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T.A.R.
EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 31 dicembre 2010 n. 584
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianto fotovoltaico - Istanza per l’autorizzazione
unica - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Obbligo di concludere il procedimento entro
180 giorni. L’amministrazione comunale è tenuta a concludere il procedimento
instaurato a seguito dell’istanza tesa ad ottenere l’autorizzazione unica per
l’installazione di un impianto fotovoltaico, nel termine di 180 giorni previsto
dall’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, con un provvedimento espresso
e motivato ai sensi della previsione dell’art. 2, 1° comma della l. 7 agosto
1990, n. 241 (obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento
espresso) e comunque di una ratio generale di certezza dei rapporti giuridici e
di tutela dell’affidamento del privato. Pres. ed Est. Perrelli - Azienda
Agricola P. (avv. ti Plancher e Mosti) c. Comune di Sant'Ilario D'Enza e altro (n.c.).
TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 31 dicembre 2010 n. 584
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N. 00584/2010 REG.SEN.
N. 00302/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 302 del 2008, proposto da:
Azienda Agricola Tedeschi Luca, in persona del detto titolare legale
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Stefania Plancher e Federico
Mosti, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Parma, P.Le Santafiora 7;
contro
Comune di Sant'Ilario D'Enza, in persona del Sindaco in carica;
Comune di Sant'Ilario D'Enza -Sportello Unico Per L'Edilizia;
non costituiti in giudizio.
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dal Comune di Sant'Ilario d'Enza, Sportello Unico per
l'Edilizia, di sospensione del permesso di costruire relativo alla pratica
edilizia del 21/06/2008 prot. n. 7422 concernente “Installazione a terra di
impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2010 il dott. Michele
Perrelli e nessuno presente per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto notificato il 3 novembre 2008 e depositato il successivo giorno 28,
chiede l’annullamento del provvedimento impugnato e la declaratoria dell’obbligo
del Comune di Sant’Ilario d’Enza di concludere il procedimento con
l’accoglimento dell’istanza e quindi il rilascio dell’autorizzazione unica ex
art. 12 D. lgs. n. 387/03, affidandosi alle seguenti censure:
Falsa applicazione e/o violazione
dell’art. 1, co. 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10 e dell’art. 12, co. 1, del D.
lgs. n. 387/03;
Erronea applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 12.4.1968, all. B, n.
2, lett. c) e del D.P.C.M. 3.9.1999 per aver ricondotto l’impianto per il quale
è stata richiesta l’autorizzazione dal ricorrente alla tipologia degli impianti
industriali destinati alla produzione di energia;
Violazione dell’art. 12, co. 7, del D. Lgs. n. 387/03 relativamente alla
richiesta commisurazione tra capacità dell’impianto ed esigenze funzionali
dell’impresa agricola, ponendo la norma nella salvaguardia della biodiversità
l’unico limite alla realizzazione di impianti del tipo richiesto;
Violazione della L. 241/90 ed eccesso di potere per avere il Comune, in
dispregio delle norme sullo “sportello unico”, richiesto separatamente parere
alla Provincia di Reggio Emilia.
L’intimato Comune non si è costituito in giudizio ed all’udienza di trattazione
il ricorso è stato ritenuto in decisione.
DIRITTO
Giova riassumere brevemente i fatti di causa.
Il ricorrente, anche nella qualità di titolare dell’omonima Azienda Agricola
affittuaria del fondo in agro di Sant’Ilario d’Enza, censito in catasto terreni
al folio 20, particelle 133, 111, 138, 143, 109 e 110, per una complessiva
estensione di oltre mq. 37.000, a prevalente produzione di uva, ha presentato il
21 giugno 2008 allo “sportello unico per l’edilizia” richiesta di permesso a
costruire un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica.
Le previsioni del progetto presentato sono relative alla messa in opera di 2128
pannelli collegati in 133 stringhe da 16, per una potenza installata di 446,88
kWp, con l’interessamento di una superficie di circa mq. 10.000 ed un’altezza da
terra di m.1,75. Tale tecnica di posa in opera è scelta per consentire di
intervenire, tra le file (stringhe) dei pannelli ed al di sotto degli stessi,
con adeguati mezzi meccanici per lo sfalcio dell’erba, così da evitare l’uso
sistematico di diserbanti e d a garantire un’efficienza del terreno ai fini
della produzione di foraggio che mantenga un campo ambientalmente equilibrato.
In data 4 settembre 2008, il ricorrente riceveva comunicazione dell’atto inviato
allo Sportello Unico per le attività produttive dal Responsabile del Settore
Assetto del territorio in data 30 agosto 2008 recante ad oggetto: “Pratica
edilizia n. 101/2008 - Pratica SUAP n° 24-SI/2008. Permesso di Costruire -
Installazione a terra di impianto fotovoltaico per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili in Via Quartiglia (via Ortigara, in progetto) n°
4”. Tale “comunicazione interna”, portata a conoscenza dell’interessato, qui
ricorrente, dopo aver indicato la zona dell’intervento richiesto come “fp - zona
agricola del perialveo dell’Enza” ed aver trascritto l’art. 16.2 delle Nta
vigenti, relativo alle zone fp agricole, dove “non sono ammesse discariche di
materiali, interventi o usi comportanti impermealizzazioni o percolazioni
inquinanti”, avverte che con Variante specifica n. 4/2008 al PRG vigente,
adottata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 3.7.2008 è stata
inserita ex novo, e regolata, la possibilità di realizzare “impianti per lo
sfruttamento dell’energia solare dimensionati in rapporto al fabbisogno e alla
superficie dell’azienda agricola”.
