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T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 16 giugno 2010, n. 5717


BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Provvedimento vincolistico - Efficacia - Trascrizione nei registri immobiliari - Notificazione nei confronti di tutti i comproprietari - Necessità - Esclusione.  L’efficacia del provvedimento vincolistico di cui al d.lgs. n. 42/2004 non è subordinata alla notificazione dell’atto, bensì alla sua trascrizione nei registri immobiliari; in ogni caso, è sufficiente la notificazione dello stesso anche a uno solo dei comproprietari o possessori dell’immobile avendo detta dichiarazione d’interesse natura reale (v. Cons. Stato, sez. IV, 7/11/2002 n. 6067; T.A.R. Emilia - Romagna, Bologna, Sez. II, 13/9/2006). Pres. Mozzarelli, Est. Giovannini - S.B. e altro (avv. Mengoli) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II -16 giugno 2010, n. 5717
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 05717/2010 REG.SEN.
N. 01453/2000 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1453 del 2000, proposto da:
Suzzi Bruno e Casini Deanna, rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Mengoli, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Bologna, via Carbonesi n. 5;


contro


-Comune di Imola, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
-Ministero per i Beni e le Attività Culturali (già per i Beni Culturali e Ambientali), in persona del Ministro p.t. e Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici dell’Emilia-Romagna, in persona del Soprintendente p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in Bologna, via Guido Reni n. 4, sono domiciliati “ex lege”;

per l'annullamento

del provvedimento in data 3.7.2000, con il quale il comune di Imola ha negato ai ricorrenti la concessione edilizia in sanatoria dai medesimi richiesta in relazione a due tettoie e a un manufatto per deposito attrezzi realizzati senza previo rilascio di concessione edilizia nell’edificio denominato “Villa Muggia” sito in Imola; del pregresso parere negativo su tale richiesta emesso dal Soprintendente per il Beni Ambientali e Architettonici dell'Emilia Romagna in data 8.7.1999 e del successivo atto confermativo emesso in data 13.4.2000.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Per i Beni Ambientali e Architettonici dell’Emilia Romagna e del Ministro Per i Beni e le Attività Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2010, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Con il presente ricorso, i proprietari dell’immobile denominata “Villa Muggia” in Imola hanno impugnato il provvedimento con il quale la civica amministrazione imolese ha loro negato la concessione edilizia in sanatoria relativa a due tettoie e a un manufatto adibito a ricovero attrezzi realizzati nel suddetto complesso immobiliare senza il previo rilascio della concessione edilizia. Il provvedimento impugnato risulta motivato sulla base del parere reso dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Bologna, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 47 del 1985, trattandosi di immobile vincolato ai sensi della L. n. 1089 del 1937. Gli odierni ricorrenti hanno impugnato tale atto dinanzi a questa Sezione con precedente ricorso R.G. 1245/1999, rassegnando ora, nel ricorso in esame, censure di illegittimità del diniego comunale in via derivata dalle censure proposte avverso detto parere dell’organo statale preposto alla tutela del bene vincolato ex lege n. 1089 del 1937 e, oltre a queste, censure rilevanti autonomamente l’illegittimità dell’atto comunale per difetto di motivazione. Oltre alla principale azione impugnatoria, i ricorrenti chiedono, inoltre, l’accertamento del loro diritto a essere risarciti dei danni asseritamente loro derivanti dai provvedimenti impugnati.

Il comune di Imola, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Si è costituita, invece, l’amministrazione statale per i Beni e le Attività Culturali, chiedendo la reiezione del ricorso per infondatezza dello stesso.

Alla pubblica udienza del 7/04/2010 la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale.


DIRITTO


Con il presente ricorso, i proprietari dell’immobile denominata “Villa Muggia” in Imola hanno impugnato il provvedimento con il quale la civica amministrazione imolese ha loro negato la concessione edilizia in sanatoria relativa a due tettoie e a un manufatto adibito a ricovero attrezzi realizzati nel suddetto complesso immobiliare senza il previo rilascio della concessione edilizia. Il provvedimento impugnato risulta motivato sulla base del parere reso dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Bologna, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 47 del 1985, trattandosi di immobile vincolato ai sensi della L. n. 1089 del 1937. Gli odierni ricorrenti hanno impugnato tale atto dinanzi a questa Sezione con precedente ricorso R.G. 1245/1999, rassegnando ora, nel ricorso in esame, censure di illegittimità del diniego comunale in via derivata dalle censure proposte avverso detto parere dell’organo statale preposto alla tutela del bene vincolato ex lege n. 1089 del 1937 e, oltre a queste, censure rilevanti autonomamente l’illegittimità dell’atto comunale per difetto di motivazione. Oltre alla principale azione impugnatoria, i ricorrenti chiedono, inoltre, l’accertamento del loro diritto a essere risarciti dei danni asseritamente loro derivanti dai provvedimenti impugnati.

Il Collegio osserva che il ricorso deve essere respinto.

Per quanto concerne, infatti, le censure di illegittimità del gravato diniego comunale, proposte in via derivata da quelle rassegnate con il precedente ricorso rivolto contro il parere negativo alla richiesta concessione edilizia in sanatoria, se ne deve rilevare la palese infondatezza.

