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T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 129



RIFIUTI - Calcolo della percentuale di raccolta differenziata operata dal comune - Art. 205 d.lgs. n. 152/2006 - Mancata emanazione del decreto attuativo - Riferimento al metodo di calcolo nazionale definito da ISPRA e Osservatorio Nazionale Rifiuti - Legittimità - L.r. Friuli Venezia Giulia n. 30/07, art. 3, c. 34 - Riferimento al solo MUD - Significato.
Non essendo stato emanato il decreto previsto dall’art. 205, c. 4 del d.lgs. n. 152/2006, necessario per la determinazione la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 (cioè della raccolta differenziata) e 2 (cioè della frazione umida; voce peraltro soppressa dal D.Lg. 4/08), deve ritenersi legittima - ai fini dell’erogazione del contributo ai Comuni in cui la raccolta differenziata abbia superato una certa soglia - l’adozione del metodo di calcolo nazionale definito da ISPRA e dall’Osservatorio Nazionale Rifiuti. E’ vero che la legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 30/07 (art. 3, c. 34) richiama a tale scopo unicamente il MUD, tuttavia ciò significa solo che tale documento deve essere posto a base delle valutazioni che debbono compiere gli organi a ciò preposti - in conformità alla normativa vigente - per valutare l’entità della raccolta differenziata (secondo metodologie comuni). Pres. Corasaniti, Est. De Piero - Comune di Udine (avv.ti Faggiani, Martinuzzi e Sbisa') c. Provincia di Udine (avv. Marche). TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 129

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00129/2010 REG.SEN.
N. 00275/2009 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 275 del 2009, proposto da:
Comune di Udine, rappresentato e difeso dagli avv. Riccarda Faggiani, Giangiacomo Martinuzzi e Giuseppe Sbisa', con domicilio eletto presso il terzo, in Trieste, via Donota 3;

contro

Provincia di Udine, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Marche, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7; Comune di Aiello del Friuli, Comune di Campoformido;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta Provinciale dd. 4.3.2009 e della successiva nota dd. 12.3.2009.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Udine;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1. - Il Comune di Udine impugna la deliberazione n. 45 del 4.3.09 della Provincia di Udine, con la quale sono stati individuati i beneficiari del contributo per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui alla L.r. 30/07, e la nota del 12.3.09, contenente precisazioni da parte della Provincia stessa, relativamente alle percentuali di raccolta differenziata operata dal Comune.

1.1. - L’art. 3, comma 34, della L.r. 30/07 prevede che “compete alle Amministrazioni provinciali concedere contributi ai Comuni in cui la raccolta differenziata dei rifiuti urbani superi il 40 per cento dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, così come attestato annualmente dal modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)”.

Poiché, a tenore delle dichiarazioni rese con il MUD 2007, il ricorrente Comune di Udine risultava aver posto in essere la raccolta differenziata nella misura prevista dalla legge, con atto del 10.12.08 avanzava regolare richiesta di contributo.

Con atto del 24.12.08, la Provincia comunicava al Comune che, in base ai calcoli compiuti elaborando i dati del predetto MUD, la sua percentuale di raccolta differenziata non superava il 35,64%, cosicchè lo stesso non aveva titolo al contributo

E, infatti, col primo degli atti qui opposti, i contributi vengono effettivamente erogati a molti Comuni, ma non a quello di Udine, e, con il secondo, vengono ribadite le ragioni dell’esclusione.

1.2. - L’istante impugna tali determinazioni lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 3, comma 34 della L.r. 30/07;

2) violazione dell’art. 3, comma 34 della L.r. 30/07, in rapporto all’art. 183, lett. f) del D.Lg. 152/06.

3) illogicità manifesta.

2. - La Provincia costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso concludendo per la sua reiezione.

3. - Il ricorso è in parte irricevibile, in parte inammissibile.

3.1. - E, invero, come risulta dalla documentazione in atti, con atto del 24.12.08, ricevuto dal Comune in data 30.12.08, la Provincia, riscontrando la domanda di contributo avanzata dal Comune stesso, comunicava che la sua percentuale di raccolta differenziata era pari al 35,64%, “come definito dal Catasto Regionale dei Rifiuti”, utilizzando i dati contenuti nel MUD, con il metodo di calcolo (per così dire: normalizzato) elaborato dall’ISPRA e dall’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti, di cui vengono precisati i dettagli. Nel contempo, la Provincia fa presente quali tipologie di rifiuti (“raccolti separatamente ai fini del loro riutilizzo o recupero”) possono essere conteggiati nella raccolta differenziata.

Sin dal 30.12.08, quindi, il Comune di Udine è stato messo a conoscenza del fatto che non aveva titolo al contributo, con puntuale esternazione delle ragioni per le quali ciò avveniva e indicazione dei soggetti che avevano operato i contestati conteggi.

Questo era, in realtà, il provvedimento concretamente ed immediatamente lesivo delle sue ragioni.

Rispetto a quest’atto, quelli qui impugnati risultano essere meramente confermativi; sia la deliberazione del 4.3.09 che, del tutto conseguentemente, attribuisce i contributi ad altri Comuni e non anche a Udine (e che, pertanto, lo stesso neppure ha un apprezzabile interesse ad impugnare, se non, eventualmente, in parte qua, ed esattamente nella parte in cui non attribuisce alcunchè al Comune di Udine; laddove, invece, è stata impugnata nella sua totalità), sia la nota 12.3.09, con la quale la Provincia si limita a ribadire che la percentuale di raccolta differenziata è del 35,64% e che il dato finale al quale fare riferimento per la concessione del contributo non può essere quello - bruto - contenuto nel MUD, ma quello opportunamente elaborato nel modo già in precedenza precisato.

