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T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 7 Gennaio 2010, n. 10



FAUNA E FLORA - CACCIA - Nutrie - Piani di contenimento - Regione Emilia Romagna - L.R. 8/94 e 6/2000 - Competenza - Amministrazione provinciale. Nella Regione Emilia Romagna, l’art. 16 della L.R. n.8 del 1994, l’art. 12 della L.R. n. 6/2000 e, ulteriormente, la deliberazione della Giunta Regionale n. 760/1995, attribuiscono ogni competenza in materia di attuazione dei piani di contenimento delle nutrie alle amministrazioni provinciali, con conseguente incompetenza dell’amministrazione comunale ad adottare provvedimenti in subiecta materia. Pres. Papiano, Est. Giovannini - LAC (avv. Rizzato) c. Comune di Polesine Parmense (avv. Rutigliano). TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 7 gennaio 2010, n. 10

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00010/2010 REG.SEN.
N. 00077/2009 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 77 del 2009, proposto da:
Lac - Lega Per L'Abolizione della Caccia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonella Costa, in Parma, p.le Borri n. 3;
contro
Comune di Polesine Parmense, in persona del Sindaco p.t., , rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Rutigliano, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Parma, borgo S. Brigida n. 1;
nei confronti di
Mario Cappa, non costituto in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza n. 3 del 09.01.2009, con la quale il Comune di Polesine Parmense ha consentito l'abbattimento delle nutrie su tutto il territorio comunale, al fine di contenerne il numero.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Polesine Parmense;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2009, il dott. Umberto Giovannini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


Con il presente ricorso, l’associazione Lega per l’Abolizione della Caccia chiede l’annullamento, previa sospensiva, dell’ordinanza in data 21/4/2009, con la quale il Comune di Polesine Parmense, al fine di contenere il numero delle nutrie presenti sul territorio comunale, ne ha consentito l’abbattimento.


L’amministrazione comunale di Polesine Parmense, costituitasi in giudizio, chiede che il ricorso sia respinto, in quanto infondato.


Alla pubblica udienza del 15/12/2009, la causa è stata chiamata ed è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.


Il Collegio deve osservare che il ricorso merita accoglimento, risultando fondato il primo mezzo d’impugnazione, con il quale l’associazione ricorrente rileva sostanzialmente la violazione dell’art. 50. comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 2000, nonché l’incompetenza dell’amministrazione comunale di Polesine Parmense ad adottare provvedimenti in materia di contenimento del numero delle nutrie.
Nella specie, infatti, non sussistono i presupposti richiesti dal citato art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 2000, per l’adozione, dal parte del Sindaco, di ordinanza “extra ordinem”.


In primo luogo, l’amministrazione procedente non ha in alcun modo comprovato la sussistenza di un’emergenza, sotto i profili sanitario e della sicurezza pubblica, derivante dalla proliferazione delle nutrie e, in secondo luogo, risulta vigente una specifica normativa, di rango regionale, diretta a disciplinare, in via ordinaria, la procedura da attuare in materia di controllo ed eventuale contenimento della popolazione delle nutrie.


Tale ordinaria disciplina è contenuta, per la Regione Emilia - Romagna, nell’art. 16 della L.R. n. 8 del 1994, nell’art. 12 della L.R. n. 6 del 2000 e, ulteriormente, nella deliberazione della Giunta Regionale n. 760 del 1995 (v. doc. n. 14 della ricorrente), ed essa, peraltro, attribuisce ogni competenza in materia di attuazione dei piani diretti al contenimento delle nutrie alle amministrazioni provinciali, con conseguente emergenza e fondatezza anche dell’ulteriore profilo di illegittimità dell’ordinanza impugnata, segnalato dalla ricorrente in riferimento all’incompetenza dell’amministrazione comunale ad adottare provvedimenti in “subiecta materia”.


Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è accolto e, per l’effetto, è annullata l’ordinanza sindacale impugnata.


Il carattere assorbente dei motivi accolti, esime il Collegio dall’esaminare le ulteriori censure contenute nel ricorso.


Sussistono, tuttavia, in ragione della novità e della peculiarità della causa, giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio tra le parti.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia - Romagna, Sezione Staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata.


Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009, con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Papiano, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE                IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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