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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 11 marzo 2010, n. 170
INQUINAMENTO - CAVE E MINIERE - AIA - Autorizzazioni relative all’esercizio
di attività economiche o industriali - Recupero di cava - Iter autonomo rispetto
al procedimento di AIA - Art. 5, c. 14, d.lgs. n. 59/05. A norma dell’art.
5, c. 14, del D.lgs. n. 59/05, l’AIA copre l’ambito delle autorizzazioni alle
emissioni in atmosfera, allo scarico, alla realizzazione e modifica degli
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e all’esercizio delle relative
operazioni, ma non quelle relative all’esercizio di attività economiche o
industriali, quale è l’attività estrattiva, la cui disciplina (ivi comprese le
operazioni di recupero) è contenuta - in ambito regionale - nella L. r. Friuli
Venezia Giulia n. 35/86. A ciò consegue che le problematiche inerenti il
recupero della cava sono estranee al procedimento di AIA e seguono un proprio
autonomo iter, che comunque condiziona il rilascio dell’AIA. Pres. Corasaniti,
Est. De Piero - D. s.r.l. (avv. Sechi) c. Regione Friuli - Venezia Giula (avv.
Di Danieli). TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 11 marzo 2010, n. 170
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. .00170/2010 REG.SEN.
N. 00025/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 25 del 2010, proposto da:
Danelutto s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Sechi, con
domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Sbisa', in Trieste, via Donota 3;
contro
Regione Friuli - Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall'avv. Gianna Di
Danieli, domiciliata per legge in Trieste, piazza Unita' D'Italia 1;
per l'annullamento
del silenzio-inadempimento, serbato dall'Amministrazione regionale del FVG
sull'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), per
un impianto di gestione rifiuti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Friuli - Venezia Giulia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 il dott. Rita De
Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Col presente ricorso la Società istante chiede l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione regionale sulla sua
istanza volta ad ottenere l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) per
realizzare una discarica di rifiuti non pericolosi su di un’area già adibita a
coltivazione di cava di inerti.
1.1. - Espone, in fatto, di aver presentato la domanda - corredata da tutta la
prescritta documentazione - in data 6.6.07. Il procedimento veniva formalmente
attivato il 20.6.07. Effettuate le prescritte comunicazioni a mezzo stampa, in
data 27.7.07 veniva convocata apposita Conferenza di Servizi, che decideva la
sospensione del procedimento, in attesa della determinazione, da parte degli
organi competenti, sulla compatibilità ambientale del progetto; ottenuta la
quale (con atto della Giunta regionale n. 1930/08) si addiveniva peraltro ad una
seconda sospensione del procedimento, per il sopravvenire del D.M. 24.4.08 che
imponeva alcuni adempimenti di ordine finanziario.
Il 22.1.09 si riuniva una seconda Conferenza di Servizi che ancora una volta
sospendeva i propri lavori, per approfondire alcuni aspetti della vicenda, non
ancora adeguatamente chiariti.
Il procedimento, da tale momento, ha subito - a dire della ricorrente - un
ingiustificato arresto e non è mai giunto a compimento.
1.1. - Avverso il preteso silenzio-inadempimento agisce l’istante lamentandone
l’illegittimità per violazione dell’art. 2, comma 1, della L. 241/90.
Osserva la Ditta ricorrente che - a tenore dell’art. 5, comma 12, del D.Lg.
59/05 - il termine per la conclusione del procedimento de quo è di 150 giorni,
termine che - essendo il procedimento stesso iniziato il 27.7.07 - è ampiamente
scaduto, anche tenendo conto delle legittime sospensioni poste in essere dalla
Regione.
Chiede quindi che, riconosciuta l’illegittimità del silenzio, venga ordinato
alla Regione di concludere il procedimento con un atto espresso, entro un
termine da determinarsi; con nomina, sin da ora, di un Commissario ad Acta, in
caso di perdurante inottemperanza.
2. - La Regione, costituita con ampia memoria, conclude per il rigetto del
ricorso, non essendovi, nella specie, alcun silenzio inadempimento da rimuovere.
2.1. - L’Ente - richiamata la normativa da applicare al caso di specie, e
ripercorse le tappe del complesso procedimento - precisa, in particolare, che la
ricorrente ha omesso di evidenziare che il Comune di Udine ha espresso, in data
26.7.07, parere negativo al rilascio dell’AIA, per una serie di ragioni
(dettagliatamente esposte) che non risultano, allo stato, superate o rimosse;
che il pur favorevole pronunciamento in materia di VIA n. 1930 del 25.9.08 (non
opposto) ha dichiarato il progetto compatibile, sotto il profilo ambientare, ma
con diverse prescrizioni, tra cui l’obbligo di modificare le previsioni
contenute nel piano di recupero ambientale della cava, di cui al decreto n. 42
del 30.1.85.
In ottemperanza a questa prescrizione, la Società, il 14.11.08, ha presentato la
richiesta istanza di modifica. La Regione sottolinea peraltro che, in questo
momento, il procedimento si è divaricato in due distinti tronconi tra loro
connessi, ma indipendenti: il primo (logicamente antecedente) volto ad ottenere
la modifica delle prescrizioni in tema di recupero della cava, e il secondo
mirante ad ottenere l’AIA.
2.1.1 - Quanto al primo procedimento, la competente Direzione ha avviato il
relativo iter (che deve essere concluso entro 225 giorni) in data 12.12.08;
tuttavia immediatamente sospendendolo in attesa della conclusione del
procedimento sanzionatorio - avviato con verbale di accertamento n. 42 del
12.12.09 nei confronti della ricorrente - per violazione delle norme in materia
estrattiva. La Ditta ha provveduto al pagamento delle relative sanzioni in data
22.1.09, cosicchè è da tale ultimo termine che sono iniziati a decorrere i 225
giorni.
