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T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 16 settembre 2010, n. 437


DIRITTO DELL’ENERGIA - Infrastrutture di trasporto ricomprese nella rete di trasmissione nazionale - Controversie - Art. 41, L. n. 99/2009 - Competenza esclusiva del TAR Lazio, sede di Roma. Ai sensi del primo comma dell’art. 41, L. 99/2009, sono tra l’altro attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie relative ad infrastrutture di trasporto di energia elettrica ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale. Conformemente a quanto stabilito dalla prevalente giurisprudenza (TAR Friuli Venezia Giulia n. 166/2010; TAR Campania,V, n. 6614/2010) difetta pertanto la competenza del TAR per l’Emilia Romagna, Sez. di Parma, in favore del TAR Lazio, sede di Roma, sulla controversia riguardante il provvedimento di VIA su un progetto di razionalizzazione delle infrastrutture di trasporto ricomprese nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica ad alta tensione. Pres. ed Est. Perrelli - F.M. (avv.ti Bertoi e Davoli) c. Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia (avv. Coli), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 16 settembre 2010, n. 437
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00437/2010 REG.SEN.
N. 00454/2003 REG.RIC.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 454 del 2003, proposto da:
Felloni Marialodovica, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Bertoi e Donata Davoli, con domicilio eletto presso Roberto Ollari Avv. in Parma, borgo Zaccagni, 1;


contro


Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Coli, con domicilio eletto presso Mario Ramis Avv. in Parma, B.Go G. Tommasini 20;
Comune di Scandiano, in persona del Sindaco in carica,
A.R.P.A. Ag.Reg.Le Prevenzione e Ambiente Emilia-Romagna, in perso del legale rappresentante;
Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato anche domiciliataria per legge in Bologna, via Guido Reni 4;

nei confronti di

Enel Distribuzione Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Carbone, Cesare Caturani, Giuseppe Di Mauro e Carla Funes, con domicilio eletto presso Franco Bassi Avv. in Parma, via Petrarca 20;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Terna Linee Alta Tensione Srl (Telat Srl), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Cesare Caturani e Giuseppe De Vergottini, con domicilio eletto presso Franco Bassi Avv. in Parma, via Petrarca 20;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione della Giunta provinciale di Reggio Emilia n. 120 del 21.5.2002 di approvazione della V.I.A. sul progetto per l’autorizzazione al rifacimento dell' elettrodotto 132 kv semplice terna Ca' de Caroli - Rubiera da realizzarsi nel territorio dei Comuni di Scandiano, Reggio Emilia, Casalgrande;

della deliberazione del C.C. di Scandiano n. 75 del 23.7.2002 di ratifica della predetta V.I.A. ed approvazione degli elaborati tecnici Progetto definitivo e Studio di impatto ambientale;

dell’autorizzazione paesaggistica ed ambientale del Comune di Scandiano n. A 167-200 rilasciata il 2.5.2002;

del nulla osta della Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Emilia e Romagna prot. 809/2002 e del nulla osta della Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Emilia e Romagna prot. 15208/2002;

di tutti gli atti ad essi connessi e collegati

e per la condanna della Provincia di Reggio Emilia, del Comune di Scandiano, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dell’A.R.P.A. al risarcimento dei danni subito e subendo dalla ricorrente.

Nonchè per l’annullamento (motivi aggiunti):

della delibera della Giunta municipale di Scandiano n. 261 del 21.9.2006, di autorizzazione all’Enel ad occupare in via temporanea ed urgente terreni di proprietà;

dell’atto della Provincia di Reggio Emilia, in data 18.5.2006, di proroga dei termini per il compimento dei lavori;

della nota Enel 24.10.2006 di comunicazione della data fissata per la compilazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia e di Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali e di Enel Distribuzione Spa;
Visto l’atto di intervento in giudizio ex art. 111 c.p.c. di Terna Linee Alta Tensione S.r.l. (Telat);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2010 il dott. Michele Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


1. - La ricorrente impugna gli atti in epigrafe indicati,recanti approvazione e giudizio favorevole di compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione e l’esercizio della linea elettrica a 132 kV denominata “Rifacimento Rubiera - Ca’ de Caroli”;

2. - La controinteressata Enel distribuzione s.p.a., con l’atto di costituzione del 12 gennaio 2004 ha argomentato per il rigetto del ricorso ed altrettanto hanno chiesto i difensori della Provincia di Reggio Emilia e l’Avvocatura distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimate, sollevando anche questioni di rito relative alla tempestività del ricorso.

