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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 129
RIFIUTI - Calcolo della percentuale di raccolta differenziata operata dal comune
- Art. 205 d.lgs. n. 152/2006 - Mancata emanazione del decreto attuativo -
Riferimento al metodo di calcolo nazionale definito da ISPRA e Osservatorio
Nazionale Rifiuti - Legittimità - L.r. Friuli Venezia Giulia n. 30/07, art. 3,
c. 34 - Riferimento al solo MUD - Significato. Non essendo stato emanato il
decreto previsto dall’art. 205, c. 4 del d.lgs. n. 152/2006, necessario per la
determinazione la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai
commi 1 (cioè della raccolta differenziata) e 2 (cioè della frazione umida; voce
peraltro soppressa dal D.Lg. 4/08), deve ritenersi legittima - ai fini
dell’erogazione del contributo ai Comuni in cui la raccolta differenziata abbia
superato una certa soglia - l’adozione del metodo di calcolo nazionale definito
da ISPRA e dall’Osservatorio Nazionale Rifiuti. E’ vero che la legge regionale
del Friuli Venezia Giulia n. 30/07 (art. 3, c. 34) richiama a tale scopo
unicamente il MUD, tuttavia ciò significa solo che tale documento deve essere
posto a base delle valutazioni che debbono compiere gli organi a ciò preposti -
in conformità alla normativa vigente - per valutare l’entità della raccolta
differenziata (secondo metodologie comuni). Pres. Corasaniti, Est. De Piero -
Comune di Udine (avv.ti Faggiani, Martinuzzi e Sbisa') c. Provincia di Udine
(avv. Marche). TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 129
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00129/2010 REG.SEN.
N. 00275/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 275 del 2009, proposto da:
Comune di Udine, rappresentato e difeso dagli avv. Riccarda Faggiani,
Giangiacomo Martinuzzi e Giuseppe Sbisa', con domicilio eletto presso il terzo,
in Trieste, via Donota 3;
contro
Provincia di Udine, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Marche, con
domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, piazza Unita'
D'Italia 7; Comune di Aiello del Friuli, Comune di Campoformido;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta Provinciale dd. 4.3.2009 e della successiva
nota dd. 12.3.2009.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Udine;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010 il dott. Rita De Piero
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il Comune di Udine impugna la deliberazione n. 45 del 4.3.09 della
Provincia di Udine, con la quale sono stati individuati i beneficiari del
contributo per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui alla L.r.
30/07, e la nota del 12.3.09, contenente precisazioni da parte della Provincia
stessa, relativamente alle percentuali di raccolta differenziata operata dal
Comune.
1.1. - L’art. 3, comma 34, della L.r. 30/07 prevede che “compete alle
Amministrazioni provinciali concedere contributi ai Comuni in cui la raccolta
differenziata dei rifiuti urbani superi il 40 per cento dei rifiuti urbani
complessivamente raccolti, così come attestato annualmente dal modello unico di
dichiarazione ambientale (MUD)”.
Poiché, a tenore delle dichiarazioni rese con il MUD 2007, il ricorrente Comune
di Udine risultava aver posto in essere la raccolta differenziata nella misura
prevista dalla legge, con atto del 10.12.08 avanzava regolare richiesta di
contributo.
Con atto del 24.12.08, la Provincia comunicava al Comune che, in base ai calcoli
compiuti elaborando i dati del predetto MUD, la sua percentuale di raccolta
differenziata non superava il 35,64%, cosicchè lo stesso non aveva titolo al
contributo
E, infatti, col primo degli atti qui opposti, i contributi vengono
effettivamente erogati a molti Comuni, ma non a quello di Udine, e, con il
secondo, vengono ribadite le ragioni dell’esclusione.
1.2. - L’istante impugna tali determinazioni lamentandone l’illegittimità per i
seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 3, comma 34 della L.r. 30/07;
2) violazione dell’art. 3, comma 34 della L.r. 30/07, in rapporto all’art. 183,
lett. f) del D.Lg. 152/06.
