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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 27 settembre 2010, n. 7907
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Stazioni radio base - Obbligo di
installazione in siti predeterminati - Norme tecniche di attuazione - Effetto
lesivo - Momento in cui è adottato l’atto applicativo. Le disposizioni
contenute nelle norme tecniche di attuazione che impongono l’installazione di
stazioni radio base di telefonia mobile in siti predeterminati, producono
effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo; e dunque sono
tempestivamente impugnate insieme a quest'ultimo. Pres. Mozzarelli, Est.
Di Benedetto - V. n.v. (avv. Lais) c. Comune di Argelato (avv. Tiberi) - TAR
EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 27 settembre 2010, n. 7907
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Limiti di esposizione - Valori di attenzione
- Obiettivi di qualità - Competenze di Stato, Regioni ed Enti locali -
Individuazione. Compete allo Stato la fissazione di "limiti di esposizione",
definiti come valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non
devono essere superati in alcuna condizione di esposizione della popolazione e
dei lavoratori per assicurare la tutela della salute e "valori di attenzione"
intesi come valori di campo da non superare, a titolo di cautela rispetto ai
possibili effetti a lungo termine, negli ambienti abitativi e scolastici e nei
luoghi stabiliti a permanenze prolungate. Compete invece alle Regioni ed agli
Enti Locali il perseguimento di "obiettivi di qualità" che non possono però
portare alla fissazione di valori-soglia diversi e contrastanti con quelli
fissati dallo Stato ma sono diretti alla indicazione di criteri di
localizzazione, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni all'utilizzo
della miglior tecnologia disponibile, o alla cura dell'interesse regionale e
locale all'uso più congruo del territorio, sia pur nel quadro dei vincoli che
derivano dalla pianificazione nazionale delle reti e dai relativi parametri
tecnici, nonché dai già citati valori- soglia stabiliti dallo Stato. Pres.
Mozzarelli, Est. Di Benedetto - V. n.v. (avv. Lais) c. Comune di Argelato (avv.
Tiberi) - TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 27 settembre 2010, n. 7907
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 07907/2010 REG.SEN.
N. 00254/2006 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 254 del 2006, proposto da:
Vodafone Omnitel N.V., rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Lais, con
domicilio eletto presso Pier Paolo Montosi in Bologna, via S.Stefano 29;
contro
Comune di Argelato, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Tiberi, con
domicilio eletto presso Marco Masi in Bologna, via San Vitale 40/3/A; Provincia
di Bologna, Assoc.Ne Interc.Le Reno-Galliera;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) della nota prot.12173/R del 28 dicembre 2005, inviata a mezzo fax alla
Vodafone Omnitel N.V. in pari data, con la quale il SUAP dell’Associazione
Intercomunale Reno – Galliera ha comunicato il parere contrario al programma
annuale 2006 della Vodafone Omnitel presentato al Comune di Argelato,
stabilendo, altresì, che ai sensi dell’art.4 del D.P.R. n.447/98 il procedimento
si intende concluso, nonché del parere del 28 dicembre 2005, prot. n. 16483 del
comune di Argelato e di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali, ivi
compreso il PRG vigente nella parte che disciplina l’installazione delle
infrastrutture di comunicazione elettronica e/o contrasta con il programma
presentato dalla Vodafone Omnitel N.V;
b)-nonché del parere del 28 dicembre 2005, prot.16483, del comune di Argelato, e
di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali, ivi compreso il vigente PRG
nella parte che disciplina l’istallazione delle infrastrutture di comunicazione
elettronica e/o contrasta con il programma presentato dalla Vodafone Omnitel