Conclude l’atto assumendo che “Non essendo l’intervento richiesto dimensionato
in rapporto al fabbisogno e alla superficie dell’azienda agricola, ai sensi
dell’art. 55 (Misure di salvaguardia), LR 47/78 (oggi art. 12, LR 20/2000) va
sospesa ogni determinazione in merito fino alla approvazione dell’entrata in
vigore della Variante specifica n. 4/2008”.
2. Nonostante il sopra riferito atto sia, nella nota di accompagno, indicato
come “comunicazione di sospensione del procedimento emessa dallo Sportello Unico
Edilizia”, esso va riconosciuto quale atto endoprocedimentale vincolante del
Comune, in base al quale è sospesa ogni determinazione sulla domanda di permesso
per costruire.
Così qualificato l’atto impugnato, il Collegio ritiene che il ricorso è fondato
è va accolto per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il Comune intimato, come risulta dalla documentazione in atti, non solo non
concludeva il procedimento nel termine di 180 giorni previsto dall’art. 12, 4°
comma del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, ma addirittura sospendeva ogni
conclusione del procedimento sine die, nel senso che legava l’assunzione di una
determinazione definitiva alla futura ed incerta approvazione della Variante al
P.R.G. solo adottata dal Consiglio Comunale il 3 luglio 2008 (senza che notizia
alcuna delle sorti di detta variante sia stata fornita al Tribunale prima del
passaggio in decisione della causa).
Pertanto con il presente ricorso si chiede l’accertamento dell’illegittimità del
silenzio rifiuto formatosi sull’istanza, la declaratoria dell’obbligo per lo
Sportello Unico per l’Edilizia di Sant’Ilario d’Enza di concludere con
provvedimento espresso il procedimento instaurato a seguito dell’istanza
presentata in data 21 giugno 2008.
Nella fattispecie, non possono, infatti, sussistere dubbi in ordine all’obbligo
dell’Amministrazione intimata di concludere il procedimento instaurato a seguito
dell’istanza tesa ad ottenere l’autorizzazione unica, prevista dall’art. 12 del
d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e richiesta da parte ricorrente, con un
provvedimento espresso e motivato ai sensi della previsione dell’art. 2, 1°
comma della l. 7 agosto 1990, n. 241 (obbligo di concludere il procedimento con
un provvedimento espresso) e comunque di una ratio generale di certezza dei
rapporti giuridici e di tutela dell’affidamento del privato.
Del resto, nella fattispecie, è ormai decorso il termine di 180 giorni per la
definizione del procedimento previsto dall’art. 12, 4° comma del d.lgs. 29
dicembre 2003, n. 387; sostanzialmente irrilevante è poi il fatto che la
realizzazione dell’opera possa essere soggetta a V.I.A. (nella fattispecie, è,
infatti, ormai decorsa anche la sospensione per un massimo di 90 giorni prevista
dall’art. 14-ter, 4° comma della legge 7 agosto 1990 n. 241, per l’ipotesi di
interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale).
Essendo ormai ampiamente decorso il termine per la conclusione del procedimento,
deve quindi trovare accoglimento la pretesa della società ricorrente ad un
provvedimento espresso e motivato (art. 2, 1° comma l. 7 agosto 1990 n. 241) che
concluda il procedimento instaurato a seguito dell’istanza di autorizzazione
unica ex art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 presentata dalla ricorrente
in data 21 giugno 2008 e relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico
della potenza di 446,88 kWp in Comune di Sant’Ilario d’Enza, Reggio Emilia, via
Ortigara n. 4.
Deve quindi essere affermato l’obbligo per il Comune di Sant’Ilario d’Enza -
Sportello Unico per l’Edilizia di pronunciarsi con provvedimento espresso
sull’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n.
387 presentata da parte ricorrente in data 21 giugno 2008, entro il termine
indicato in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo unitamente alla
rifusione del Contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna sezione staccata di
Parma definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e, per l’effetto dichiara l’obbligo del Comune di Sant’Ilario d’Enza di
concludere il procedimento in questione con provvedimento espresso entro trenta
giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.
Condanna il Comune al pagamento delle spese di giudizio, nella misura
complessiva di € 3000,00 (tremila/00) in favore del ricorrente ed alla rifusione
del Contributo unificato, nella misura versata di € 500.00 (cinquecento/00),
sempre in favore dello stesso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente, Estensore
Italo Caso, Consigliere
Emanuela Loria, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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