3) illogicità manifesta.
2. - La Provincia costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso
concludendo per la sua reiezione.
3. - Il ricorso è in parte irricevibile, in parte inammissibile.
3.1. - E, invero, come risulta dalla documentazione in atti, con atto del
24.12.08, ricevuto dal Comune in data 30.12.08, la Provincia, riscontrando la
domanda di contributo avanzata dal Comune stesso, comunicava che la sua
percentuale di raccolta differenziata era pari al 35,64%, “come definito dal
Catasto Regionale dei Rifiuti”, utilizzando i dati contenuti nel MUD, con il
metodo di calcolo (per così dire: normalizzato) elaborato dall’ISPRA e
dall’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti, di cui vengono precisati i dettagli.
Nel contempo, la Provincia fa presente quali tipologie di rifiuti (“raccolti
separatamente ai fini del loro riutilizzo o recupero”) possono essere
conteggiati nella raccolta differenziata.
Sin dal 30.12.08, quindi, il Comune di Udine è stato messo a conoscenza del
fatto che non aveva titolo al contributo, con puntuale esternazione delle
ragioni per le quali ciò avveniva e indicazione dei soggetti che avevano operato
i contestati conteggi.
Questo era, in realtà, il provvedimento concretamente ed immediatamente lesivo
delle sue ragioni.
Rispetto a quest’atto, quelli qui impugnati risultano essere meramente
confermativi; sia la deliberazione del 4.3.09 che, del tutto conseguentemente,
attribuisce i contributi ad altri Comuni e non anche a Udine (e che, pertanto,
lo stesso neppure ha un apprezzabile interesse ad impugnare, se non,
eventualmente, in parte qua, ed esattamente nella parte in cui non attribuisce
alcunchè al Comune di Udine; laddove, invece, è stata impugnata nella sua
totalità), sia la nota 12.3.09, con la quale la Provincia si limita a ribadire
che la percentuale di raccolta differenziata è del 35,64% e che il dato finale
al quale fare riferimento per la concessione del contributo non può essere
quello - bruto - contenuto nel MUD, ma quello opportunamente elaborato nel modo
già in precedenza precisato.
Ne deriva che il ricorso, notificato solo il 23.3.08, è tardivo.
Che il Comune abbia perfettamente recepito la lesività immediata del
provvedimento del 24.12.08, è comprovato dalla circostanza che, con nota del
20.1.09, ha chiesto alla Provincia di “rivedere le modalità di calcolo
comunicateci con lettera del 24.12.08”, nel contempo contestando le tipologie di
rifiuti escluse dal recupero. Il Comune ha quindi preferito, a suo rischio,
scegliere la via della istanza di autotutela, piuttosto che quella del ricorso
giurisdizionale.
3.2. - Se, tuttavia, si volesse ritenere che la nota della Provincia del
12.3.08, in quanto resa “a seguito dei chiarimenti forniti (in data non
precisata) dalla Sezione regionale del Catasto dei Rifiuti istituito presso
l’ARPA” possa considerarsi atto (quanto meno parzialmente) nuovo (ed esattamente
dove afferma l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 183, comma 1, del D.Lg.
152/06, nella nuova formulazione introdotta dal D.Lg. 4/08) ed autonomamente
impugnabile, e non meramente confermativo del precedente, il ricorso sarebbe
comunque, per tale parte, inammissibile (oltre che infondato).
Va, innanzi tutto, precisato che la tesi comunale secondo cui l’unico elemento
su cui basarsi per la valutazione delle percentuali di raccolta differenziata è
il MUD non persuade. E’ ben vero che così pare affermare la legge regionale, ma,
in realtà, essa dice solo che i dati su cui basare la valutazione sono quelli
desumibili dal MUD.