N.V.;
per l’annullamento previa sospensiva (motivi aggiunti ex art.1 Legge 205/2000)
c)-della nota prot.4725/R del 06 giugno 2006, inviata a mezzo fax alla Vodafone
Omnitel N.V. in pari data, con la quale il SUAP dell’Associazione Intercomunale
Reno – Galliera ha comunicato il parere contrario all’istanza di autorizzazione
relativa al sito BO 3279 A della Vodafone Omnitel, presentato dal Comune di
Argelato, stabilendo, altresì, che ai sensi dell’art.4 del DPR n.447/98 il
procedimento si intende concluso;
d)-nonché del parere del 25 maggio 2006, prot.8214, del comune di Argelato, e di
tutti gli atti presupposti e/o consequenziali, ivi compreso il vigente PRG nella
parte che disciplina l’istallazione delle infrastrutture di comunicazione
elettronica e/o contrasta con le istanze presentate dalla Vodafone Omnitel N.V.;
e per l’annullamento previa sospensiva (motivi aggiunti ex art.1 Legge 205/2000)
-della delibera di C.C. n.101 del 28 dicembre 2005, con la quale il comune di
Argelato ha adottato una variante al vigente PRG e di tutti gli atti presupposti
e/o consequenziali, se lesivi;
e per l’annullamento previa sospensiva (motivi aggiunti ex art.1 Legge 205/2000)
-del diniego del SUAP dell’Associazione Reno Galliera datato 27 dicembre 2007,
prot.9727, unitamente alla nota prot.12601/07 del 27 dicembre 2007 del Comune di
Argelato, e del diniego formatosi per silenzio a seguito della conferenza di
servizi tenutasi ai sensi dell’art.4, comma 2, del DPR n.447/98, nonché di tutti
gli atti presupposti e/o consequenziali, ivi compresi tutti gli atti e
provvedimenti già impugnati precedentemente;..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Argelato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 09/06/2010 il dott. Ugo Di Benedetto e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente Vodafone Omnitel N. V. è titolare della licenza
individuale per la prestazione del servizio pubblico radiomobile di
comunicazioni e per l'installazione della relativa rete di Stazioni Radio Base e
apparati accessori.
Ha presentato al Comune di Argelato il proprio programma di installazione per
l’anno 2006, nel quale venivano indicate quattro aree di ricerca ove installare
due nuovi impianti.
Su detto programma esprimeva parere contrario il Comune “in quanto il programma
annuale presentato contrasta con le vigenti norme del P.R.G.”
Tale parere veniva inviato al SUAP dell’Associazione Intercomunale Reno –
Galliera, cui il comune ha aderito per l’esercizio in forma associata anche di
dette competenze, il quale, preso atto del parere negativo del Comune, inviava
la nota del 28 dicembre 2005, prot. n. 12173 con la quale a propria volta
comunicava il parere contrario pervenuto, evidentemente facendolo proprio, e
riteneva concluso il procedimento ai sensi dell’art. 4, comma 2°, del D.P.R.
447/1998.
La società Vodafone Omnitel N. V. presentava un ricorso al T.A.R. impugnando
detta nota nonché il PRG, in parte qua, deducendo l'illegittimità dei suddetti
atti sotto vari profili.
Si costituiva in giudizio il Comune intimato che controdeduceva alle avverse
doglianze e concludeva per il rigetto del ricorso.
Successivamente, con motivi aggiunti di ricorso, da valere anche come autonomo
ricorso, la società Vodafone Omnitel N. V. impugnava altresì la nota del SUAP
del 6/6/2006, prot. 4725/R nonché il parere negativo del comune di Argelato del
25/5/2006, prot 8214, di diniego di installazione della stazione Radio base sul
sito BO 3279 A (Funo), sempre per contrasto con le norme di PRG.
Con ulteriori motivi aggiunti di ricorso veniva altresì impugnata la
deliberazione C.C. n. 101 del 28/12/2005 di adozione di una variante specifica
al P.R.G. nonché l’ulteriore diniego del SUAP del 27/12/2007, prot. 9727 e la
nota prot . n. 12601 del 27/12/2007 nonché il silenzio diniego formatosi a
seguito della conferenza di servizi tenutasi ai sensi dell’art 4, comma 2°, del
D.P.R. 447/1998.
