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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I , 11 maggio 2010, n. 157
FAUNA E FLORA - Impiego di animali vivi a fini di spettacolo - Comune - Divieto
generalizzato - Illegittimità - Contrasto con la L. n. 337/1968.
Nell’esercizio delle loro funzioni di polizia veterinaria e delle competenze
riconosciute da altre fonti normative, i comuni possono sì dettare norme volte
ad assicurare adeguate condizioni di igiene e anche di tutela degli animali da
maltrattamenti, ma non hanno al contempo titolo ad introdurre divieti
generalizzati di spettacoli che sull’uso degli animali si fondino, perché ciò
implicherebbe un insanabile contrasto con la legge n. 337 del 1968, che
attraverso l’attività circense ammette proprio l’impiego di animali a fini di
spettacolo (v. TAR Abruzzo, Pescara, 24 aprile 2009 n. 321). Pres. Perrelli,
Est. Caso - A.E. (avv. Fasani) c. Comune di Parma (avv. Soncini) -
TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 11 maggio 2010, n. 157
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00157/2010 REG.SEN.
N. 00479/2003 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 479 del 2003 proposto da Aneghini Emilio, rappresentato e difeso
dall’avv. Francesco Fasani, con domicilio presso la Segreteria della Sezione;
contro
il Comune di Parma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall’avv. Francesco Soncini e presso lo stesso elettivamente domiciliato in
Parma, stradello Boito n. 1;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 117279 del 6 ottobre 2003, a firma del Direttore del
Settore Attività economiche del Comune di Parma, con cui veniva negata al
ricorrente, intenzionato a realizzare uno spettacolo denominato “Museo vivente
di fauna marina e terrestre”, l’autorizzazione all’occupazione temporanea di
suolo pubblico per la durata di due giorni;
della deliberazione consiliare n. 224/44 del 16 novembre 2002, con cui si è
modificato l’art. 31 del «regolamento comunale sulla concessione di aree per
l’esercizio degli spettacoli viaggianti e circensi», inserendo un parziale
divieto per le mostre con esposizione di animali vivi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Parma;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 27 aprile 2010 i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza presentata il 26 settembre 2003 il ricorrente, titolare di
un’attività di spettacolo viaggiante, chiedeva al Comune di Parma di essere
autorizzato ad occupare per due giorni un’area pubblica di mq. 200, allo scopo
di realizzarvi uno spettacolo denominato “Museo vivente di fauna marina e
terrestre”, consistente in una mostra faunistica con rettili, rapaci, squali,
animali da compagnia e da cortile. Ma, richiamando il divieto contenuto
nell’art. 31, comma 4, del «regolamento comunale sulla concessione di aree per
l’esercizio degli spettacoli viaggianti e circensi», l’Amministrazione locale
rigettava l’istanza (v. provvedimento prot. n. 117279 del 6 ottobre 2003, a
firma del Direttore del Settore Attività economiche).
Avverso l’atto di diniego e la norma regolamentare in tal modo applicata ha
proposto impugnativa l’interessato. Assume violata la disciplina statale in
materia di circhi equestri e spettacoli viaggianti (legge n. 337/68), e ritiene
in particolare disattesa la disposizione ministeriale che tra le attività
consentite include proprio le “mostre faunistiche zoo”, con conseguente indebito
divieto di un’iniziativa economica che l’ordinamento tollera, anche perché
coerente con la funzione sociale che il legislatore ha riconosciuto al settore.
Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati.
Si è costituito in giudizio il Comune di Parma, resistendo al gravame.
All’udienza del 27 aprile 2010, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa
è passata in decisione.
Osserva il Collegio che la risoluzione della controversia implica che si
definisca se è legittimo il «regolamento comunale sulla concessione di aree per
l’esercizio degli spettacoli viaggianti e circensi» nella parte in cui dispone
che “…sono vietate le mostre con esposizione di animali vivi, fatta eccezione
per quelle allestite in stretta connessione e dallo stesso soggetto autorizzato
ad effettuare spettacoli circensi, purché fornisca adeguate assicurazioni
tecniche in ordine alla tutela del benessere degli animali esposti …” (art. 31,
comma 4). Secondo il ricorrente, l’Amministrazione comunale avrebbe
ingiustificatamente precluso l’esercizio di attività ammesse dalla disciplina
statale e così indebitamente sacrificato l’iniziativa economica privata.