A questo proposito, la Regione fa notare che - il 3.5.09 - l’istante aveva
chiesto la sospensione di tale procedimento, ma la competente Direzione ha
opposto diniego, con atto n. 15512 del 5.6.09. L’iter è così proseguito con la
richiesta (in data 13.7.09) al Comune di Udine del parere di competenza (da
rendersi entro 180 giorni) sul progetto di recupero della cava. Di conseguenza,
si è proceduto ad una ulteriore sospensione, in attesa dell’emissione di tale
parere. Essendo la relativa documentazione pervenuta al Comune di Udine il
4.9.09, il termine di 180 giorni va computato da tale ultima data. Il 12.2.10,
tale Ente territoriale ha reso parere negativo (che è vincolante, oltre che
obbligatorio) in quanto il progetto contrasterebbe con gli strumenti urbanistici
generali in vigore.
2.1.2. - Nell’ambito del secondo procedimento, la Conferenza di Servizi del
27.1.09, aveva chiesto alla Ditta di presentare una relazione sullo stato di
attuazione delle prescrizioni di cui alla D.G.R. 1930/08 e la Provincia di Udine
- competente al rilascio delle autorizzazioni in tema di gestione di impianti di
smaltimento rifiuti - aveva, a sua volta, chiesto integrazioni e chiarimenti al
progetto. Lo stesso aveva fatto il Comune di Udine, con riferimento ad una serie
di criticità individuate espressamente. L’ARPA, per parte sua, aveva ribadito
che prima di pronunciarsi sull’AIA devono essere soddisfatte tutte le
prescrizioni imposte ai fini della VIA.
2.1.3. - Va ancora segnalato che la Società ricorrente ha contestato, in sede
procedimentale, il parere negativo del Comune di Udine, in quanto asseritamente
tardivo, perché pervenuto oltre il termine perentorio di cui alla L.r. 35/86.
3. - Tutto ciò premesso in fatto, si può passare alla verifica della sussistenza
o meno, nella fattispecie all’esame, di un silenzio-inadempimento.
Ad avviso del Collegio, non vi è alcun silenzio da rimuovere, alla stregua delle
seguenti considerazioni.
3.1. - Innanzi tutto si osserva, sotto il profilo fattuale, che la ricorrente
non ha contestato né la divaricazione del procedimento (inizialmente unitario)
in due tronconi autonomi ma consequenziali (cosicchè non può aversi
silenzio-inadempimento nel - susseguente - procedimento di AIA, laddove non sia
ancora definitivamente concluso quello - logicamente antecedente - relativo al
recupero della preesistente cava), né i diversi atti del primo procedimento che
ne hanno interrotto il regolare andamento (taluno dei quali poteva forse
configurare un’ipotesi di arresto procedimentale) ed ha prestato acquiescenza a
tutte le sospensioni via via disposte.
3.2. - Va poi rilevato che, correttamente, la Regione fa presente due
circostanze dirimenti; che l’AIA di cui al D.Lg. 59/05 (finalizzata a prevenire
fenomeni di inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo e a conseguire un
elevato livello di protezione) per la sua finalità di protezione, per così dire,
a 360 gradi, e per la funzione di valutazione integrata delle problematiche
ambientali, è bensì un’autorizzazione a largo spettro e prevista in sostituzione
di un molteplice numero di autorizzazioni ex ante richieste, ma tuttavia non è
onnicomprensiva né così ampia da assorbire, nel caso di specie (ove la materia
dei rifiuti è intimamente connessa a quella estrattiva) anche le incombenze in
materia di cave.
Precisa infatti, condivisibilmente, la resistente che l’AIA copre l’ambito delle
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, allo scarico, alla realizzazione e
modifica degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e all’esercizio
delle relative operazioni (come espressamente indicato dall’art. 5, comma 14,
del D.Lg. 59/05, a tenore del quale l’AIA “rilasciata ai sensi del presente
decreto, sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla
osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle
relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lg. n.
334/99, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento
della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce,
in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II”;
allegato che comunque non concerne l’attività di cava), ma non quelle relative
all’esercizio di attività economiche o industriali, quale è l’attività
estrattiva, la cui disciplina (ivi comprese le operazioni di recupero) è
contenuta - in ambito regionale - nella L. r. 35/86.
A ciò consegue che le problematiche inerenti il recupero della cava sono
estranee al procedimento di AIA, seguono un proprio autonomo iter, che comunque
condiziona il rilascio dell’AIA.
E poiché nella specie, con la D.G.R. n. 1930/08 (non opposta), si era
espressamente previsto che andavano prioritariamente modificate le prescrizioni
per il recupero della cava, solo all’esito di tale procedimento quello relativo
all’AIA potrà riprendere il suo corso.
3.3. - A quanto sopra esposto va da ultimo aggiunto che non pare configurabile,
nella specie, alcun silenzio-inadempimento anche perché il legislatore ha
previsto (all’art. 5, comma 17, del D.Lg. 59/05) un diverso e specifico
strumento per ovviare all’eventuale inerzia dell’Amministrazione preposta al
rilascio dell’AIA, cioè il ricorso ai poteri sostitutivi di cui all’art. 5 del
D.Lg. 112/98.
Poiché pertanto, nel caso di specie, non è ravvisabile alcun silenzio
inadempimento, il ricorso va dichiarato inammissibile.
4. - Sussistono tuttavia giuste ragioni per disporre la totale compensazione,
tra le parti, delle spese e competenze di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Vincenzo Farina, Consigliere
Rita De Piero, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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