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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 15 novembre 2010, n. 8045
INQUINAMENTO ACUSTICO - Classificazione acustica del territorio comunale -
Assenza - Applicazione dei limiti differenziali - Esclusione. Nelle more
della classificazione del territorio comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1,
lett. a) della L. n. 447 del 1995, sono operativi i soli limiti c.d. "assoluti"
di rumorosità, ma non anche quelli c.d. "differenziali" (T.A.R. per l’Emilia
Romagna, sez. staccata di Parma, sent. 18/9/2008, n. 385, 4/5/2005 n. 244 e
21/5/2008 n. 259; T.A.R. Puglia -LE- sez. I^, 13/6/2007 n. 2334; T.A.R. Friuli
V.G. 24 aprile 2009, n. 275; T.A.R. Lombardia -MI- sez. I^, 1/3/2004 n. 813;
T.A.R. Veneto, sez. III^, 31/3/2004 n. 847). Pres. Mozzarelli, Est. Di Benedetto
- F.V. (avv.ti Dallari e Dallari) c. Comune di Ferrara (avv.ti Indelli, Montini
e Nannetti) - TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 15 novembre 2010, n.
8045
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 08045/2010 REG.SEN.
N. 01177/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 1177 del 2008, proposto da:
Fausto Vitali, rappresentato e difeso dagli avv. Marzio Dallari, Filippo Dallari,
con domicilio eletto presso Marzio Dallari in Bologna, p.zza Galileo 5; Societa'
di Pisa S.r.l.;
contro
Comune di Ferrara, rappresentato e difeso dagli avv. Matilde Indelli, Barbara
Montini, Edoardo Nannetti, con domicilio eletto presso Cristina Balli in
Bologna, via Altabella 3;
nei confronti di
Sergio Padovani;
per l'annullamento
dell'ordinanza contingibile ed urgente ex art. 9 legge 26.10.1995 n. 445, 31
luglio 2008 PG 67296 del Sindaco di Ferrara con la quale è stata ordinata la
cessazione dell'attività delle apparecchiture frigorifere nel periodo notturno e
di intervenire immediatamente per abbattere o contenere l'inquinamento acustico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ferrara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2010 il dott. Ugo Di
Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con il quale il
comune di Ferrara ha ordinato la cessazione dell’attività produttiva, a seguito
dell’inquinamento acustico rilevato, risultando superato il valore limite di
immissione differenziale del rumore prodotto, deducendone l’illegittimità.
Si è costituito in giudizio il comune intimato che ha contro dedotto alle
avverse doglianze e concluso per il rigetto del ricorso.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza 75/2009, “fatti salvi gli
accertamenti sull’eventuale superamento dei limiti assoluti”, e la causa è stata
trattenuta in decisione all’odierna udienza.
Il ricorso è fondato con riferimento alla censura dedotta, concernente
l’inapplicabilità dei limiti differenziali del rumore prodotto non avendo il
comune intimato ancora perfezionato il procedimento amministrativo diretto a
dotarsi del c.d. "piano di zonizzazione acustica" del territorio comunale.
Il collegio, disattendendo la tesi difensiva comunale, aderisce alla prevalente
giurisprudenza la quale è dell'avviso che, nelle more della classificazione del
territorio comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) della L. n. 447 del
1995, siano operativi i soli limiti c.d. "assoluti" di rumorosità, ma non anche
quelli c.d. "differenziali" (T.A.R. per l’Emilia Romagna, sez. staccata di
Parma, sent. 18/9/2008, n. 385, 4/5/2005 n. 244 e 21/5/2008 n. 259; T.A.R.
Puglia -LE- sez. I^, 13/6/2007 n. 2334; T.A.R. Friuli V.G. 24 aprile 2009, n.
275; T.A.R. Lombardia -MI- sez. I^, 1/3/2004 n. 813; T.A.R. Veneto, sez. III^,
31/3/2004 n. 847).
Alla base di tale indirizzo è l'univoca formulazione dell'art. 8, comma 1, del
D.P.C.M. 14/11/1997, secondo cui: "In attesa che i comuni provvedano agli
adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lett. a) della legge 26 ottobre 1995
n. 447, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991".Da tale norma si evince che,
ove si fosse voluto far sopravvivere integralmente il regime transitorio di cui
all'art. 6 del decreto: primo comma relativo ai c.d. limiti "assoluti" e secondo
comma relativo ai c.d. limiti "differenziali", sarebbe stato evidentemente
necessario operare il rinvio ad ambedue le fattispecie.
D'altra parte, non persuade la tesi ministeriale (v. circolare Min. Ambiente e
Tutela del Territorio del 14/11/1997) che, per giustificare il silenzio della
norma, adduce la diretta applicabilità dei limiti "differenziali" perché
ancorati, quanto al loro ambito di riferimento, ad una suddivisione del
territorio (aree diverse da quelle esclusivamente "industriali" ) che si
ricaverebbe "ex se" dalla disciplina urbanistica, si da non richiedere una
specifica norma che ne autorizzi l'operatività "medio tempore".In realtà, già
nella vigenza del D.P.C.M. 1/3/1991 i limiti "differenziali" erano circoscritti
alle zone non esclusivamente industriali e, ciò nonostante, si era avvertita la
necessità di effettuarne un esplicito richiamo al fine di garantirne
l'operatività fin dalla fase transitoria, con la conseguenza che il rinvio
operato al solo primo comma dell'art. 6 depone inequivocabilmente per una scelta
normativa che vuole ora subordinare l'applicabilità del criterio " differenziale
" all'introduzione della disciplina a regime, e cioè all'adozione del piano
comunale di zonizzazione acustica (v. T.A.R. Emilia - Romagna -PR- 21/5/2008 n.
259 cit.).
Pertanto, non avendo il Comune intimato ancora provveduto a perfezionare l’iter
procedimentale per dotarsi della prescritta zonizzazione acustica, resta
preclusa, allo stato, l'operatività del più vote citato criterio " differenziale
", con conseguente illegittimità dell'ordinanza impugnata, salvo ogni
accertamento sull’eventuale superamento dei limiti assoluti.
Il ricorso deve quindi essere accolto e, per l'effetto, va annullata l'ordinanza
impugnata.
Il carattere assorbente della censura accolta, perfettamente satisfattoria per
l’interesse sostanziale del ricorrente, esime il Collegio dall'esaminare gli
ulteriori motivi rassegnati in ricorso che vengono, pertanto, assorbiti.
Il Collegio ritiene, tuttavia, anche in relazione al carattere interpretativo
della questione dedotta che ha dato vita a differenti orientamenti
giurisprudenziali, che sussistano giusti motivi per l'integrale compensazione
delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla il
provvedimento impugnato.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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