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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 1 dicembre 2010, n. 8094
INQUINAMENTO ACUSTICO - Disciplina degli orari di apertura e della potenza
dei diffusori acustici - Pari opportunità tra operatori dello stesso settore -
Differenziazione degli strumenti di controllo - Fattispecie: street bar. A
parità di fenomeni di inquinamento acustico che comportano il disturbo della
quiete pubblica e privata, l’equo contemperamento tra gli opposti interessi,
attraverso una dettagliata disciplina degli orari di apertura e della potenza
dei diffusori acustici, che rientra nelle competenze comunali, deve avvenire
attraverso una disciplina dell’attività commerciale che consenta una pari
opportunità tra gli operatori che operano nello stesso settore. La
regolamentazione di settore deve essere pertanto sostanzialmente identica,
essendo identica la finalità della regolamentazione degli orari degli esercizi
commerciali e della potenza della diffusione sonora, fermo restando la possibile
differenziazione degli strumenti di controllo, in relazioni alla peculiarità
delle situazioni (nella specie, street bar), per accertare che non sussistano
violazione della regolamentazione da parte degli operatori del settore. Pres.
Mozzarelli, Est. Di Benedetto - Z. s.r.l. (avv.ti Pittalis e Roversi Monaco) c.
Comune di Cervia (avv. Manservisi) - TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 1
dicembre 2010, n. 8094
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 08094/2010 REG.SEN.
N. 00515/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 515 del 2010, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Soc. Zouk Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Gualtiero Pittalis, Giulia
Roversi Monaco, con domicilio eletto presso Gualtiero Pittalis in Bologna, via
S.Vitale 55; Soc. Vanquish C.S.B. Srl, Soc. Fede Srl, Soc. Hype Cafe' Srl, Soc.
Casablanca Snc di Baldi G. & C.;
contro
Comune di Cervia in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv.
Roberto Manservisi, con domicilio eletto presso Roberto Manservisi in Bologna,
via Santo Stefano 16;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Sindaco di Cervia n.110 del 15.04.2010 recante "disposizioni
in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di somministrazione
alimenti e bevande, di vendita per asporto di bevande e indicazioni operative
per la tutela e vivibilità delle aree interessate e dei cittadini contermini";
di ogni atto comunque connesso, ivi compreso - ove occorrer possa- il
Regolamento comunale "Criteri di programmazione e disciplina per l'esercizio
delle attività di somministrazione alimenti e bevande", approvato con delibera
di Consiglio Comunale n.16 del 24.03.2010 e richimato dall'ordinanza,
nell'ipotesi e nelle parti in cui dovesse costituire presupposto delle qui
impugnate clausole dell'ordinanza del Sindaco n.110/2010;
per l'annullamento previa sospensiva con motivi aggiunti impugnatori depositati
in data 4 agosto 2010 dell'atto dirigenziale del Comune di Cervia prot. n. 38419
del 30.7.2010 che ha negato alla società Zouk di Milano Marittima
l'autorizzazione alla proroga dell'orario di funzionamento degli impianti
acustici dalle ora 0,30 alle 1,30 nell'esercizio Zouk di Milano Marittima;
dell'atto dirigenziale del Comune di Cervia prot. n. 38420 del 30.7.2010 che ha
negato alla società VanQuish di Milano Marittima l'autorizzazione alla proroga
dell'orario di funzionamento degli impianti acustici dalle ora 0,30 alle 1,30
nell'esercizio VanQuish di Milano Marittima;
degli atti dirigenziali del Comune di Cervia prot. n. 38327 del 29.7.2010 e prot.
38415 del 30.7.2010 che ha negato alla società Fede srl l'autorizzazione alla
proroga dell'orario di funzionamento degli impianti acustici dalle ora 0,30 alle
1,30 nell'esercizio Caino di Milano Marittima;
degli atti dirigenziali del Comune di Cervia prot. n. 38287 del 29.7.2010 e prot.
