AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 11 marzo 2010, n. 167
INQUINAMENTO - DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Rigassificatori -
Controversie - Attribuzione alla competenza funzionale del TAR Lazio - Esistenza
di ragioni idonee a giustificare la deroga agli ordinari criteri di ripartizione
della competenza - Interessi di portata generale e nazionale- Art. 41 L. n.
99/09. La materia “rigassificatori”, per la sua rilevanza in relazione alla
tutela di pubblici interessi di portata generale e nazionale, oltre che
internazionale (posto che coinvolge interessi anche di nazioni vicine),
indubbiamente trascende quell’interesse territorialmente limitato che è il
presupposto per la competenza territoriale dei singoli Tribunali Regionali.
Conseguentemente, l'attribuzione della competenza al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, ai sensi dell’ art. 41 della L. 99/09, anziché ai diversi
Tribunali amministrativi regionali dislocati su tutto il territorio nazionale,
non altera il sistema di giustizia amministrativa, esistendo ragioni idonee a
giustificare la deroga agli ordinari criteri di ripartizione della competenza
tra gli organi di primo grado della giustizia amministrativa (cfr. sentenza
Corte Cost. n. 237/07). Pres. Corasaniti, Est. De Piero - Comune di San Dorligo
della Valle (avv. Longo) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (avv. Stato). TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 11
marzo 2010, n. 167
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00167/2010 REG.SEN.
N. 00564/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 564 del 2009, proposto da:
Comune di San Dorligo della Valle, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco
Longo, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, piazza
Unita' D'Italia 7;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza
Dalmazia 3; Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Regione Friuli -
Venezia Giulia;
nei confronti di
Societa' Gas Natural Rigassificazione Italia Spa, rappresentata e difesa dagli
avv. Federico Rosati, Giuseppe Velluto e Stefano Cunico, con domicilio eletto
presso il primo, in Trieste, via Donota 3; Societa' Gas Natural Sdg Sa,
Repubblica della Slovenia, Comune di Muggia;
per l'annullamento
del decreto n. 808 di compatibilità ambientale relativo al progetto del
rigasificatore di Zaule del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare dd. 17.7.2009.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e di Societa' Gas Natural Rigassificazione
Italia Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2010 il dott. Rita De
Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente Comune di San Dorligo della Valle impugna l’atto
interministeriale di concerto tra il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del
Territorio e del Mare ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali del
17.7.2009, recante “giudizio favorevole di compatibilità ambientale del progetto
per la realizzazione di un impianto di rigassificazione di GNL, nel porto
industriale di Trieste, località Zaule”, e atti connessi.
2. - La controinteressata Gas Natural Rigassificazione Italia s.p.a., con l’atto
di costituzione depositato in data 29.1.10, ha eccepito, tra l’altro, la carenza
di competenza di questo Tribunale, in favore del TAR del Lazio - sede di Roma, a
tenore dell’art. 41 della L. 99/09.
3. - Con nota del 4.2.10, l’Avvocatura dello Stato ha aderito alla sollevata
eccezione.
4. - Peraltro, con memoria del 3.2.10, la controinteressata ha chiesto che il
ricorso non sia trasferito al TAR competente, ma immediatamente definito, con
dichiarazione di inammissibilità in quanto non radicato presso il Tribunale cui,
per legge, è stata attribuita la competenza funzionale in subiecta materia, con
norma entrata in vigore prima della notificazione del ricorso stesso, che
risulta perciò insanabilmente inammissibile, neppure potendosi riconoscere la
scusabilità dell’errore in cui parte ricorrente è incorsa.
5. - In pubblica udienza, il difensore di parte ricorrente ha sollevato anche
questione di legittimità costituzionale dell’art. 41 della L. 99/09 che, secondo
la sua prospettazione, violerebbe gli artt. 25 e 125 della Costituzione, in
quanto distoglierebbe la causa dal suo “giudice naturale”, con l’aggravante che
ciò viene fatto non con riferimento a particolari materie - situazione in cui
potrebbe forse risultare opportuna la concentrazione delle cause presso un unico
giudice, per la specialità della materia o per l’esigenza di uniformità delle
decisioni - ma a singole fattispecie.
6. - Il Collegio ritiene di potersi pronunciare sulla questione di
costituzionalità, dato che concerne una norma che limita il proprio ambito di
competenza, sorretto da garanzia costituzionale.
6.1. La questione, ancorchè rilevante, è, ad avviso del Collegio, manifestamente
infondata.
E invero, come la Corte Costituzionale ha avuto modo di stabilire in un caso
simile (si veda, per tutte, la sentenza n. 237/07) non sussiste, nella norma che
concentra le funzioni giurisdizionali in determinate materie o situazioni presso
il TAR Lazio alcun contrasto con l'art. 125 della Costituzione, poichè
“l'attribuzione della competenza al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, anziché ai diversi Tribunali amministrativi regionali dislocati su tutto
il territorio nazionale, non altera il sistema di giustizia amministrativa”,
esistendo (nella fattispecie in allora sottoposta alla Corte, così come nel
presente caso) “ragioni idonee a giustificare la deroga agli ordinari criteri di
ripartizione della competenza tra gli organi di primo grado della giustizia
amministrativa”, in quanto “tale concentrazione appare finalizzata a soddisfare
interessi che trascendono quelli delle comunità locali coinvolte dalle singole
situazioni”.