Il legislatore regionale, infatti, si deve presumere non ignorasse la
circostanza che il MUD neppure è nella disponibilità delle Province che sono
chiamate ad erogare il contributo, dato che il Comune (o chi per esso, nella
specie NET) lo deve inviare alla Camera di Commercio che, a sua volta, a tenore
dell’art. 189 del D.Lg. 152/06, lo ritrasmette alle Sezioni regionali del
Catasto dei Rifiuti, presso l’ARPA.
L’art. 189 del D.Lg. 152/06, al comma 6, stabilisce che “le Sezioni regionali e
provinciali e delle province autonome del Catasto, sulla base dei dati trasmessi
dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, provvedono
all’elaborazione dei dati ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale
entro trenta giorni dal ricevimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della n.
70/94, delle informazioni di cui ai commi 3 e 4. L’Agenzia per la protezione
dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) elabora i dati, evidenziando le
tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati
e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne
assicura la pubblicità”; e l’art. 205, comma 4, prevede che “con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro delle attività produttive d’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’art. 8 del n. 281/97, vengono stabilite la metodologia e i criteri di
calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 (cioè della raccolta differenziata)
e 2 (cioè della frazione umida; voce peraltro soppressa dal D.Lg. 4/08), nonché
la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all’art. 3, comma
29, della n. 549/95, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai
commi 1 e 2”
Fa correttamente presente la Provincia che tale decreto non è mai stato emesso,
cosicchè l’ARPA, per quantificare le percentuali di raccolta differenziata, ha
adottato il metodo di calcolo nazionale definito da ISPRA e dall’Osservatorio
Nazionale Rifiuti, all’evidente scopo di dare uniformità delle valutazioni
compiute su tutto il territorio nazionale, come puntualmente comunicato al
Comune con la nota 24.12.08.
Il quale Comune, anche nelle sue memorie, si limita a ribadire che la legge
regionale richiama solo il MUD. Ciò è bensì vero, tuttavia come si è detto - ad
avviso del Collegio - questo significa solo che tale documento deve essere posto
a base delle valutazioni che debbono compiere gli organi a ciò preposti - in
conformità alla normativa vigente - per valutare l’entità della raccolta
differenziata (secondo metodologie comuni), anche ai fini dell’erogazione del
contributo.
Va in proposito osservato che, ancorchè la Provincia avesse fatto presente al
ricorrente Comune (sin dall’atto del 24.12.08) che la quantificazione della
percentuale di raccolta differenziata era stata compiuta dalla Sezione Regionale
del Catasto Rifiuti e dall’ARPA regionale, la Regione (cui va imputato in
definitiva l’atto di quantificazione, meramente recepito dalla Provincia) non è
stata notificata.
Il che rende il ricorso inammissibile, nella parte in cui contesta le modalità
di computo della percentuale di raccolta differenziata.
Nella sua nota alla Provincia del 20.1.09, il Comune lamentava ancora
l’esclusione da parte della modalità di calcolo applicata (cioè quella elaborata
da ISPRA) di alcune categorie di rifiuti dalla raccolta differenziata, il che
sarebbe avvenuto perché la Provincia ha applicato alla fattispecie, pur riferita
al MUD 2007, la nuova definizione di “raccolta differenziata” introdotta
dall’art. 2, comma 20, del D.Lg. 4/08.
Oppone la Provincia che anche questa attività giuridica è stata compiuta
dall’ARPA e dal Catasto, e non dalla Provincia stessa, ed è pertanto nei
confronti di tali atti e di tali soggetti che le doglianze del Comune dovevano
essere rivolte. Effettivamente, la omessa chiamata in giudizio
dell’Amministrazione che ha elaborato i dati del MUD (cioè della Regione) rende
inammissibile anche questa doglianza.
In definitiva, il ricorso va dichiarato in parte tardivo, in parte
inammissibile.
4. - Spese e competenze di giudizio, specie in considerazione che la
controversia si svolge tra due soggetti pubblici, possono essere totalmente
compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte
irricevibile, in parte inammissibile
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere
Rita De Piero, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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