38411 del 30.7.2010 che ha negato alla società Hype Cafè srl l'autorizzazione
alla proroga dell'orario di funzionamento degli impianti acustici dalle ora 0,30
alle 1,30 nell'esercizio Hype Cafè di Milano Marittima;
degli atti del Comune di Cervia prot. n. 35866 del 15.7.2010 prot. n. 33948 del
6.7.2010 prot. 33922 del 6.7.2010 prot. n. 33948 del 6.7.2010 comunicati ai
ricorrenti ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 e preannuncianti le
ragioni del diniego;
in via subordinta e se ed in quanto occorrer possa, dell'art. 15 comam 2
dell'ordinanza del Sindaco di Cervia n. 110 del 15.4.2010;
nonché per l’annullamento, con motivi aggiunti impugnatori, presentati dalla
società Zouk s.r.l., in data 28 settembre 2010 e 8 ottobre 2010, della determina
dirigenziale del comune di Cervia prot. 39548 del 5/8/2010 che ha negato
l’autorizzazione alla proroga dell’orario di apertura fino alle ore 1,30 nonché,
per quanto occorrer possa dell’art 15, comma secondo, dell'ordinanza del Sindaco
di Cervia n.110 del 15.04.2010;
nonché per l’annullamento, con motivi aggiunti impugnatori, presentati dalla
società Vanquish C.S.B. s.r.l., in data 8 ottobre 2010 e 13 ottobre 2010, della
determina dirigenziale del comune di Cervia prot. 39515 del 5/8/2010 che ha
negato l’autorizzazione alla proroga dell’orario di apertura fino alle ore 1,30
nonché, per quanto occorrer possa dell’art 15, comma secondo, dell'ordinanza del
Sindaco di Cervia n.110 del 15.04.2010;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cervia in Persona del
Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2010 il dott. Ugo Di
Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I ricorrenti, titolari di esercizi per somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande, con caratteristiche di street bar, hanno impugnato, con il
ricorso introduttivo, i provvedimenti in epigrafe indicati concernenti la
regolamentazione degli orari di apertura e chiusura con i quali il comune
intimato, per la stagione estiva, ha escluso per loro la possibilità di
prolungamento dell’orario di attività dalle ore 00,30 alle ore 1,30, a
differenza degli altri esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande.
Hanno, inoltre, contestato la previsione, limitatamente agli street bar,
dell’obbligo di installazione di un sistema automatico di limitazione dei
livelli sonori tarato e sigillato nonché del sistema di registrazione controllo.
Si è costituito in giudizio il comune intimato che ha contro dedotto alle
avverse doglianze e concluso per la reiezione del ricorso.
2.L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 330 del 9/6/2010
limitatamente alla dedotta disparità di trattamento degli street bar rispetto
agli altri esercizi per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per
quanto concerne la possibilità di proroga “previo accertamento dei requisiti e
delle condizioni richieste dall’art. 15 del regolamento comunale”.
A seguito della richiesta di proroga dell’orario di chiusura alle ore 1,30 il
comune negava a quattro esercizi ricorrenti e precisamente a società Zouk
s.r.l., VanQuish C.S.B. s.r.l., Fede s.r.l. e Hype cafè s.r.l. la richiesta
proroga, motivandola con riferimento a pregresse violazioni della normativa.
3.Con motivi aggiunti di ricorso le società interessate impugnavano
congiuntamente i dinieghi ritenendo che potesse avere rilievo soltanto la
violazione della nuova normativa introdotta con la regolamentazione di cui
all’ordinanza 110/2010, impugnata con ricorso introduttivo e, nella denegata
ipotesi in cui si ritenessero contemplate, dalla citata ordinanza 110/2010,
anche violazioni pregresse proponevano ulteriori censure dirette a contestarla
anche sotto questo ulteriore profilo.
Con successivi separati motivi aggiunti impugnatori, depositati in data 8
ottobre 2010 e 13 ottobre 2010, separatamente presentati dalle società
interessate Zouk s.r.l., VanQuish C.S.B. s.r.l, sono stati impugnati gli
ulteriori provvedimenti di diniego di proroga.
Le parti hanno sviluppato ampiamente le rispettive difese con memorie finali e
nel corso dell’ampia discussione orale e la causa è stata trattenuta in
decisione all’udienza del 28/10/2010.
4.Il ricorso introduttivo è fondato nei limiti di seguito specificati, per la
parte concernente gli art. 14 e 15 dell’ordinanza 110/2010, che limita la
possibilità di proroga dell’orario di chiusura degli street bar.
Infatti, come del resto evidenziato anche dall’Ascom di Cervia con la nota del
22/4/2010, sussiste la dedotta disparità di trattamento tra gli street bar e gli
altri esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande poiché
la regolamentazione del comune consente, solo per questi ultimi, la possibilità
di ottenere la proroga dell’orario di chiusura nel periodo estivo, naturalmente
nel rispetto delle condizioni previste dalla medesima disposizione comunale. La
differenziazione di regolamentazione, infatti, viola i principi comunitari di
concorrenza e della libertà di impresa e non appare giustificata da particolari
ragioni a protezione di altri beni di interesse della collettività, comunque non
indicate nei provvedimenti dell’amministrazione.