Veniva disposta, in via istruttoria, l’acquisizione di una relazione tecnica da
parte dell’Ispettorato territoriale regionale del Ministero delle comunicazioni.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 724/2008 “visto l’esito
dell’istruttoria dalla quale risulta che i siti individuati dal Comune non
consentono la copertura del teritorio nel rispetto degli standard previsti”, e
la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza.
2. Va preliminarmente respinta l’eccezione di tardività dell’impugnativa
dell’articolo 23 delle N. T. A. al Prg, tra l’altro genericamente richiamato nei
provvedimenti impugnati, sollevata dalle difese dell’Amministrazione comunale
intimata.
Sul punto è risolutivo il recente orientamento di questa sezione del Tar per
l’Emilia Romagna e del Consiglio di Stato (Tar per l’Emilia – Romagna, sez. II,
n. 311 del 2007; Cons. Stato, Sez. VI, decisione 5 agosto 2005 n. 4159) che,
proprio pronunciandosi in merito a una disposizione contenuta nelle norme
tecniche di attuazione di un p.r.g. che imponeva l'installazione delle stazioni
radio base di telefonia mobile in siti predeterminati, ha affermato che
disposizioni di tal genere, aventi natura eminentemente regolamentare, producono
effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo; e dunque sono
tempestivamente impugnate insieme a quest'ultimo. Ciò anche perché la tesi
opposta (necessità di impugnazione immediata nel termine decadenziale decorrente
dalla data di pubblicazione della normativa comunale) imporrebbe ai gestori dei
servizi di telefonia mobile "di dover monitorare su tutto il territorio
nazionale le scelte regolamentari di oltre novemila comuni, il che configura un
impegno del tutto irragionevole e non esigibile, per di più in contrasto, sul
piano dell’effettività, con il principio di piena tutela dei diritti e degli
interessi avanti agli organi di giurisdizione amministrativa sancito dall’ art.
113 della Costituzione" (nel senso dell'impugnabilità delle presupposte
disposizioni regolamentari insieme con l'atto applicativo la medesima Sezione
del Consiglio di Stato si è espressa anche nella sentenza 27 giugno 2005 n.
3416).
2.1. Analoga eccezione del Comune va disattesa in ordine all’impugnativa della
deliberazione del C.C. n. 101 del 28/12/2005 di adozione di una variante
specifica al P.R.G., che tra l’altro non risulta posta a base dei dinieghi, in
applicazione dei principi e delle norme in materia di misure di salvaguardia.
La stessa, comunque, ben poteva essere impugnata con motivi aggiunti essendo
connessa alla presente vicenda ed assumendo, comunque un potenziale carattere
lesivo tanto è vero che la giurisprudenza ne ammette l’impugnativa sia pur
lasciando la facoltà per gli interessati di impugnare anche la sola definitiva
approvazione.
3. Ne’ sussiste la tardività nell’impugnazione del diniego del 27 dicembre 2007,
in quanto correttamente la società ricorrente ha atteso la conclusione
dell’ulteriore procedimento attivato, su istanza della stessa, ai sensi
dell’articolo 4, comma 2°, del D.P.R. 447/1998, che ha avuto esito negativo, sia
pure per mero decorso del termine di sessanta giorni, che è stato
tempestivamente impugnato e che ha, quindi, superato il suddetto diniego.
4. Nel merito va preliminarmente osservato, come ampiamente chiarito da numerose
sentenza della Corte Costituzionale (vedi in particolare le sentenze n. 307 del
7 ottobre 2003 e 331 del 6 novembre 2003) che il "giusto" contemperamento con le
esigenze di installazione di nuovi impianti per garantire una integrale
copertura del servizio, che corrisponde ad impegni di origine europea e
all'evidente nesso di strumentalità tra impianti di ripetizione e diritti
costituzionali di comunicazione, attivi e passivi, deve essere assicurato nel
rispetto della tutela della salute e delle competenze in tema di governo del
territorio.
