AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 3 maggio 2010, n. 299
RIFIUTI - Fanghi di depurazione - Utilizzo in agricoltura - Disciplina
applicabile - D.Lgs. n. 99/92 - Art. 92, c. 6 d.lgs. n. 152/2006 - Rinvio al
Codice di Buona Pratica Agricola. Il D.Lg. 99/92, emesso in attuazione della
direttiva comunitaria 86/278, per disciplinare l’uso di fanghi di depurazione in
agricoltura, pur favorendone la corretta utilizzazione, ha il preciso scopo di
“evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e
sull’uomo”. Per conseguire tale finalità, detta disposizioni precise e
dettagliate, che concretano una disciplina completa ed esauriente, la quale,
allo stato, è l’unica applicabile al settore. Infatti il successivo D.Lg.
152/06, pur occupandosi delle “zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola”,
non detta prescrizioni puntuali, ma rinvia (art. 92, comma 6) al Codice di Buona
Pratica agricola, di cui al D.M. del Ministero delle politiche agricole e
forestali del 19.4.99, che, a sua volta, rinvia anch’esso al D.Lg. 99/92. Pres.
Corasaniti, Est. De Piero - T. s.r.l. avv.ti Pellegrini e Sbisa') c. Provincia
di Udine (avv. Marche) e altri (n.c.) - TAR FRIULI - VENEZIA GIULIA, Sez. I -
3 maggio 2010, n. 299
RIFIUTI - Fanghi di depurazione - Utilizzo in agricoltura - Limiti previsti
dal d.lgs. n. 99/92 - Provincia - Previsione di limiti diversi o ulteriori -
Competenza - Esclusione. In tema di utilizzo di fanghi in agricoltura, la
Provincia (sino a quando la Regione non abbia legiferato sul punto) non ha alcun
potere di imporre ulteriori o diversi limiti rispetto a quelli espressamente
indicati dal D.Lg. 99/92. Pres. Corasaniti, Est. De Piero - T. s.r.l. avv.ti
Pellegrini e Sbisa') c. Provincia di Udine (avv. Marche) e altri (n.c.) - TAR
FRIULI - VENEZIA GIULIA, Sez. I - 3 maggio 2010, n. 299
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00299/2010 REG.SEN.
N. 00362/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 362 del 2009, proposto da:
Terranova Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo Pellegrini e Giuseppe
Sbisa', con domicilio eletto presso lo stesso, in Trieste, via Donota 3;
contro
Provincia di Udine, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Marche, con
domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita'
D'Italia 7; Regione Friuli-Venezia Giulia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente
(Arpa) - Friuli Venezia Giulia;
nei confronti di
Olimpio Gori;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione del Dirigente Area Ambiente della Provincia di Udine n.
7928 datata 16 dicembre 2008; della deliberazione della Giunta Provinciale di
Udine n. 338 datata 15 dicembre 2008; della deliberazione del Commissario
Straordinario della Provincia di Udine n. 18 datata 7 febbraio 2008.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Udine;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2010 il dott. Rita De Piero e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La Società ricorrente ha impugnato (con ricorso straordinario al Capo dello
Stato, regolarmente trasferito in sede giurisdizionale su istanza del legale
rappresentante dell’intimata A.R.P.A. del Friuli -Venezia Giulia) alcuni
provvedimenti della Provincia di Udine, ed esattamente: la deliberazione n. 228
del 15.12.08, nella parte in cui demanda al Dirigente dell’Area Ambiente la
verifica di tutte le autorizzazioni in vigore sul territorio provinciale “al
fine di definire i quantitativi di fango applicabili sui terreni agricoli, in
particolare per quanto riguarda l’apporto di azoto necessario alle colture
previste”; la deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 7.2.08,
nella parte in cui assegna temporaneamente all’A.R.P.A. il servizio di
istruttoria tecnica dei procedimenti amministrativi per il rilascio e rinnovo
delle autorizzazioni all’utilizzazione dei fanghi di depurazione, a senso degli
artt. 8 e 9 del D.Lg. 99/92, e, infine, la determinazione del Dirigente
dell’Area Ambiente n. 7928 del 16.12.08, nella parte in cui dispone che “i
quantitativi di fango applicabili devono fare riferimento al fabbisogno
complessivo di azoto delle colture, che seguono la distribuzione degli stessi” e
laddove impone il deposito di “una relazione agronomica, a firma di un tecnico
abilitato, con indicazione dei quantitativi massimi applicabili, nel rispetto
delle indicazioni riportate al punto 6) lett. A)”.