A parità di fenomeni di inquinamento acustico che comportano il disturbo della
quiete pubblica e privata, l’equo contemperamento tra gli opposti interessi,
attraverso una dettagliata disciplina degli orari di apertura e della potenza
dei diffusori acustici, che rientra nelle competenze comunali, deve avvenire
attraverso una disciplina dell’attività commerciale che consenta una pari
opportunità tra gli operatori che operano nello stesso settore
5.Il ricorso introduttivo è, invece, infondato nella parte in cui contesta il
sistema di rilevamento fonometrico degli impianti di diffusione sonora degli
street bar.
Tale sistema di rilevamento, comunque non lesivo per gli interessi di nessuno e
non limitativo dell’attività commerciale, essendo semplicemente diretto ad
accertare con immediatezza eventuali violazioni e fenomeni di insopportabile
inquinamento acustico, appare una scelta opportuna, semmai da estendere
eventualmente, se il comune lo riterrà nell’ambito della propria
discrezionalità, ad altri settori, e che può trovare una giustificazione nella
diversa struttura dei locali, cosiddetti street bar, e nelle diverse modalità di
svolgimento dell’attività rispetto agli altri esercizi di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande, che potrebbe rendere più problematico
l’accertamento tempestivo delle violazioni.
In definitiva, a parità di fenomeni di inquinamento acustico la regolamentazione
di settore deve esser sostanzialmente identica, essendo identica la finalità
della regolamentazione degli orari degli esercizi commerciali e della potenza
della diffusione sonora, a protezione della quiete pubblica e privata, fermo
restando la possibile differenziazione degli strumenti di controllo, in
relazioni alla peculiarità delle situazioni, come nel caso degli street bar, per
accertare che non sussistano violazione della regolamentazione da parte degli
operatori del settore.
6.Sono invece infondati i motivi aggiunti di ricorso, presentati da alcune
società che hanno presentato il ricorso introduttivo, ed in particolare delle
società Zouk s.r.l., VanQuish C.S.B. s.r.l., Fede s.r.l. e Hype cafè s.r.l.,
diretti a contestare i singoli provvedimenti di diniego di prolungamento
dell’orario di apertura adottati nei loro confronti.
Infatti, l’articolo 15, che disciplina la proroga dell’orario di apertura per il
periodo estivo, fino alle ore 1,30, la subordina al mancato accertamento, per
due volte, della violazione dei limiti di rumorosità e degli orari nonché alla
insussistenza di situazioni di disturbo alla quiete pubblica o al grave
pregiudizio per il decoro urbano.
Tale disposizione è stata correttamente interpretata ed applicata dal comune nei
confronti degli street bar cui è stata negata la proroga poiché la stessa fa
riferimento alla violazione non solo della nuova ma anche della preesistente
normativa sia essa di derivazione statale, regionale nonchè della
regolamentazione comunale.
Tale scelta discrezionale è immune dai vizi dedotti e non determina alcuna
violazione dei principi concernenti la retroattività della regolamentazione
bensì ne disciplina l’applicazione attuale, al momento dell’emanazione dei
provvedimenti, con riferimento a comportamenti pregressi illeciti che vengono
valutati nella loro attuale rilevanza.
Né è possibile distinguere tra violazioni anteriori all’istanza di proroga o
successive alla stessa, ma naturalmente antecedenti all’adozione del
provvedimento di proroga, come emerge chiaramente non solo dalla finalità della
disposizione ma anche dal potere, previsto dallo stesso articolo 15, comma 3, di
procedere all’immediata revoca del provvedimento di autorizzazione al
prolungamento dell’orario di apertura nel caso in cui la violazione dei limiti
di rumorosità e della turbativa alla quiete pubblica od il pregiudizio al decoro
urbano sia successiva.
In quest’ultimo caso è, del resto, sufficiente accertare la sussistenza di
un’unica violazione per revocare il concesso prolungamento di orario.
7.In conclusione va accolto in parte qua il ricorso introduttivo e,
conseguentemente, vanno annullati gli articoli 14 e 15 dell’ordinanza del comune
110/2010, nei limiti indicati al punto 4 della presente decisione.
8.Il ricorso e va respinto per il resto, ivi compresi tutti i motivi aggiunti di
ricorso.
9. Sussistono giustificati motivi per la compensazione tra le parti delle spese
di causa stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Accoglie, in parte qua, il ricorso introduttivo nei limiti indicati in
motivazione e lo respinge per il resto, ivi compresi i motivi aggiunti di
ricorso.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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