Ne deriva che il ricorso, notificato solo il 23.3.08, è tardivo.

Che il Comune abbia perfettamente recepito la lesività immediata del provvedimento del 24.12.08, è comprovato dalla circostanza che, con nota del 20.1.09, ha chiesto alla Provincia di “rivedere le modalità di calcolo comunicateci con lettera del 24.12.08”, nel contempo contestando le tipologie di rifiuti escluse dal recupero. Il Comune ha quindi preferito, a suo rischio, scegliere la via della istanza di autotutela, piuttosto che quella del ricorso giurisdizionale.

3.2. - Se, tuttavia, si volesse ritenere che la nota della Provincia del 12.3.08, in quanto resa “a seguito dei chiarimenti forniti (in data non precisata) dalla Sezione regionale del Catasto dei Rifiuti istituito presso l’ARPA” possa considerarsi atto (quanto meno parzialmente) nuovo (ed esattamente dove afferma l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 183, comma 1, del D.Lg. 152/06, nella nuova formulazione introdotta dal D.Lg. 4/08) ed autonomamente impugnabile, e non meramente confermativo del precedente, il ricorso sarebbe comunque, per tale parte, inammissibile (oltre che infondato).

Va, innanzi tutto, precisato che la tesi comunale secondo cui l’unico elemento su cui basarsi per la valutazione delle percentuali di raccolta differenziata è il MUD non persuade. E’ ben vero che così pare affermare la legge regionale, ma, in realtà, essa dice solo che i dati su cui basare la valutazione sono quelli desumibili dal MUD.

Il legislatore regionale, infatti, si deve presumere non ignorasse la circostanza che il MUD neppure è nella disponibilità delle Province che sono chiamate ad erogare il contributo, dato che il Comune (o chi per esso, nella specie NET) lo deve inviare alla Camera di Commercio che, a sua volta, a tenore dell’art. 189 del D.Lg. 152/06, lo ritrasmette alle Sezioni regionali del Catasto dei Rifiuti, presso l’ARPA.

L’art. 189 del D.Lg. 152/06, al comma 6, stabilisce che “le Sezioni regionali e provinciali e delle province autonome del Catasto, sulla base dei dati trasmessi dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, provvedono all’elaborazione dei dati ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro trenta giorni dal ricevimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della n. 70/94, delle informazioni di cui ai commi 3 e 4. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne assicura la pubblicità”; e l’art. 205, comma 4, prevede che “con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del n. 281/97, vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 (cioè della raccolta differenziata) e 2 (cioè della frazione umida; voce peraltro soppressa dal D.Lg. 4/08), nonché la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all’art. 3, comma 29, della n. 549/95, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2”

Fa correttamente presente la Provincia che tale decreto non è mai stato emesso, cosicchè l’ARPA, per quantificare le percentuali di raccolta differenziata, ha adottato il metodo di calcolo nazionale definito da ISPRA e dall’Osservatorio Nazionale Rifiuti, all’evidente scopo di dare uniformità delle valutazioni compiute su tutto il territorio nazionale, come puntualmente comunicato al Comune con la nota 24.12.08.

Il quale Comune, anche nelle sue memorie, si limita a ribadire che la legge regionale richiama solo il MUD. Ciò è bensì vero, tuttavia come si è detto - ad avviso del Collegio - questo significa solo che tale documento deve essere posto a base delle valutazioni che debbono compiere gli organi a ciò preposti - in conformità alla normativa vigente - per valutare l’entità della raccolta differenziata (secondo metodologie comuni), anche ai fini dell’erogazione del contributo.

Va in proposito osservato che, ancorchè la Provincia avesse fatto presente al ricorrente Comune (sin dall’atto del 24.12.08) che la quantificazione della percentuale di raccolta differenziata era stata compiuta dalla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti e dall’ARPA regionale, la Regione (cui va imputato in definitiva l’atto di quantificazione, meramente recepito dalla Provincia) non è stata notificata.

Il che rende il ricorso inammissibile, nella parte in cui contesta le modalità di computo della percentuale di raccolta differenziata.

Nella sua nota alla Provincia del 20.1.09, il Comune lamentava ancora l’esclusione da parte della modalità di calcolo applicata (cioè quella elaborata da ISPRA) di alcune categorie di rifiuti dalla raccolta differenziata, il che sarebbe avvenuto perché la Provincia ha applicato alla fattispecie, pur riferita al MUD 2007, la nuova definizione di “raccolta differenziata” introdotta dall’art. 2, comma 20, del D.Lg. 4/08.

Oppone la Provincia che anche questa attività giuridica è stata compiuta dall’ARPA e dal Catasto, e non dalla Provincia stessa, ed è pertanto nei confronti di tali atti e di tali soggetti che le doglianze del Comune dovevano essere rivolte. Effettivamente, la omessa chiamata in giudizio dell’Amministrazione che ha elaborato i dati del MUD (cioè della Regione) rende inammissibile anche questa doglianza.

In definitiva, il ricorso va dichiarato in parte tardivo, in parte inammissibile.

4. - Spese e competenze di giudizio, specie in considerazione che la controversia si svolge tra due soggetti pubblici, possono essere totalmente compensate.


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte irricevibile, in parte inammissibile

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:



Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Rita De Piero, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE                                  IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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