1.1. - Premette l’istante di essere una Società specializzata nell’attività di
utilizzazione di fanghi di depurazione in agricoltura, che svolge da anni, sulla
scorta di apposita autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità
regionali, nel pieno rispetto della legge.
In data 19.6.07 chiedeva alla Provincia di Udine (nel frattempo divenuta
competente “all’istruttoria ed al rilascio” dei relativi titoli autorizzativi ex
art. 15 della L.r. 24/06) il rinnovo dell’autorizzazione in suo possesso. Il
procedimento, a causa di “difficoltà organizzative ed istruttorie” della
Provincia stessa, procedeva assai lentamente finchè, con l’atto n. 338/08,
l’Ente demandava al proprio Dirigente la verifica di tutte le autorizzazioni in
essere, al precipuo fine “di definire i quantitativi di fango applicabili ai
terreni agricoli, in particolare per quanto riguarda l’apporto di azoto
necessario alle colture previste”.
Subito dopo veniva rilasciata la richiesta autorizzazione, al punto 6) della
quale, pur non avendo la Regione trasferito alla Provincia “la competenza a
stabilire ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione dei fanghi in
agricoltura” (con conseguente, necessaria, conferma dei limiti e delle
prescrizioni già poste dalla Regione stessa nelle precedenti autorizzazioni),
vengono dettate nuove e diverse prescrizioni e limitazioni; in particolare
disponendosi che “i quantitativi di fango realmente applicabili devono fare
riferimento al fabbisogno complessivo di azoto delle colture”, con l’ulteriore
imposizione di dimettere una “relazione agronomica a firma di un tecnico
abilitato, con indicazione dei quantitativi massimi applicabili, nel rispetto
delle indicazioni riportate al punto 6) lett. A)”
Detta relazione (ancorchè se ne contesti la necessità) è stata tuttavia
presentata, con la precisazione che gli apporti azotati dei fanghi potevano
essere ipotizzati solo in via teorica e non potevano comunque rappresentare un
parametro vincolante per l’operatore.
1.2. - Questi i motivi di ricorso:
1) violazione degli artt. 1, 3 e 6 del D.Lg. 99/92 e dell’art. 15 della L.r.
24/06, nonché del D.Lg. 152/06. Incompetenza.
2) Violazione degli artt. 1, 3, 6, 7 e 9 del D.Lg. 99/92, nonché del D.Lg.
152/06. Travisamento, contraddittorietà, illogicità, carenza di istruttoria e di
motivazione.
3) Violazione del D.Lg. 99/92, della L.r. 24/06, nonché del Decreto del
Presidente della Regione n. 295 del 6.10.06.
2. - La Provincia di Udine, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del
ricorso, concludendo per la sua reiezione.
In limine, ne eccepisce la parziale irricevibilità, con riferimento alla
deliberazione n. 18 del 7.2.08, essendo il Ricorso Straordinario stato
notificato in data 16.4.09.
3. - Dapprima, va delibata l’eccezione di parziale irricevibilità del ricorso,
che non è fondata.
3.1. - Infatti, benché effettivamente uno dei provvedimenti impugnati risalga al
7.2.08 ed il Ricorso Straordinario sia stato notificato solo in data 16.4.09,
tuttavia, come correttamente rileva la ricorrente nella sua ultima memoria,
trattasi di atto a contenuto generale e programmatorio, non immediatamente
lesivo, con il quale si è assegnato temporaneamente all’A.R.P.A. il servizio di
istruttoria tecnica dei procedimenti amministrativi per il rilascio e rinnovo
delle autorizzazioni all’utilizzazione dei fanghi di depurazione.