5. La Corte Costituzionale ha ampiamente chiarito che compete allo Stato la
fissazione di "limiti di esposizione", definiti come valori di campo elettrico,
magnetico ed elettromagnetico che non devono essere superati in alcuna
condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per assicurare la
tutela della salute e "valori di attenzione" intesi come valori di campo da non
superare, a titolo di cautela rispetto ai possibili effetti a lungo termine,
negli ambienti abitativi e scolastici e nei luoghi stabiliti a permanenze
prolungate.
6. Compete invece alle Regioni ed agli Enti Locali il perseguimento di
"obiettivi di qualità" che non possono però portare alla fissazione di
valori-soglia diversi e contrastanti con quelli fissati dallo Stato ma sono
diretti alla indicazione di criteri di localizzazione, standard urbanistici,
prescrizioni e incentivazioni all'utilizzo della miglior tecnologia disponibile,
o alla cura dell'interesse regionale e locale all'uso più congruo del
territorio, sia pur nel quadro dei vincoli che derivano dalla pianificazione
nazionale delle reti e dai relativi parametri tecnici, nonché dai già citati
valori- soglia stabiliti dallo Stato.
Le Regioni, pertanto, ben possono perseguire gli "obiettivi di qualità"
attraverso criteri localizzativi stabiliti nell'esercizio del potere normativo
di competenza mentre agli Enti Locali compete il concreto esercizio del potere
pianificatorio nel rispetto della normativa statale e regionale suddetta, fermo
restando che le decisioni dell'Ente Locale debbono sempre rispettare la
necessità di una sempre possibile localizzazione, anche alternativa, e non
possono determinare l'impossibilità della localizzazione stessa.
7. Nel particolare caso in esame del Comune di Argelato il potere pianificatorio
è stato esercitato localizzando i siti utilizzabili per gli impianti di
telefonia mobile e vietandone l’installazione, ai sensi dell’articolo 23 delle
N. T. A. del PRG nelle rimanenti zone del territorio comunale, essendo questa la
corretta interpretazione della normativa locale.
Tuttavia, come chiarito dalla relazione tecnica, redatta previo contradditorio
con le parti, ed ampiamente motivata per quanto concerne le misurazioni e
valutazioni effettuate e, quindi, pienamente condivisibile da questo giudice,
“la realizzazione degli impianti fissi di telecomunicazioni mobili nelle aree
individuate dal Comune non consente all’operatore la efficace copertura del
servizio di comunicazione per quanto concerne la tecnologia UMTS”.
8. Non è, infatti, rilevante la circostanza che i gestori, titolari di licenza,
a norma della deliberazione n. 410/1999 hanno l’obbligo giuridico, verso il
Ministero delle comunicazioni, di garantire la copertura nei capoluoghi di
Regione e Provincia, poiché, invece, il potere pianificatorio comunale deve
prevederne la possibilità di copertura, sia outdoor che indoor, in tutti i
Comuni trattandosi di opere di urbanizzazione funzionali ad un servizio
pubblico.
9. Conseguentemente le scelte pianificatorie comunali sono illegittime per le
suddette ragioni, sussistendo l’obbligo del comune di garantire, con le proprie
scelte di pianificazione territoriale la copertura del servizio da parte dei
gestori di telefonia mobile anche con l’utilizzo della tecnologia UMTS.
10.Ciò determina l’illegittima derivata di tutti i provvedimenti di diniego
impugnati concernenti il programma delle installazioni presentato e gli
specifici impianti di SRB in contestazione emanati in applicazione delle scelte
pianificatorie illegittime suddette.
11. Per tali ragioni, di carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure
dedotte, il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati gli atti
impugnati, ivi compreso, in parte qua le norme del PRG vigente e quelle del PRG
adottato nella parte concernente la localizzazione degli impianti di telefonia
mobile ed i conseguenti provvedimenti, salvi gli ulteriori provvedimenti
dell’Amministrazione in ordine al potere pianificatorio comunale che
garantiscano, comunque, la copertura del servizio.
12.Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese
di causa anche atteso il carattere interpretativo particolare delle norme del
PRG della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione seconda,
definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla gli atti impugnati come indicato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 09/06/2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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