo
edilizio.
Secondo i ricorrenti, il gravato parere della Soprintendenza sarebbe illegittimo
per violazione dell’art. 32 della L. n. 47 del 1985, essendo stato, il vincolo
storico – artistico, imposto sul bene solo in data successiva sia alla
presentazione della domanda di sanatoria sia all’epoca in cui è stato realizzato
l’abuso edilizio. Inoltre, essi affermano che il vincolo é stato notificato solo
a uno dei comproprietari dell’immobile, con conseguente asserita nullità della
notifica stessa. Sempre a dire degli interessati, il Soprintendente arch.
Garzillo non era legittimato a sottoscrivere il provvedimento di vincolo, stante
che, in forza della sentenza T.A.R. Emilia-Romagna sez. prima n. 125 del 1999 a
tale data il medesimo non era in possesso della carica di Soprintendente.
Il Collegio osserva che deve essere respinta la prima delle riportate censure,
dato che per costante e pacifico orientamento della giustizia amministrativa, in
sede di rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere ricadenti in
zone sottoposte ai vincoli di cui alle leggi n. 1089 del 1939, n. 1497 del 1939
e n. 431 del 1985, l’obbligo di acquisire il parere da parte dell’Autorità
preposta alla tutela di tali vincoli, previsto dall’art. 32 della L. n. 47 del
1985, sussiste in relazione all’esistenza del vincolo al momento in cui deve
essere valutata la domanda di concessione edilizia in sanatoria, a prescindere
dall’epoca della sua introduzione e, quindi, anche per le opere eseguite
anteriormente all’apposizione del vincolo stesso. (v. da ultima: T.A.R.
Basilicata 3/8/2009 n. 482; Cons. Stato A.P. 22/7/1999; T.A.R. Emilia – Romagna,
Bologna, sez. II, 6/6/2008 n. 2383).
Va respinto anche la seconda censura, poiché anche su tale punto, la
giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare sia che l’efficacia del
provvedimento vincolistico non è subordinata alla notificazione dell’atto, bensì
alla sua trascrizione nei registri immobiliari sia che, in ogni caso, è
sufficiente la notificazione dello stesso anche a uno solo dei comproprietari o
possessori dell’immobile avendo detta dichiarazione d’interesse natura reale (v.
Cons. Stato, sez. IV, 7/11/2002 n. 6067; T.A.R. Emilia – Romagna, Bologna, Sez.
II, 13/9/2006).
Per quanto attiene, invece, alla asserita incompetenza dell’arch. Elio Garzillo
a sottoscrivere il provvedimento di vincolo, questa Sezione in più occasioni ha
avuto modo di stabilire – con pronunce dalle quali, nella specie, non vi è
motivo alcuno per discostarsi - l’infondatezza di analoghe censure: va infatti
osservato che la nomina dell’arch. Garzillo, a seguito dell’ottemperanza alla
sentenza di questo T.A.R. n. 125 del 1999, indicata dai ricorrenti e del
conseguente riesame, da parte dell’amministrazione, dei titoli posseduti dagli
interessati, in una valutazione comparativa, tra gli stessi, in base al
principio “ora per allora”, cioè tenendo conto delle posizioni e dei documenti
risultanti alla data del 21/10/1991, è stata confermata, con effetto
retroattivo, ed è poi divenuta definitiva a seguito della sentenza del Consiglio
di Stato, sez. VI, 28/2/2006 n. 867, che ha sanato ogni attività dal medesimo
posta in essere “medio tempore”, quale funzionario di diritto a ogni effetto (v.
da ultima: T.A.R Emilia – Romagna, Bologna, sez. II, 28/5/2010 n. 5135).
Va infine respinta la censura di carenza di motivazione autonomamente proposta
avverso il diniego comunale. Tale atto risulta infatti congruamente motivato “ob
relationem” sulla base delle ampie ed esaurienti motivazioni contenute nel
parere della Soprintendenza, che chiaramente spiegano le ragioni
dell’incompatibilità tra le opere che si vorrebbero assentire in sanatoria e il
vincolo “ex lege” n. 1089 del 1939 insistente sull’area in questione e dalle
quali altrettanto chiaramente si evince che il suddetto parere è stato reso ai
sensi dell’art. 32 della L. n. 47 del 1985.
Per quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto, essendo risultate
infondate tutte le censure ivi rassegnate. Va conseguentemente respinta, infine,
la subordinata azione risarcitoria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
Nulla per le spese riguardo all’amministrazione comunale di Imola, non essendosi
tale parte costituita in giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Bologna, Sezione
Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, quale parte soccombente, al pagamento, in favore
dell’amministrazione statale per i Beni e le Attività Culturali, delle spese
relative al presente giudizio, che liquida per l’importo onnicomprensivo di €.
2.000,00 (duemila/00).
Nulla per le spese in riferimento all’amministrazione comunale di Imola.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2010, con
l'intervento dei Magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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