La ricorrente afferma che la lesività di tale atto si è concretizzata con
l’emanazione dell’autorizzazione n. n. 7928 del 16.12.08, salvo poi precisare
che non risulta, in fatto, che l’A.R.P.A abbia svolto alcuna istruttoria in
merito all’autorizzazione di cui trattasi; cosicchè con il terzo motivo di
ricorso (con il quale afferma l’illegittimità della delega di funzioni all’A.R.P.A.)
si riserva di approfondeire i contenuti della doglianza “in caso di deposito di
eventuali atti dell’A.R.P.A. ad oggi non noti”. Precisazioni peraltro mai
intervenute.
La difesa della Provincia nulla aggiunge, in punto di fatto (né alcunché si
rinviene nell’autorizzazione, che richiama unicamente “la Relazione istruttoria
redatta dal Responsabile dell’Istruttoria Tecnica in data 11.12.08”),
limitandosi ad affermare la correttezza del proprio operato, dato che l’A.R.P.A.
fornisce obbligatoriamente (a tenore del Decreto del Presidente della Regione n.
295/06) “supporto tecnico nei confronti degli Enti locali in relazione a
procedimenti amministrativi”.
3.1.1. - Il Collegio considerato che non è provato che l’A.R.P.A. sia
effettivamente intervenuta nel caso di specie, svolgendo indagini istruttorie
rilevanti ai fini della determinazione conclusiva del procedimento, ritiene il
motivo inammissibile per carenza di interesse.
3.2. - E’ invece fondato, e va pertanto accolto, il primo motivo di ricorso,
laddove si lamenta l’incompetenza della Provincia a dettare regole più
restrittive di quelle poste dalla Regione nelle precedenti autorizzazioni.
Il D.Lg. 99/92, emesso in attuazione della direttiva comunitaria 86/278, per
disciplinare l’uso di fanghi di depurazione in agricoltura, pur favorendone la
corretta utilizzazione, ha il preciso scopo di “evitare effetti nocivi sul
suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull’uomo”. Per conseguire tale
finalità, detta tutta una serie di disposizioni piuttosto precise e dettagliate,
che concretano una disciplina completa ed esauriente, che è, allo stato, l’unica
applicabile al settore. Infatti il successivo D.Lg. 152/06, pur occupandosi
delle “zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola”, non detta prescrizioni
puntuali, ma rinvia (art. 92, comma 6) al Codice di Buona Pratica agricola, di
cui al D.M. del Ministero delle politiche agricole e forestali del 19.4.99, che,
a sua volta, rinvia anch’esso al D.Lg. 99/92, e, alla voce “fanghi da
depurazione” così si esprime: “e' possibile l'impiego come fertilizzanti di
fanghi da processi di depurazione di acque reflue urbane o altri reflui analoghi
aventi caratteristiche tali da giustificarne un utilizzo agronomico (adeguato
contenuto in elementi della fertilita', in sostanza organica, presenza di
inquinanti entro limiti stabiliti). L'azoto contenuto nei fanghi di depurazione,
estremamente variabile, mediamente 3-5% sulla sostanza secca, e' disponibile dal
primo anno. L'utilizzo agronomico di questi prodotti, per i quali valgono
cautele analoghe a quelle espresse precedentemente per i compost, e' normato dal
Decreto legislativo n. 99 del 27 gennaio 1992, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 33 del 15 febbraio 1992; questo decreto definisce i fanghi e le
dosi impiegabili, le caratteristiche dei terreni recettori, le colture ammesse,
le procedure autorizzate richieste”.
3.2.1. - Per quanto concerne le
competenze, l’art. 6 del D.Lg. 99/92 stabilisce, per quanto qui rileva, che le
Regioni “1) rilasciano le autorizzazioni per le attività di raccolta, trasporto,
stoccaggio, condizionamento, come definito dall'art. 12, ed utilizzazione dei
fanghi in agricoltura, conformemente alla normativa vigente e al presente
decreto; 2) stabiliscono ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in
agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei
suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità
di trattamento”.
Per parte sua, la L.r. 24/06, intitolata “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente,
energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico
locale, cultura, sport”, all’art. 15, ha conferito “alle Province le funzioni
amministrative relative all’istruttoria e al rilascio delle autorizzazioni in
relazione alle attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in
agricoltura”.