Con Ordinanza n. 252 assunta nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2006 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.

3. Con atto di intervento depositato in data 16.6.10, la Terna Linee Alta Tensione S.r.l. (TELAT) ha eccepito, tra l’altro, la carenza di competenza di questo Tribunale, in favore del TAR del Lazio - sede di Roma, a tenore dell’art. 41 della L. 99/09.

Anche le parti resistenti hanno aderito alla sollevata eccezione.

All’udienza di trattazione il ricorso è stato trattenuto in decisione.


'DIRITTO'


La ricorrente, con memoria depositata il 24.6.2010, ha contestato l’applicabilità nella fattispecie del citato art. 41 mancando la dimostrazione del perfezionamento dell’acquisizione da parte di TERNA S.p.a. della rete di distribuzione in alta tensione di proprietà di ELAT S.r.l..

Sul punto, però, ogni dubbio appare fugato dagli atti depositati in giudizio il 9.7.2010 a dimostrazione del perfezionamento della cessione in capo a TERNA dell’intero capitale di ELAT, società cui ENEL distribuzione aveva conferito il ramo d’azienda costituito dalle linee di alta tensione, con i rapporti giuridici inerenti. Ne consegue che l’elettrodotto in contestazione fa parte a tutti gli effetti della RTN.

4. Orbene, ai sensi del primo comma del citato art. 41, L. 99/2009, sono tra l’altro attribuite “alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati… relative ad infrastrutture di trasporto [di energia elettrica] ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale”. Ed, appunto, il provvedimento di VIA gravato, così come gli altri atti parimenti impugnati, hanno riguardo - come chiaramente emerge dalla documentazione versata in atti - ad un progetto di razionalizzazione delle infrastrutture di trasporto ricomprese nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica ad alta tensione;

Né la questione di legittimità costituzionale della previsione che attribuisce competenza esclusiva al T.A.R. per il Lazio, dedotta dalla ricorrente, merita di trovare ingresso. Infatti, la Corte Costituzionale, in fattispecie analoghe, ha ritenuto conformi ai canoni costituzionali le disposizione di legge che attribuiscono, per determinate materie, la competenza esclusiva al TAR del Lazio (cfr., da ultimo, Corte Cost., 26 giugno 2007, n. 237), quale esercizio non manifestamente irragionevole della discrezionalità legislativa, ogni qualvolta venga in considerazione l’esercizio di funzioni di rilevanza nazionale, sussistendo esigenze di unitarietà, coordinamento e direzione (come, quindi, nel caso di specie, il trasferimento di energia ad alta tensione).

In conclusione, conformemente a quanto stabilito dalla prevalente giurisprudenza (TAR Friuli Venezia Giulia n. 166/2010; TAR Campania,V, n. 6614/2010) difetta la competenza di questo Tribunale sulla controversia che ne occupa, in favore del TAR Lazio, sede di Roma.

Peraltro, il quinto comma dell’art. 41 in parola, dispone che i giudizi pendenti ad onere della parte interessata devono essere riassunti davanti al TAR Lazio, Roma, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge medesima, pubblicata sulla G.U.R.I. del 31.7.2009 ed entrata in vigore il successivo 15 agosto; il che induce anche a ritenere che il giudizio, non riassunto nei modi di legge entro il 14.11.2009, sia divenuto improcedibile ovvero si sia estinto per mancata riassunzione.

Ma una pronunzia sul punto comporterebbe il superamento del difetto di giurisdizione discendente dall’attribuzione legale della competenza funzionale inderogabile della materia al TAR Lazio, sede di Roma.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo regionale per l’Emilia e Romagna - Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 454 del 2003, meglio in epigrafe specificato, proposto da Felloni Marialodovica, dichiara sulla domanda proposta la competenza funzionale del TAR Lazio, sede di Roma.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Michele Perrelli, Presidente, Estensore
Italo Caso, Consigliere
Emanuela Loria, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

 



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