Analogamente, la materia “rigassificatori”, per la sua rilevanza in relazione
alla tutela di pubblici interessi di portata generale e nazionale, oltre che
internazionale (posto che coinvolge interessi anche di nazioni vicine),
indubbiamente trascende quell’interesse territorialmente limitato che è il
presupposto per la competenza territoriale dei singoli Tribunali Regionali.
6.2. - Né può accogliersi la prospettazione di parte ricorrente secondo cui
l’art. 41, in quanto riferito a singole fattispecie, “distoglierebbe
l’interessato dal suo giudice naturale”, in violazione dell’art. 25.
Il Collegio ritiene, invece, che l’ipotizzata contrarietà non sussista, poiché,
in primis, non sono state sottratte al Giudice territorialmente competente
singole fattispecie (situazione in cui effettivamente potrebbe ritenersi la
violazione della regola del “giudice naturale”), bensì un’intera materia, che
viene funzionalmente attribuita ad un Ufficio Giudiziario centrale, perché
afferente ad interessi pubblici di carattere nazionale ed a rapporti che (come
si è detto) trascendono gli interessi della comunità locale e coinvolgono anche
Nazioni estere.
In secondo luogo, a confutazione dell’eccezione, non si può che ribadire quanto
ha affermato, sul punto, la Corte Costituzionale nella già richiamata sentenza
n. 237/07, e cioè che “non è affatto estranea” al sistema “la ripartizione della
competenza territoriale tra giudici, dettata da normativa nel tempo anteriore
alla istituzione del giudizio (da ultimo, sentenza n. 41 del 2006)”, tant’è che
la giurisprudenza costituzionale non reputa necessariamente in contrasto con
l’art. 25, primo comma, della Costituzione neppure gli interventi legislativi
modificativi della competenza aventi incidenza sui processi in corso.
Ha affermato, difatti, la Corte che “il principio costituzionale del giudice
naturale viene rispettato allorché la legge, sia pure con effetto anche sui
processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in base ai
quali deve essere individuato il giudice competente: in questo caso, infatti, lo
spostamento della competenza dall’uno all’altro Ufficio Giudiziario non avviene
in conseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista
di una determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo
ordinamento - e, dunque, della designazione di un nuovo giudice “naturale” - che
il legislatore, nell’esercizio del suo insindacabile potere di merito,
sostituisce a quello vigente (sentenza n. 56 del 1967; nello stesso senso,
sentenze n. 207 del 1987 e n. 72 del 1976)”.
Nel caso di specie, poi, la concentrazione delle competenze presso il TAR del
Lazio è intervenuta prima che il presente giudizio fosse radicato. A maggior
ragione, quindi, il ricorrente non ha ragione di dolersi del fatto che il
legislatore, nella sua insindacabile discrezionalità, abbia stabilito di
attribuire tutte le cause nella materia “rigassificatori” al un nuovo giudice,
anch’esso “naturale e precostituito”.
La questione di legittimità costituzionale va quindi respinta perché
manifestamente infondata.
7. - Il Collegio ritiene, invece, di non poter emettere alcuna pronuncia in
ordine all’eccezione di inammissibilità del ricorso, dovendosi, per espresso
tenore del ricordato art. 41, semplicemente spogliare della causa in favore del
Tar del Lazio - Roma, proprio perché la competenza di quest’ultimo, è, nella
materia di cui si controverte, assoluta e funzionale. Dispone, infatti l’art.
41, comma 1, per quanto qui rileva, che “sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie,
anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie,
comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell’amministrazione
pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di
energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di
importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW
nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da
ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di
gasdotti”; precisando, al comma 3, che “le questioni di cui al comma 1 sono
rilevate d’ufficio”.
Ciò significa, ad avviso del Collegio, che, preso atto che il ricorso - nel caso
di specie - concerne una delle materie indicate dall’art. 41, il TAR
incompetente può solo spogliarsi della causa e trasmettere l’affare al TAR
funzionalmente competente (essendogli inibita anche la pronuncia cautelare,
normalmente consentita in caso di incompetenza per territorio; ed essendo
altresì prevista la perdita di efficacia di quella - correttamente - emessa
prima dell’entrata in vigore della legge).
Sarò quindi il Tar del Lazio che deciderà anche sull’eccezione di
inammissibilità del ricorso.
8. - Al Collegio (dichiarata manifestamene infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 41 della L. 99/09 e compensate, tra le parti tutte, le
spese relative a questa fase del giudizio) non resta, in definitiva, che
rilevare la propria incompetenza, in favore del Tar del Lazio, sede di Roma, al
quale verrà trasmesso l’intero fascicolo per le conseguenti determinazioni, in
rito, nel merito e in ordine alle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia, dichiarata
inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal
ricorrente, a spese compensate, e ritenuta la propria incompetenza, a tenore
dell’art. 41 della L. 99/09, dispone la trasmissione del fascicolo al competente
TAR del Lazio, sede di Roma, per le conseguenti determinazioni, in rito, nel
merito e in ordine alle spese.
Dà mandato alla Segreteria di porre in essere ogni necessario adempimento e di
comunicare alle parti la presente sentenza.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Vincenzo Farina, Consigliere
Rita De Piero, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it