Occorre premettere, in fatto, che il fabbricato in questione è stato sottoposto a vincolo storico artistico ex lege n. 1089 del 1939 con atto notificato ai comproprietari dello stesso in data 22/6/1995 e, quindi, in data posteriore rispetto alla presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria avente ad oggetto due tettoie e un ripostiglio in legno; manufatti, questi, che sono stati aggiunti al suddetto edificio in mancanza del necessario titolo edilizio.

Secondo i ricorrenti, il gravato parere della Soprintendenza sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 32 della L. n. 47 del 1985, essendo stato, il vincolo storico – artistico, imposto sul bene solo in data successiva sia alla presentazione della domanda di sanatoria sia all’epoca in cui è stato realizzato l’abuso edilizio. Inoltre, essi affermano che il vincolo é stato notificato solo a uno dei comproprietari dell’immobile, con conseguente asserita nullità della notifica stessa. Sempre a dire degli interessati, il Soprintendente arch. Garzillo non era legittimato a sottoscrivere il provvedimento di vincolo, stante che, in forza della sentenza T.A.R. Emilia-Romagna sez. prima n. 125 del 1999 a tale data il medesimo non era in possesso della carica di Soprintendente.

Il Collegio osserva che deve essere respinta la prima delle riportate censure, dato che per costante e pacifico orientamento della giustizia amministrativa, in sede di rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere ricadenti in zone sottoposte ai vincoli di cui alle leggi n. 1089 del 1939, n. 1497 del 1939 e n. 431 del 1985, l’obbligo di acquisire il parere da parte dell’Autorità preposta alla tutela di tali vincoli, previsto dall’art. 32 della L. n. 47 del 1985, sussiste in relazione all’esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di concessione edilizia in sanatoria, a prescindere dall’epoca della sua introduzione e, quindi, anche per le opere eseguite anteriormente all’apposizione del vincolo stesso. (v. da ultima: T.A.R. Basilicata 3/8/2009 n. 482; Cons. Stato A.P. 22/7/1999; T.A.R. Emilia – Romagna, Bologna, sez. II, 6/6/2008 n. 2383).

Va respinto anche la seconda censura, poiché anche su tale punto, la giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare sia che l’efficacia del provvedimento vincolistico non è subordinata alla notificazione dell’atto, bensì alla sua trascrizione nei registri immobiliari sia che, in ogni caso, è sufficiente la notificazione dello stesso anche a uno solo dei comproprietari o possessori dell’immobile avendo detta dichiarazione d’interesse natura reale (v. Cons. Stato, sez. IV, 7/11/2002 n. 6067; T.A.R. Emilia – Romagna, Bologna, Sez. II, 13/9/2006).

Per quanto attiene, invece, alla asserita incompetenza dell’arch. Elio Garzillo a sottoscrivere il provvedimento di vincolo, questa Sezione in più occasioni ha avuto modo di stabilire – con pronunce dalle quali, nella specie, non vi è motivo alcuno per discostarsi - l’infondatezza di analoghe censure: va infatti osservato che la nomina dell’arch. Garzillo, a seguito dell’ottemperanza alla sentenza di questo T.A.R. n. 125 del 1999, indicata dai ricorrenti e del conseguente riesame, da parte dell’amministrazione, dei titoli posseduti dagli interessati, in una valutazione comparativa, tra gli stessi, in base al principio “ora per allora”, cioè tenendo conto delle posizioni e dei documenti risultanti alla data del 21/10/1991, è stata confermata, con effetto retroattivo, ed è poi divenuta definitiva a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 28/2/2006 n. 867, che ha sanato ogni attività dal medesimo posta in essere “medio tempore”, quale funzionario di diritto a ogni effetto (v. da ultima: T.A.R Emilia – Romagna, Bologna, sez. II, 28/5/2010 n. 5135).

Va infine respinta la censura di carenza di motivazione autonomamente proposta avverso il diniego comunale. Tale atto risulta infatti congruamente motivato “ob relationem” sulla base delle ampie ed esaurienti motivazioni contenute nel parere della Soprintendenza, che chiaramente spiegano le ragioni dell’incompatibilità tra le opere che si vorrebbero assentire in sanatoria e il vincolo “ex lege” n. 1089 del 1939 insistente sull’area in questione e dalle quali altrettanto chiaramente si evince che il suddetto parere è stato reso ai sensi dell’art. 32 della L. n. 47 del 1985.

Per quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto, essendo risultate infondate tutte le censure ivi rassegnate. Va conseguentemente respinta, infine, la subordinata azione risarcitoria.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

Nulla per le spese riguardo all’amministrazione comunale di Imola, non essendosi tale parte costituita in giudizio


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Bologna, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna i ricorrenti, quale parte soccombente, al pagamento, in favore dell’amministrazione statale per i Beni e le Attività Culturali, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l’importo onnicomprensivo di €. 2.000,00 (duemila/00).

Nulla per le spese in riferimento all’amministrazione comunale di Imola.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2010, con l'intervento dei Magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 



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