Nulla più di questo. In particolare, non è stata affatto conferita alle
Provincia la facoltà di stabilire “ulteriori limiti e condizioni di
utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle
caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei
fanghi, alle modalità di trattamento”, che resta confermata in capo alla
Regione, la quale sta provvedendo in tal senso nell’ambito dei “Programmi di
Azione” per le zone vulnerabili previsti dall’art. 92 del D.Lg. 152/06. Infatti,
la recente L.r. 24/09, all’art. 3, comma 28, ha stabilito che “la Regione attua
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, numeri 2) e 3), del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE
concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo,
nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), mediante
regolamento emanato con D.P.Reg., previa Delib.G.R., su proposta presentata di
concerto dall’Assessore regionale competente in materia di risorse agricole e
dall’Assessore regionale competente in materia di ambiente”
Ne consegue che la Provincia (sino a quando la Regione non abbia legiferato sul
punto) non ha alcun potere di imporre ulteriori o diversi limiti rispetto a
quelli espressamente indicati dal D.Lg. 99/92 e specificati nelle pregresse
autorizzazioni.
3.3. - La Provincia tenta di sostenere che nessun nuovo limite è stato posto,
dal momento che essa si sarebbe limitata a meglio indicare i parametri comunque
rinvenibili nella legge; e ciò in quanto l’all. B al D.Lg. 99/92, per il
parametro azoto, prevede solo il limite inferiore di concentrazione, nulla
disponendo in merito al limite superiore, e il richiamo al Codice di Buona
Pratica agricola operato dall’art. 92 del D.Lg. 152/06, imponeva di tener
comunque presenti le precisazioni che tale corpus di regole fornisce in merito
al parametro azoto medesimo. Il D.M. 19.4.99, infatti, prevede che “bisognerà
impostare la fertilizzazione azotata su semplici bilanci tra quanto azoto ogni
coltura deve assorbire per far fronte, senza insufficienze e senza eccessi al
suo fabbisogno fisiologico e quanto azoto il terreno mette a disposizione di
ogni coltura”; e questo è quanto la Provincia ha richiesto.
La prospettazione non merita accoglimento, sia perché il dettato normativo è
molto preciso nel rimettere alla sola Regione la possibilità di porre limiti,
sia perché il Codice di Buona Pratica agricola, che dedica molto spazio ai
concimi azotati e al ciclo dell’azoto, non pone mai prescrizioni puntuali.
A tacer del fatto che le regole contenute nel Codice di Buona Pratica agricola,
come stabilito nelle sue prime righe, sono applicabili “a discrezione degli
agricoltori”, e che “per le aree designate vulnerabili ai sensi della Direttiva
in discorso, in quanto connesse con le acque superficiali e profonde inquinate o
potenzialmente inquinabili dai nitrati provenienti da fonti agricole, la
Direttiva prevede la predisposizione di programmi di azione obbligatori per gli
agricoltori, che verranno elaborati separatamente”.
In definitiva, il ricorso va accolto in parte, con conseguente annullamento del
punto 6) del provvedimento n. 7928 del 16.12.08 e della parte del provvedimento
n. 338 del 15.12.08 in cui demanda al Dirigente dell’Area Ambiente la verifica
di tutte le autorizzazioni in vigore “al fine di definire il quantitativo di
fango applicabile ai terreni agricoli”; va invece dichiarato inammissibile per
carenza di interesse nei confronti del provvedimento n. 18 del 7.2.08.
4. - Spese e competenze di causa possono essere totalmente compensate tra le
parti, ad eccezione del contributo unificato pari ad € 500,00 (cinquecento/00)
che andrà rifuso alla parte ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato
della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma VI bis, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo accoglie, in
parte lo dichiara inammissibile, nei termini di cui in motivazione.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti, ad eccezione del
contributo unificato pari ad € 500,00 (cinquecento/00) che andrà rifuso alla
parte ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi
dell’art. 13, comma VI bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato
dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere
Rita De Piero, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it