La questione è fondata.
L’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337 («Disposizioni sui circhi equestri e
sullo spettacolo viaggiante») prevede che “lo Stato riconosce la funzione
sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il
consolidamento e lo sviluppo del settore”. Il successivo art. 4, poi, dispone
che “é istituito presso il Ministero … un elenco delle attività spettacolari,
dei trattenimenti e delle attrazioni, con l’indicazione delle particolarità
tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione”
(comma 1) e che “il Ministero … provvederà periodicamente all’aggiornamento
dello elenco” (comma 4). L’art. 9, infine, stabilisce che “le amministrazioni
comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente
legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi,
delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento” (comma
1) e che “le modalità di concessione delle aree saranno determinate con
regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali” (comma 5).
La giurisprudenza ne ha desunto che, poiché il potere regolamentare delle
Amministrazioni comunali deve pur sempre svolgersi nel rispetto dei principi
fissati dalla legge – come disposto dall’art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000 –,
l’attuazione della disciplina relativa allo spettacolo viaggiante risulta
limitata all’individuazione delle aree destinate a simili attività e alla
determinazione delle modalità di concessione di dette aree (v., tra le altre,
TAR Abruzzo, Pescara, 24 aprile 2009 n. 321). Per il resto, è pur vero che il
nuovo testo dell’art. 117 Cost. (a seguito della riforma del 2001) dà esplicita
copertura costituzionale alla potestà regolamentare degli enti locali, ma senza
tuttavia sottrarla ai limiti stabiliti dall’ordinamento, e quindi, per quel che
riguarda il settore dello spettacolo viaggiante, senza consentirne scelte
incompatibili con i principi informatori della relativa disciplina statale (v.
TAR Toscana, Sez. I, 26 maggio 2008 n. 1536); con la conseguenza che,
nell’esercizio delle loro funzioni di polizia veterinaria e delle competenze
riconosciute da altre fonti normative, i comuni possono sì dettare norme volte
ad assicurare adeguate condizioni di igiene e anche di tutela degli animali da
maltrattamenti, ma non hanno al contempo titolo ad introdurre divieti
generalizzati di spettacoli che sull’uso degli animali si fondino, perché ciò
implicherebbe un insanabile contrasto con la legge n. 337 del 1968, che
attraverso l’attività circense ammette proprio l’impiego di animali a fini di
spettacolo (v. TAR Abruzzo, Pescara, n. 321/2009 cit.).
Ciò posto, la scelta operata dal Comune di Parma, se anche fa salve le attività
circensi, introduce una distinzione che è in sé inammissibile, oltre che
incomprensibile. Le mostre faunistiche, espressamente considerate dall’elenco
tenuto in sede ministeriale, non possono essere oggetto di un divieto assoluto,
ma sono semmai suscettibili di regolamentazione quanto alle modalità di utilizzo
degli animali – a salvaguardia degli interessi affidati alla cura dell’ente
locale –, tanto più che risultano imperscrutabili le ragioni per le quali una
simile attività di esposizione al pubblico, solo ove associata ai circhi,
garantirebbe l’integrità psico-fisica e il benessere degli animali stessi,
mentre sarebbe inidonea a farlo negli altri casi.
In conclusione, la norma regolamentare impugnata è illegittima. Dal che, previo
accoglimento del ricorso, l’annullamento della disposizione comunale e, quindi,
dell’atto di diniego che ne costituisce l’applicazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione comunale, e vengono
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma,
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli
atti impugnati.
Condanna l’Amministrazione comunale al pagamento delle spese di lite, nella
misura complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00) – oltre agli accessori di
legge –, con rimborso del contributo unificato pari a € 310,00
(trecentodieci/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 27 aprile 2010, con
l’intervento dei Magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Italo Caso, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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